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CAPITOLO 4) IL DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
COS’È LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE
ASSISTITA?
E’ una delle procedure consensuali di divorzio
(introdotte con la nuova legge n.162/2014) che consente alla coppia di
sciogliere il vincolo coniugale senza andare in tribunale.
La procedura è disegnata per promuovere l’accordo
necessario al suo perfezionamento (si tratta infatti, come detto, di una
procedura consensuale), per il tramite di negoziazioni eseguite con l’assistenza
degli avvocati della coppia, (da qui il significato delle parole “con
negoziazione assistita” che compongono il nome di questa procedura di divorzio).
La legge prevede la presenza necessaria di almeno due
avvocati: uno per ogni coniuge.
L’esito finale della procedura: la trascrizione
dell’accordo di divorzio certificato nel registro del matrimonio, ha lo stesso
valore giuridico di una sentenza di divorzio emessa dal tribunale.
QUANDO POSSO DIVORZIARE CON LA PROCEDURA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
Questa procedura è accessibile da qualunque coppia di
separarti che vogliano divorziare, giacché la legge n.162/2014, nella sua
formulazione finale, ha stabilito che è possibile incardinare tale procedura,
senza limitazioni, anche “In presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti”. (art.lo 6 punto 2 L.162/2014).
E’ necessario essere separati ininterrottamente (cioè
senza alcuna riconciliazione intervenuta medio tempore) da almeno 6 mesi se la
coppia si è separata consensualmente o da almeno 1 anno se la coppia si è
separata con procedura di separazione giudiziale. (vedi esattamente il dies a
quo del termine di 6 mesi/1 anno, cioè da quando esattamente devono passare i 6
mesi per potersi separare nel capitolo dedicato al divorzio in generale)
COME SI FA LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE
ASSISTITA?
Quando un coniuge separato consensualmente da almeno 6
mesi o giudizialmente da 12 mesi vuole divorziare con la procedura di divorzio
con negoziazione assistita deve recarsi necessariamente da un avvocato, giacché
tale procedura prevede l’assistenza necessaria degli avvocati, uno per ciascun
coniuge.
L’avvocato, ricevuto l’incarico di eseguire tale
procedura, scrive una lettera all’altro coniuge con l'invito a stipulare la
convenzione.
La Convenzione è un contratto che disciplina le
modalità con cui eseguire le negoziazioni: per quanto tempo (obbligatoriamente
non meno di un mese e non più di tre), quando incontrarsi per trattare, dove,
per quante volte etc.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPONDE NEMMENO
ALLA LETTERA?
l’ art.lo 4 punto 1 L.162/2014 stabilisce che:
”la mancata risposta all'invito entro trenta giorni
dalla ricezione (della lettera) o il suo rifiuto (a stipulare la convenzione)
può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto
previsto dagli articoli 96 (lite temeraria) e 642, primo comma, del codice di
procedura civile”.
In sostanza, se l’altro coniuge non risponde nemmeno alla lettera, o rifiuta di aderire alla convenzione per la negoziazione delle condizioni di divorzio, nel successivo giudizio contenzioso, che chi ha scritto la lettera è costretto a iniziare se vuole divorziare, il giudice può condannare per lite temeraria (art.lo 96 c.p.c.) il coniuge che non ha risposto alla lettera o ha rifiutato di aderire alla convenzione ed anche condannarlo a pagare le spese di lite (cioè i costi della causa) sostenute dall’altro coniuge.
Queste
sanzioni previste dalla legge devono essere indicate nella lettera di invito a
stipulare la convenzione e hanno l’effetto di indurre il coniuge che riceve la
lettera a rispondere ed accettare di aderire alla convenzione.
Si ricorda che la convenzione non è l’accordo che
disciplina i rapporti della coppia, ma è il contratto che disciplina le modalità
di esecuzione delle negoziazioni.
Il coniuge che riceve la lettera con l’invito
ad aderire alla convenzione ben può scegliere di aderire a tale convenzione per
evitare le sopra descritte sanzioni, ma non è obbligato ad accettare le proposte
di controparte volte al raggiungimento dell’accordo sulla disciplina dei
rapporti della coppia successivi alla separazione. Pertanto l’accordo, dopo
l’adesione alla convenzione e l’esecuzione delle negoziazioni, può anche non
formarsi, senza che il coniuge che abbia aderito alla convenzione ed seguito le
negoziazioni sia passibile delle sanzioni dette.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE RISPONDE ALLA LETTERA
?
Se l’altro coniuge risponde alla lettera ma rifiuta di
aderire alla convenzione, è passibile delle sanzioni indicate nel paragrafo
precedente, se invece aderisce all’invito a stipulare la convenzione, dopo la
stipula di tale atto si eseguono le negoziazioni secondo le modalità previste
nella convenzione stessa.
Quindi si eseguono gli incontri previsti nella convenzione tra avvocati o tra i coniugi con la presenza e l’assistenza dei propri avvocati.
Tali negoziazioni mirano a raggiungere un accordo sulla
disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia che consenta ai
coniugi di perfezionare la procedura consensuale di divorzio con negoziazione
assistita.
In genere gli avvocati, grazie alla loro esperienza,
sopratutto se specializzati in questa materia e grazie alla conoscenza delle
leggi, eseguono, in confronto, con riferimento alle caratteristiche personali e
patrimoniali dei divorziandi, una previsione realistica dell’esito di una
ipotetica procedura di divorzio contenzioso nella quale sarebbe un giudice a
dettare le condizioni di divorzio al posto della coppia. In genere l’accordo si
forma proprio sulle condizioni frutto di questa specifica previsione.
SU COSA MI DEVO ACCORDARE ESATTAMENTE CON Il MIO
CONIUGE PER PERFEZIONE LA PROCEDURA DI DIVORZIO?
L’oggetto delle negoziazioni è la disciplina dei
rapporti personali e patrimoniali della coppia dopo il divorzio.
In particolare deve essere deciso l’”an” e il “quantum” dell’assegno divorzile, cioè se un assegno divorzile periodico assistenziale per il coniuge più debole deve essere previsto e in caso di decisione affermativa, la sua entità.
Se ci sono figli deve essere prevista la disciplina dell’affidamento della prole nel divorzio e per l’effetto l’assegnazione della casa coniugale.
Quindi la misura degli assegni di
mantenimento per la prole.
COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO?
tali negoziazioni potranno avere evidentemente due
esiti:
1. la copia si accorda
2. la coppia non si accorda
Se la coppia non si accorda (perchè ad es. entrambi i
coniugi vogliono avere l’affido esclusivo o non si accordano sul tempo che la
prole dovrà passare con un genitore o con l’altro, oppure un coniuge vuole un
assegno divorzile pari a 10 e l’altro vuole dare 5 o non vuole riconoscere alcun
assegno etc.), l’alternativa rimasta per divorziare è l’introduzione della
procedura di divorzio contenzioso, nella quale un giudice, d’imperio, dispone il
divorzio e detta una disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della
coppia che i coniugi sono tenuti ad osservare dopo il divorzio.
Come sopra detto, ai sensi dell’art. n. 4 L. 162/2014,
al coniuge che ha stipulato la convenzione di negoziazione rispondendo alla
lettera di invito, non si applica alcuna sanzione per il fatto che nonostante
l’esecuzione delle negoziazioni la coppia non si sia accordata.
COSA SUCCEDE SE MI ACCORDO?
Se viene raggiunto l’accordo, questo viene redatto in
forma scritta, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne certificano
l’autenticità delle firme con gli stessi poteri e responsabilità del Pubblico
Ufficiale e depositato presso l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il
Tribunale per ottenere da tale Ufficio il “nullaosta” se non vi sono figli o
l’“autorizzazione” se vi sono, (art.lo 6 L.162/2014) alla trascrizione del
divorzio sul registro degli atti di matrimonio.
Detta trascrizione perfeziona e
conclude la procedura.
Pertanto, evidentemente, senza il nullaosta o
l’autorizzazione non è possibile concludere la procedura.
RAGGIUNTO L’ACCORDO C’È LA CERTEZZA DELLA CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
In assenza di figli sostanzialmente si perchè il
“nullaosta” viene rilasciato sulla base di un controllo di mera regolarità
formale della documentazione.
In presenza di figli invece non v’è certezza della positiva conclusione della procedura.
Ciò perchè il Procuratore della Repubblica
a cui la legge attribuisce il compito di verificare la corrispondenza degli
accordi dei coniugi agli interessi dei figli potrebbe ritenere che questa
corrispondenza manchi.
Se ciò avviene, egli, anziché rilasciare
l’“autorizzazione” (che, come scritto nel paragrafo precedente, consentirebbe di
concludere positivamente la procedura) “trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al
presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo” (art.lo 6 L.162/2014).
In genere un assegno di mantenimento per i figli
abbondante e un affidamento condiviso come “preferenzialmente” prevede la legge,
sono condizioni sufficienti per evitare il rischio della trasmissione degli atti
al Presidente del Tribunale e ottenere invece subito l’ “autorizzazione” dal
Procuratore della Repubblica.
COSA SUCCEDE SE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA,
TROVANDO IL CONTENUTO DELL’ACCORDO INIDONEO ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA
PROLE, TRASMETTE GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE?
Il Presidente del tribunale convocati e sentiti i
coniugi, (che soli possono modificare il contenuto dell’accordo), decide se
autorizzare la trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe (atto che
consente di perfezionare la procedura) o rifiutare tale autorizzazione
(impedendo il perfezionarsi della procedura) lasciando in questo ultimo caso i
coniugi non divorziati, i quali doveranno cominciare da capo una nuova procedura
di divorzio se vogliono sciogliere il proprio matrimonio.
In genere è lo stesso presidente a consigliare loro le
modifiche dell’accordo che ritiene opportune per la cura degli interessi dei
figli.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ DISPORRE CONTRO LA
VOLONTÀ DI UNO DEI CONIUGI LE MODICHE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ACCORDO
PER RENDERLE CONFORMI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA
PROLE?
No. La procedura di negoziazione assistita ha natura
di volontaria giurisdizione. L’accordo della coppia in quanto tale non può
essere modificato da terzi. Il giudice non può dire <ho cambiato il vostro
accordo>.
Se il presidente ritiene il contenuto dell’accordo dei
coniugi inidoneo alla cura degli interessi dei figli, e i coniugi non intendono
cambiarlo, può solo rifiutare l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo ed
impedire il perfezionamento della procedura, ma non modificarne d’imperio il
contenuto.
COSA SUCCEDE SE L’AUTORIZZATONE NON VIENE CONCESSA?
Se l’autorizzazione non viene concessa, la procedura
si estingue senza essersi perfezionata e la coppia si trova nella stessa
condizione giuridica nella quale si sarebbe trovata se non l’avesse nemmeno
cominciata.
Quindi se vuole divorziare deve ricominciare da capo (evidentemente
prevedendo una diversa disciplina dell’affido e del mantenimento della prole,
per evitare di incontrare un nuovo rifiuto da parte del presidente del
tribunale, o scegliere per divorziare una procedura alternativa).
COSA SUCCEDE SE L’AUTORIZZATONE VIENE CONCESSA?
Se “l’autorizzazione” viene concessa, i legali della
coppia provvederanno a trasmetterla, entro 10 giorni dal rilascio di tale
documento, all’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
celebrazione del matrimonio della coppia chiedendo l’annotazione in tale
registro del fatto del divorzio.
In assenza di figli, come si è detto sopra, anziché
l’“autorizzazione”, viene invece trasmesso il “nullaosta” sempre rilasciato dal
Procuratore della Repubblica dopo un controllo formale della documentazione
della procedura di divorzio.
Unitamente all’autorizzazione o al nullaosta verrà
depositata presso l’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
celebrazione del matrimonio anche una copia certificata dell’accordo (la
certificazione viene eseguita direttamente dagli avvocati che in questa
procedura hanno gli stessi poteri di certificazione del Pubblico Ufficiale).
Tale adempimento, cioè la richiesta all’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di celebrazione della trascrizione dell’autorizzazione / nullaosta e dell’accordo certificato non perfeziona la procedura di divorzio con negoziazione assistita, giacché questa viene perfezionata dalla effettiva trascrizione che ne faccia l’ufficio.
Tale Ufficio
non ha alcun potere di sindacare il contenuto degli accordi autorizzati dal
Procuratore della Repubblica, pertanto una volta rilasciata l’autorizzazione si
ha la certezza della positiva conclusione della procedura stessa.
QUANTO TEMPO IMPIEGA L’UFFICIO DEL REGISTRO DEGLI ATTI
DI MATRIMONIO AD EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE?
attualmente a Roma circa 2-3 mesi dalla domanda.
QUINDI QUANTO TEMPO OCCORRE COMPLESSIVAMENTE PER
DIVORZIARE CON LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
la durata delle negoziazioni, per legge, (art.lo 2
punto 2 L.162/2014) non può essere inferiore ad 1 mese. Molti giuristi osservano
che non ha senso se l’accordo sorge in una settimana, fare aspettare la coppia
per altre 3 settimane prima di poterlo depositare presso l’Ufficio del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, allo scopo di ottenere
l’autorizzazione / nullaosta (vedi paragrafi precedenti).
La logica di questa scelta del legislatore è quella di
costringere i coniugi ad una meditata formulazione della disciplina ed evitare i
probabili errori che deriverebbero da una negoziazione affrettata.
(potete immaginare, se l’accordo sorge dopo una
settimana o già sussiste prima dell’inizio delle negoziazioni, perchè la coppia
lo ha già elaborato e definito, una soluzione all’italiana del problema con
l’indicazione nella convenzione, che è un atto tra privati, di una data di
inizio delle negoziazioni più risalente rispetto a quella reale. Tale soluzione
non è consentita dalla legge).
Il tempo medio delle negoziazioni è effettivamente
circa 1 mese.
L’ufficio del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale impiega a Roma circa 7 giorni ad emettere l’autorizzazione / nullaosta.
l’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio a Roma
impiega circa 1 mese per effettuare la trascrizione.
Quindi il tempo minimo indispensabile per divorziare con tale procedura a Roma è:
1 mese (durata minima per legge delle negoziazioni) +
1 settimana (per ottenere l’autorizzazione /
nullaosta +
alla trascrizione dell’accordo)
1 mese (per la trascrizione effettiva dell’accordo
da parte dell’Ufficio del Registro degli Atti di
Matrimonio). =
___________
2 mesi ed una settimana.
QUANDO CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON
NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
1) Se si ha fretta di divorziare questa è la procedura
più veloce. Dopo aver raggiunto l’accordo, i legali lo depositano presso
l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale il quale impiega
circa una settimana per emettere l’autorizzazione o il nullaosta.
I legali, per legge, (art.lo 6 punto 3 L.162/2014) non possono tardare più di dieci giorni a depositare l’accordo e l’autorizzazione o il nullaosta presso la casa Comunale per la trascrizione, ma evidentemente possono farlo lo stesso giorno in cui il Tribunale rilascia tali documenti.
La Casa Comunale impiega circa un mese per
effettuare la trascrizione che completa e prefaziona la procedura. Pertanto dopo
circa un mese e una settimana dal raggiungimento dell’accordo la coppia è
divorziata.
2) Se si vuole divorziare senza andare in tribunale né
presso altri uffici ma solo presso il proprio avvocato, questa è l’unica
procedura che consente di fare questo.
3) Se si vuole controllare il risultato cioè
determinare da soli la disciplina dei propri rapporti dopo il divorzio questa
procedura consente di farlo perché né il Procuratore della Repubblica preso il
tribunale né il Presidente del tribunale al quale fossero trasmessi gli atti
possono modificare l’accordo e imporre ai coniugi il rispetto di una disciplina
differente rispetto a quella decisa da loro, potendo solo estinguere il
procedimento nel caso un cui tale disciplina sia ritenuta inidonea alla cura
degli interessi dei figli.
QUANDO NON CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON
NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
1)Se la coppia trova conveniente prevedere il
pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione non può usare la
procedura con negoziazione assistita per divorziare perché il punto 2
dell’art.lo 6 della legge 162 del 2014 non prevede in questa procedura la
valutazione di congruità necessaria ex. art.lo 5 comma 6 L. 898/70 per poter
perfezionare la procedura di divorzio includendo tale soluzione.
Se si vuole
prevedere il pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione si dovrà
usare la procedura di divorzio a domanda congiunta.
2) Se la coppia non è vicina ad un accordo e le posizioni sono molto distanti (es. un coniuge vuole pagare 10 a titolo di assegno divorzile e l’altro vuole 20 o entrambi si contendono l’affido esclusivo della prole), non conviene usare questa procedura per divorziare perchè c’è il rischio che le negoziazioni siano infruttuose e pertanto i coniugi debbano pagare i propri legali per le negoziazioni inutilmente.
E’ meglio in questi casi
una rapida verifica informale della possibilità di accordarsi e in caso di esito
negativo procedere utilizzando un altra procedura di divorzio: principalmente
quella di divorzio contenzioso.
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