STUDIO LEGALE CUNICO

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INDICE

 

 3) IL DIVORZIO BREVE


COS’È IL DIVORZIO C.D. “BREVE” O “LAMPO”?

Il divorzio “breve” o “lampo” è la definizione giornalistica degli effetti della combinazione di due innovazioni legislative:

1. La Legge n. 55/2015 e
2. La Legge n. 162/2014


1) - La legge n. 55/2015 ha ridotto i termini per poter divorziare dopo la separazione da 3 anni a 1 anno se la separazione è stata di rito giudiziale e da 3 anni a 6 mesi se la separazione è stata di rito consensuale.
(Prima del 2015 per poter divorziare rapidamente, senza aspettare i 3 anni dalla separazione previsti dalla previgente disciplina, era possibile prendere la residenza all’estero, in uno di quegli stati che consentono il divorzio immediato senza la separazione preliminare e ottenuto ivi il divorzio far delibare la sentenza di divorzio in Italia. L’ordinamento italiano infatti non consente di divorziare immediatamente senza la separazione ma consente di recepire le sentenze di divorzio emesse da uno stato estero.
Tale pratica del 2015 è caduta in disuso perché grazie alla legge 55/2015 sopra richiamata oggi è possibile in Italia divorziare (sempre solo dopo la separazione ma) dopo soli 6 mesi dalla separazione stessa e non dopo 3 anni. Siccome per far delibare una sentenza di divorzio ottenuta all’estero servono 9-12 mesi, ormai non offre alcun vantaggio in termini di tempo tale pratica per ottenere il divorzio più rapidamente).




2) - La legge n. 162/2014 ha introdotto delle nuove procedure consensuali di divorzio che consentono di divorziare in circa 2 mesi; molto più velocemente rispetto a quelle tradizionali da svolgersi in tribunale.
esse sono:

A) La nuova procedura di divorzio con negoziazione assistita che pur producendo gli stessi effetti giuridici delle procedure di divorzio eseguite presso il tribunale, è previsto che i coniugi non debbano mai andare nemmeno una volta in tribunale e che si svolga in poco più di un mese.

B) La nuova procedura di divorzio davanti al sindaco nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile, che si svolge presso la Casa Comunale. (A Roma, presso L’Anagrafe Centrale di via Petroselli 50).
Detta procedura dura poco più di un mese e ha un costo di 16 €. É utilizzabile se non ci sono figli. Questa nuova procedura può essere eseguita autonomamente dalla coppia, non essendo prevista l’assistenza obbligatoria di un avvocato.



E’ necessario un accordo di entrambi i coniugi (sul fatto del divorzio e sulla disciplina dei loro rapporti successiva la divorzio). Non è possibile usare queste nuove procedure per divorziare contro la volontà dell’altro coniuge. Per divorziare contro la volontà dell’altro coniuge è necessario eseguire una procedura di divorzio contenzioso in tribunale.
Le procedure di divorzio consensuale sopra accennate producono gli stessi effetti giuridici delle procedure di divorzio eseguite presso il tribunale.

leggi più approfonditamente sulle nuove procedure per il divorzio c.d. “breve” utilizzabile se ci sono figli o se l’accordo sui rapporti patrimoniali e personali non è ancora formato e se non ci sono figli, non si vuole spendere per l’avvocato e sussiste già un accordo completo sul fatto di divorziare e sui rapporti personali e patrimoniali degli ex coniugi successivi al divorzio.



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