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LE UNIONI CIVILI


(LEGGE 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. -16G00082- GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016 Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016)


COSA SONO LE UNIONI CIVILI?

Le “Unioni civili” sono l’istituto giuridico che consente a due persone maggiorenni dello stesso sesso che convivono stabilmente, di fondare, se lo vogliono, specifici diritti e obblighi reciproci.


COME SI REALIZZA UN UNIONE CIVILE?

un'unione civile è costituita mediante dichiarazione della coppia di fronte all'ufficiale Di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio Dello Stato Civile.


QUANDO NON SI PUÒ REALIZZARE UN UNIONE CIVILE?

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

1. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’ (altra) unione civile tra persone dello stesso sesso;
2. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
3. la sussistenza tra le parti dei rapporti (di tipo familiare: es. ascendenti-figli; fratelli-sorelle etc.) di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile ;
4. non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
5. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.


COSA SUCCEDE SE NONOSTANTE UNA CAUSA IMPEDITIVA VIENE CELEBRATA UN UNIONE CIVILE?

Che l’Unione Civile celebrata è nulla:


CHI PUÒ IMPUGNARE L’UNIONE CIVILE PER NULLITÀ A CAUSA DELLA CELEBRAZIONE DELLA STESSA IN PRESENZA DI UNA DELLE DETTE CAUSE IMPEDITIVE?

ciascuna delle parti dell'unione civile, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.


COSA ATTESTA IL FATTO DELLA SUSSISTENZA DELL’UNIONE CIVILE?

L'unione civile tra persone dello stesso sesso é certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.


QUALE COGNOME?

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale distato civile.


QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI CHE DERIVANO DALLA CELEBRAZIONE DI UN UNIONE CIVILE?

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano reciprocamente gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.


QUALE REGIME PATRIMONIALE?

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
E dunque tutti gli acquisti effettuati anche singolarmente ed esclusivamente da un convivente, dopo la celebrazione dell’unione civile ricadono in comproprietà con l’altro convivente al 50%.
È possibile scegliere una diversa convenzione patrimoniale, come quella della separazione dei beni comunicando tale scelta all’Ufficiale dello Stato Civile al momento della celebrazione dell’Unione Civile. In assenza di tale comunicazione il regime applicato sarà quello appena descritto della comunione dei beni.


È POSSIBILE DEROGARE ALLE REGOLE DESCRITTE O A PARTE DI ESSE AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DELL’UNIONE CIVILE?

No. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.


VANTAGGI PATRIMONIALI

1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
2. Le parti dell’unione civile hanno gli stessi diritti successori delle coppie sposate. Alle parti dell'unione civile si applicano gli articoli del codice civile relativi all’indegnità nel succedere (dal n. 463 al n. 466); ai diritti dei legittimari, incluso il diritto alla reintegrazione della quota di legittima cioè di ottenere, indipendentemente dal contenuto di un eventuale testamento, quella parte del patrimonio del de cuius che la legge riserva necessariamente a determinate categorie di parenti (art.li dal 536 – 564); si applicano gli articoli relativi alle successioni legittime (565 – 586); quelle relative alla collazione (737 – 751).
3. Le parti unite civilmente hanno gli stessi diritti in materia di pensione di reversibilità delle coppie sposate.
4. Le parti unite civilmente hanno diritto all’assistenza morale e materiale da parte dell’altro convivente.
5. Se hanno scelto la comunione dei beni conseguono il 50% della proprietà di tutti i beni acquistati dall’altro convivente successivamente alla celebrazione dell’unione civile.
inoltre si legge sul testo della legge: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Ad eccezione di deroghe espresse stabilite dalla legge”.


È POSSIBILE, PER LE PARTI DELL’UNIONE CIVILE ADOTTARE MINORI?

la legge non consente ad uno dei due partner di adottare il figlio dell'altro, essendo stata stralciata la c.d. “stepchild adoption” dal testo definitivo approvato al senato.
L'articolo 3 prevede tuttavia che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti". Ciò consente al Giudice di decidere caso per caso, in continuità con l’evoluzione giurisprudenziale che ha visto il riconoscimento della adattabilità dei minori per le coppie omosessuali già dal 2014.


QUANDO SI SCIOGLIE L’UNIONE CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI?

La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.


QUANDO E COME LE PARTI POSSONO SCIOGLIERE VOLONTARIAMENTE L’UNIONE CIVILE?

L'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso per realizzare giuridicamente lo scioglimento dell’unione civile è necessario attendere tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, quindi proporre una domanda in Tribunale iniziando una procedura che si concluderà con una sentenza che dispone lo scioglimento dell’unione. Non occorre un periodo di separazione di 6 mesi o 1 anno come per le coppie sposate. Dopo 3 mesi dalla dichiarazione di volerla terminare si può sciogliere con procedura tribunalizia l’unione civile.


SUSSISTE L’OBBLIGO DI FEDELTÀ, COME PER LE COPPIE SPOSATE?

No. A differenza delle coppie sposate che sono tenute alla fedeltà ex art.lo 143 c.c., non sussiste un obbligo di fedeltà previsto per legge per le coppie che hanno contratto unione civile.


QUANDO SI COSTITUISCE L’UNIONE CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI?

Se uno dei coniugi (cioè uno dei componenti di una di una coppia unita in matrimonio) cambia sesso e alla rettificazione anagrafica di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra le persone dette diventate dello stesso sesso.


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Segue il testo della LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .

Promulga la seguente legge:

Art. 1 1.
La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale distato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se é stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso é sospesa sino a quando non é pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.
7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso é stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso é stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi é stata coabitazione per un anno dopo che écessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovverosia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali éessenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e l'errore riguardi: a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2),3) e 4), del codice civile.
8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso é certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafiche alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale distato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, é costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile é causa di grave pregiudizio all'integrità' fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza é causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile é proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, é trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine é prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando