a
entrambi
i
genitori
oppure
stabilisce
a
quale
di
essi
i
figli
sono
affidati,
determina
i
tempi
e
le
modalità
della
loro
presenza
presso
ciascun
genitore,
fissando
altresì
la
misura
e
il
modo
con
cui
ciascuno
di
essi
deve
contribuire
al
mantenimento,
alla
cura,
all'istruzione
e
all'educazione
dei
figli.
Prende
atto,
se
non
contrari
all'interesse
dei
figli,
degli
accordi
intervenuti
tra
i
genitori.
Adotta
ogni
altro
provvedimento
relativo
alla
prole,
ivi
compreso,
in
caso
di
temporanea
impossibilità
di
affidare
il
minore
ad
uno
dei
genitori,
l'affidamento
familiare.
All'attuazione
dei
provvedimenti
relativi
all'affidamento
della
prole
provvede
il
giudice
del
merito
e,
nel
caso
di
affidamento
familiare,
anche
d'ufficio.
A
tal
fine
copia
del
provvedimento
di
affidamento
è
trasmessa,
a
cura
del
pubblico
ministero,
al
giudice
tutelare.
La
responsabilità
genitoriale
è
esercitata
da
entrambi
i
genitori.
Le
decisioni
di
maggiore
interesse
per
i
figli
relative
all'istruzione,
all'educazione,
alla
salute
e
alla
scelta
della
residenza
abituale
del
minore
sono
assunte
di
comune
accordo
tenendo
conto
delle
capacità,
dell'inclinazione
naturale
e
delle
aspirazioni
dei
figli.
In
caso
di
disaccordo
la
decisione
è
rimessa
al
giudice.
Limitatamente
alle
decisioni
su
questioni
di
ordinaria
amministrazione,
il
giudice
può
stabilire
che
sufficientemente
documentate,
il
giudice
dispone
un
accertamento
della
polizia
tributaria
sui
redditi
e
sui
beni
oggetto
della
contestazione,
anche
se
intestati
a
soggetti
diversi.
Art. 337 Quater
Affidamento a un solo genitore e
opposizione
all'affidamento condiviso.
Il
giudice
può
disporre
l'affidamento
dei
figli
ad
uno
solo
dei
genitori
qualora
ritenga
con
provvedimento
motivato
che
l'affidamento
all'altro
sia
contrario
all'interesse del minore.
Ciascuno
dei
genitori
può,
in
qualsiasi
momento,
chiedere
l'affidamento
esclusivo
quando
sussistono
le
condizioni
indicate
al
primo
comma.
Il
giudice,
se
accoglie
la
domanda,
dispone
l'affidamento
esclusivo
al
genitore
istante,
facendo
salvi,
per
quanto
possibile,
i
diritti
del
minore
previsti
dal
primo
comma
dell'articolo
337-
ter.
Se
la
domanda
risulta
manifestamente
infondata,
il
giudice
può
considerare
il
comportamento
del
genitore
istante
ai
fini
della
determinazione
dei
provvedimenti
da
adottare
nell'interesse
dei
figli,
rimanendo
ferma
l'applicazione
dell'articolo
96
del
i
genitori
esercitino
la
responsabilità
genitoriale
separatamente.
Qualora
il
genitore
non
si
attenga
alle
condizioni
dettate,
il
giudice
valuterà
detto
comportamento
anche
al
fine
della
modifica
delle modalità di affidamento.
Salvo
accordi
diversi
liberamente
sottoscritti
dalle
parti,
ciascuno
dei
genitori
provvede
al
mantenimento
dei
figli
in
misura
proporzionale
al
proprio
reddito;
il
giudice
stabilisce,
ove
necessario,
la
corresponsione
di
un
assegno
periodico
al
fine
di
realizzare
il
principio
di
proporzionalità,
da
determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2)
il
tenore
di
vita
goduto
dal
figlio
in
costanza
di
convivenza
con
entrambi
i
genitori.
3)
i
tempi
di
permanenza
presso
ciascun
genitore.
4)
le
risorse
economiche
di
entrambi
i
genitori.
5)
la
valenza
economica
dei
compiti
domestici
e
di
cura
assunti
da
ciascun
genitore.
L'assegno
è
automaticamente
adeguato
agli
indici
ISTAT
in
difetto
di
altro
parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Ove
le
informazioni
di
carattere
economico
fornite
dai
genitori
non
risultino
codice di procedura civile.
Il
genitore
cui
sono
affidati
i
figli
in
via
esclusiva,
salva
diversa
disposizione
del
giudice,
ha
l'esercizio
esclusivo
della
responsabilità
genitoriale
su
di
essi;
egli
deve
attenersi
alle
condizioni
determinate
dal
giudice.
Salvo
che
non
sia
diversamente
stabilito,
*
le
decisioni
di
maggiore
interesse
per
i
figli
sono
adottate
da
entrambi
i
genitori.
Il
genitore
cui
i
figli
non
sono
affidati
ha
il
diritto
ed
il
dovere
di
vigilare
sulla
loro
istruzione
ed
educazione
e
può
ricorrere
al
giudice
quando
ritenga
che
siano
state
assunte
decisioni
pregiudizievoli
al
loro
interesse.
(* c.d. affidamento superesclusivo).
Art. 337 Quinquies
Revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli.
I
genitori
hanno
diritto
di
chiedere
in
ogni
tempo
la
revisione
delle
disposizioni
concernenti
l'affidamento
dei
figli,
CODICE CIVILE