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Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di leggere il capitolo "la separazione"
CAPITOLO 1) COSA SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
COSA SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Le procedure di separazione consensuale consistono in
una serie ordinata di attività, definite dalla legge, eseguendo le quali i
coniugi possono ottenere lo status giuridico di separati se sono entrambi
d’accordo sul fatto di separarsi e su come regolare i propri rapporti personali
e patrimoniali successivi alla separazione.
Per poter utilizzare una procedura
di separazione consensuale, l’accordo sulla disciplina dei rapporti personali e
patrimoniali della coppia successivi alla
separazione è indispensabile, non essendo consentito, per definizione, nella
separazione di tipo consensuale, (cioè frutto di un assenso reciproco) che un
giudice possa dettare d’imperio tale disciplina contro la volontà di uno o di
entrambi i coniugi.
Alcune procedure di separazione consensuale
presuppongono che l’accordo detto sia già sorto tra i coniugi, altre sono
disegnate per promuovere il raggiungimento di tale accordo per il tramite di
negoziazioni eseguite con l’assistenza di avvocati.
(Se i coniugi non si accordano, per separarsi,
dovranno utilizzare la diversa procedura di separazione giudiziale nella quale
un giudice dispone la separazione e decide la disciplina dei rapporti dei
coniugi successiva alla separazione stessa, al posto dei coniugi che non si sono
accordati).
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
E PERSONALI?
Tutte le procedure di separazione mirano fondamentalmente ad impedire il prosieguo delle liti che hanno indotto i coniugi a separarsi mediante:
1) la separazione fisica della coppia e
2) la realizzazione di una disciplina scritta
cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i figli, quando) e
patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi dall’onere di dover
quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un momento in cui, per il
fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché i patti scritti, che
definiscono la
disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione devono essere
rispettati dai coniugi sotto pena di importanti sanzioni, una volta stabiliti, a
ciascuno dei
coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione
giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
COSA DOBBIAMO DECIDERE INSIEME PER REALIZZARE LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI?
Poiché nelle procedure di separazione consensuale è
la coppia che decide la disciplina dei propri rapporti successivi alla
separazione, si indica qui di seguito gli elementi essenziali sui quali i
coniugi devono trovare un accordo per accedere ad una qualunque delle procedure
di separazione consensuale.
(La separazione consensuale da svolgersi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile chiamata in gergo “separazione in Comune” non è procedibile se ci sono figli, pertanto in quella è necessario definire solo quanto indicato nel paragrafo successivo, cioè solo i rapporti patrimoniali).
1) è necesario prevedere le condizioni di affidamento
della prole: definendo il tempo che i figli passano con un genitore e ocn
l'altro.
E' preferibile prevedere il regime di affido condiviso (vedi il paragrafo ad esso dedicato) perché la previsione del regime di affido esclusivo della prole ad uno dei due coniugi, in assenza di un adeguata giustificazione che provi l’inidoneità dell’altro genitore a condividere l’affido, potrebbe non superare il vaglio del giudice (del collegio nella procedura di separazione consensuale tribunalizia o quello del Procuratore della Repubblica nella procedura di separazione consensuale con negoziazione assistita), che in qualunque procedura di separazione consensale è chiamto a verificare che i patti relativi alla prole che i coniugi si sono dati siano idonei alla cura degli interessi della stessa.
Ciò giacché la legge di
riforma del 2006 ha espressamente previsto la preferenza per l’affido di tipo
condiviso e considerato l’affido esclusivo come soluzione residuale da disporre,
come detto, solo in presenza di un caso di
inidoneità di uno dei genitori
all’affido condiviso.
Per quanto riguarda il tempo che la prole deve passare con un genitore e con l’altro, questo dovrebbe essere di pari entità per evitare che la prole formi un carattere che consista della clonazione del carattere del genitore con il quale dovesse convivere per un tempo troppo esteso.
E’ stato osservato infatti che la prole è portata ad assorbire e
ripetere le reazioni ai casi della vita del genitore con il quale
prevalentemente convive.
Per evitare questo problema la legge di riforma del diritto di famiglia ha espressamente previsto il diritto della prole di passare un tempo equilibrato e continuativo con entrambi i genitori considerando evidentemente preferibile che la prole formi un carattere terzo fondato sull’osservazione critica delle condotte di più persone.
Significativamente la
legge 10 novembre 2014, n. 162 art.lo 6 comma 3 che disciplina la procedura di
separazione con negoziazione assistita, ha reso obbligatorio che gli avvocati
inseriscano nella convenzione la seguente dizione: “gli avvocati hanno informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con
ciascuno dei genitori” nell’accordo di separazione.
Non deve essere prevista la disciplina
dell’affidamento con riferimento alla prole maggiorenne della quale si dovrà
indicare solo il genitore con il quale risiederà fino all’indipendenza
economica.
COSA DOBBIAMO DECIDERE INSIEME PER REALIZZARE LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI?
Le pattuizioni che disciplinano i rapporti
patrimoniali della coppia che si separa consensualmente devono prevedere
necessariamente l’obbligo a carico del coniuge più abbiente di pagare un assegno
per concorrere al mantenimento della prole (salvi i rarissimi casi in cui la
prole abbia adeguate risorse proprie).
Tale contributo deve consistere in una corresponsione periodica: il c.d. “assegno di mantenimento”.
Se i figli sono minorenni il beneficiario dell’assegno (cioè il creditore di tale prestazione) non è immediatamente il minore o i minori ma è il coniuge coaffidatario (se è previsto l’affidamento condiviso) o il coniuge affidatario esclusivo della prole.
La prole è la beneficiaria mediata di tale corresponsione, nel senso che il coniuge che riceve gli assegni dall’altro per il mantenimento della prole deve volgerli a tale scopo e non può usarli in altro modo.
Se i figli sono maggiorenni, è possibile prevedere che il contributo venga versato immediatamente a loro, che diventano i creditori della prestazione del versamento dell’assegno periodico.
Tale previsione proposta dai coniugi può non essere accettata dal Giudice, che, anche nella procedura di separazione con negoziazione assistita, ha l’obbligo di verificare la corrispondenza delle pattuizioni dei coniugi all’interesse della prole prima di rilasciare l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo.
Egli può disporre l’audizione dei minori.
Se i figli sono più di uno è necessario prevedere un assegno periodico specifico per ciascun figlio, non essendo possibile prevedere un unico assegno cumulativo. Ciò in quanto gli assegni sono soggetti a revisione separata. Cioè quando un figlio trova un lavoro e consegue adeguati redditi propri, il coniuge obbligato a corrispondere un assegno per il suo mantenimento può chiedere giudizialmente di essere sollevato da tale obbligo ma non da quello di corrispondere gli assegni per il mantenimento degli altri figli non ancora economicamente indipendenti. Pertanto ogni assegno deve essere specificamente determinato nel suo preciso ammontare per ognuno dei figli.
L’aggiornamento della misura degli assegni al costo della vita c.d. aggiornamento ISTAT è obbligatorio e può comportare una riduzione degli assegni in caso (raro) di deflazione.
Non è possibile prevedere un termine per la corresponsione degli assegni di mantenimento della prole: es. pagherò gli assegni fino al compimento dell’anno 18mo di mio figlio, trattandosi il tempo della corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli di un diritto indisponibile, regolato da norme imperative. (Cioè è la legge stessa a stabilire imperativamente la durata del tempo nel quale devono essere pagati gli assegni, pertanto detta durata non può essere stabilita dai genitori in modo differente-vedi apposito capitolo-).
A differenza dell’assegno di mantenimento della
prole, è possibile ma non obbligatorio prevedere un assegno di mantenimento per
il coniuge più debole economicamente.
Se quest’ultimo lo vuole e il coniuge più abbiente
glielo nega, il coniuge più debole economicamente può ottenere comunque un
assegno per il proprio mantenimento, d’imperio, dal giudice, promuovendo la
differente procedura di separazione giudiziale.
POSSO PREVEDERE OLTRE AGLI ASSEGNI O AL POSTO DEGLI
ASSEGNI ANCHE IL TRASFERIMENTO A ME DI BENI DI PROPRIETÀ DELL’ALTRO CONIUGE PER
COMPORRE I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA ED EQUILIBRARNE LE RISORSE?
Si. Nella separazione consensuale, dunque se i
coniugi sono d’accordo, possono comporre i loro rapporti patrimoniali anche con
il trasferimento tra di loro di proprietà di immobili o altri beni.
La legge
anzi favorisce simili composizioni riducendo le tasse su quei trasferimenti di
proprietà di immobili che siano titolati dal componimento dei rapporti
patrimoniali della coppia nella separazione o nel divorzio. leggi l’art.lo 19
legge 6 marzo 1987 n. 74..
Nella separazione giudiziale invece, dunque in
assenza dell’accordo dei coniugi, non è consentito dalla legge che il giudice
possa comporre i rapporti patrimoniali della coppia disponendo d’imperio il
trasferimento di proprietà immobiliari di un coniuge all’altro contro la volontà
del coniuge proprietario.
COSA SUCCEDE SE UNO DEI CONIUGI NON RISPETTA LE
PATTUIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE UNA VOLTA COMPLETATA LA PROCEDURA?
Se non rispetta la disciplina dei rapporti personali,
su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può: (art.lo 709 ter c.p.c.)
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo
di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
il giudice penale può:
1) condannare il coniuge inadempiente per il reato
previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza
del giudice civile.
2) condannare il coniuge inadempiente per il reato
previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di
assistenza familiare.
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
patrimoniali su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può:
1) procedere esecutivamente contro il coniuge
obbligato al pagamento degli assegni che si sia reso inadempiente (che risponde
dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri, art. 2740 c.c.), cioè
pignorare i beni del coniuge che non paga gli assegni, venderli alle aste
pubbliche e consegnare il ricavato nella misura del credito al coniuge
“beneficiario”, cioè a colui che ha diritto di ricevere gli assegni (e
ovviamente il residuo del prezzo conseguito dalla detta vendita all’altro).
2) Se il coniuge debitore è stipendiato, disporre la
distrazione alla fonte dello stipendio e cioè ordinare al datore di lavoro del
coniuge obbligato al pagamento degli assegni di mantenimento e inadempiente di
versare direttamente all’avente diritto (il coniuge beneficiario) una parte
dello stipendio. La misura dello stipendio che può essere oggetto di distrazione
alla fonte è decisa dal giudice e non è limitata al quinto dello stipendio
stesso.
il giudice penale può:
1) condannare il coniuge inadempiente per il reato
previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza
del giudice civile.
2) condannare il coniuge inadempiente per il reato
previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di
assistenza familiare.
COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Oggi ci sono vari tipi di separazione consensuale. È
prevista una procedura differente per ogni tipo.
In via generica, per la separazione di fatto è
necessario solo l’accordo dei coniugi, mentre per tutti gli altri tipi di
separazione consensuale è necessario domandare alla Pubblica Autorità
l’emissione di un provvedimento che la disponga.
Tutti i provvedimenti emessi
dalla Pubblica Autorità nell’ambito delle diverse procedure, pur essendo
differenti perché emessi da diversi istituti (Tribunale, Casa Comunale etc.)
hanno i medesimi effetti giuridici e procurano alla coppia lo status di
separati.
QUALI SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Vi sono due tipi generici di separazione personale
dei coniugi:
A. la separazione consensuale alla quale si accede se
c’è l’accordo di entrambe i coniugi sul fatto di separarsi e sulla disciplina
dei propri rapporti successivi alla separazione e
B. la separazione giudiziale con la quale un solo
coniuge esercita il diritto di separarsi contro la volontà dell’altro e un
giudice detta una disciplina cogente dei rapporti della coppia al posto dei
coniugi che non si sono accordati.
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la separazione giudiziale è di un solo tipo
specifico.
1) la separazione giudiziale.
la separazione consensuale è di 5 tipi specifici:
1) la separazione di fatto;
2) la separazione su istanza di parte;
3) la separazione su istanza di entrambi i coniugi,
4) la separazione con la negoziazione assistita,
5) la separazione davanti agli Uffici del Comune
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1) LA SEPARAZIONE DI FATTO
COS’È LA SEPARAZIONE DI FATTO?
La separazione di fatto consiste di un accordo dei
coniugi nell’allontanarsi l’uno dall’altro.
E’ consentita dalla legge e permette alla coppia di
separarsi derogando per patto all’obbligo di coabitazione dei coniugi stabilito
dall’art.lo 143 c.c.. Non è necessario comunicare ad alcun Ufficio Pubblico tale
accordo.
Leggi amplius sul capitolo dedicato
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CAPITOLO 2) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE SU ISTANZA DI
PARTE
COS’È LA SEPARAZIONE CONSENSUALE SU ISTANZA DI PARTE?
è una procedura che si svolge in tribunale promossa
da un solo coniuge che mira a far conseguire alla coppia lo status giuridico
della separazione legale coniugale.
COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI
PARTE”?
la separazione consensuale su istanza di parte si
esegue in Tribunale. La procedura prevede che un solo coniuge faccia convocare
l’altro, leggi l’art.lo 711 comma II c.p.c. dal tribunale (depositando un
ricorso), per tentare di trovare un accodo sulle condizioni di separazione con
l’aiuto del giudice. Questo istituto è scarsamente usato perché se la coppia non
è riuscita ad accordarsi, come generalmente avviene, con settimane o mesi di
tentativi è improbabile che lo faccia in 15 minuti pur anco fruendo dei consigli
del giudice. In questa procedura infatti il giudice non ha poteri di imperio. Se
non riesce a convincere i coniugi a sperimentare la soluzione dallo stesso
suggerita egli può solo dichiarare infruttuoso sia il tentativo di
riconciliazione, (che deve fare per legge preliminarmente), sia quello volto al
tentativo di trovare un accordo sulle condizioni della separazione e
conseguentemente dichiarare estinto il procedimento senza poter disporre altro.
Il coniuge che ha tentato infruttuosamente questa procedura, se vuole separarsi,
dovrà eseguirne un altra.
Leggi amplius sul capitolo dedicato
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CAPITOLO 3) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI
ENTRAMBE LE PARTI
COS’È LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI
ENTRAMBE LE PARTI”?
La separazione legale consensuale su istanza di
entrambe le parti è la più classica e tradizionale delle procedure di
separazione consensuale. Si svolge in tribunale, presuppone l’esistenza
dell’accordo dei coniugi sia sul fatto della separazione, sia sulla disciplina
dei rapporti della coppia successiva alla separazione. E’ un atto di volontaria
giurisdizione e pertanto il giudice non può modificare d’imperio gli accordi
della coppia ma solo rifiutare di omologarli (cioè di recepirli in un
provvedimento del tribunale che li rende obbligatori) se sono siffatti da non
curare adeguatamente l’interesse della prole.
E’ POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA CON UN SOLO
AVOCATO PER ENTRAMBI I CONIUGI?
Si, la procedura di separazione consensuale può
essere eseguita in tribunale con l’assistenza di un solo avvocato per entrambe
le parti. Ovviamente, se lo preferiscono, le parti possono essere assistite
ognuna dal proprio avvocato di fiducia.
COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI
ENTRAMBE LE PARTI”?
Come detto, la separazione consensuale su istanza di
entrambe le parti presuppone che sia sorto tra i coniugi un accordo spontaneo, o
raggiunto tramite negoziazioni informali eseguite dai rispettivi avvocati, sul
fatto della separazione e sulla disciplina che regolerà i loro rapporti
personali e patrimoniali successivamente alla separazione.
Si fa confluire il contenuto dell’accordo in un atto
che si chiama ricorso, che deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi e si
deposita il ricorso in tribunale per iniziare la procedura di separazione.
Il tribunale fissa una data nella quale i coniugi
dovranno comparire personalmente davanti al presidente del tribunale (cioè un
giudice) o ad un suo delegato (un altro giudice che è stato delegato dal
presidente) in questa prima udienza detta udienza presidenziale.
Nell’udienza presidenziale il giudice eseguirà il
c.d. rituale tentativo di conciliazione per indurre la coppia a riconciliarsi
nell’interesse dei figli ed abbandonare la procedura si separazione. Se il
giudice non riesce a riconciliare la coppia, da atto nel processo verbale del
fatto che il tentativo di conciliazione non ha dato buon esito, (spesso detto
rituale tentativo di conciliazione nella pratica viene omesso).
Quindi l’accodo sulla disciplina dei rapporti dei
coniugi che gli stessi si sono dati e che hanno scritto nel ricorso, viene
copiato nel verbale di udienza e se i coniugi confermano dinnanzi al giudice la
volontà di separarsi, sottoscrivendo il verbale, il giudice prende atto delle
condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, e riferisce al collegio
(cioè a tre giudici riuniti per decidere la causa) perché questo proceda
all’omologazione della separazione consensuale.
Ove il collegio ritenga che gli interessi della prole
non sono adeguatamente curati dalle pattuizioni che i coniugi si sono dati,
riconvoca i coniugi e indica loro le modificazioni che occorrono per rendere
idonea la disciplina alla cura degli interessi della prole. Se i coniugi
rifiutano di adeguarsi il collegio rifiuta di omologare la separazione,
lasciando i coniugi nella stessa condizione giuridica nella quale si sarebbero
trovarti se non avessero nemmeno iniziato la separazione. (Art.lo 158 c.c.)
Ove il collegio stesso ritenga che gli interessi
della prole sono adeguatamente curati dalle pattuizioni che i coniugi si sono
dati, emette il c.d. decreto di omologa.
L’emissione del decreto di omologa, avviene circa
dieci giorni dopo l’udienza presidenziale. (Il giudice non riferisce al collegio
-che non è presente nell’aula dove si svolge l’udienza presidenziale-
immediatamente, ma in circa 10 giorni). Tale decreto di omologa, che conclude la
procedura di separazione consensuale in tribunale, omologa la separazione alle
condizioni di cui al verbale nel quale sono confluite le dichiarazioni dei
coniugi che provano l’accordo degli stessi sulla disciplina dei rapporti della
coppia successivi alla separazione. La coppia, dopo l’omologazione del verbale,
è tenuta a rispettare la disciplina in esso contenuta.
DEVO ANDARE PERSONALMENTE DAVANTI AL GIUDICE O CI PUÒ
ANDARE IL MIO AVVOCATO?
No. La presenza personale delle parti davanti al
giudice è obbligatoria. Non è possibile mandare un delegato, nemmeno il proprio
avvocato.
SE L’ALTRO CONIUGE DOPO AVER FIRMATO IL RICORSO
DALL’AVVOCATO POI NON SI PRESENTA IN TRIBUNALE, COSA SUCCEDE?
Se uno dei due coniugi dopo essersi accordato ed aver
firmato il ricorso davanti all’avvocato non si presenta in tribunale all’udienza
fissata o presentandosi davanti al presidente non conferma la volontà di
separarsi, il giudice può fissare una nuova udienza. Se anche a questa una parte
non si presenta, il giudice dichiara estinto il procedimento e cancella la causa
dal ruolo.
Essendo la separazione consensuale un atto di c.d.
volontaria giurisdizione, il giudice non può dettare d’imperio la disciplina dei
rapporti della coppia ma deve limitarsi a dichiarare estinto il procedimento.
SERVE NECESSARIAMENTE UN AVVOCATO O POSSIAMO ANDARE
NOI CONIUGI DA SOLI A FARE LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE ?
L’art.lo 707 del codice di procedura civile vedi qui
l’art.lo 707 c.p.c. stabilisce che “i coniugi debbono comparire personalmente
davanti al presidente con l'assistenza del difensore. L’art.lo 711 vedi qui
l’art.lo 711c.p.c. che stabilisce le attività che la coppia deve compiere
personalmente in occasione dell’udienza presidenziale non deroga all’art.lo 707.
Pertanto la presenza del difensore dovrebbe essere obbligatoria. Tuttavia alcuni
tribunali consentono alla coppia di eseguire la procedura di separazione
consensuale da sola senza il difensore mentre altri pretendono la presenza di un
difensore anche per la separazione consensuale. Ci sono differenti orientamenti
nel senso detto anche tra tribunali della stessa regione.
IN QUALE TRIBUNALE SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE ?
Presso “il tribunale del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio”.
IL TRIBUNALE PIÙ VICINO NON ACCETTA UNA DOMANDA DI
SEPARAZIONE AVANZATA DAI CONIUGI SENZA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO. POSSO
RECARMI A FARE LA SEPARAZIONE PRESSO UN ALTRO TRIBUNALE DELLA MIA REGIONE CHE
INVECE ACCETTA TALE DOMANDA?
La coppia non può scegliere presso quale tribunale
iniziare la procedura di separazione, per il fatto della competenza territoriale
obbligatoria degli Organi Giudiziari, che deve essere, come detto,
necessariamente quella “del tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o domicilio” leggi l’art.lo 706 c.p.c.
Nel caso della separazione consensuale la coppia, se
ha diverse residenze, alle quali corrispondono competenze territoriali di
differenti tribunali, può incardinare a sua scelta la procedura di separazione
consensuale in uno dei due tribunali.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE
CONSENSUALE?
Si riassumono gli effetti della separazione legale
trattati più ampiamente qui. I coniugi acquistano lo status di “coniugi
legalmente separati” che consente loro, se lo desiderano, di divorziare dopo 6
mesi dall’udienza presidenziale della procedura di separazione. Se la coppia era
in regime di comunione legale dei beni questa si scioglie e il regime
applicabile diventa quello della separazione legale dei beni, che consente ai
coniugi separati di effettuare acquisti senza che questi ricadano in
comproprietà dell’altro coniuge. Viene emesso un provvedimento (decreto di
omologa) che recepisce la disciplina dettagliata dei rapporti della coppia
successivi alla separazione decisa dalla coppia stessa che diventa obbligatoria
per entrambi i coniugi.
QUANDO POSSO EFFETTUARE ACQUISTI, SENZA CHE QUESTI
RICADANO IN COMPROPRIETÀ IN CAPO ALL’ALTRO CONIUGE?
In passato per lo scioglimento della comunione legale
occorreva attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione
emessa all’esito di procedura di separazione giudiziale o l’emissione del
decreto di omologa nella procedura di separazione consensuale. Nel 2015 la legge
6 maggio 2015, n. 55, modificando il contenuto del’art.lo 191 c.c. ha introdotto
le seguenti novità:
Dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a
vivere separati nella separazione giudiziale o la coppia sottoscrive il verbale
nella separazione consensuale, ope legis viene modificato il regime patrimoniale
della famiglia, da comunione legale a separazione. leggi l’art.lo 191 comma II
c.c. (Pertanto, per i coniugi in comunione dei beni, gli acquisti successivi a
tale momento vedranno ricadere la proprietà al 100% in capo al singolo
acquirente e questa non si dividerà più al 50% con l’altro coniuge).
Attenzione però, se la separazione non viene
omologata (ad es. perché il collegio trova le pattuizioni che i coniugi si sono
dati inidonee alla cura degli interessi dei figli), il processo si estingue e
secondo la migliore interpretazione del secondo comma dell’art.lo 191 c.c. e
delle parole “purché omologato”, non solo si ripristina lo status quo ante, ma
l’intera procedura di separazione è da considerarsi tamquam non esset, onde gli
acquisti compiuti medio tempore ricadrebbero in comunione. Pertanto è
consigliabile attendere comunque l’omologazione prima di effettuare acquisti
importanti se si vuole essere certi che non ricadano nella sfera patrimoniale
dell’altro coniuge al 50%.
DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CHE COSA SUCCEDE?
I separati possono:
1) Rimanere separati, anche per tutta la vita senza
mai né riconciliarsi né divorziare, (conservando così gli stessi diritti
successori del coniuge sposato e non separato leggi l’art.lo 548c.c. e la
validità dei titoli che sono fonte del diritto di credito rappresentato
dall’assegno di mantenimento).
2) Divorziare, dopo un periodo di tempo di
separazione ininterrotta (6 mesi in caso di separazione consensuale o 1 anno in
caso di separazione giudiziale).
3) Riconciliarsi
(annullando gli effetti della separazione e dunque
rinunciando al titolo che da diritto di ricevere l’assegno di mantenimento, ove
presente).
Come detto, I coniugi, dopo 6 mesi o un anno di
separazione (vedi di seguito) non sono tenuti a decidere se divorziare o
riconciliarsi, possono invece decidere di rimanere separati, se lo desiderano,
anche per tutta la vita e rimanere nella condizione di poter chiedere il
divorzio in qualunque momento ad es. anche dopo 10 o 20 anni.
Se i coniugi vogliono riconciliarsi devono
semplicemente tornare insieme, essendo la riconciliazione nell’ordinamento
italiano fattuale. La riconciliazione annulla gli effetti della separazione.
leggi la riconciliazione
DOPO LA SEPARAZIONE POSSO AVERE UN’ALTRA RELAZIONE?
Si, dopo che il giudice autorizza i coniugi a vivere
separati. Sul punto la Cassazione ha sentenziato:
“una volta iniziato il giudizio di separazione e
cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere autonomo
rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi,
idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l’addebito
trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come
responsabilità causativa dell’intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, e non ha quindi ragion d’essere allorché la convivenza è cessata
(SEZIONE I CIVILE Sentenza 1 luglio - 19 settembre 2008, n. 23885, Cass.
1997/6566)”.
Dunque non ci sarebbe da temere l’addebito se la
relazione extraconiugale comincia dopo la separazione, anche se esiste qualche
pronunciamento contrario minoritario e risalente: Cass. 2148/1991.
Tuttavia una relazione successiva alla separazione se
si traduce in una convivenza more uxorio con il nuovo compagno/a produce una
conseguenza pregiudizievole: l’altro coniuge può ottenere che sia revocato il
provvedimento di assegnazione della casa familiare. Leggi l’art.lo 337 sexies
c.c.
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