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CAPITOLO 7) L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL DIVORZIO
SE DIVORZIO CONTINUERÒ A RICEVERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I MIEI FIGLI?
Si. L’assegno per concorrere al mantenimento della prole è dovuto per il fatto
della genitorialità, indipendentemente dal matrimonio, dalla separazione e dal
divorzio che i genitori dovessero eseguire.
A QUANTO AMMONTA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI NEL DIVORZIO?
Il diritto di credito avente ad oggetto gli assegni di mantenimento dei figli
nella separazione, con il divorzio si estingue e sorge quello che trova fonte
nel nuovo e diverso provvedimento che contiene la disciplina dei rapporti
patrimoniali del divorzio.
Le regole che disciplinano il diritto per il coniuge economicamente più debole a
ricevere un assegno dall’altro per concorrere al proprio mantenimento, (detto
assegno si chiama “divorzile” nel divorzio e “di mantenimento” nella
separazione), sono differenti nella separazione e nel divorzio. L’assegno
divorzile pertanto può essere di misura diversa rispetto all’assegno di
mantenimento della separazione a causa dell’applicazione di regole differenti
anche se le condizioni patrimoniali dei coniugi non sono mutate.
Le regole che disciplinano la determinazione degli assegni per il mantenimento
della prole sono invece identiche nella separazione e nel divorzio.
Nel corpo del testo delle due leggi, quella sulla separazione e quella sul divorzio, la disciplina sulla determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli non è nemmeno presente.
Entrambe le leggi infatti, con riferimento a detto
assegno, contengono solo un rinvio (nel divorzio art.lo 6 L. 898/70, nella
separazione art.lo 155 c.c.), agli stessi articoli del codice civile (337
s.s.c.c.) che regolano uniformemente il mantenimento della prole in caso di
separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, e figli nati fuori del
matrimonio.
Per quanto sopra, non si verifica alcuna innovazione riguardo ai figli se i loro
genitori divorziano o rimangono separati.
La prole non solo conserva gli assegni della separazione detti “di mantenimento”
anche dopo il divorzio, ma può anche ottenere un aumento di questi se, come in
genere avviene, i genitori fanno carriera e aumentano i propri guadagni, mentre
i figli crescendo aumentano le proprie spese e dunque si rende necessario un
adeguamento dell’assegno a tale nuova situazione. (I figli finché sono piccoli
vanno solo nutriti e portati al parco. Quando diventano grandi hanno bisogno di
comperare il ciclomotore, di pagare il pub, la discoteca, di comperare il
telefonino, di pagare le bollate del gestore telefonico per parlare con la
fidanzatina/il fidanzatino etc).
POSSO CHIEDERE DI ESSERE OBBLIGATO A PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI MIO
FIGLIO DIRETTAMENTE A MIO FIGLIO ANZICHÉ ALL’ALTRO CONIUGE?
Si, ma solo a partire dalla maggiore età della prole (art.lo 337 septies c.c.)
Se il giudizio di divorzio finisce prima, quando la prole compie gli anni 18 è
possibile domandare al giudice una modifica delle condizioni di divorzio che
dispongano il pagamento immediato dell’assegno al figlio.
Il giudice può respingere tale domanda. L’art.lo 337 septies infatti fa salva la
“diversa determinazione del giudice” (pensiamo al caso di figli che fanno uso di
sostanze stupefacenti, circostanza ricorrendo la quale il giudice negherebbe al
figlio maggiorenne il diritto di ricevere l’assegno nelle proprie mani. O
semplicemente al caso di una riscontrata scarsa maturità del diciottenne).
SE L’OBBLIGATO NON PAGA L’ASSEGNO COSA SUCCEDE?
L’articolo 8, legge 898 del 1970 prevede dei rimedi nel caso che l’obbligato non
paghi l’assegno.
1) il giudice può' imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (pagamento dell’assegno divorzile e di
mantenimento per la prole).
2) la sentenza di divorzio è immediatamente esecutiva e costituisce titolo per
iscrivere una ipoteca giudiziale (art.lo 2818 codice civile);
3) in caso di inadempimento per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge beneficiario, dopo la costituzione in mora dell’obbligato, può' notificare il provvedimento in cui e' stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (datore di lavoro, ente erogatore della pensione, locatari di immobili di proprietà dell’obbligato, ecc.) facendo sorgere con questa procedura l’obbligo in capo a tali soggetti di versargli direttamente le somme dovute, ed il residuo ovviamente all’obbligato.
(Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il
provvedimento in cui e' stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare
direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono
versare a quest'ultimo oltre la meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,
comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori;
4) l’obbligato che si sottrae al pagamento può inoltre essere perseguito
penalmente ai sensi dell’articolo 570 del codice penale per violazione degli
obblighi di assistenza familiare.
5) l’obbligato che si sottrae al pagamento può inoltre essere perseguito
penalmente ai sensi dell’articolo 388 del codice penale per mancata ottemperanza
ad un sentenza del giudice civile .
6)su richiesta dell'avente diritto, il giudice può' disporre il sequestro dei
beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno
QUANDO SI PERDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI?
1. Quando i figli si procurano adeguati redditi propri, (es. se un minorenne si
mette a fare il cantante rock e guadagna 100.000 € al mese non deve essere
mantenuto, o anche se fa altri lavori come l’attore o altri impieghi compatibili
con la minore eta che gli procurino adeguati redditi propri).
2. Se riceve in eredità proprietà che (messe a frutto dai genitori che sono gli
amministratori dei beni del minore fino alla maggiore età) gli consentano di
trarre da esse adeguati redditi propri.
3. Quando sorgono condizioni oggettive che consentono alla prole di procurarsi
adeguati redditi propri, indipendentemente dal fatto che li abbino
effettivamente conseguiti o meno (la giurisprudenza considera che tali
condizioni sorgono al compimento del 32mo anno di età).
In sostanza i figli perdono il diritto ad essere mantenuti dopo il divorzio per
gli stessi motivi per cui l’avrebbero perso se la coppia fosse rimasta separata
senza divorziare.
La disciplina che determina il diritto del coniuge economicamente più debole a
ricevere un assegno per concorrere al mantenimento dei figli dal coniuge
economicamente più forte, come detto, è la stessa, sia con riferimento alla
separazione sia in caso di divorzio. Infatti essa non è contenuta né nella legge
sulla separazione, né in quella sul divorzio, ma in un capitolo differente del
Codice Civile (art.li 337 e s.s.) dedicato alla c.d. “responsabilità
genitoriale”.
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