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LE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO
Il presente
capitolo è focalizzato sulle procedure consensuali di divorzio. Per avere
maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue
caratteristiche, funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli
precedenti
COSA SONO LE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO ?
Le procedure consensuali di divorzio sono una sequenza
di operazioni con effetti giuridici che la coppia che si accordi sul fatto di
divorziare e sulla disciplina dei propri rapporti successivi al divorzio può
porre in essere per sciogliere il vincolo coniugale.
Tali procedure, in quanto di tipo “consensuale”,
presuppongono, come appena detto, che sia già sorto un accordo tra i coniugi
sulla scelta di divorziare e sulla disciplina dei propri rapporti personali e
patrimoniali successivi al divorzio, o che possa sorgere tale accordo durante
negoziazioni condotte con l’aiuto dei propri avvocati.
COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?
Che non è utilizzabile una procedura consensuale di
divorzio e pertanto quello dei due coniugi che vuole divorziare dovrà iniziare
una procedura di divorzio contenzioso.
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E
PERSONALI?
Tutte le procedure di divorzio mirano fondamentalmente
ad impedire il prosieguo delle liti degli ex coniugi attraverso la realizzazione
di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i
figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi
dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un
momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché per legge i patti scritti, che contengono la
disciplina dei rapporti della coppia successivi al divorzio devono essere
rispettati sotto pena di importanti sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i
coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione
giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTER
DIVORZIARE UTILIZZANDO UNA PROCEDURA CONSENSUALE DI DIVORZIO?
1. sul fatto di divorziare
2. sulla disciplina dei rapporti personali
3. sulla disciplina dei rapporti patrimoniali
CHE TIPO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI
E’ NECESSARIO DARCI PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA
CONSENSUALE?
Poiché nelle procedure consensuali di divorzio è la
coppia che decide la disciplina dei propri rapporti successivi al divorzio
stesso, si indica qui di seguito gli elementi essenziali sui quali i coniugi
devono trovare un accordo per accedere ad una qualunque delle dette procedure.
(Siccome la procedura di divorzio innanzi all’Ufficiale di stato Civile
(cosiddetta “divorzio in Comune”), non è procedibile se ci sono figli, se siete
interessati a quella procedura, potete passare al paragrafo successivo,
escludendo quanto esposto con riferimento alla prole.
Riguardo all’affidamento della prole è preferibile
prevedere il regime di affido condiviso perché la previsione del regime di
affido esclusivo della prole ad uno dei due coniugi, in assenza di un adeguata
giustificazione che provi l’inidoneità dell’altro genitore a condividere
l’affido, potrebbe non superare il vaglio del collegio nella procedura di
divorzio tribunalizia o quello del Procuratore della Repubblica nella procedura
di divorzio con negoziazione assistita. Ciò giacché la legge di riforma del 2006
ha espressamente previsto la preferenza per l’affido di tipo condiviso e
considerato l’affido esclusivo come soluzione residuale da disporre, come detto,
solo in presenza di un caso di inidoneità di uno dei genitori all’affido
condiviso.
Per quanto riguarda il tempo che la prole deve passare
con un genitore e con l’altro, questo dovrebbe essere di pari entità per evitare
che la prole formi un carattere che consista della clonazione del carattere del
genitore con il quale dovesse convivere per un tempo troppo esteso. E’ stato
osservato infatti che la prole è portata ad assorbire e ripetere le reazioni ai
casi della vita del genitore con il quale prevalentemente convive.
Per evitare questo problema la legge di riforma del
diritto di famiglia ha espressamente previsto il diritto della prole di passare
un tempo equilibrato e continuativo con entrambi i genitori considerando
evidentemente preferibile che la prole formi un carattere terzo fondato
sull’osservazione critica delle condotte di più persone, e significativamente la
legge 10 novembre 2014, n. 162 art.lo 6 comma 3 che disciplina la procedura di
divorzio con negoziazione assistita, ha reso obbligatorio che gli avocati
inseriscano nella convenzione la seguente dizione: “gli avvocati hanno informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con
ciascuno dei genitori” nell’accordo di separazione.
Non deve essere prevista la disciplina
dell’affidamento con riferimento alla prole maggiorenne della quale si dovrà
indicare solo il genitore con il quale risiederà fino all’indipendenza
economica.
CHE TIPO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
E’ NECESSARIO DARCI PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA
CONSENSUALE?
Le pattuizioni che disciplinano i rapporti
patrimoniali della coppia che divorzia consensualmente devono prevedere
necessariamente l’obbligo a carico del coniuge più abbiente di pagare un assegno
per concorrere al mantenimento della prole (salvi i rarissimi casi in cui la
prole abbia adeguate risorse proprie). Tale contributo deve consistere in una
corresponsione periodica: il c.d. “assegno di mantenimento”. Se i figli sono
minorenni il beneficiario dell’assegno (cioè il creditore di tale prestazione)
non è immediatamente il minore o i minori ma è il coniuge coaffidatario (se è
previsto l’affidamento condiviso) o il coniuge affidatario esclusivo della
prole. La prole è il beneficiario mediato di tale corresponsione, nel senso che
il coniuge che riceve gli assegni dall’altro per il mantenimento della prole
deve volgerli a tale scopo e non può usarli in altro modo.
Se i figli sono maggiorenni, è possibile prevedere che
il contributo venga versato immediatamente a loro, che diventano i creditori
della prestazione del versamento dell’assegno periodico. Tale previsione
proposta dai coniugi può non essere accettata dal Giudice, che, anche nella
procedura di separazione con negoziazione assistita, ha l’obbligo di verificare
la corrispondenza delle pattuizioni dei coniugi all’interesse della prole prima
di rilasciare l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo. Egli può disporre
l’audizione dei minori.
Se i figli sono più di uno è necessario prevedere un
assegno periodico specifico per ciascun figlio, non essendo possibile prevedere
un unico assegno cumulativo. Ciò in quanto gli assegni sono soggetti a revisione
separata. Cioè quando un figlio trova un lavoro e consegue adeguati redditi
propri, il coniuge obbligato a corrispondere un assegno per il suo mantenimento
può chiedere giudizialmente di essere sollevato da tale obbligo ma non da quello
di corrispondere gli assegni per il mantenimento degli altri figli non ancora
economicamente indipendenti. Pertanto ogni assegno deve essere specificamente
determinato nel suo preciso ammontare per ognuno dei figli.
l’aggiornamento della misura degli assegni al costo
della vita c.d. aggiornamento ISTAT è obbligatorio e può comportare una
riduzione degli assegni in caso (raro) di deflazione.
Non è possibile prevedere un termine per la
corresponsione degli assegni di mantenimento della prole: es. pagherò gli
assegni fino al compimento dell’anno 18mo di mio figlio, trattandosi il tempo
della corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli di un diritto
indisponibile, regolato da norme imperative. (Cioè è la legge stessa a stabilire
imperativamente la durata del tempo nel quale devono essere pagati gli assegni,
pertanto detta durata non può essere stabilita dai genitori in modo differente).
Oltre all’assegno di mantenimento della prole, è
possibile prevedere un assegno divorzile per il coniuge più debole
economicamente. Tale seconda previsione non è giuridicamente obbligatoria.
Se quest’ultimo lo vuole e il coniuge più abbiente
glielo nega, il coniuge più debole economicamente può ottenere comunque un
assegno divorzile, d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura
di divorzio contenzioso
Leggi le caratteristiche e i presupposti dell’assegno
divorzile per l’ex coniuge che sono differenti rispetto a quello della
separazione.
In genere per trovare un accordo sulla misura
dell’assegno divorzile è necessario fare una previsione realistica sull’assegno
che si potrebbe ottenere in un giudizio di divorzio contenzioso, cioè in un
giudizio nel quale è il giudice al posto dei coniugi che non si accordano a
decidere la misura dell’assegno. Ciò si può fare rivolgendosi ad un avvocato o
valutando quanto occorre al coniuge più debole per mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio.
Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione
Civile, (sez.I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), ha stabilito che l’assegno non
deve essere adeguato alla necessità di conservare il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, ma deve solo assicurare una condizione di vita
dignitosa. Trattasi tuttavia di una giurisprudenza (la giurisprudenza è
l’insieme delle sentenze su un determinato argomento) minoritaria (cioè di
numero inferiore rispetto a quelle emesse dalla Suprema Corte che interpretano
la legge in modo opposto). La giurisprudenza maggioritaria attualmente
stabilisce ancora che l’adeguatezza dell’assegno alla conservazione del tenore
di vita matrimonialiste è il criterio per determinare la misura dell’assegno
divorzile.
Una volta fatta una previsione di massima sulla misura
dell’assegno divorzile che potrebbe essere riconosciuto in un giudizio
contenzioso dal giudice al coniuge più debole, la coppia può decidere di evitare
le lungaggini e i costi di un divorzio contenzioso e accordarsi sulla misura
dell’assegno divorzile per accedere ad una delle procedure consensuali di
divorzio.
Naturalmente non è previsto dalla legge alcun limite
alla misura dell’assegno: se il coniuge economicamente più forte vuole pagare un
assegno abbondante la coppia è libera di scegliere una misura di assegno
divorzile generosa non essendo vincolata al calcolo del tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio.
QUANTE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO ESISTONO?
Esistono 3 procedure consensuali divorzio:
1. il divorzio a domanda congiunta
2. il divorzio con negoziazione assistita
3. il divorzio davanti al sindaco (o un suo delegato)
in funzione di Ufficiale delle Stato Civile
POSSIAMO SCEGLIERE UNA QUALUNQUE PROCEDURA PER
DIVORZIARE O CI SONO CONDIZIONI PARTICOLARI PER ACCEDERE AD UNA SPECIFICA
PROCEDURA.
La coppia è libera di scegliere quale procedura usare,
con l’eccezione della procedura di divorzio davanti al Sindaco che è accessibile
solo alla coppia che non abbia figli .
SE ABBIAMO TROVATO UN ACCORDO POSSIAMO DIVORZIARE DA
SOLI O SERVE UN AVVOCATO?
Se non ci sono figli i coniugi possono eseguire da
soli la procedura di divorzio davanti al Sindaco, non le altre, per le quali è
necessario il ministero di un difensore.
QUANDO POSSIAMO DIVORZIARE ?
le procedure di divorzio consensuale (e quella
giudiziale c.d. divorzio contenzioso) possono essere iniziate dopo che la coppia
abbia conseguito da almeno 6 mesi lo status di separazione legale con procedura
di separazione consensuale e da almeno 1 anno se tale status è stato conseguito
con procedura di separazione giudiziale.
La separazione non deve essere stata interrotta da una
riconciliazione a cui abbia fatto seguito, per un ripensamento, l’intento di
divorziare. Ciò perchè la riconciliazione annulla lo status di separazione e
rende pertanto improcedibile la domanda di divorzio.
(vedi esattamente il dies a quo del termine di 6
mesi/1 anno, cioè da quando esattamente devono passare i 6 mesi per potersi
separare) nel capitolo sul divorzio
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