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Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure consensuali di divorzio. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche, funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli precedenti
CAPITOLO 5) IL DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO IN FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
COS’È LA PROCEDURA DI DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO
CIVILE DETTA ANCHE “DIVORZIO IN COMUNE”?
La “procedura di divorzio davanti all’Ufficiale di
Stato Civile” o più comunemente la procedura di “divorzio in Comune” è una delle
procedure consensuali di divorzio introdotte dalla legge n.162/2014, che
consente alla coppia di sciogliere il vincolo coniugale sorto con il matrimonio,
(sia se celebrato con rito religioso sia se celebrato con rito civile) con
procedura semplificata e rapida da svolgersi presso gli Uffici Comunali e non in
Tribunale.
(Come indicato nei paragrafi precedenti, se i coniugi
si sono sposati in chiesa il divorzio ha effetto solo per il diritto italiano ma
non per quello ecclesiastico. Nello Stato Città del Vaticano i divorziati sono
ancora marito e moglie. Per sciogliere il vincolo coniugale anche presso Lo
Stato Città del Vaticano, è necessario promuovere una procedura di annullamento
del matrimonio presso i Tribunali della Sacra Rota. Questa regola vale per tutte
le procedure di divorzio).
QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI DIVORZIO
DAVANTI AL SINDACO?
La procedura di divorzio davanti al sindaco (o ad un
suo delegato) nella qualità di Ufficiale dello stato Civile è riservata
all’ipotesi in cui la coppia di divorziandi:
1. si accordi spontaneamente sulla disciplina dei
propri rapporti patrimoniali e personali,
2. non abbia figli, Leggi l’art.lo 12 della Legge 10
novembre 2014 n. 162 e
3. non preveda trasferimenti immobiliari a
composizione dei propri rapporti patrimoniali.
4. (il divieto di prevedere un assegno divorzile
affermato dal TAR in un primo momento, è stato poi considerato inesistente dal
Consiglio di Stato)
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A. la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero
dell’Interno, aveva interpretato l’art. 12 della legge 162/2014 nel senso di
consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno divorzile,
B. il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del
Lazio con sentenza 05 luglio 2016 n. 7813 aveva dichiarato illegittima e
annullato tale circolare stabilendo invece che nella procedura di “divorzio in
Comune” non poteva essere previsto il pagamento di un assegno divorzile.
Affermava infatti il Tar che l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale»
vietati della legge, è un espressione onnicomprensiva includente anche l’assegno
divorzile, pertanto anch’esso vietato.
C. Il Consiglio di Stato (Organo Giudiziario superiore
al TAR) con sentenza n. 4478 del 28/10/16 ha stabilito invece che è possibile
prevedere un assegno divorzile in questa procedura. Secondo il Consiglio di
Stato, l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale» vietati della legge,
si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà volti a
regolare l’assetto dei rapporti economici dei divorziandi mediante il
trasferimento di proprietà immobiliari, mentre l’assegno periodico divorzile
rientra più propriamente nelle “condizioni economiche” e non nei patti di
trasferimento patrimoniale. Pertanto può essere previsto un assegno divorzile
negli accordi consensuali stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
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COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?
Che non è utilizzabile questa procedura di divorzio in
Comune e pertanto quello dei due coniugi che vuole divorziare dovrà iniziare una
differente procedura procedura di divorzio consensuale o contenzioso.
SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTER
DIVORZIARE UTILIZZANDO QUESTA PROCEDURA?
1. sul fatto di divorziare
2. sulla disciplina dei rapporti personali
3. sulla disciplina dei rapporti patrimoniali
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E
PERSONALI?
Tutte le procedure di divorzio mirano fondamentalmente
ad impedire il prosieguo delle liti degli ex coniugi attraverso la realizzazione
di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i
figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi
dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un
momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché per legge i patti scritti che contengono la
disciplina dei rapporti della coppia successivi al divorzio devono essere
rispettati sotto pena di severe sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i
coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione
giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER
REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI DIVORZIARE
IN COMUNE?
É possibile prevedere un assegno divorzile per il
coniuge più debole economicamente. Tale previsione, nella procedura consensuale
di divorzio in Comune, non è giuridicamente obbligatoria.
Se il coniuge più debole vuole un assegno divorzile e
il coniuge più abbiente glielo nega, il primo può ottenere comunque un assegno
divorzile, d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di
divorzio contenzioso
Le caratteristiche e i presupposti dell’assegno
divorzile per l’ex coniuge, sono differenti rispetto a quelli della separazione.
In genere per trovare un accordo sulla misura
dell’assegno divorzile è consigliabile fare una previsione realistica
sull’assegno che si potrebbe ottenere in un giudizio di divorzio contenzioso,
cioè in un giudizio nel quale è il giudice, al posto dei coniugi che non si
accordano, a decidere la misura dell’assegno. Ciò si può fare rivolgendosi ad un
avvocato o valutando quanto occorre mensilmente al coniuge più debole per
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Su tale base
determinate la misura dell’assegno.
Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione
Civile, (sez.I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), ha stabilito che l’assegno non
deve essere adeguato alla necessità di conservare il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, ma deve solo assicurare una condizione di vita
dignitosa. Trattasi tuttavia di una giurisprudenza (la giurisprudenza è
l’insieme delle sentenze su un determinato argomento) minoritaria (cioè di
numero inferiore rispetto a quelle emesse, sempre dalla Suprema Corte, ma che
interpretano la legge in modo differente). La giurisprudenza maggioritaria
attualmente stabilisce ancora che l’adeguatezza dell’assegno alla conservazione
del tenore di vita matrimonialiste è il criterio per determinare la misura
dell’assegno divorzile.
Una volta fatta una previsione di massima sulla misura
dell’assegno divorzile che potrebbe essere riconosciuto in un giudizio
contenzioso dal giudice al coniuge più debole, la coppia può decidere di evitare
le lungaggini e i costi di un divorzio contenzioso e accordarsi sulla misura
dell’assegno divorzile per accedere alla celere ed economica procedura di
divorzio in Comune.
Naturalmente, non è previsto dalla legge alcun limite
alla misura dell’assegno: la coppia è libera di scegliere una misura di assegno
divorzile di qualunque entità. Se il coniuge economicamente più forte è
d’accordo nel pagare un assegno maggiore a quello che garantisce semplicemente
la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la coppia
può prevedere tale assegno generoso nelle proprie pattuizioni, non è vincolata
alla misura che deriva dal calcolo del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio. Simmetricamente, se il coniuge economicamente più debole non chiede
un assegno per se, è possibile in questa procedura (alla quale possono accedere
le sole coppie che non hanno figli) prevedere che non riceva alcun assegno. Se
infatti gli assegni per il mantenimento dei figli sono determinati o autorizzati
su proposta delle parti se congrui necessariamente dal giudice, trattandosi di
diritti non disponibili, in una coppia senza figli l’assegno divorzile è un
diritto disponibile che pertanto può essere rinunciato.
A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI?
E’ competente l’Ufficio Anagrafico di residenza di
almeno uno dei coniugi. A Roma è competente l’Anagrafe Centrale di via
Petroselli 50.
E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?
No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è
prevista dalla legge come facoltativa. Si può concludere validamente la
procedura anche senza l’assistenza di un avvocato.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI DIVORZIO DAVANTI
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE?
I coniugi dovranno presentare personalmente un modulo
contenente l’accordo sottoscritto da entrambi che verrà ricevuto dall’Ufficiale
dello Stato civile e presentarsi un seconda volta davanti all'Ufficiale dello
Stato Civile non prima di 30 giorni dal primo incontro, per confermare le
dichiarazioni dell'accordo. L'accordo ha lo stesso effetto e tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione. (art.lo 6 punto 3
L.162/2014)
QUANTO COSTA DIVORZIARE IN COMUNE?
16 €
QUANDO CONVIENE DIVORZIARE IN COMUNE ?
É consigliabile fruire di questa procedura per
l’eccezionale economicità, tutte le volte che non si hanno figli, si è già
d’accordo con l’altro coniuge sulla disciplina dei propri rapporti successivi al
divorzio e non si vogliono prevedere trasferimenti immobiliari a componimento
dei rapporti patrimoniali (perchè in questa procedura sono vietati).
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