LEGGE 10 novembre 2014, n. 162
Testo del Decreto Legge 12 settembre 2014, N. 132 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione
Capo III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI
DIVORZIO
Articolo 12.
(Separazione consensuale richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile).
1.
I
coniugi
possono
concludere,
innanzi
al
sindaco,
quale
ufficiale
dello
stato
civile
a
norma
dell'articolo
1
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3
novembre
2000,
n.
396,
del
comune
di
residenza
di
uno
di
loro
o
del
comune
presso
cui
è
iscritto
o
trascritto
l'atto
di
matrimonio,
con
l'assistenza
facoltativa
di
un
avvocato,
un
accordo
di
separazione
personale
ovvero,
nei
casi
di
cui
all'articolo
3,
primo
comma,
numero
2),
lettera
b),
della
legge
10
dicembre
1970,
n.
898,
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio.
2.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
non
si
applicano
in
presenza
di
figli
minori,
di
figli
maggiorenni
incapaci
o
portatori
di
handicap
grave
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
ovvero
economicamente
non
autosufficienti.
3.
L'ufficiale
dello
stato
civile
riceve
da
ciascuna
delle
parti
personalmente,
con
l'assistenza
facoltativa
di
un
avvocato
,
la
dichiarazione
che
esse
vogliono
separarsi
ovvero
far
cessare
gli
effetti
civili
del
matrimonio
o
ottenerne
lo
scioglimento
secondo
condizioni
tra
di
esse
concordate.
Allo
stesso
modo
si
procede
per
la
modifica
delle
condizioni
di
separazione o di divorzio.
L'accordo
non
può
contenere
patti
di
trasferimento
patrimoniale
.
(Il
TAR
Lazio,
con
la
sentenza
7
luglio
2016
n.
7813,
dichiara
illegittima
e
annulla
la
Circolare
n.
6
del
24
aprile
2015
del
Ministero
dell’Interno,
che
aveva
interpretato
l’art.
12
della
legge
162/2014
nel
senso
di
consentire
accordi
di
separazione,
divorzio,
o
modifica
delle
condizioni
innanzi
all’Ufficiale
dello
stato
civile,
che
includessero
assegni
periodici
di
mantenimento
).
L'atto
contenente
l'accordo
è
compilato
e
sottoscritto
immediatamente
dopo
il
ricevimento
delle
dichiarazioni
di
cui
al
presente
comma.
L'accordo
tiene
luogo
dei
provvedimenti
giudiziali
che
definiscono,
nei
casi
di
cui
al
comma
1,
i
procedimenti
di
separazione
personale,
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
di
scioglimento
del
matrimonio
e
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio.
Nei
soli
casi
di
separazione
personale,
ovvero
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
o
di
scioglimento
del
matrimonio
secondo
condizioni
concordate,
l'ufficiale
dello
stato
civile,
quando
riceve
le
dichiarazioni
dei
coniugi,
li
invita
a
comparire
di
fronte
a
sé
non
prima
di
trenta
giorni
dalla
ricezione
per
la
conferma
dell'accordo
anche
ai
fini
degli
adempimenti
di
cui
al
comma
5.
La
mancata
comparizione
equivale
a
mancata
conferma dell'accordo.
4.
All'articolo
3,
al
secondo
capoverso
della
lettera
b)
del
numero
2
del
primo
comma
della
legge
1º
dicembre
1970,
n.
898,
dopo
le
parole
"trasformato
in
consensuale"
sono
aggiunte
le
seguenti:
",
ovvero
dalla
data
certificata
nell'accordo
di
separazione
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
un
avvocato
ovvero
dalla
data
dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.".
5.
Al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3
novembre
2000,
n.
396
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
49,
comma
1,
dopo
la
lettera
g-bis),
è
aggiunta
la
seguente
lettera:
"g-ter)
gli
accordi
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ricevuti
dall'ufficiale
dello
stato
civile;";
b)
all'articolo
63,
comma
1,
dopo
la
lettera
g),
è
aggiunta
la
seguente
lettera:
"g-ter)
gli
accordi
di
separazione
personale,
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ricevuti
dall'ufficiale
dello
stato
civile,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio;";
c)
all'articolo
69,
comma
1,
dopo
la
lettera
d-bis),
è
aggiunta
la
seguente
lettera:
"d-ter)
degli
accordi
di
separazione
personale,
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ricevuti
dall'ufficiale
dello
stato
civile;".
6.
Alla
Tabella
D),
allegata
alla
legge
8
giugno
1962,
n.
604,
dopo
il
punto
11
delle
norme
speciali
inserire
il
seguente
punto:
"11-bis)
Il
diritto
fisso
da
esigere
da
parte
dei
comuni
all'atto
della
conclusione
dell'accordo
di
separazione
personale,
ovvero
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
nonché
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
o
di
divorzio,
ricevuto
dall'ufficiale
di
stato
civile
del
comune
non
può
essere
stabilito
in
misura
superiore
all'imposta
fissa
di
bollo
prevista
per
le
pubblicazioni
di
matrimonio
dall'articolo
4
della
tabella
allegato
A)
al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".
7.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
a
decorrere
dal
trentesimo
giorno
successivo
all'entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
omissis