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IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA
COS’È IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA?
Il divorzio a domanda congiunta è una procedura di
divorzio che si
svolge in tribunale con l’assistenza necessaria di almeno un avvocato e si
conclude con una sentenza emessa da un collegio di giudici che dispone il
divorzio della coppia e la disciplina cogente dei loro rapporti.
“A domanda congiunta” significa che i coniugi in questa procedura avanzano entrambi al tribunale una sola domanda: un solo petitum. Cioè chiedono congiuntamente al tribunale di disporre con sentenza e rendere obbligatoria una specifica disciplina dei rapporti della coppia che loro stessi hanno convenuto.
E’ evidente che il contenuto di tale domanda deve essere
frutto di un accordo che precede la proposizione della domanda stessa.
Nel divorzio giudiziale invece i coniugi avanzano
ognuno una domanda incompatibile con quella dell’altro quindi 2 petitum (es.
entrambi chiedono l’affido esclusivo per se dei figli, oppure ad es. il meno
abbiente vuole un assegno divorzile pari a 10 e l’altro vuole pagare 5).
Delle
due domande incompatibili è il giudice a decidere quale domanda accogliere in
tutto o in parte e con riferimento ai figli il giudice decide indipendentemente
dalle domande della parti.
IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA E’ ASSIMILABILE ALLA
SEPARAZIONE CONSENSUALE?
No. Nella separazione consensuale infatti i giudici
possono solo decidere di:
1. perfezionare la procedura con l’omologazione delle
condizioni stabilite dai coniugi, o
2. rifiutare l’omologazione facendo estinguere il procedimento, se il collegio ritiene che la disciplina che i coniugi si sono dati non è idonea a curare gli interessi della prole.
Questa ultima soluzione
lascia i coniugi nello status quo ante cioè sposati e non separati, come se la
procedura di separazione consensuale non fosse stata nemmeno cominciata.
Pertanto, nella procedura di separazione consensuale, o vengono omologate
esattamente le condizioni che i coniugi si sono dati, oppure il procedimento
viene estinto senza alcun esito.
La procedura del divorzio a domanda congiunta prevede
invece che se il giudice ritiene che la disciplina che i coniugi si sono dati
non è idonea a curare l’interesse della prole, il giudice stesso attivi (art.lo
4 ultimo coma L. 898/70) la diversa procedura di divorzio contenzioso (art.lo 4
comma 8 L. 898/70) all’esito della quale il tribunale d’imperio, al posto dei
coniugi, detta la disciplina dei rapporti della coppia successiva al divorzio
che i coniugi saranno obbligati a rispettare.
In sostanza i coniugi nella procedura di separazione
consensuale non corrono alcun rischio di trovarsi obbligati al rispetto di una
disciplina che non hanno negoziato e deciso essi stessi.
Con il divorzio a
domanda congiunta invece può avvenire proprio questo.
Da qui i differenti nomi delle procedure:
“consensuale” significa fondata sul consenso e pertanto non ammette che i
giudici possano decidere al posto dei coniugi indipendentemente dal consenso
degli stessi.
“A domanda congiunta” significa invece solo che i coniugi domandano insieme di recepire nella sentenza la stessa disciplina che hanno concordato, ma non che i giudici sono vincolati al consenso dei coniugi nel determinare il contenuto della sentenza.
La procedura di divorzio a domanda
congiunta viene considerata una procedura consensuale di divorzio ma il consenso
dei coniugi, in questo caso, riverbera suoi effetti solo sulla determinazione
del contenuto della domanda.
QUANDO CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO A
DOMANDA CONGIUNTA?
1) Con la procedura di divorzio a domanda congiunta è
possibile prevedere, sulla base di un accordo, il pagamento dell’assegno
divorzile in un unica soluzione.
Se tale scelta è quella ritenuta dalla coppia
più idonea alla cura dei propri interessi individuali, allora non ci sono
alternative se non la procedura di divorzio a domanda congiunta.
Infatti non è possibile ottenere il pagamento
dell’assegno divorzile in un unica soluzione, né con la procedura di divorzio
contenzioso nella quale è vietato al giudice disporre una simile soluzione, né
nell’ambito di una procedura di divorzio con negoziazione assistita perchè il
punto 2 dell’art.lo 6 della legge 162 del 2014 non prevede in questa procedura
la valutazione di congruità necessaria ex. art.lo 5 comma 6 L. 898/70 per poter
perfezionare la procedura di divorzio includendo tale soluzione. Tale soluzione
è poi espressamente vietata dall’art.lo 12 L. 162/2014 nella procedura di
divorzio davanti al sindaco.
2) La procedura di divorzio a domanda congiunta poi è
suggeribile se vi è una scarsa probabilità di addivenire ad un accordo. Infatti
se si tenta di raggiungere l’accordo con lunghe negoziazioni rituali nella
procedura di divorzio con negoziazione assistita e vi sono scarse possibilità di
raggiungerlo per una divergenza grave tra le posizioni dei due coniugi, si
rischia di dover pagare gli avvocati per il lavoro di negoziazione rituale (che
deve durare minimo un mese art.lo 2 punto 2 lettera “a” Legge 162/2014)
inutilmente se l’accordo non sorge.
Con la procedura di divorzio a domanda congiunta, le
negoziazioni invece sono brevi e irrituali, cosicché se si rilava rapidamente
che è impossibile trovare un accordo per il fatto della divergenza grave tra le
posizioni dei coniugi si può incardinare immediatamente una procedura di
divorzio contenzioso dove l’accordo dei coniugi non è necessario.
3) E’ possibile eseguire una procedura di divorzio a domanda congiunta con un solo avvocato. Pertanto è una procedura più economica. Sono invece necessari due avvocati, uno per coniuge, per la procedura di divorzio con negoziazione assistita e per la procedura di divorzio contenzioso.
Non è necessario nemmeno un avvocato per la procedura di divorzio davanti al
sindaco ma quest’ultima è una procedura che ha un accesso limitato (vedi
paragrafo "divorzio in Comune).
QUANDO NON CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO A
DOMANDA CONGIUNTA?
1) Quando si vuole controllare il risultato: la
procedura di divorzio a domanda congiunta non consente di controllare il
risultato. Come abbiamo visto sopra, se il collegio ritiene che la disciplina
che i coniugi si sono dati sia non idonea alla cura degli interessi dalla prole,
promuove ope lagis (art.lo 4 ultimo coma L. 898/70) una procedura di divorzio
contenzioso (art.lo 4 comma 8 L. 898/70) con la quale il tribunale (e non i
coniugi) decide la disciplina dei rapporti sia personali che patrimoniali della
coppia dopo il divorzio.
Pertanto se si vuole ottenere una specifica disciplina oppure l’estinzione della procedura ma non una diversa disciplina decisa dal giudice, allora è consigliabile usare la procedura di divorzio con negoziazione assistita.
Ovviamente prevedendo assegni di mantenimento per i figli di entità
adeguata, le probabilità che il collegio non accolga la domanda congiunta di
divorzio sono quasi nulle.
2) Quando si ha fretta di divorziare: infatti a
dispetto del contenuto dell’ (art.lo 4 punto 5 L. 898/70) che stabilisce che la
prima udienza deve essere fissata entro 90 giorni dal deposito della domanda,
per il fatto della carenza di organico, alcuni tribunali fissano la prima
udienza a distanza di 6-9 mesi dal deposito del ricorso. Pertanto non è
attualmente una procedura veloce.
COME SI FA IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA?
Come sopra detto, “a domanda congiunta” significa che
i coniugi avanzano entrambi al tribunale una sola domanda detta petitum. Cioè
chiedono congiuntamente al tribunale di recepire nella sentenza e rendere
obbligatoria una specifica disciplina dei rapporti della coppia che la stessa ha
negoziato e convenuto.
Per accordarsi sul petitum i coniugi stessi possono
discutere semplicemente tra loro e trovare un accordo su detta disciplina e poi
rivolgersi ad un solo avvocato, oppure uno dei due darà mandato ad un proprio
avvocato. Questi scriverà una lettera all’altro coniuge invitandolo a mettersi
in contatto con lui, personalmente o per il tramite di un legale di sua fiducia,
per provare a negoziare le condizioni di una domanda congiunta di divorzio,
preavvertendolo che in difetto verrà dato corso ad una procedura di divorzio
giudiziale (procedura che non necessita della collaborazione del dell’altro
coniuge).
Quindi vengono eseguite le trattative, in genere tra i legali dei coniugi, volte a tentare un accordo che eviti alla coppia la più costosa e lunga procedura di separazione giudiziale.
I legali infatti possono fare una previsione piuttosto precisa, fondata sulla propria esperienza e sulla conoscenza delle leggi, circa il risultato che la coppia conseguirebbe se incardinasse una procedura di separazione giudiziale, cioè possono fare una previsione affidabile circa il contenuto della sentenza che verrebbe scritta dal giudice al posto della coppia in una procedura di divorzio contenzioso.
Quindi,
se la previsione dei due legali è conforme, si redige un ricorso, che è l’atto
introduttivo della procedura di divorzio a domanda congiunta, e lo si deposita
in tribunale.
Il tribunale fissa l’udienza di comparizione dei
coniugi davanti al presiedente (art.lo 4 punto 5 L. 898/70)
Nell’appena citato articolo si legge che tale udienza
viene fissata entro 5 giorni dal deposito del ricorso e che l’udienza deve
avvenire entro 90 giorni. In realtà in molti tribunali, attualmente, è raro che
tale udienza venga fissata prima di 7-9 mesi.
Chi ha fretta di divorziare e ha
trovato o è vicino ad un accordo sul contenuto della disciplina dei propri
rapporti dopo il divorzio, potrà giovarsi della nuova procedura si divorzio con
negoziazione assistita, molto più rapida.
Se le parti confermano la volontà di divorziare davanti al presidente o un suo delegato, la procedura viene presentata dal giudice al collegio (cioè a 3 giudici riuniti) che decidono se le pattuizioni che i coniugi si sono date sono idonee alla cura degli interessi dei figli.
In
caso affermativo viene emessa (in genere entro 10-20 giorni successivi
all’udienza) una sentenza di divorzio che conclude la procedura.
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