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CAPITOLO 14) TASSE E AGEVOLAZIONI FISCALI NEL DIVORZIO
DEVO PAGARE LE TASSE SULL’ASSEGNO DIVORZILE CHE
RICEVO PER IL CONTRIBUTO AL MIO MANTENIMENTO?
L’assegno divorzile per concorrere al mantenimento
dell’ex coniuge è considerato un reddito di chi lo riceve dalla legge fiscale e
pertanto il coniuge beneficiario (cioè chi riceve l’assegno) è tenuto a
dichiarare tale reddito e a pagare le tasse su quel reddito. Infatti la cifra
ricevuta a titolo di assegno divorzile è una risorsa che il coniuge beneficiario
volge alla cura dei propri personali interessi e pertanto rappresenta per lui un
guadagno.
Fa eccezione il pagamento dell’assegno divorzile in
un unica soluzione. La Commissione Tributaria del Lazio (sent. n. 528/01/12 del
19.11.2012) ha stabilito infatti che “l’assegno divorzile corrisposto una tantum
ha natura patrimoniale e risarcitoria; pertanto, da un lato, non costituisce,
per il coniuge che lo riceve, reddito imponibile; dall’altro lato non è una
spesa deducibile per colui che lo eroga”.
SE PAGO UN ASSEGNO PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO
DELL’ALTRO CONIUGE POSSO SCARICARLO DALL’IMPONIBILE?
Si, per il coniuge che paga un assegno all’altro tale
corresponsione rappresenta una spesa che la legge fiscale consente di detrarre
dall’imponibile.
CHI PAGA LE TASSE SUGLI ASSEGNI PER IL CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI CHE PERCEPISCO IO COAFFIDATARIA?
Gli assegni per concorrere al mantenimento dei figli
versati da un coniuge all’altro non vengono, per ovvi motivi, considerati come
un reddito del beneficiario perchè chi li riceve è tenuto a volgere tali somme alla cura degli
interessi della prole e non può usarli per se. Pertanto la legge stabilisce che
le tasse sulle somme versate per il mantenimento dei figli le paga, ab origine,
il coniuge obbigato al pagamento dell'assegno (cioè il coniuge che corrisponde
detto assegno all'altro).
Dunque il beneficiario (colui che le riceve e le deve
volgere alla cura degli interessi dei figli) riceve sempre una somma netta,
sulla quale non deve pagare alcuna tassa.
CHI PAGA LE TASSE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
CHE COMPONGONO I RAPPORTI PATRIMONIALI NEL DIVORZIO?
Come abbiamo visto, è possibile accordarsi per
comporre i rapporti patrimoniali della coppia nella separazione e nel divorzio
mediante il trasferimento di proprietà piene o di quote di comproprietà su
immobili.
l’art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 stabilisce che
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
É pertanto possibile inserire nelle pattuizioni che
regolano i rapporti patrimoniali nelle procedure consensuali di divorzio il
trasferimento di proprietà immobiliari volto alla composizione complessiva di
tali rapporti per fruire della completa detassazione su detti trasferimenti.
Tale soluzione è vietata nel divorzio davanti
all’Ufficiale di Stato Civile ed è consentita in tutte le altre procedure di
divorzio di tipo consensuale.
Non è possibile chiedere la giudice di imporre
d’imperio, nei giudizi di divorzio contenzioso il trasferimento della proprietà
di un immobile contro la volontà del coniuge proprietario per comporre i
rapporti patrimoniali della coppia.
Riassumendo: le tasse su tali trasferimenti
semplicemente non devono esse pagate, ma è necessario titolare preventivamente
tali trasferimenti negli atti delle procedure consensuali di divorzio come
“componimento dei rapporti patrimoniali della coppia nella separazione”
altrimenti il notaio che eseguirà tali trasferimenti non potrà invocare
l’applicazione dell’ art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74. per ottenere lo
sgravio.
CHI HA DIRITTO DI INCASSARE GLI ASSEGNI FAMILIARI?
Gli assegni familiari devono essere versati al 50% al
coniuge coaffidatario della prole (in caso di affido condiviso) e al 100% al
coniuge affidatario esclusivo della prole. Pertanto se a percepirli è l’altro
coniuge questi li dovrà versare, nelle misure indicate, all’altro genitore.
Quanto segue, con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed alle possibili detrazioni e deduzioni sono informazioni sommarie ed
orientative non occupandosi lo Studio Legale della redazione della dichiarazione
dei redditi, che è materia di specifica competenza professionale dei Dottori
Commercialisti.
LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
(sono tali i familiari conviventi che guadagnano meno
di € 2.840,51 lordi. I figli e il coniuge separato che si trovino nella detta
condizione anche se non conviventi; il coniuge divorziato non può essere
considerato familiare a carico).
La detrazione per i figli, in costanza di matrimonio,
compete al 50% a ciascun genitore.
In caso di separazione legale o di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione può spettare: o
nella misura del 50% per ciascuno dei genitori o nella misura del 100% al
genitore che presenti il reddito complessivo di ammontare più elevato, se i
coniugi si sono accordati prevedendo una di queste due soluzioni nell’atto di
separazione o di divorzio di natura consensuale.
Se genitori non si sono accordati, le detrazioni
spettano :
1. nella misura del 100% al genitore affidatario
esclusivo della prole;
2. nella misura del 50% per ciascuno dei genitori
affidatari in caso di affidamento condiviso;
Se l’affidatario o il coaffidatario abbia un reddito
tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione
spettantegli per i figli a carico, la detrazione medesima è attribuita per
intero (100%) all’altro genitore, il quale è obbligato a riversare al primo il
50% della detrazione stessa, in caso di affido condiviso e il 100% in caso di
affido esclusivo. É salvo il diverso accordo intervenuto fra i genitori medesimi
(Circolare n.34/E del 04 aprile 2008).
LE SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI
Le detrazioni per le spese mediche, di istruzione,
assicurazioni, ecc. sostenute nell’interesse dei figli competono al genitore di
cui essi risultano a carico ai fini Irpef. I coniugi possono decidere di far
dedurre le spese al genitore che le ha effettivamente sostenute.
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