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Il presente capitolo è
focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori
informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole
comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche
funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di leggere il capitolo "la separazione"
CAPITOLO 5) LA SEPARAZIONE "BREVE"
COS’È’ LA SEPARAZIONE C.D. “BREVE” O “LAMPO”?
La separazione “breve” o “lampo” è la definizione
giornalistica degli effetti della legge n. 162 del 2014 che ha introdotto delle
nuove procedure che consentono di ottenere lo status di separati in poco più di
2 mesi
Se ci sono figli, si può accedere alla nuova
procedura di separazione con negoziazione assistita introdotta dalla stessa
legge sopra richiamata ed entrata in vigore nel 2015. Tale procedura si svolge
presso lo studio dell’avvocato che provvederà ad espletare gli adempimenti di
legge. Non è previsto che i coniugi vadano mai in tribunale. La procedura dura
poco più di un mese. Il costo dipende dalla durata delle negoziazioni e può
pertanto variare molto.
Se non ci sono figli è possibile accedere, oltre che
ad una qualunque delle procedure di separazione ad una nuova procedura che la
coppia può svolgere autonomamente, non essendo prevista l’assistenza
obbligatoria di un avvocato. Tale procedura, c.d. procedura di separazione
davanti al sindaco nella qualità di ufficiale dello stato civile, si svolge
presso la Casa Comunale e a Roma presso L’Anagrafe Centrale di via Petroselli
50. La procedura dura circa 2 mesi e ha un costo di 16 €.
il provvedimento emesso all’esito di queste procedure
dall’ufficiale dello stato civile ha gli stessi effetti di quello emesso da un
tribunale.
inoltre la legge n. 55/2015 ha ridotto i termini per
poter divorziare dopo la separazione da 3 anni a 1 anno se la separazione è
stata di rito giudiziale o 6 mesi se la separazione è stata di rito consensuale
e dunque 6 mesi anche se la coppia ha fruito di una delle due procedure di
separazione consensuale sopra indicate.
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