© Copyright
CAPITOLO 5) LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO
COSA VUOL DIRE SEPARAZIONE CON ADDEBITO (O SEPARAZIONE PER COLPA)?
In costanza di matrimonio i coniugi sono tenuti al rispetto degli obblighi che
derivano dal fatto del matrimonio.
Tali obblighi sono stabiliti dall’art.lo 143 c.c.. leggi qui l’intero art.lo 143 c.c. “fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, obbligo di contribuire agli interessi della famiglia con il proprio lavoro professionale o casalingo”.
Nel caso in cui uno dei due coniugi abbia violato tali obblighi e questa violazione ha provocato la separazione (pensiamo ad es. ad una relazione extraconiugale), il giudice gli addebita la colpa del fatto della separazione, emettendo una sentenza di separazione con addebito.
(La separazione per colpa è
sinonimo di separazione con addebito).
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO?
Le conseguenze giuridiche dell’addebito sono:
1. la perdita del diritto di ricevere un assegno di mantenimento leggi l’art.lo
156 c.c. e
2. la perdita dei diritti successori (cioè del diritto di ereditare i beni
dell’altro coniuge in caso di decesso di questo) leggi gli art.li 548 e 585 c.c
..
QUANDO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO SONO GRAVI E QUANDO NO?
I diritti successori si perdono comunque con il divorzio, indipendentemente dal
fatto che la separazione sia stata addebitata o meno ad uno dei coniugi.
Pertanto, se intendete divorziare, ora che la legge di riforma ha ridotto il tempo che occorre attendere dopo la separazione per poter chiedere il divorzio a 6/12 mesi (dal 1975 al 2015 tale termine era invece pari a 3 anni), la perdita dei diritti successori come conseguenza dell’addebito nella separazione non è importante sul piano degli effetti tecnici, perchè tali diritti si perdono comunque dopo 6/12 mesi, con il divorzio.
A meno che, ovviamente, non siete ad
es. la moglie di un novantenne miliardario in punto di morte.
Se siete il coniuge marcatamente più abbiente dei due, il fatto di perdere il
diritto in astratto di ricevere un assegno di mantenimento dall’altro a causa
dell’addebito non è così importante, perché nel concreto, per il fatto che avete
maggiori risorse, l’altro coniuge non deve comunque darvi alcun assegno.
Esattamente al contrario se invece fate la casalinga o comunque avete risorse
marcatamente inferiori rispetto a quelle dell’altro coniuge e dunque avete in
astratto diritto di ricevere, in caso di separazione, un assegno di
mantenimento, subire l’addebito della separazione vi priverebbe del tutto di
tale risorsa.
Oltre agli effetti tecnici immediati dell’addebito appena descritti, ve ne sono altri che consistono nei riflessi che la causa dell’addebito: una condotta improba di un coniuge, violativa degli obblighi che trovano fonte nell’articolo 143 c.c., può avere sull’emotività dei giudici, che non sono macchine ma esseri umani e pertanto potrebbero essere tentati inconsapevolmente di punire, magari condannandolo a pagare un assegno maggiorato, il coniuge che ha tenuto condotte reprensibili.
Talvolta le condotte improbe possono integrare la fattispecie di
reati e provocare un danno che è indipendentemente e separatamente risarcibile
all’altro coniuge.
E’ SUFFICIENTE LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE DERIVANO DAL FATTO DEL
MATRIMONIO DA PARTE DI UN CONIUGE PERCHÉ L’ALTRO POSSA OTTENERE L’ADDEBITO A SUO
CARICO ?
No. la Legge prevede che la violazione degli obblighi di un coniuge debba essere
eziologicamente collegata alla separazione per poter ottenere l’addebito a
carico dell’altro coniuge: la violazione non deve essersi semplicemente
verificata, ma deve aver causato la separazione, deve esserci cioè un nesso
causale tra la violazione degli obblighi e la separazione stessa.
Se tale
violazione è avvenuta anni addietro ed è da tempo cessata, si considera che la
separazione chiesta anni dopo non può essere stata provocata da tali eventi e
pertanto mancano, nell’esempio, le condizioni per poter chiedere l’addebito.
SE HO TRADITO L’ALTRO CONIUGE ANNI FA, MA POI CI SIAMO RICONCILIATI E LUI MI HA
PERDONATO, PUÒ EGLI CHIEDERE OGGI LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO, SOSTENENDO CHE HO
VIOLATO L’OBBLIGO DI FEDELTÀ?
No. Come sopra detto, il tradimento, cioè la relazione extraconiugale, deve
essere la causa della separazione per poter chiedere l’addebito.
Se tale
relazione nota all’altro coniuge, tollerata dallo stesso, è avvenuta anni prima
ed è cessata, non può sostenere che il motivo che lo ha spinto a chiedere la
separazione è il tradimento dell’altro avvenuto in tempi risalenti, che era
stato perdonato e tollerato.
Immaginiamo invece il diverso caso di una relazione extraconiugale avuta da un coniuge, che sia stata da poco scoperta, non sia stata perdonata e abbia provocato nell’altro uno stato d’ira tale da indurlo a chiedere la separazione.
In questo caso l’addebito è ottenibile sussistendo il nesso causale tra il fatto
del recente tradimento e il fatto della separazione.
Può essere chiesto l’addebito anche se un coniuge ignorava la relazione extraconiugale dell’altro (avvenuta anni prima e cessata) e scoprendola, nello stato d’ira derivante da tale scoperta, chiede la separazione.
In questo caso
sussiste il nesso eziologico tra un tradimento pur anco risalente e la richiesta
di separazione.
QUANTE PROBABILITÀ CI SONO DI FARE ADDEBITARE LA SEPARAZIONE ALL’ALTRO CONIUGE?
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza morale” (art.lo 143
c.c.), durante l’istruttoria entrambe i coniugi sono in grado di lamentare
simmetricamente condotte improbe da parte dell’altro coniuge e in genere tanto
basta per indurre i giudici a considerare come causa della separazione un’emersa
incompatibilità di carattere e non ascrivere esclusivamente ad un coniuge la
colpa della separazione, rifiutandosi per l’effetto di addebitare la separazione
ad uno dei due.
Pertanto per ottenere l’addebito nei confronti dell’altro
coniuge per violazione degli obblighi sopra descritti occorrono casi eclatanti
di violenza verbale non reciproca o atti di violenza fisica come il caso in cui
il marito picchia la moglie.
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza materiale”, provando
la mancata contribuzione economica unilaterale ed esclusiva del coniuge più
abbiente ai bisogni della famiglia, è possibile ottenere l’addebito a carico di
questi.
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di contribuire agli interessi
della famiglia con il proprio lavoro professionale o casalingo, è possibile
ottenere l’addebito provando la mancata contribuzione economica unilaterale del
coniuge più abbiente ai bisogni della famiglia o l’omissione da parte del
coniuge che ha maggiori disponibilità di tempo della cura della famiglia e della
prole con lavoro casalingo.
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di fedeltà e coabitazione”,
(art.lo 143 c.c.) la prova del fatto che un solo coniuge ha tradito o si è
allontanato dalla casa coniugale senza il consenso dell’altro è più agevole
(pensiamo al caso che vengono prodotte in giudizio delle fotografie esibite da
un coniuge, che ha ingaggiato un investigatore privato, dell’altro coniuge con
un amante, od a prove testimoniali del fatto dell’allontanamento di un coniuge
dalla casa coniugale senza il consenso dell’altro coniuge) ed è pertanto più
facile ottenere l’addebito ricorrendone i presupposti tecnici (vedi paragrafi
precedenti).
E’ salvo il caso di forza maggiore: se il marito picchia la moglie, questi non
può lamentare l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza il suo
consenso per ottenere l’addebito della separazione a carico della moglie.
POSSO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER ATTRIBUIRE A LUI L’ADDEBITO IN UNA
SEPARAZIONE CONSENSUALE?
No. Per il fatto che la Legge stabilisce che è il giudice a verificare i fatti e
condannare un coniuge alla separazione con addebito, la giurisprudenza esclude
che i coniugi possano sostituirsi al giudice e accertare i fatti da soli
stabilendo chi abbia ragione o torto e disporre in questo modo l’addebito della
separazione ad uno di loro sulla base di un accordo.
POSSO CHIEDERE L’ADDEBITO NEL DIVORZIO?
No. La legge sul divorzio non contempla l’addebito.
QUALI SONO GLI ALTRI I DIRITTI DEL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO?
Come sopra detto, il coniuge separato con addebito non ha diritto di ereditare
alcunché dall’altro coniuge, (“ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al
momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti (non dell’assegno
di mantenimento al quale il coniuge separato con addebito non ha diritto) a
carico del coniuge deceduto” leggi gli art.li 548 e 585 c.c.
© Copyright, Studio Legale Cunico. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la
riproduzione anche parziale senza il consenso dell’autore. Il presente sito è
sottoposto a monitoraggio antiplagio. Verrà perseguito ai sensi di Legge chi
espone copia anche parziale non autorizzata.