Titolo II
Delle successioni legittime
Capo I
artt. 565
Della successione dei parenti
Nella
successione
legittima
l'eredità
si
devolve
al
coniuge
[581
c.c.],
ai
discendenti
[legittimi
e
naturali]
[566,
567
c.c.],
agli
ascendenti
[legittimi]
[569
c.c.],
ai
collaterali
[570
c.c.],
agli
altri
parenti
[572
c.c.]
e
allo
Stato
[586
c.c.],
nell'ordine
e
secondo
le
regole
stabilite
nel
presente titolo (1)
(1)
E'
costituzionalmente
illegittimo
l'art
565
nella
parte
in
cui
esclude
dalla
categoria
dei
chiamati
alla
successione
legittima,
in
mancanza
di
altri
successibili,
e
prima
dello
Stato,
i
fratelli
e
le
sorelle
naturali
riconosciuti
o
dichiarati
-
(C.
Cost.
4
luglio
1979,
n.
55).
E'
costituzionalmente
illegittimo
l'art
565
nella
parte
in
cui,
in
mancanza
di
altri
successibili
all'infuori
dello
Stato,
non
prevede
la
successione
legittima
tra
fratelli
e
sorelle
naturali,
dei
quali
sia
legalmente
accertato
il
rispettivo
status
di
filiazione
nei
confronti
del
CODICE CIVILE
LIBRO SECONDO
Delle successioni
Titolo I
Capo X
Dei legittimari
Sezione I
art.lo 536
Dei diritti riservati ai legittimari
Le
persone
a
favore
delle
quali
la
legge
riserva
una
quota
di
eredità
o
altri
diritti
nella
successione
sono:
il
coniuge
[548
c.c.],
i
figli
[legittimi,
i
figli
naturali],
gli
ascendenti
[legittimi].
Ai
figli
[legittimi]
sono
equiparati
[i
legittimati e] gli adottivi [291 ss, 304 c.c.].
A
favore
dei
discendenti
[dei
figli
legittimi
o
naturali],
i
quali
vengono
alla
successione
in
luogo
di
questi
[467
c.c.],
la
legge
riserva
gli
stessi
diritti
che
sono
riservati ai figli [legittimi o naturali]
Omissis
art.lo 548
riserva a favore del coniuge separato
Il
coniuge
cui
non
è
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato,
ai
sensi
del
secondo
comma
dell'articolo
151
,
ha
gli
stessi
diritti
successori
del
coniuge
non
separato
[585
c.c.]
Il
coniuge
cui
è
stata
addebitata
la
separazione
[151
c.c.]
con
sentenza
passata
in
giudicato
ha
diritto
soltanto
ad
un
assegno
vitalizio
se
al
momento
dell'apertura
della
successione
godeva
degli
alimenti
a carico del coniuge deceduto
.
L'assegno
è
commisurato
alle
sostanze
ereditarie
e
alla
qualità
e
al
numero
degli
eredi
legittimi,
e
non
è
comunque
di
entità
superiore
a
quella
della
prestazione
alimentare
goduta(4).
La
medesima
disposizione
si
applica
nel
caso
in
cui
la
separazione
sia
stata
addebitata
ad
entrambi i coniugi (5).
Omissis
CODICE CIVILE
comune
genitore
-
(C.
Cost.
12
aprile
1990
n. 184).
Omissis
Capo II
art. 585
Della successione del coniuge
Il
coniuge
cui
non
è
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato
[151
2
c.c.]
ha
gli
stessi
diritti
successori del coniuge non separato
.
Nel
caso
in
cui
al
coniuge
sia
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
comma
dell'articolo 548
.
Omissis