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INDICE

 

 

 Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure consensuali di divorzio. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche, funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli precedenti

 


 CAPITOLO 13) LA MODIFICA DELL’ASSEGNO E DELL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO


SE DOPO IL DIVORZIO INTERVENGONO DELLE INNOVAZIONI NEI RAPPORTI PATRIMONIALI O PERSONALI, POSSO CHIEDERE LA MODIFICAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO?

Si, è possibile chiedere un numero illimitato di modificazioni (art.lo 9 comma 1 L.898/70) (ad es. aumenti dell’assegno divorzile) purché intervengano successivamente all’ultimo provvedimento delle innovazioni (es l’ex coniuge più abbiente ha fatto carriera e guadagna di più) con i seguenti limiti:
1. se nella diversa procedura di divorzio a domanda congiunta è stata scelta la soluzione del pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione, non è possibile avanzare alcuna successiva richiesta avente contenuto patrimoniale. E’ consentito chiedere solo la modifica della disciplina dei rapporti personali e l’affido della prole.
2. per poter chiedere un aumento dell’assegno divorzile è necessario che il coniuge che lo sta pagando abbia fatto una carriera “prevedibile” sulla quale l’altro coniuge aveva proiettato le proprie aspettative in costanza di matrimonio. Così ad es. se il coniuge impiegato diventa dirigente a raddoppia i propri redditi è possibile chiedere un adeguamento dell’assegno divorzile pagato all’altro ex coniuge. Se invece l’ex coniuge che sta pagando l’assegno faceva il portiere di un condominio e poi vince al totocalcio una somma ingente non è possibile chiedere un aumento dell’assegno divorzile perchè l’altro coniuge, durante il matrimonio, non aveva maturato alcuna aspettativa di migliorare il proprio benessere economico sulla base di una previsione del verificarsi di una simile eventualità.


PERCHÉ É POSSIBILE OTTENERE LA MODIFICA DELL’ASSEGNO E DELLE ALTRE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO DOPO CHE LE RELATIVE PROCEDURE SONO TERMINATE ED É STATO EMESSO IL PROVVEDIMENTO FINALE

La disciplina della separazione differisce sostanzialmente da quella della cause ordinarie.
Nelle cause ordinarie, l’interesse del legislatore è quello di assicurare la c.d. certezza del diritto, pertanto è previsto che una sentenza “passata in giudicato” (cioè che ha subito il vaglio della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, oppure non è stata impugnata entro i termini stabiliti dalla legge), non possa mai essere modificata. É una soluzione che deriva dall’antico diritto romano. I giuristi latini dicevano che una sentenza passata in giudicato fa “de albo nigro”, cioè se una cosa è bianca ma passa in giudicato una sentenza che afferma che quella cosa è nera, quella cosa sarà giuridicamente nera per sempre, anche se appare ed è bianca.
Facciamo un esempio: immaginiamo che un condòmino abbia avuto il possesso continuato e ininterrotto di una soffitta per 20 anni e pertanto ritenga di averla usucapita e che un altro condomino ritenga di aver fatto la stessa cosa. Sorge una lite, il primo vince la causa e il secondo non appella, oppure la sentenza di primo grado viene confermata sia in Corte di Appello, sia in Corte di Cassazione. In questo caso la sentenza “passa in giudicato” e non potrà mai essere modificata, nemmeno se è frutto di un errore. (Con la sola eccezione dell’ipotesi del rinvenimento di prove che la sentenza fu frutto di corruzione).
Perchè l’ordinamento ha previsto questa soluzione?
Perchè se così non fosse, cioè se si potesse mettere sempre in discussione le sentenze per un tempo indefinito, nell’esempio, il condòmino che ha vinto la causa non potrebbe vendere la soffitta della quale gli è stata riconosciuta la proprietà a terzi, perché il terzo acquirente non si fiderebbe a comperarla se fosse possibile perderla solo che la sentenza che ha riconosciuto il diritto di proprietà in capo al suo dante causa (chi gli vende la soffitta) potesse essere messa di nuovo in discussione.
Se le sentenze delle cause ordinarie non fossero destinate a passare in giudicato e a fare “de albo nigro”, ogni diritto di proprietà riconosciuto da una sentenza sarebbe virtuale e a rischio e questo renderebbe impossibili gli scambi commerciali e la stessa creazione di ricchezza nel paese.
Per evitare questo problema l’ordinamento prevede che, come detto, nelle cause ordinarie le sentenze passate in giudicato non possono più essere messe in discussione da alcuno, nemmeno se sono sbagliate. Se sono sbagliate, prima del passaggio in giudicato possono essere riesaminate dalla Corte di Appello ma solo entro stretti termini (1 mese se notificata oppure 6 mesi) da quando sono state emesse dal Tribunale, se si ritiene che sia sbagliata la sentenza della Corte di Appello si può chiedere in stretti termini che tale sentenza sia cassata dalla Corte di Cassazione. Una volta che la Corte di Cassazione ha deciso, oppure una volta che sono decorsi i termini per impugnare, tale sentenza passa in giudicato e non può essere, come detto, messa in discussione nemmeno se è sbagliata.
In questo modo i cittadini hanno la c.d. certezza del diritto e possono -per rimanere nell’esempio- comperare la soffitta avendo la certezza di conseguire definitivamente la proprietà della stessa.
Tale soluzione invece è del tutto inadatta a disciplinare gli eventi in continuo divenire della vita di una famiglia. I figli crescono e se quando erano piccoli si dovevano portare solo al parco e nutrirli, quando diventano adolescenti hanno la necessità di comperare il ciclomotore, pagare le bollette del telefonino, le discoteche, i pub, le tasse universitarie etc. è fisiologico che i figli, crescendo, aumentino le proprie necessità. Per contro, anche i genitori in genere fanno carriera e pertanto vanno incontro a redditi maggiori. Se nelle procedure speciali di separazione e di divorzio si applicasse la regola delle cause ordinarie, secondo la quale le sentenze passate in giudicato diventano immodificabili, avremmo degli assegni di mantenimento determinati sulla base dei redditi che l’obbligato aveva all’inizio della carriera anche dopo 20 anni quando l’obbligato ha ad. es. raddoppiato i propri redditi e i suoi figli hanno raddoppiato le proprie esigenze. Tale sentenza sarebbe del tutto inadeguata a disciplinare una situazione di fatto completamente mutata.
Per questo motivo l’ordinamento affida la disciplina delle procedure di separazione e di divorzio non alla normativa ordinaria ma ad una normativa detta speciale che prevede che sia sempre possibile chiedere la modifica ad es. degli assegni e un numero illimitato di volte a condizione che effettivamente, in un tempo successivo al passaggio in giudicato della sentenza, si siano modificate le condizioni patrimoniali della famiglia che giustifichino tali modificazioni della sentenza precedente.
Pertanto:


QUANDO É POSSIBILE CHIEDERE UNA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO?

Come detto, solo se e quando si sono modificati i rapporti personali della coppia (ad es. se un genitore trascura o maltratta i figli), oppure quelli patrimoniali. Nel caso in cui questi ultimi abbiano subito un detrimento, perché l’obbligato possa chiedere una riduzione degli assegni che è tenuto a pagare, il peggioramento delle proprie condizioni economiche deve essere avvenuto per cause non imputabili alla propria volontà. Ad es. se l’obbligato alla corresponsione dell’assegno si licenzia volontariamente non può per questo motivo chiedere di essere sollevato dall’obbligo di pagare. Se invece viene licenziato può chiedere di essere sollevato da tale obbligo.
É prevista dalla normativa una particolare procedura per ottenere modificazione dell’ultimo provvedimento nella separazione e nel divorzio.



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