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COSA SONO I CONTRATTI DI CONVIVENZA?

I contratti di convivenza (legge 20 maggio 2016 n. 76) sono accordi con cui una coppia che vuole convivere ma non vuole sposarsi o non può perché composta da persone appartenenti allo stesso sesso, disciplina i propri rapporti patrimoniali inerenti alla convivenza.

Tale contratto ha effetti obbligatori tra le parti e può essere messo in esecuzione coattiva cioè, nel caso in cui una delle parti si rende inadempiente agli obblighi che trovano fonte nel contratto stesso, può essere chiesto al giudice l’adempimento coattivo e condannare la parte inadempiente al risarcimento del danno.


QUALE DISCIPLINA POSSONO DETTARE I CONTRATTI DI CONVIVENZA?

È possibile ad es.:
1. disciplinare la misura della partecipazione della coppia alle spese comuni.
2. prevedere che anche se gli acquisti vengono eseguiti autonomamente da un solo contraente, ricadano al 50 % nella sfera patrimoniale dell’altro, in modo conforme a quanto previsto dal regime di comunione legale per le coppie sposate. In questo caso, perché la pattuizione abbia efficacia e sia opponibile ai terzi, occorre registrare la convivenza all’anagrafe. (Ordinariamente gli acquisti di una coppia di conviventi -senza un contratto di convivenza che disponga quanto sopra- ricadono nella sfera patrimoniale esclusiva dell’acquirente quindi al 100% in capo a chi li esegue).
3. prevedere uno ius poenitendi, cioè una facoltà di recesso dal contratto gratuita o a pagamento -c.d. multa penitenziale-, cioè si può prevedere che quello dei due partner che recede dal contratto sia obbligato a pagare all’altro una somma di denaro.
4. disciplinare anche conseguenze di natura patrimoniale rispetto all’ipotesi di una cessazione della convivenza operata da uno dei contraenti, allo scopo di evitare un contenzioso ad es. sulla proprietà e divisione dei beni successivi alla separazione.
5. prevedere obblighi di assistenza reciproca in caso di malattia o la designazione di un amministratore di sostegno.

I contratti di convivenza non possono avere ad oggetto diritti indisponibili o prestazioni sessuali, non possono essere contrari a norme imperative, ad es. non è possibile per patto tra contraenti privati sollevare uno dei due dall’obbligo di mantenere istruire ed educare la prole, obbligo che è disposto da norma imperativa.

Tali contratti possono essere stipulati (e modificati per accordo dei contraenti) presso un avvocato ed hanno forza di legge tra le parti. È prevista la forma scritta ad substantiam (cioè la forma scritta come requisito necessario per la validità del contratto: non si può sostenere la sussistenza di un contratto verbale da provare con testimoni, perchè sarebbe necessariamente nullo per mancanza del requisito essenziale della forma scritta).
Si applicano a tali contratti le regole generali sui contratti previste nel quarto libro del codice civile.

La nuova legge non ha reso obbligatoria la stipula di un contratto di convivenza, pertanto esattamente come prima dell’entrata in vigore della legge, non è obbligatorio stipulare tali contatti per le coppie che scelgono di convivere senza sposarsi. Se il cittadino sceglie di convivere senza stipulare un contratto di convivenza, la disciplina dei propri rapporti resterà affidata alle regole generali che disciplinano i rapporti civili e la filiazione.


E’ POSSIBILE REDIGERE UN CONTRATTO DI CONVIVENZA DA SOLI?

No. Perché abbiano valore e siano cogenti, cioè fonti di obbligazioni al cui adempimento una parte possa costringere l’altra con un causa, è necessario che le sottoscrizioni siano autenticate da un notaio o da un avvocato. (gli sessi dovranno attestare che il contenuto del contratto non è contrario all’ordine pubblico o norme imperative).


COSA STABILISCE LA NUOVA LEGGE SUI CONTRATTI DI CONVIVENZA?

La legge che disciplina i contratti di convivenza è la n. 76/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 con il titolo “Regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” entrata in vigore dal 5 giugno 2016, che qui di seguito si riporta a partire dal comma 50 dell’articolo 1 (gli altri non trattano dei contratti di convivenza):

Articolo 1

Commi 1 - 49 omissis

Comma 50
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Comma 51
Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Comma 52
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Comma 53
Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere :

a) l’indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Comma 54
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

Comma 55
Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Comma 56
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Comma 57
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di età;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

comma 58
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

comma 59
Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

comma 60
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

comma 61.
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

comma 62.
Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.

comma 63.
Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

Omissis


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