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Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di leggere il capitolo "la separazione"
CAPITOLO 7) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE"
COS’È LA PROCEDURA DI
SEPARAZIONE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DETTA ANCHE “SEPARAZIONE IN COMUNE”?
La “procedura di separazione davanti all’Ufficiale di
Stato Civile” o più comunemente la procedura di “separazione in Comune” è una
delle procedure consensuali di separazione introdotte dalla legge n.162/2014,
che consente alla coppia di separarsi, con procedura semplificata e rapida da
svolgersi presso gli Uffici Comunali e non in Tribunale.
QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE
DAVANTI AL SINDACO?
La procedura di separazione davanti al sindaco (o ad
un suo delegato) nella qualità di Ufficiale dello stato Civile è riservata
all’ipotesi in cui la coppia di separandi:
1. si accordi spontaneamente sulla disciplina dei
propri rapporti patrimoniali e personali,
2. non abbia figli minorenni o ancora a carico (cioè
che seppur maggiorenni, non hanno ancora raggiunto la autosufficienza economica,
non fruendo di adeguati redditi propri), Leggi l’art.lo 12 della Legge 10
novembre 2014 n. 162 e
3. non preveda trasferimenti immobiliari a
composizione dei propri rapporti patrimoniali.
(il divieto di prevedere un assegno divorzile
affermato dal TAR in un primo momento, è stato poi considerato non sussistente
dal Consiglio di Stato)
____________
A. la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero
dell’Interno, aveva interpretato l’art. 12 della legge 162/2014 nel senso di
consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno di mantenimento,
B. il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del
Lazio con sentenza 05 luglio 2016 n. 7813 aveva dichiarato illegittima e
annullato tale circolare stabilendo invece che nella procedura di “separazione
in Comune” non poteva essere previsto il pagamento di un assegno di
mantenimento. Affermava infatti il Tar che l’espressione «patti di trasferimento
patrimoniale» vietati della legge, è un espressione onnicomprensiva includente
anche l’assegno di mantenimento.
C. Il Consiglio di Stato (Organo Giudiziario
superiore al TAR) con sentenza n. 4478 del 28/10/16 ha stabilito invece che è
possibile prevedere un assegno di mantenimento in questa procedura. Secondo il
Consiglio di Stato, l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale» vietati
della legge, si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della
proprietà volti a regolare l’assetto dei propri rapporti economici mediante il
trasferimento di proprietà immobiliari, mentre l’assegno periodico di
mantenimento rientra più propriamente nelle “condizioni economiche” e non nei
patti di trasferimento patrimoniale. Pertanto può essere previsto un assegno di
mantenimento negli accordi consensuali stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato
Civile.
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COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?
Che non è utilizzabile questa procedura di
separazione in Comune e pertanto quello dei due coniugi che vuole separarsi
dovrà iniziare una differente procedura di separazione consensuale o giudiziale.
SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER
POTERCI SEPARARE UTILIZZANDO QUESTA PROCEDURA?
1. sul fatto di separarsi
2. sulla disciplina dei rapporti personali
3. sulla disciplina dei rapporti patrimoniali
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
E PERSONALI?
Tutte le procedure di separazione mirano
fondamentalmente ad impedire il prosieguo delle liti degli ex coniugi attraverso
la realizzazione di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es.
con chi stanno i figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi
che li sollevi dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali
rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di
farlo.
Poiché per legge i patti scritti che contengono la
disciplina dei rapporti della coppia successivi al divorzio devono essere
rispettati sotto pena di severe sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i
coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione
giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER
REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI CHE CI CONSENTE DI SEPARARCI IN
COMUNE?
In questa procedura la disciplina dei rapporti
personali è limitata all’ipotesi di figli maggiorenni che lavorano e hanno
adeguati redditi propri, ma che continuano a convivere con i genitori, essendo
vietato l’utilizzo di questa procedura di separazione alle coppie che hanno
figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Per il fatto della raggiunta maggiore età, non deve
essere stabilito un regime di affido dei figli ma solo il tempo di permanenza
degli stessi presso i coniugi dopo la separazione, specificando quando i figli
staranno a casa di un genitore o dell’altro.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER
REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI SEPARARCI
IN COMUNE?
É possibile prevedere un assegno di mantenimento per
il coniuge più debole economicamente. Tale previsione non è giuridicamente
obbligatoria.
Se il coniuge economicamente più debole, meritevole
di un assegno di mantenimento (vedi le caratteristiche e i presupposti del
diritto all’assegno di mantenimento), vuole un assegno di mantenimento e il
coniuge più abbiente glielo nega, il primo può ottenere comunque detto assegno
d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di separazione
giudiziale
In genere per trovare un accordo sulla misura
dell’assegno di mantenimento è consigliabile fare una previsione realistica
sull’assegno che si potrebbe ottenere in un giudizio di separazione giudiziale,
cioè in un giudizio nel quale è il giudice, al posto dei coniugi che non si
accordano, a decidere la misura dell’assegno. Ciò si può fare rivolgendosi ad un
avvocato o, più approssimativamente, valutando quanto occorre mensilmente al
coniuge più debole per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio. Su tale base determinate la misura dell’assegno.
Recentemente una sentenza innovativa della Corte di
Cassazione Civile, (sez.I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), ha stabilito per il
divorzio (e non per la separazione) criteri più stringenti per la concessione
dell’assegno divorzile
Nella separazione la giurisprudenza costante afferma
invece che il criterio per determinare la misura dell’assegno di mantenimento è
quello dell’idoneità dello stesso ad assicurare al coniuge economicamente più
debole la possibilità di conservare, dopo la separazione, il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio.
Una volta fatta una previsione di massima sulla
misura dell’assegno di mantenimento che potrebbe essere riconosciuto in un
giudizio contenzioso dal giudice al coniuge economicamente più debole, la coppia
può decidere di evitare le lungaggini e i costi di una separazione giudiziale e
accordarsi sulla misura dell’assegno di mantenimento per accedere alla celere ed
economica procedura di separazione in Comune.
Naturalmente, non è previsto dalla legge alcun limite
alla misura dell’assegno: la coppia è libera di scegliere una misura di assegno
di mantenimento di qualunque entità. Se il coniuge economicamente più forte è
d’accordo nel pagare un assegno maggiore rispetto a quello che garantisce
semplicemente la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, la coppia può prevedere tale assegno generoso nelle proprie
pattuizioni, non è vincolata alla misura che deriva dal calcolo del tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio. Simmetricamente, se il coniuge
economicamente più debole non chiede un assegno per se, è possibile in questa
procedura (alla quale possono accedere le sole coppie che non hanno figli
minorenni o economicamente non indipendenti) prevedere che non riceva alcun
assegno. Se infatti gli assegni per il mantenimento dei figli, trattandosi di
diritti non disponibili, non sono rinunciabili, l’assegno per il coniuge è un
diritto disponibile e pertanto può essere rinunciato.
A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI?
E’ competente l’Ufficio Anagrafico del Comune di
residenza di almeno uno dei coniugio o del comune presso cui è iscritto o
trascritto l'atto di matrimonio. A Roma è competente l’Anagrafe Centrale di via
Petroselli 50.
E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?
No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è
prevista dalla legge come facoltativa. Si può concludere validamente la
procedura anche senza l’assistenza di un avvocato.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE?
I coniugi dovranno presentare personalmente un modulo
contenente l’accordo sottoscritto da entrambi che verrà ricevuto dall’Ufficiale
dello Stato civile e presentarsi un seconda volta davanti all'Ufficiale dello
Stato Civile non prima di 30 giorni dal primo incontro, per confermare le
dichiarazioni dell'accordo.
L'accordo approvato e registrato ha lo stesso effetto
e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che concludono le procedure ordinarie
di separazione. (art.lo 6 punto 3 L.162/2014)
QUANTO COSTA SEPARARSI IN COMUNE?
16 €
QUANDO CONVIENE SEPARARSI IN COMUNE ?
É consigliabile fruire di questa procedura per
l’eccezionale economicità, tutte le volte che non si hanno figli minorenni o
ancora a carico, se si è già d’accordo con l’altro coniuge sulla disciplina dei
propri rapporti successivi alla separazione e non si vogliono prevedere
trasferimenti immobiliari a componimento dei rapporti patrimoniali (perché in
questa procedura sono vietati).
Se si hanno figli maggiorenni ormai indipendenti
economicamente, la prova di questa circostanza deve essere offerta producendo il
contratto di lavoro degli stessi.
segue: la separazione giudiziale
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