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 CAPITOLO 7) L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL DIVORZIO


SE DIVORZIO CONTINUERÒ A RICEVERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I MIEI FIGLI?

Si. L’assegno per concorrere al mantenimento della prole è dovuto per il fatto della genitorialità, indipendentemente dal matrimonio, dalla separazione e dal divorzio che i genitori dovessero eseguire.


A QUANTO AMMONTA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI NEL DIVORZIO?

Il diritto di credito avente ad oggetto gli assegni di mantenimento dei figli nella separazione, con il divorzio si estingue e sorge quello che trova fonte nel nuovo e diverso provvedimento che contiene la disciplina dei rapporti patrimoniali del divorzio.

Le regole che disciplinano il diritto per il coniuge economicamente più debole a ricevere un assegno dall’altro per concorrere al proprio mantenimento, (detto assegno si chiama “divorzile” nel divorzio e “di mantenimento” nella separazione), sono differenti nella separazione e nel divorzio. L’assegno divorzile pertanto può essere di misura diversa rispetto all’assegno di mantenimento della separazione a causa dell’applicazione di regole differenti anche se le condizioni patrimoniali dei coniugi non sono mutate.

Le regole che disciplinano la determinazione degli assegni per il mantenimento della prole sono invece identiche nella separazione e nel divorzio.

Nel corpo del testo delle due leggi, quella sulla separazione e quella sul divorzio, la disciplina sulla determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli non è nemmeno presente.

Entrambe le leggi infatti, con riferimento a detto assegno, contengono solo un rinvio (nel divorzio art.lo 6 L. 898/70, nella separazione art.lo 155 c.c.), agli stessi articoli del codice civile (337 s.s.c.c.) che regolano uniformemente il mantenimento della prole in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, e figli nati fuori del matrimonio.

Per quanto sopra, non si verifica alcuna innovazione riguardo ai figli se i loro genitori divorziano o rimangono separati.
La prole non solo conserva gli assegni della separazione detti “di mantenimento” anche dopo il divorzio, ma può anche ottenere un aumento di questi se, come in genere avviene, i genitori fanno carriera e aumentano i propri guadagni, mentre i figli crescendo aumentano le proprie spese e dunque si rende necessario un adeguamento dell’assegno a tale nuova situazione. (I figli finché sono piccoli vanno solo nutriti e portati al parco. Quando diventano grandi hanno bisogno di comperare il ciclomotore, di pagare il pub, la discoteca, di comperare il telefonino, di pagare le bollate del gestore telefonico per parlare con la fidanzatina/il fidanzatino etc).


POSSO CHIEDERE DI ESSERE OBBLIGATO A PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI MIO FIGLIO DIRETTAMENTE A MIO FIGLIO ANZICHÉ ALL’ALTRO CONIUGE?

Si, ma solo a partire dalla maggiore età della prole (art.lo 337 septies c.c.) Se il giudizio di divorzio finisce prima, quando la prole compie gli anni 18 è possibile domandare al giudice una modifica delle condizioni di divorzio che dispongano il pagamento immediato dell’assegno al figlio.

Il giudice può respingere tale domanda. L’art.lo 337 septies infatti fa salva la “diversa determinazione del giudice” (pensiamo al caso di figli che fanno uso di sostanze stupefacenti, circostanza ricorrendo la quale il giudice negherebbe al figlio maggiorenne il diritto di ricevere l’assegno nelle proprie mani. O semplicemente al caso di una riscontrata scarsa maturità del diciottenne).


SE L’OBBLIGATO NON PAGA L’ASSEGNO COSA SUCCEDE?

L’articolo 8, legge 898 del 1970 prevede dei rimedi nel caso che l’obbligato non paghi l’assegno.

1) il giudice può' imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (pagamento dell’assegno divorzile e di mantenimento per la prole).

2) la sentenza di divorzio è immediatamente esecutiva e costituisce titolo per iscrivere una ipoteca giudiziale (art.lo 2818 codice civile);

3) in caso di inadempimento per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge beneficiario, dopo la costituzione in mora dell’obbligato, può' notificare il provvedimento in cui e' stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (datore di lavoro, ente erogatore della pensione, locatari di immobili di proprietà dell’obbligato, ecc.) facendo sorgere con questa procedura l’obbligo in capo a tali soggetti di versargli direttamente le somme dovute, ed il residuo ovviamente all’obbligato.

(Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e' stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la meta' delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori;

4) l’obbligato che si sottrae al pagamento può inoltre essere perseguito penalmente ai sensi dell’articolo 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

5) l’obbligato che si sottrae al pagamento può inoltre essere perseguito penalmente ai sensi dell’articolo 388 del codice penale per mancata ottemperanza ad un sentenza del giudice civile .

6)su richiesta dell'avente diritto, il giudice può' disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno


QUANDO SI PERDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI?

1. Quando i figli si procurano adeguati redditi propri, (es. se un minorenne si mette a fare il cantante rock e guadagna 100.000 € al mese non deve essere mantenuto, o anche se fa altri lavori come l’attore o altri impieghi compatibili con la minore eta che gli procurino adeguati redditi propri).

2. Se riceve in eredità proprietà che (messe a frutto dai genitori che sono gli amministratori dei beni del minore fino alla maggiore età) gli consentano di trarre da esse adeguati redditi propri.

3. Quando sorgono condizioni oggettive che consentono alla prole di procurarsi adeguati redditi propri, indipendentemente dal fatto che li abbino effettivamente conseguiti o meno (la giurisprudenza considera che tali condizioni sorgono al compimento del 32mo anno di età).
In sostanza i figli perdono il diritto ad essere mantenuti dopo il divorzio per gli stessi motivi per cui l’avrebbero perso se la coppia fosse rimasta separata senza divorziare.

La disciplina che determina il diritto del coniuge economicamente più debole a ricevere un assegno per concorrere al mantenimento dei figli dal coniuge economicamente più forte, come detto, è la stessa, sia con riferimento alla separazione sia in caso di divorzio. Infatti essa non è contenuta né nella legge sulla separazione, né in quella sul divorzio, ma in un capitolo differente del Codice Civile (art.li 337 e s.s.) dedicato alla c.d. “responsabilità genitoriale”.




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