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INDICE

 

 CAPITOLO 14) TASSE E AGEVOLAZIONI FISCALI NEL DIVORZIO


DEVO PAGARE LE TASSE SULL’ASSEGNO DIVORZILE CHE RICEVO PER IL CONTRIBUTO AL MIO MANTENIMENTO?

L’assegno divorzile per concorrere al mantenimento dell’ex coniuge è considerato un reddito di chi lo riceve dalla legge fiscale e pertanto il coniuge beneficiario (cioè chi riceve l’assegno) è tenuto a dichiarare tale reddito e a pagare le tasse su quel reddito. Infatti la cifra ricevuta a titolo di assegno divorzile è una risorsa che il coniuge beneficiario volge alla cura dei propri personali interessi e pertanto rappresenta per lui un guadagno.
Fa eccezione il pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione. La Commissione Tributaria del Lazio (sent. n. 528/01/12 del 19.11.2012) ha stabilito infatti che “l’assegno divorzile corrisposto una tantum ha natura patrimoniale e risarcitoria; pertanto, da un lato, non costituisce, per il coniuge che lo riceve, reddito imponibile; dall’altro lato non è una spesa deducibile per colui che lo eroga”.


SE PAGO UN ASSEGNO PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELL’ALTRO CONIUGE POSSO SCARICARLO DALL’IMPONIBILE?

Si, per il coniuge che paga un assegno all’altro tale corresponsione rappresenta una spesa che la legge fiscale consente di detrarre dall’imponibile.


CHI PAGA LE TASSE SUGLI ASSEGNI PER IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI CHE PERCEPISCO IO COAFFIDATARIA?

Gli assegni per concorrere al mantenimento dei figli versati da un coniuge all’altro non vengono, per ovvi motivi, considerati come un reddito del beneficiario perchè chi li riceve è tenuto a volgere tali somme alla cura degli interessi della prole e non può usarli per se. Pertanto la legge stabilisce che le tasse sulle somme versate per il mantenimento dei figli le paga, ab origine, il coniuge obbigato al pagamento dell'assegno (cioè il coniuge che corrisponde detto assegno all'altro).
Dunque il beneficiario (colui che le riceve e le deve volgere alla cura degli interessi dei figli) riceve sempre una somma netta, sulla quale non deve pagare alcuna tassa.


CHI PAGA LE TASSE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
CHE COMPONGONO I RAPPORTI PATRIMONIALI NEL DIVORZIO?

Come abbiamo visto, è possibile accordarsi per comporre i rapporti patrimoniali della coppia nella separazione e nel divorzio mediante il trasferimento di proprietà piene o di quote di comproprietà su immobili.
l’art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 stabilisce che Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
É pertanto possibile inserire nelle pattuizioni che regolano i rapporti patrimoniali nelle procedure consensuali di divorzio il trasferimento di proprietà immobiliari volto alla composizione complessiva di tali rapporti per fruire della completa detassazione su detti trasferimenti.
Tale soluzione è vietata nel divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile ed è consentita in tutte le altre procedure di divorzio di tipo consensuale.
Non è possibile chiedere la giudice di imporre d’imperio, nei giudizi di divorzio contenzioso il trasferimento della proprietà di un immobile contro la volontà del coniuge proprietario per comporre i rapporti patrimoniali della coppia.
Riassumendo: le tasse su tali trasferimenti semplicemente non devono esse pagate, ma è necessario titolare preventivamente tali trasferimenti negli atti delle procedure consensuali di divorzio come “componimento dei rapporti patrimoniali della coppia nella separazione” altrimenti il notaio che eseguirà tali trasferimenti non potrà invocare l’applicazione dell’ art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74. per ottenere lo sgravio.


CHI HA DIRITTO DI INCASSARE GLI ASSEGNI FAMILIARI?

Gli assegni familiari devono essere versati al 50% al coniuge coaffidatario della prole (in caso di affido condiviso) e al 100% al coniuge affidatario esclusivo della prole. Pertanto se a percepirli è l’altro coniuge questi li dovrà versare, nelle misure indicate, all’altro genitore.


Quanto segue, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed alle possibili detrazioni e deduzioni sono informazioni sommarie ed orientative non occupandosi lo Studio Legale della redazione della dichiarazione dei redditi, che è materia di specifica competenza professionale dei Dottori Commercialisti.


LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

(sono tali i familiari conviventi che guadagnano meno di € 2.840,51 lordi. I figli e il coniuge separato che si trovino nella detta condizione anche se non conviventi; il coniuge divorziato non può essere considerato familiare a carico).
La detrazione per i figli, in costanza di matrimonio, compete al 50% a ciascun genitore.
In caso di separazione legale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione può spettare: o nella misura del 50% per ciascuno dei genitori o nella misura del 100% al genitore che presenti il reddito complessivo di ammontare più elevato, se i coniugi si sono accordati prevedendo una di queste due soluzioni nell’atto di separazione o di divorzio di natura consensuale.
Se genitori non si sono accordati, le detrazioni spettano :

1. nella misura del 100% al genitore affidatario esclusivo della prole;
2. nella misura del 50% per ciascuno dei genitori affidatari in caso di affidamento condiviso;

Se l’affidatario o il coaffidatario abbia un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione spettantegli per i figli a carico, la detrazione medesima è attribuita per intero (100%) all’altro genitore, il quale è obbligato a riversare al primo il 50% della detrazione stessa, in caso di affido condiviso e il 100% in caso di affido esclusivo. É salvo il diverso accordo intervenuto fra i genitori medesimi (Circolare n.34/E del 04 aprile 2008).


LE SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI

Le detrazioni per le spese mediche, di istruzione, assicurazioni, ecc. sostenute nell’interesse dei figli competono al genitore di cui essi risultano a carico ai fini Irpef. I coniugi possono decidere di far dedurre le spese al genitore che le ha effettivamente sostenute.



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