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INDICE

 

 

Il presente capitolo è focalizzato sulla procedura di divorzio contenzioso che è una procedura legale con cui un coniuge può ottenere lo status di divorziato contro la volontà dell’altro . Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere il capitolo "divorzio"

 

 

CAPITOLO 1) COS’È IL DIVORZIO CONTENZIOSO

 

COS’È IL DIVORZIO CONTENZIOSO?

Il divorzio contenzioso, spesso chiamato impropriamente “divorzio giudiziale”, è una procedura che consente ad un coniuge, contro la volontà dell’altro, di sciogliere il vincolo coniugale sorto con il matrimonio.
Poiché divorziare è un diritto che il cittadino può esercitare anche contro la volontà dell’altro coniuge, in tutti i casi in cui un coniuge vuole divorziare ma l’altro non vuole, oppure manca l’accordo sulla disciplina dei rapporti della coppia successiva al divorzio, (ad es. il coniuge meno abbiente vuole un assegno divorzile maggiore rispetto a quello che l’altro vuole dare o si contendono entrambi l’affidamento esclusivo della prole), quello dei coniugi che vuole divorziare può utilizzare questa procedura per sciogliere il vincolo coniugale e ottenere dal giudice d’imperio una sentenza che disponga, oltre allo scioglimento del matrimonio anche contro la volontà dell’altro coniuge, la disciplina dei rapporti della coppia successiva al divorzio che è stato impossibile convenire con l’altro coniuge.


QUANDO E’ POSSIBILE INTRODURRE UNA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO?

In tutti i casi previsti dagli art.li 1, 3 - L.898/70 e fondamentalmente per le coppie separate dal almeno 6 mesi consensualmente, o almeno 12 giudizialmente, quando il giudice accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, raccogliendo semplicemente le dichiarazioni delle parti in tal senso.


QUANTE PROCEDURE SONO PREVISTE PER OTTENERE IL DIVORZIO SE MANCA L’ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?

A differenza delle procedure consensuali di divorzio che sono 3, è prevista solo una procedura di divorzio per il caso in cui manchi il consenso dell’altro coniuge sullo scioglimento del vincolo coniugale, o manchi l’accodo su una specifica disciplina dei rapporti della coppia dopo il divorzio. Tale procedura è chiamata divorzio contenzioso.


E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER ESEGUIRE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO?

Si. I coniugi, almeno in un occasione, quella dell’udienza presidenziale (cioè tenuta dal presidente del tribunale che è un giudice) devono recarsi personalmente in Tribunale.
Se non si presenta il ricorrente (cioè colui che, con ricorso, ha iniziato la procedura di divorzio), il giudizio si estingue, cioè cessa immediatamente, (salvo che l’altro coniuge convenuto si costituisca in giudizio per il tramite di un avvocato depositando le proprie difese e chieda invece di proseguirla).
Se invece non si presenta il convenuto (cioè il coniuge chiamato in tribunale da chi ha chiesto il divorzio), il giudizio prosegue senza di lui, sia che egli sia “contumace” (cioè non ha incaricato un avvocato e non ha assunto la qualità di parte nel giudizio), sia che egli sia semplicemente “assente” (cioè ha incaricato un avvocato, ha assunto il ruolo di parte nel giudizio, ma non si è presentato poi all’udienza fissata dal giudice in tribunale. (art.lo 4 punto 7 l. 898/70). il giudizio si conclude con una sentenza che i convenuto contumace o assente è obbligato a rispettare.


POSSO FARE IL DIVORZIO CONTENZIOSO DA SOLA SENZA (PAGARE) UN DIFENSORE?

No. In questa procedura è necessario farsi assistere da un avvocato. (Art. 82 c.p.c.).


IO E MIO MARITO POSSIAMO EFFETTUARE, PER RISPARMIARE, LA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO CON UN SOLO AVVOCATO?

No. In questa procedura la legge prevede che ognuno dei coniugi sia difeso da un proprio avvocato. Ne serve cioè uno per il marito e uno per la moglie. (Art. 82 c.p.c.).

CAPITOLO  2) LA FASE D’URGENZA



COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO?

Essendo obbligatoria la presenza di un difensore (per ciascuna parte), per iniziare la procedura di divorzio contenzioso è necessario che uno dei due coniugi si rechi dal proprio avvocato e dia mandato.
L’avvocato scriverà una lettera all’altro coniuge, invitandolo a mettersi in contatto personalmente o per il tramite di un legale di sua fiducia.
“Personalmente” perchè se si trova un accordo sul fatto del divorzio e sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio, la coppia può accedere alla differente procedura di divorzio a domanda congiunta, consentendo loro di risparmiare perchè in detta procedura un solo difensore può assistere entrambi i coniugi. (Naturalmente, se i coniugi preferiscono possono avere ognuno un proprio legale anche in questa procedura).
Se invece non è possibile trovare un accordo, il coniuge che ha ricevuto la lettera dall’avvocato dell’altro dovrà dare mandato ad un proprio avvocato perchè lo difenda nella procedura, trattata in questo capitolo, di divorzio contenzioso, nella quale, come detto, occorre un avvocato per parte.
I due legali, quando si mettono in contatto, tentano di nuovo primariamente di trovare un accordo che consenta alla coppia di usare una procedura consensuale di divorzio, essendo obbligati ad eseguire questa attività dal codice deontologico.
Se le posizioni sono distanti e l’accordo non si raggiunge nemmeno in questo secondo tentativo, per divorziare è necessario usare la procedura descritta in questo capitolo: la procedura di divorzio contenzioso, nella quale, come detto, è un giudice a disporre d’imperio, al posto dei coniugi che non si sono accordati, sia il fatto del divorzio, sia le regole che disciplineranno i rapporti della coppia successivi al divorzio.
Tale procedura è iniziata da uno dei due legali il quale scrive un atto detto ricorso e lo deposita in tribunale. Il ricorso contiene la descrizione della situazione di fatto della coppia, dei motivi della decisione di divorziare, la ricostruzione della condizione di diritto confortata da prove di tipo documentale che vengono allegate al ricorso e l’indicazione di una specifica disciplina dei rapporti della coppia successivi al divorzio (chi paga, cosa, con chi stanno i figli, quando) etc., che si chiede al giudice di rendere obbligatoria per la coppia recependola nella sentenza. La disciplina che si chiede di recepire nella sentenza è detta “domanda” (in quanto è ciò che si domanda al giudice di disporre) o (in latino) “petitum” con significato equivalente.
Il giudice, a cui la causa è attribuita, legge il ricorso e fissa (con decreto) la prima udienza di comparizione delle parti dinnanzi a lui.
Il giudice, una volta che ha fissato l’udienza di comparizione dei coniugi di fronte a lui, ordina all’avvocato che ha depositato il ricorso di notificarlo all’altro coniuge, (cioè di inviarglielo in copia tramite l’Ufficiale Giudiziario) unitamente al detto decreto con il quale egli ha fissato l’udienza.
una volta che il coniuge convenuto (cioè chiamato dall’altro in giudizio), ha ricevuto il ricorso, lo porterà al proprio avvocato il quale scriverà a sua volta un proprio atto che si chiama comparsa di costituzione e lo depositerà in tribunale (nello stesso fascicolo che contiene il ricorso).
La comparsa di costituzione contiene gli stessi elementi del ricorso, cioè la rappresentazione dei fatti e la ricostruzione della situazione di diritto della coppia di divorziandi, oltre al petitum. Ovviamente il contenuto sarà differente perchè espressione del punto di vista dell’altro coniuge.
Il giudice in prima udienza deciderà se accogliere il petitum di una parte, quello dell’altra o anche, difformemente da entrambe le domande, di disporre una disciplina differente dai due petitum che ritiene essere di giustizia e che i coniugi sono obbligati ad osservare, sotto la pena di pesanti sanzioni (vedi prossimi paragrafi).
Detta disciplina obbligatoria è contenuta in un atto redatto dal giudice (che in questa prima udienza è il presidente del tribunale o un suo delegato) detto “ordinanza presidenziale” perchè emessa dal presidente o anche “ordinanza provvisoria” perchè destinata a disciplinare solo provvisoriamente i rapporti della coppia durante il giudizio e ad essere sostituita dalla sentenza.
L’emissione dell’ordinanza provvisoria conclude questa prima fase che si chiama fase d’urgenza, similmente alla prima fase della procedura di separazione giudiziale (anche se impropriamente perchè se nella separazione giudiziale la fase d’urgenza è voluta dalla necessità di dividere i due coniugi che litigano nello stesso appartamento, qui i coniugi sono già divisi e non c’è un urgenza oggettiva di emettere un provvedimento).
In genere, i giudici, salvo il caso di modificazioni importanti intervenute medio tempore, confermano nell’ordinanza provvisoria la disciplina dei rapporti della coppia stabilita in occasione della separazione.
Dopo la fase d’urgenza, inizia la fase istruttoria durante la quale verranno acquisiti i dati (ad es. se è conteso l’affidamento della prole vengono acquisite prove testimoniali tese a dimostrare chi dei due coniugi è meritevole o immeritevole dell’affidamento; se è contesa la misura degli assegni, vengono acquisite prove documentali che dimostrano che il coniuge obbligato alla corresponsione degli assegni guadagna di più o di meno rispetto alle risultanze della fase di urgenza etc.) che non è stato possibile acquisire nella fase di urgenza per motivi di tempo. Tali dati completi ed esaustivi consentiranno al giudice di emettere una sentenza finale, ponderata, che conclude il giudizio di divorzio contenzioso, sostituendosi all’ordinanza provvisoria.


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPONDE NEMMENO ALL’INVITO DEL MIO AVVOCATO A METTERSI IN CONTATTO CON LUI?

La procedura di divorzio contenzioso viene eseguita a prescindere da qualunque collaborazione dell’altro coniuge, è infatti disegnata proprio per consentire ad un coniuge di divorziare contro la volontà dell’altro.


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON SI PRESENTA IN TRIBUNALE?

Come detto, questa procedura prescinde dalla necessità di qualunque collaborazione da parte dell’altro coniuge. pertanto se questi non si presenta, in sua contumacia, il giudizio prosegue e sia il decreto provvisorio sia la sentenza che conclude il giudizio disporranno una disciplina che l’altro coniuge è tenuto a rispettare.


COSA CONTIENE IL DECRETO PROVVISORIO?

Il decreto provvisorio contiene una disciplina dettagliata dei rapporti personali e patrimoniali della coppia che i coniugi sono obbligati a rispettare. (Es. se devono essere pagati assegni (e di quale entità) dal coniuge più abbiente per concorrere al mantenimento della famiglia, a chi sono affidati i figli, il tempo che passeranno con un genitore e con l’altro, a chi è assegnata la casa coniugale etc.).


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPETTA IL DECRETO PROVVISORIO EMESSO DAL TRIBUNALE?

Essendo il decreto provvisorio, o l’ordinanza della Corte di Appello che lo riforma, (vedi paragrafo successivo) dei titoli esecutivi, sono esperibili gli stessi rimedi che l’ordinamento ha previsto per ottenere il rispetto della sentenza finale.

CAPITOLO  3) IL RECLAMO EX ARTICOLO N.708 C. P. C.



SE IL DECRETO PROVVISORIO DISPONE UNA DISCIPLINA CHE CONSIDERO LESIVA DEI MIEI INTERESSI O DI QUELLI DELLA PROLE LO POSSO IMPUGNARE?

Si, in Corte di Appello è possibile impugnare con reclamo l’ordinanza provvisoria entro 10 giorni dalla notifica della stessa che una parte dovesse fare all’altra o entro 6 mesi dall’emissione della detta ordinanza se nessuna della parti ne esegue la notifica.
Tale possibilità è stabilita dall’art. 4 della L. n. 54 del 2006 che recita “Le disposizioni della presente legge (che include l’art.lo 708 c.p.c. ultimo comma) si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Detta previsione rende applicabile anche al divorzio l’articolo 708 c.p.c. presente nella disciplina della separazione che prevede la reclamabilità in Corte di Appello dell’ordinanza presidenziale.
La decisione della Corte di Appello viene emessa anch’essa con ordinanza e si sostituisce a quella del presidente del tribunale. Poi il giudizio prosegue in tribunale.


SE IMPUGNO IL DECRETO PROVVISORIO IN CORTE DI APPELLO, PER CONVINCERE I GIUDICI DELLE MIE RAGIONI, POSSO RAPPRESENTARE FATTI E PROVE NUOVE CHE HO DIMENTICATO DI ESPORRE AL GIUDICE DEL TRIBUNALE?

No, perché un principio generale dell’ordinamento italiano è la facoltà del cittadino di chiedere un riesame dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali allo scopo di metterlo al riparo dalle conseguenze di un errore giudiziario. Se si rappresentassero fatti nuovi in Corte di Appello per la prima volta, la decisione su quei nuovi fatti non sarebbe impugnabile dalla parte che la considerasse erronea (non esiste una Corte di Appello della Corte di Appello, la Corte di Cassazione infatti non riesamina il merito delle cause) e pertanto verrebbe leso il diritto del cittadino chiedere un riesame dei provvedimenti emessi. Per questo motivo non è ammessa la rappresentazione di fatti nuovi nei giudizi di impugnazione che possono solo riesaminare e correggere gli eventuali errori commessi dai giudici di primo grado ma non possono giudicare e statuire per la prima volta su materia che contiene dati inediti, non presenti nel giudizio di primo grado. Pertanto è necessario porre molta attenzione nella redazione dell’atto introduttivo e nell’allegazione delle prove contestuali ad esso perchè se nel reclamo in Corte di Appello si potrà argomentare ulteriormente le proprie ragioni, per quanto sopra, non potranno essere indicati fatti nuovi o nuove prove.


CONVIENE IMPUGNARE IL DECRETO PROVVISORIO OPPURE NO, PER RISPARMIARE, GIACCHE’ ESSENDO PROVVISORIO, VERRÀ COMUNQUE SOSTITUITO DALLA SENTENZA?

Se vi sono errori gravi conviene impugnarlo subito in Corte di Appello perchè è vero che tale decisione è comunque destinata ad essere sostituita dalla sentenza emessa alla fine della causa all’esito dell’istruttoria, ma l’’istruttoria potrebbe durare anche anni durante i quali i coniugi sarebbero tenuti a rispettare tale decreto subendo le conseguenze pregiudizievoli di eventuali errori che non venissero corretti dalla Corte di Appello.

CAPITOLO 4) LA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS



QUANDO MI POSSO RISPOSARE?

Gli ex coniugi non possono risposarsi se non conseguono lo status di divorziati. (Se si risposassero senza aver conseguito lo status di divorziati commetterebbero il reato di bigamia). Poiché l’istruttoria, che comincia dopo la fase di urgenza e si conclude con la sentenza definitiva, può durare anche anni, se lo status di divorziati fosse disposto nella sentenza definitiva, la coppia che volesse risposarsi dovrebbe attendere l’emissione di tale sentenza per un tempo molto lungo prima di poter celebrare le nuove nozze.
Per evitare questo inconveniente il legislatore ha stabilito che il tribunale emetta prima della sentenza definitiva una sentenza parziale sullo status, che dispone il solo fatto dello scioglimento del vincolo coniugale e null’altro, consentendo ai coniugi che lo volessero di risposarsi.
Il motivo per cui il tribunale è in grado di emettere tale sentenza prima dell’istruttoria è nel fatto che non deve ascoltare testimoni o fare perizie. In assenza di contestazioni gli è sufficiente verificare che la coppia si è separata da 6 mesi consensualmente o da un anno giudizialmente e che non vi sia stata riconciliazione medio tempore per poter decidere sullo status e dichiarare divorziata la coppia con sentenza parziale.


COS’È LA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS?

Come detto, lo status di divorziato/a viene disposto con sentenza. La legge sul divorzio prevede che il tribunale, dopo la fase d’urgenza, emetta subito una sentenza che dispone il solo fatto del divorzio detta “sentenza parziale sullo status” o (più impropriamente) “sentenza non definitiva sullo status”. (art.lo 4 punto 12 L 898770). La sentenza è detta “parziale” perchè non definisce l’intero contenzioso ma solo il fatto del divorzio, lo status di divorziati della coppia, oppure è detta “non definitiva” perchè ad essa segue la sentenza finale, definitiva, che regola la restante materia oggetto del contendere.
La causa, come detto, dopo l’emissione della sentenza parziale sullo status, prosegue per la determinazione della disciplina dei rapporti degli ex coniugi (stabilire la misura degli assegni se dovuti, l’assegnazione della casa coniugale, le condizioni di affido della prole se presente etc.) che verrà disposta con la sentenza finale che conclude il giudizio.


QUANDO VIENE EMESSA LA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS DI DIVORZIATO/A?

Siccome l’udienza presidenziale dovrebbe essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso (art.lo n. 4 punto 5 L. 898/70) in teoria la sentenza parziale sullo status si potrebbe ottenere, unitamente al decreto provvisorio, all’incirca entro la settimana successiva allo scadere di tale termine. Tuttavia attualmente i tribunali fissano l’udienza presidenziale anche a distanza di 5-8 mesi dal deposito del ricorso, pertanto anche il tempo dell’emissione della sentenza parziale sullo status risente di tale ritardo.

CAPITOLO  5) LA FASE ISTRUTTORIA



DOPO LA FASE DI URGENZA CONCLUSA CON L’EMISSIONE DEL DECRETO PROVVISORIO E DELLA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS, COSA SUCCEDE?

Dopo la fase di urgenza inizia la fase istruttoria durante la quale vengono acquisiti i dati (le prove dei fatti rappresentati dalle parti nei loro atti e posti a fondamento del petitum) che consentiranno al giudice di emettere una sentenza ponderata. In questa fase è possibile ad esempio chiedere di acquisire prove testimoniali per dimostrare che uno dei coniugi trascura i figli ed è immeritevole dell’affidamento, o una perizia del CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) per verificare le condizioni psicologiche dei coniugi per determinare le condizioni di affido della prole. E’ possibile chiedere indagini della Polizia Tributaria a carico di un coniuge imprenditore per verificare gli effettivi redditi allo scopo di determinare la misura degli assegni di mantenimento, etc..


SE AVVENGONO FATTI NUOVI DURANTE L’ISTRUTTORIA, POSSO CHIEDERE DI MODIFICARE IL DECRETO PROVVISORIO O L’ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO CHE LO HA MODIFICATO?

E’ sempre possibile chiedere la modifica in corso di causa di detti provvedimenti per adeguare la disciplina provvisoria dei rapporti della coppia alle risultanze innovative che dovessero emergere durante l’istruttoria. (Es. se un coniuge riceve una promozione durante il tempo dell’istruttoria e guadagna di più, l’altro può chiedere, per l’effetto, un aumento degli assegni di mantenimento che riceve; oppure se emerge durante l’istruttoria, a seguito dell’audizione di testimoni, che il coniuge a cui, in forza del decreto provvisorio sono stati affidati i figli, in realtà li trascura o li maltratta, l’altro può chiedere una modifica in corso di causa del regime di affido.
Tale modifica può essere disposta dal giudice motu proprio, anche in assenza di una richiesta avanzata da una parte in corso di causa.
Come sopra detto, tali insorgenze non possono invece essere rappresentate nella fase di reclamo del decreto provvisorio in Corte di Appello che si imiterà a correggere gli eventuali errori di valutazione o di interpretazione della legge che il giudice di primo grado dovesse avere commesso sulla base dei fatti e delle prove presenti negli atti di causa al momento in cui egli ha emesso il decreto provvisorio impugnato.

CAPITOLO  6) LA SENTENZA DEFINITIVA



COS’È LA SENTENZA DEFINITIVA?

La sentenza definitiva è il provvedimento che conclude il giudizio di divorzio contenzioso. Essa contiene la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali che la coppia dovrà osservare dopo i divorzio.


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPETTA LA SENTENZA DEFINITIVA EMESSA DAL TRIBUNALE?

Se non rispetta la disciplina dei rapporti personali, su istanza del coniuge non inadempiente:

il giudice civile può: (art.lo 709 ter c.p.c. a cui rinvia l’art. 4 della l. n. 54 del 2006 che recita “Le disposizioni della presente legge -che in include il nuovo articolo 709 ter dettato in tema di separazione coniugale- si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” rendendo applicabile tale articolo 709 ter, presente nella disciplina della separazione, anche al divorzio).

1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

il giudice penale può:
1) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Se non rispetta la disciplina dei rapporti patrimoniali su istanza del coniuge non inadempiente:

il giudice civile può:
1) procedere esecutivamente contro il debitore inadempiente che risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.lo 2740 c.c.), cioè pignorare i beni del coniuge che non paga gli assegni, venderli alle aste pubbliche e consegnare il ricavato nella misura del credito al coniuge creditore, (e ovviamente il residuo all’altro).
2) Se il coniuge debitore è stipendiato, disporre la distrazione alla fonte dello stipendio e cioè ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento e inadempiente di versare direttamente all’avente diritto una parte dello stipendio decisa nella misura dal giudice (che in questa materia non è limitata al quinto) e ovviamente il residuo all’altro coniuge suo dipendente.

il giudice penale può:
1) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare.

vi è inoltre la procedura più celere per ottenere la soddisfazione del credito dell’assegno divorzile prevista specificamente dalla Legge sul divorzio.

CAPITOLO  7) MODIFICA DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO



SE RITENGO CHE LA SENTENZA DEFINITIVA EMESSA DAL TRIBUNALE LEDA INGIUSTAMENTE I MIEI INTERESSI O QUELLI DELLA PROLE POSSO IMPUGNARLA?

Si, è possibile impugnare in Corte di Appello tale sentenza. I giudici della Corte di Appello hanno il potere di modificare anche integralmente il contenuto della sentenza emessa dai giudici di primo grado, con una propria sentenza che si sostituisce a quella emessa dal tribunale. E’ possibile farlo entro il termine perentorio (cioè un termine decorso il quale non è più possibile compiere un attività ad esso sottoposta) di 30 giorni se la sentenza è stata notificata da controparte (c.d. termine breve), altrimenti entro il termine perentorio di 6 mesi. (c.d. termine lungo) se la sentenza non è stata notificata da controparte.


SE RITENGO CHE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO LEDA INGIUSTAMENTE I MIEI INTERESSI O QUELLI DELLA PROLE POSSO IMPUGNARLA?

Si è possibile impugnarla, ma solo se contiene errori logici o erronee interpretazioni della legge, presso la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito cioè rivalutare l’oggetto della controversia come fa la Corte di Appello se si ritiene che sia stato ingiustamente giudicato. La Corte di Cassazione può solo “cassare” cioè cancellare una sentenza che sia affetta, come detto, da vizi logici o da un erronea interpretazione della legge. In questo caso, una volta che la sentenza è stata cancellata dalla Corte di Cassazione, si potrà iniziare un nuovo giudizio di merito e far emettere una nuova sentenza, sempre dalla magistratura di merito.


É POSSIBILE IMPUGNARE UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO? (CIOÈ GIÀ IMPUGNATA O NON IMPUGNATA ENTRO I TERMINI PERENTORI DI IMPUGNAZIONE)

Una sentenza già sottoposta al vaglio della Corte di Appello o della Corte di Cassazione, ovvero non impugnata entro i termini perentori stabiliti dalla legge, si dice che “passa in giudicato”. Il passaggio in giudicato, nelle cause ordinarie rende le sentenze immodificabili. Le procedure speciali di separazione e di divorzio -a differenza delle cause ordinarie- consentono invece di riformare anche le sentenze passate in giudicato. Leggi amplius nel capitolo dedicato.


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