La
riconciliazione
tra
i
coniugi
comporta
l'abbandono
della
domanda
di
separazione personale già proposta.
Art. 155
In
caso
di
separazione,
riguardo
ai
figli,
si
applicano
le
disposizioni
contenute
nel
Capo II del titolo IX (*)
(*) art.lo così sostituito ex d. lgs 28/12/2013 n. 154
_____________________________
Titolo IX
Della responsabilità genitoriale e dei
diritti e doveri del figlio
CAPO II
Esercizio della responsabilità' genitoriale a
seguito di separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità' del matrimonio ovvero all'esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del
matrimonio.
Art. 337 Bis
Ambito di applicazione.
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE PIÙ’
RILEVANTI IN TEMA DI SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI
LIBRO PRIMO - Delle persone e della
famiglia Titolo VI - Del matrimonio
Capo V
Dello scioglimento del matrimonio e della
separazione dei coniugi
Art. 149
Scioglimento del matrimonio
Il
matrimonio
si
scioglie
con
la
morte
di
uno
dei
coniugi
e
negli
altri
casi
previsti
dalla legge.
Gli
effetti
civili
del
matrimonio
celebrato
con
rito
religioso,
ai
sensi
dell'articolo
82
o
dell'articolo
83,
e
regolarmente
trascritto,
cessano
alla
morte
di
uno
dei
coniugi
e
negli
altri
casi
previsti
dalla legge.
Art. 150
Separazione personale
E'
ammessa
la
separazione
personale
dei coniugi.
La
separazione
può
essere
giudiziale
o
consensuale.
Il
diritto
di
chiedere
la
separazione
giudiziale
o
la
omologazione
di
quella
consensuale
spetta
esclusivamente
ai
coniugi.
Art. 151
Separazione giudiziale
La
separazione
può
essere
chiesta
quando
si
verificano,
anche
indipendentemente
dalla
volontà
di
uno
o
di
entrambi
i
coniugi,
fatti
tali
da
rendere
intollerabile
la
prosecuzione
della
convivenza
o
da
recare
grave
pregiudizio
alla
educazione della prole.
Il
giudice,
pronunziando
la
separazione,
dichiara,
ove
ne
ricorrano
le
circostanze
e
ne
sia
richiesto,
a
quale
dei
coniugi
sia
addebitabile
la
separazione,
in
considerazione
del
suo
comportamento
contrario
ai
doveri
che
derivano
dal
matrimonio.
Art.li 152 – 153 abrogati
Art. 154
Riconciliazione
In
caso
di
separazione,
scioglimento,
cessazione
degli
effetti
civili,
annullamento,
nullità
del
matrimonio
e
nei
procedimenti
relativi
ai
figli
nati
fuori
del
matrimonio
si
applicano
le
disposizioni del presente capo.
Art. 337 Ter
Provvedimenti riguardo ai figli.
Il
figlio
minore
ha
il
diritto
di
mantenere
un
rapporto
equilibrato
e
continuativo
con
ciascuno
dei
genitori
,
di
ricevere
cura,
educazione,
istruzione
e
assistenza
morale
da
entrambi
e
di
conservare
rapporti
significativi
con
gli
ascendenti
e
con
i
parenti
di
ciascun
ramo
genitoriale.
Per
realizzare
la
finalità
indicata
dal
primo
comma,
nei
procedimenti
di
cui
all'articolo
337-bis,
il
giudice
adotta
i
provvedimenti
relativi
alla
prole
con
esclusivo
riferimento
all'interesse
morale
e
materiale
di
essa.
Valuta
prioritariamente
la
possibilità
che
i
figli
minori
restino
affidati
CODICE CIVILE