LEGGE 10 novembre 2014, n. 162
(Testo del Decreto Legge 12 settembre 2014, N. 132 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione)
Capo I ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI
PENDENTI
Articolo 1
omissis
Capo II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI
Articolo 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati).
1.
La
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
uno
o
più
avvocati
è
un
accordo
mediante
il
quale
le
parti
convengono
di
cooperare
in
buona
fede
e
con
lealtà
per
risolvere
in
via
amichevole
la
controversia
tramite
l'assistenza
di
avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
1-bis.
È
fatto
obbligo
per
le
amministrazioni
pubbliche
di
cui
all'articolo
1,
comma
2,
del
decreto
legislativo
30
marzo
2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2.
La convenzione di negoziazione deve precisare:
a)
il
termine
concordato
dalle
parti
per
l'espletamento
della
procedura
,
in
ogni
caso
non
inferiore
a
un
mese
e
non
superiore a tre mesi
, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3.
La
convenzione
è
conclusa
per
un
periodo
di
tempo
determinato
dalle
parti,
fermo
restando
il
termine
di
cui
al
comma 2, lettera a).
4.
La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5.
La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.
6.
Gli
avvocati
certificano
l'autografia
delle
sottoscrizioni
apposte
alla
convenzione
sotto
la
propria
responsabilità
professionale.
7.
È
dovere
deontologico
degli
avvocati
informare
il
cliente
all'atto
del
conferimento
dell'incarico
della
possibilità
di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita
Articolo 3.
(Improcedibilità).
1.
Chi
intende
esercitare
in
giudizio
un'azione
relativa
a
una
controversia
in
materia
di
risarcimento
del
danno
da
circolazione
di
veicoli
e
natanti
deve,
tramite
il
suo
avvocato,
invitare
l'altra
parte
a
stipulare
una
convenzione
di
negoziazione
assistita
Allo
stesso
modo
deve
procedere,
fuori
dei
casi
previsti
dal
periodo
precedente
e
dall'articolo
5,
comma
1-bis,
del
decreto
legislativo
4
marzo
2010
n.
28,
chi
intende
proporre
in
giudizio
una
domanda
di
pagamento
a
qualsiasi
titolo
di
somme
non
eccedenti
cinquantamila
euro
.
L'esperimento
del
procedimento
di
negoziazione
assistita
è
condizione
di
procedibilità
della
domanda
giudiziale.
L'improcedibilità
deve
essere
eccepita
dal
convenuto,
a
pena
di
decadenza,
o
rilevata
d'ufficio
dal
giudice,
non
oltre
la
prima
udienza.
Il
giudice
quando
rileva
che
la
negoziazione
assistita
è
già
iniziata,
ma
non
si
è
conclusa,
fissa
la
successiva
udienza
dopo
la
scadenza
del
termine
di
cui
all'articolo
2
comma
3.
Allo
stesso
modo
provvede
quando
la
negoziazione
non
è
stata
esperita,
assegnando
contestualmente
alle
parti
il
termine
di
quindici
giorni
per
la
comunicazione
dell'invito.
Il
presente
comma
non
si
applica
alle
controversie
concernenti
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2.
Quando
l'esperimento
del
procedimento
di
negoziazione
assistita
è
condizione
di
procedibilità
della
domanda
giudiziale
la
condizione
si
considera
avverata
se
l'invito
non
è
seguito
da
adesione
o
è
seguito
da
rifiuto
entro
trenta
giorni
dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b)
nei
procedimenti
di
consulenza
tecnica
preventiva
ai
fini
della
composizione
della
lite,
di
cui
all'articolo
696-bis
del
codice di procedura civile
c)
nei
procedimenti
di
opposizione
o
incidentali
di
cognizione
relativi
all'esecuzione
forzata;
d)
nei
procedimenti
in
camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4.
L'esperimento
del
procedimento
di
negoziazione
assistita
nei
casi
di
cui
al
comma
1
non
preclude
la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
5.
Restano
ferme
le
disposizioni
che
prevedono
speciali
procedimenti
obbligatori
di
conciliazione
e
mediazione,
comunque
denominati.
Il
termine
di
cui
ai
commi
1
e
2,
per
materie
soggette
ad
altri
termini
di
procedibilità,
decorre
unitamente ai medesimi.
6.
Quando
il
procedimento
di
negoziazione
assistita
è
condizione
di
procedibilità
della
domanda,
all'avvocato
non
è
dovuto
compenso
dalla
parte
che
si
trova
nelle
condizioni
per
l'ammissione
al
patrocinio
a
spese
dello
Stato
ai
sensi
dell'articolo
76
(L)
del
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
spese
di
giustizia,
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
30
maggio
2002,
n.
115
e
successive
modificazioni.
A
tale
fine
la
parte
è
tenuta
a
depositare
all'avvocato
apposita
dichiarazione
sostitutiva
dell'atto
di
notorietà,
la
cui
sottoscrizione
può
essere
autenticata
dal
medesimo
avvocato,
nonché
a
produrre,
se
l'avvocato
lo
richiede,
la
documentazione
necessaria
a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
7.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
8.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
acquistano
efficacia
decorsi
novanta
giorni
dall'entrata
in
vigore
della
legge di conversione del presente decreto.
Articolo 4.
(Non accettazione dell'invito e mancato accordo).
1.
L'invito
a
stipulare
la
convenzione
deve
indicare
l'oggetto
della
controversia
e
contenere
l'avvertimento
che
la
mancata
risposta
all'invito
entro
trenta
giorni
dalla
ricezione
o
il
suo
rifiuto
può
essere
valutato
dal
giudice
ai
fini
delle
spese
del
giudizio e di quanto previsto dagli
articoli 96
e 642, primo comma, del codice di procedura civile
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
Articolo 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione).
1.
L'accordo
che
compone
la
controversia,
sottoscritto
dalle
parti
e
dagli
avvocati
che
le
assistono,
costituisce
titolo
esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
2.
Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'
accordo
alle norme imperative e all'ordine pubblico
.
2-bis.
L'accordo
di
cui
al
comma
1
deve
essere
integralmente
trascritto
nel
precetto
ai
sensi
dell'articolo
480,
secondo
comma, del codice di procedura civile
3.
Se
con
l'accordo
le
parti
concludono
uno
dei
contratti
o
compiono
uno
degli
atti
soggetti
a
trascrizione,
per
procedere
alla
trascrizione
dello
stesso
la
sottoscrizione
del
processo
verbale
di
accordo
deve
essere
autenticata
da
un
pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis.
All'articolo
12,
comma
1,
del
decreto
legislativo
4
marzo
2010,
n.
28,
dopo
il
secondo
periodo
è
inserito
il
seguente:
"L'accordo
di
cui
al
periodo
precedente
deve
essere
integralmente
trascritto
nel
precetto
ai
sensi
dell'articolo
480,
secondo
comma, del codice di procedura civile
Articolo 6.
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).
1.
La
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
almeno
un
avvocato
per
parte
può
essere
conclusa
tra
coniugi
al
fine
di
raggiungere
una
soluzione
consensuale
di
separazione
personale,
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
di
scioglimento
del
matrimonio
nei
casi
di
cui
all'articolo
3,
primo
comma,
numero
2),
lettera
b),
della
legge
10
dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2.
In
mancanza
di
figli
minori,
di
figli
maggiorenni
incapaci
o
portatori
di
handicap
grave
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
ovvero
economicamente
non
autosufficienti,
l'accordo
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
è
trasmesso
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
competente
il
quale,
quando
non
ravvisa
irregolarità,
comunica
agli
avvocati
il
nullaosta
per
gli
adempimenti
ai
sensi
del
comma
3.
In
presenza
di
figli
minori,
di
figli
maggiorenni
incapaci
o
portatori
di
handicap
grave
ovvero
economicamente
non
autosufficienti
,
l'accordo
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
deve
essere
trasmesso
entro
il
termine
di
dieci
giorni
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
competente,
il
quale,
quando
ritiene
che
l'accordo
risponde
all'interesse
dei
figli,
lo
autorizza
.
Quando
ritiene
che
l'accordo
non
risponde
all'interesse
dei
figli
,
il
procuratore
della
Repubblica
lo
trasmette,
entro
cinque
giorni,
al
presidente
del
tribunale
,
che
fissa,
entro
i
successivi
trenta giorni, la
comparizione delle parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3.
L'accordo
raggiunto
a
seguito
della
convenzione
produce
gli
effetti
e
tiene
luogo
dei
provvedimenti
giudiziali
che
definiscono,
nei
casi
di
cui
al
comma
1,
i
procedimenti
di
separazione
personale,
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
di
scioglimento
del
matrimonio
e
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio.
Nell'accordo
si
dà
atto
che
gli
avvocati
hanno
tentato
di
conciliare
le
parti
e
le
hanno
informate
della
possibilità
di
esperire
la
mediazione
familiare
e
che
gli
avvocati
hanno
informato
le
parti
dell'importanza
per
il
minore
di
trascorrere
tempi
adeguati
con
ciascuno
dei
genitori.
L
'avvocato
della
parte
è
obbligato
a
trasmettere,
entro
il
termine
di
dieci
giorni
,
all'ufficiale
dello
stato
civile
del
Comune
in
cui
il
matrimonio
fu
iscritto
o
trascritto,
copia,
autenticata
dallo
stesso,
dell'
accordo
munito
delle
certificazioni
di cui all'
articolo 5
.
4.
All'avvocato
che
vìola
l'obbligo
di
cui
al
comma
3,
terzo
periodo,
è
applicata
la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
da
euro
2.000
ad
euro
10.000.
Alla
irrogazione
della
sanzione
di
cui
al
periodo
che
precede
è
competente
il
Comune
in
cui
devono
essere
eseguite
le
annotazioni
previste
dall'articolo
69
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3
novembre 2000, n. 396.
5.
Al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3
novembre
2000,
n.
396,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
49,
comma
1,
dopo
la
lettera
g)
è
inserita
la
seguente:
"g-bis)
gli
accordi
raggiunti
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
uno
o
più
avvocati
ovvero
autorizzati,
conclusi
tra
coniugi
al
fine
di
raggiungere
una
soluzione
consensuale
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
e
di
scioglimento
del
matrimonio";
";
b)
all'articolo
63,
comma
2,
dopo
la
lettera
h)
è
aggiunta
la
seguente:
"h-bis)
gli
accordi
raggiunti
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
uno
o
più
avvocati
tra
coniugi
al
fine
di
raggiungere
una
soluzione
consensuale
di
separazione
personale,
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
di
scioglimento
del
matrimonio,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio";
c)
all'articolo
69,
comma
1,
dopo
la
lettera
d)
è
inserita
la
seguente:
"d-bis)
degli
accordi
raggiunti
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
uno
o
più
avvocati
ovvero
autorizzati,
conclusi
tra
coniugi
al
fine
di
raggiungere
una
soluzione
consensuale
di
separazione
personale,
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
di
scioglimento
del
matrimonio".
Articolo 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro). Abrogato
Articolo 8.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza).
1.
Dal
momento
della
comunicazione
dell'invito
a
concludere
una
convenzione
di
negoziazione
assistita
ovvero
della
sottoscrizione
della
convenzione
si
producono
sulla
prescrizione
gli
effetti
della
domanda
giudiziale.
Dalla
stessa
data
è
impedita,
per
una
sola
volta,
la
decadenza,
ma
se
l'invito
è
rifiutato
o
non
è
accettato
nel
termine
di
cui
all'articolo
4,
comma
1,
la
domanda
giudiziale
deve
essere
proposta
entro
il
medesimo
termine
di
decadenza
decorrente
dal
rifiuto,
dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Articolo 9.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).
1.
I
difensori
non
possono
essere
nominati
arbitri
ai
sensi
dell'articolo
810
del
codice
di
procedura
civile
nelle
controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2.
È
fatto
obbligo
agli
avvocati
e
alle
parti
di
comportarsi
con
lealtà
e
di
tenere
riservate
le
informazioni
ricevute.
Le
dichiarazioni
rese
e
le
informazioni
acquisite
nel
corso
del
procedimento
non
possono
essere
utilizzate
nel
giudizio
avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3.
I
difensori
delle
parti
e
coloro
che
partecipano
al
procedimento
non
possono
essere
tenuti
a
deporre
sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4.
A
tutti
coloro
che
partecipano
al
procedimento
si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
200
del
codice
di
procedura
penale
e
si
estendono
le
garanzie
previste
per
il
difensore
dalle
disposizioni
dell'articolo
103
del
medesimo
codice
di
procedura penale in quanto applicabili.
4-bis.
La
violazione
delle
prescrizioni
di
cui
al
comma
1
e
degli
obblighi
di
lealtà
e
riservatezza
di
cui
al
comma
2
costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.
Articolo 10.
(Antiriciclaggio).
1.
All'articolo
12,
comma
2,
del
decreto
legislativo
21
novembre
2007,
n.
231,
dopo
le
parole:
"compresa
la
consulenza
sull'eventualità
di
intentare
o
evitare
un
procedimento,"
sono
inserite
le
seguenti:
"anche
tramite
una
convenzione
di
negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,".
Articolo 11.
(Raccolta dei dati).
1.
I
difensori
che
sottoscrivono
l'accordo
raggiunto
dalle
parti
a
seguito
della
convenzione
sono
tenuti
a
trasmetterne
copia
al
Consiglio
dell'ordine
circondariale
del
luogo
ove
l'accordo
è
stato
raggiunto,
ovvero
al
Consiglio
dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2.
Con
cadenza
annuale
il
Consiglio
nazionale
forense
provvede
al
monitoraggio
delle
procedure
di
negoziazione
assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
2-bis.
Il
Ministro
della
giustizia
trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
di
cui
al
presente
capo,
contenente,
in
particolare,
i
dati
trasmessi
ai
sensi
del
comma
2,
distinti
per
tipologia
di
controversia,
unitamente
ai
dati
relativi
alle
controversie
iscritte
a
ruolo
nell'anno
di
riferimento,
a
loro volta distinti per tipologia.
Capo III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI
DIVORZIO
Articolo 12.
(Separazione consensuale richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile).
1.
I
coniugi
possono
concludere,
innanzi
al
sindaco,
quale
ufficiale
dello
stato
civile
a
norma
dell'articolo
1
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3
novembre
2000,
n.
396,
del
comune
di
residenza
di
uno
di
loro
o
del
comune
presso
cui
è
iscritto
o
trascritto
l'atto
di
matrimonio,
con
l'assistenza
facoltativa
di
un
avvocato,
un
accordo
di
separazione
personale
ovvero,
nei
casi
di
cui
all'articolo
3,
primo
comma,
numero
2),
lettera
b),
della
legge
1o
dicembre
1970,
n.
898,
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio.
2.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
non
si
applicano
in
presenza
di
figli
minori,
di
figli
maggiorenni
incapaci
o
portatori
di
handicap
grave
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
ovvero
economicamente non autosufficienti.
3.
L'ufficiale
dello
stato
civile
riceve
da
ciascuna
delle
parti
personalmente,
con
l'assistenza
facoltativa
di
un
avvocato,
la
dichiarazione
che
esse
vogliono
separarsi
ovvero
far
cessare
gli
effetti
civili
del
matrimonio
o
ottenerne
lo
scioglimento
secondo
condizioni
tra
di
esse
concordate.
Allo
stesso
modo
si
procede
per
la
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio.
L'accordo
non
può
contenere
patti
di
trasferimento
patrimoniale
.
L'atto
contenente
l'accordo
è
compilato
e
sottoscritto
immediatamente
dopo
il
ricevimento
delle
dichiarazioni
di
cui
al
presente
comma.
L'accordo
tiene
luogo
dei
provvedimenti
giudiziali
che
definiscono,
nei
casi
di
cui
al
comma
1,
i
procedimenti
di
separazione
personale,
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
di
scioglimento
del
matrimonio
e
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio.
Nei
soli
casi
di
separazione
personale,
ovvero
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
o
di
scioglimento
del
matrimonio
secondo
condizioni
concordate,
l'ufficiale
dello
stato
civile,
quando
riceve
le
dichiarazioni
dei
coniugi,
li
invita
a
comparire
di
fronte
a
sé
non
prima
di
trenta
giorni
dalla
ricezione
per
la
conferma
dell'accordo
anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
4.
All'articolo
3,
al
secondo
capoverso
della
lettera
b)
del
numero
2
del
primo
comma
della
legge
1º
dicembre
1970,
n.
898,
dopo
le
parole
"trasformato
in
consensuale"
sono
aggiunte
le
seguenti:
",
ovvero
dalla
data
certificata
nell'accordo
di
separazione
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
un
avvocato
ovvero
dalla
data
dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.".
5.
Al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3
novembre
2000,
n.
396
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
49,
comma
1,
dopo
la
lettera
g-bis),
è
aggiunta
la
seguente
lettera:
"g-ter)
gli
accordi
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ricevuti
dall'ufficiale
dello
stato
civile;";
b)
all'articolo
63,
comma
1,
dopo
la
lettera
g),
è
aggiunta
la
seguente
lettera:
"g-ter)
gli
accordi
di
separazione
personale,
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ricevuti
dall'ufficiale
dello
stato
civile,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio;";
c)
all'articolo
69,
comma
1,
dopo
la
lettera
d-bis),
è
aggiunta
la
seguente
lettera:
"d-ter)
degli
accordi
di
separazione
personale,
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ricevuti
dall'ufficiale
dello
stato
civile;".
6.
Alla
Tabella
D),
allegata
alla
legge
8
giugno
1962,
n.
604,
dopo
il
punto
11
delle
norme
speciali
inserire
il
seguente
punto:
"11-bis)
Il
diritto
fisso
da
esigere
da
parte
dei
comuni
all'atto
della
conclusione
dell'accordo
di
separazione
personale,
ovvero
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio,
ricevuto
dall'ufficiale
di
stato
civile
del
comune
non
può
essere
stabilito
in
misura
superiore
all'imposta
fissa
di
bollo
prevista
per
le
pubblicazioni
di
matrimonio
dall'articolo
4
della
tabella
allegato
A)
al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".
7.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
a
decorrere
dal
trentesimo
giorno
successivo
all'entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
omissis