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CAPITOLO 9) LE TASSE E LE
AGEVOLAZIONI FISCALI NELLA SEPARAZIONE
CAPITOLO 9) LE TASSE E LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELLA
SEPARAZIONE
DEVO PAGARE LE TASSE SUGLI ASSEGNI CHE RICEVO PER IL
CONTRIBUTO AL MIO MANTENIMENTO?
L’assegno per concorrere al mantenimento del coniuge
è considerato un reddito di quest’ultimo dalla legge fiscale e pertanto il
coniuge beneficiario (cioè chi riceve l’assegno) è tenuto a dichiarare tale
reddito e a pagare le tasse su quel reddito. Infatti la cifra pagata a titolo di
assegno per il mantenimento del coniuge è una risorsa che il beneficiario che la
riceve volge alla cura dei propri personali interessi e pertanto rappresenta per
lui un guadagno.
SE PAGO UN ASSEGNO PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO
DELL’ALTRO CONIUGE POSSO SCARICARLO DALL’IMPONIBILE?
Si, per il coniuge che paga un assegno all’altro tale
corresponsione rappresenta una spesa che la legge fiscale consente di detrarre
dall’imponibile.
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LA SEPARAZIONE SIMULATA
La combinazione delle due fattispecie esposte nei due
paragrafi precedenti genera il fenomeno della c.d. separazione simulata: due
coniugi si separano non perchè litigano ma per pagare meno tesse.
Facciamo un esempio semplificato.
Immaginiamo che ci sono due aliquote fiscali una al
25% per redditi fino a 50.000,00 € annui e una al 50% per redditi superiori a
50.000,00 € annui.
Il marito guadagna 100.000,00 € l’anno e la moglie è
casalinga senza redditi. Il marito deve pagare le tasse in base alla massima
aliquota e dunque perde il 50% dei propri guadagni in tasse. Egli allora si
separa simulatamente dalla propria moglie alla quale paga un assegno di
mantenimento di 50.000,00 € l’anno. In questo modo i coniugi dichiarano entrambi
un guadagnano di 50.000,00 € (il marito guadagna 100.000,00 € ma si scarica i
50.000,00 € che da alla moglie dichiarando pertanto 50.000,00 € di guadagni
mentre la moglie dichiara i 50.000,00 che riceve dal marito). Entrambi i coniugi
pagheranno le tasse in base alla aliquota inferiore del 25% e non quella del
50%, con un risparmio di 25.000,00 € l’anno.
Questo è un esempio semplificato, in realtà le
aliquote sono più di due e a scaglioni, ma la logica è la stessa: dividiamo i
redditi dichiarati e applichiamo in questo modo l’aliquota inferiore, pagando
molte meno tasse.
Tale soluzione è vietata dall’ordinamento ma è
ovviante impossibile sapere se i coniugi si sono separati perchè litigano per
davvero oppure no.
Questo insieme di circostanze genera il fenomeno
della separazione simulata.
__________
CHI PAGA LE TASSE SUGLI ASSEGNI PER IL CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI CHE PERCEPISCO IO COAFFIDATARIA?
Gli assegni per concorrere al mantenimento dei figli
versati da un coniuge all’altro non vengono, per ovvi motivi, considerati come
un reddito del beneficiario che è tenuto a volgere tali somme alla cura degli
interessi della prole e non può usarli per se.
Pertanto la legge stabilisce che le tasse su tali
assegni le paga ab origine il coniuge che guadagna tali somme che poi versa
all’altro a titolo di assegno di mantenimento dei figli.
Dunque il beneficiario degli assegni per concorrere
al mantenimento dei figli (colui che li riceve e li deve volgere alla cura degli
interessi dei figli) riceve sempre una somma netta, sulla quale non deve pagare
alcuna tassa.
CHI PAGA LE TASSE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
CHE COMPONGONO I RAPPORTI PATRIMONIALI NELLA
SEPARAZIONE?
Come abbiamo visto, è possibile accordarsi per
comporre i rapporti patrimoniali della coppia nella separazione e nel divorzio
mediante il trasferimento di proprietà piene o di quote di comproprietà su
immobili.
l’art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 stabilisce che
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.2347/2001, ha
ritenuto esteso alla separazione l’esenzione fiscale prevista per gli atti del
divorzio anche con riferimento al trasferimento di proprietà immobiliari verso i
figli se sono volte alla composizione dei rapporti patrimoniali della famiglia
nella separazione.
É pertanto possibile inserire nelle pattuizioni che
regolano i rapporti patrimoniali nella separazione consensuale e nelle procedure
consensuali di divorzio il trasferimento di proprietà immobiliari volto alla
composizione complessiva di tali rapporti per fruire della completa detassazione
su detti trasferimenti.
Tale soluzione è vietata nella separazione davanti
all’Ufficiale di Stato Civile ed è consentita in tutte le altre procedure di
separazione di tipo consensuale.
Non è possibile chiedere la giudice di imporre
d’imperio, nei giudizi di separazione giudiziale il trasferimento della
proprietà di un immobile contro la volontà del coniuge proprietario per comporre
i rapporti patrimoniali della coppia.
Riassumendo: le tasse su tali trasferimenti
semplicemente non devono esse pagate, ma è necessario titolare preventivamente
tali trasferimenti negli atti della separazione consensuale come “componimento
dei rapporti patrimoniali della coppia nella separazione” altrimenti il notaio
che eseguirà tali trasferimenti non potrà invocare l’applicazione dell’ art.lo
19 legge 6 marzo 1987 n. 74. per ottenere lo sgravio.
CHI HA DIRITTO DI INCASSARE GLI ASSEGNI FAMILIARI?
Gli assegni familiari devono essere versati al 50% al
coniuge coaffidatario della prole (in caso di affido condiviso) e al 100% al
coniuge affidatario esclusivo della prole.
Pertanto se a percepirli è l’altro coniuge questi li
dovrà versare, nelle misure indicate, all’altro genitore.
Quanto segue, con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed alle possibili detrazioni e deduzioni sono informazioni sommarie ed
orientative non occupandosi lo Studio Legale della redazione della dichiarazione
dei redditi, che è materia di specifica competenza professionale dei Dottori
Commercialisti.
LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
(sono tali i familiari conviventi che guadagnano meno
di € 2.840,51 lordi. I figli e il coniuge separato che si trovino nella detta
condizione anche se non conviventi; il coniuge divorziato non può essere
considerato familiare a carico).
La detrazione per i figli, in costanza di matrimonio,
compete al 50% a ciascun genitore.
In caso di separazione legale o di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione può spettare: o
nella misura del 50% per ciascuno dei genitori o nella misura del 100% al
genitore che presenti il reddito complessivo di ammontare più elevato, se i
coniugi si sono accordati prevedendo una di queste due soluzioni nell’atto di
separazione o di divorzio di natura consensuale.
Se genitori non si sono accordati, le detrazioni
spettano:
1. nella misura del 100% al genitore affidatario
esclusivo della prole;
2. nella misura del 50% per ciascuno dei genitori
affidatari in caso di affidamento condiviso;
Se l’affidatario o il coaffidatario abbia un reddito
tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione
spettantegli per i figli a carico, la detrazione medesima è attribuita per
intero (100%) all’altro genitore, il quale è obbligato a riversare al primo il
50% della detrazione stessa, in caso di affido condiviso e il 100% in caso di
affido esclusivo.
É salvo il diverso accordo intervenuto fra i genitori
medesimi (Circolare n.34/E del 04 aprile 2008).
LE SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI
Le detrazioni per le spese mediche, di istruzione,
assicurazioni, ecc. sostenute nell’interesse dei figli competono al genitore di
cui essi risultano a carico ai fini Irpef.
I coniugi possono decidere di far dedurre le spese al
genitore che le ha effettivamente sostenute.
CONTRIBUTO CASA
Sono deducibili le somme corrisposte per il pagamento
del canone di locazione e condominiali dell’immobile del coniuge separato
(Circolare 17/2015 Agenzia delle Entrate)
ACCOLLO DEL MUTUO DEL CONIUGE SEPARATO
Sono deducibili le somme corrisposte per l’estinzione
mediante accollo del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno
di mantenimento stabilito dal Giudice. (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6794
del 2 aprile 2015).
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