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Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di lettere il capitolo intitolato "la separazione"
CAPITOLO 4) LA SEPARAZIONE DI FATTO
COS’È LA SEPARAZIONE DI FATTO?
La separazione di fatto
consiste di un accordo dei coniugi nell’allontanarsi l’uno dall’altro.
E’ consentita dalla legge e permette alla coppia di
separarsi derogando per patto all’obbligo di coabitazione dei coniugi stabilito
dall’art.lo 143 c.c.. Non è necessario comunicare ad alcun Ufficio Pubblico tale
accordo.
COME SI FA LA SEPARAZIONE DI FATTO?
Tale accordo può essere anche
verbale ma suggerisco di redigere una scrittura privata sottoscritta da entrambi
i coniugi nella quale il fatto dell’accordo sull’allontanamento viene
inequivocabilmente espresso. Ciò giacché in assenza della possibilità di
dimostrare, con un documento, il fatto dell’accordo sulla separazione e
sull’allontanamento dalla casa coniugale, il coniuge che rimane nella casa
coniugale, in un successivo procedimento giudiziale, potrebbe sostenere che
l’altro si è allontanato senza il proprio consenso violando l’obbligo di
coabitazione (-leggi l’art.lo 143 c.c.-) e chiedere per questo che gli sia
addebitata la separazione leggi l’art.lo 151 comma 2 (che comporta la perdita
del diritto a ricevere un assegno di mantenimento leggi l’art.lo 156 c.c. e la
perdita dei diritti successori leggi gli art.li 548 e 585 c.c..
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE DI FATTO?
La separazione di fatto
consiste solo della scelta dei coniugi di allontanarsi l’uno dall’altro. Non è
prevista alcuna procedura giurisdizionale per ottenere lo status di separato di
fatto che deriva da un semplice accordo tra i coniugi. I rapporti personali e
patrimoniali continuano ad essere regolati dalla legge sul matrimonio (art.lo
143 c.c.). Non deve essere comunicato ad alcun ufficio la circostanza che i
coniugi hanno deciso di separarsi di fatto. La separazione di fatto non fa
acquistare alla coppia lo status giuridico di coniugi legalmente separati.
POSSO DIVORZIARE DOPO UNA SEPARAZIONE DI FATTO?
No, la separazione di fatto
non fa acquisire lo status giuridico della separazione legale coniugale e
pertanto non consente di divorziare, qualunque sia la durata della stessa. Con
tutti gli altri tipi di separazione è invece possibile successivamente
divorziare.
IL REGIME PATRIMONIALE DELLA
COMUNIONE LEGALE DEI BENI MUTA IN QUELLO DELLA SEPARAZIONE DEI BENI CON LA
SEPARAZIONE DI FATTO?
No, come detto, la separazione di fatto non fa acquisire lo status giuridico della separazione legale coniugale e pertanto nessuno degli effetti della separazione legale coniugale viene prodotto con la separazione di fatto.
POSSO ACCORDARMI CON L’ALTRO
CONIUGE PERCHÉ PAGHI DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO CON L’ACCORDO SULLA
SEPARAZIONE DI FATTO?
Si, è possibile prevedere che
un coniuge paghi all’altro degli assegni di mantenimento nella separazione di
fatto.
Anche se manca un accordo sul pagamento di specifici
assegni infatti, in assenza della separazione legale e in presenza della sola
separazione di fatto, il coniuge più abbiente è comunque tenuto a mantenere
l’altro e la prole in ragione delle proprie possibilità ai sensi degli art.li
143 e 147 c.c. che definiscono gli obblighi nascenti dal fatto del matrimonio.
Pertanto un accordo che preveda il pagamento di determinati assegni nella
separazione di fatto avrebbe natura di una regolamentazione dettagliata
effettuata dai coniugi delle modalità di adempimento degli obblighi derivanti
dal fatto del matrimonio che trovano fonte nella legge.
Tale regolamentazione non ha tuttavia gli stessi
effetti obbligatori di una pronuncia di separazione legale emessa dal Tribunale,
(sia all’esito di procedura consensuale che giudiziale), o di un provvedimento
trascritto all’esito di procedura di separazione con negoziazione assistita.
Il provvedimento che contiene la disciplina dei rapporti della coppia nelle procedure legali di separazione consensuale è infatti un titolo esecutivo: se non viene spontaneamente rispettato può essere messo immediatamente in esecuzione, cioè può essere usato per introdurre immediatamente una procedura (c.d. esecutiva) che consente l’adempimento coattivo degli obblighi stabiliti da quel provvedimento. (Ad es. se è previsto nel provvedimento che tizio debba pagare un assegno alla moglie e non lo paga, la moglie può ottenere dal giudice la distrazione alla fonte dello stipendio del marito o la vendita alle aste pubbliche dei beni del marito per ottenere il pagamento.
Al contrario il coniuge più debole economicamente, che dopo l’accordo sulla separazione di fatto si vedesse non versare gli assegni pattuiti per il proprio mantenimento e quello dei propri figli, non potrebbe usare l’accordo scritto della separazione di fatto per iniziare immediatamente un procedimento esecutivo perché detto scritto non è un titolo esecutivo, cioè non è un documento al quale la legge riconosce l’idoneità ad introdurre un procedimento esecutivo. Egli dovrebbe prima ottenere un titolo esecutivo all’esito di una causa ordinaria che potrebbe durare anni.
Inoltre la misura dell’assegno di mantenimento pattuito nella separazione di fatto non ha l’effetto di limitare giuridicamente quanto dovuto dal coniuge più forte economicamente al più debole per concorrere al mantenimento di quest’ultimo. Ciò perché detta misura è stabilita dalla legge art.li 143 e 147 c.c., seppur in modo generico, e i patti tra i privati non possono violare detta norma imperativa. Pertanto anche se un coniuge adempisse all’obbligo di pagare detto assegno nella misura pattuita con l’altro coniuge, qualora quest’ultimo lo ritenesse, anche in un tempo successivo alla stipula dell’accordo, di bassa entità o non comunque congruo, egli potrebbe ottenere giudizialmente una determinazione ex novo di tale assegno e ove ne ricorrano i presupposti, una maggiorazione dello stesso e la condanna del coniuge più abbiente a pagare la differenza anche per il periodo pregresso in assenza di un espressa rinuncia a detta maggior somma.
A differenza dell’assegno di mantenimento per il coniuge, il diritto del coniuge più debole economicamente a ricevere dall’altro un assegno per il concorso al mantenimento dei figli è un c.d. diritto indisponibile, cioè un diritto del quale i coniugi non possono disporre e al quale non possono rinunciare o derogare.
Questo vuol dire che se la
misura dell’assegno oggetto delle pattuizioni della separazione di fatto viene
giudicato in un secondo tempo dal tribunale non congruo, colui che ha pagato
detto assegno nel rispetto delle pattuizioni che i coniugi stessi si sono dati,
potrebbe vedersi contestare il reato di omissione di assistenza familiare (art.
570 c.p.), per non aver mantenuto adeguatamente la famiglia, non potendo i
coniugi derogare per patto ad una norma imperativa che definisce diritti
indisponibili.
Inoltre il giudice determinerebbe ex novo la misura
del dovuto non avendo riguardo alla determinazione effettuata dai coniugi nella
separazione di fatto, essendo tale regolamentazione effettuata dai coniugi
vertente, come detto, su diritti indisponibili e quindi inidonea a far sorgere
obbligazioni cogenti che invece, in tale materia, trovano fonte esclusivamente
nella legge o nel provvedimento del giudice.
Questo rischio non corre
colui che invece adempie gli obblighi stabiliti da un giudice all’esito di una
procedura di separazione legale, consensuale o giudiziale che sia. Ciò perché la
misura degli assegni determinata da un giudice è considerata dalla legge
intrinsecamente “di giustizia” e non violativa degli obblighi inderogabili di
mantenimento.
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