l'ammontare
anche
per
notorietà,
salvo
che
la
mancanza
di
quei
beni
sia
dovuta
a
consumazione
per
uso
o
perimento
o
per
altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il
prelevamento
autorizzato
dagli
articoli
precedenti
non
può
farsi,
a
pregiudizio
dei
terzi,
qualora
la
proprietà
individuale
dei
beni
non
risulti
da
atto
avente data certa.
E'
fatto
salvo
al
coniuge
o
ai
suoi
eredi
il
diritto
di
regresso
sui
beni
della
comunione
spettanti
all'altro
coniuge
nonchè sugli altri beni di lui.
Art.li 198 - 209 abrogati
Sezione IV - Della comunione convenzionale
dei beni
Art. 210
modifiche convenzionali alla comunione
legale dei beni
I
coniugi
possono,
mediante
convenzione
stipulata
a
norma
dell'articolo
162,
modificare
il
regime
della
comunione
legale
dei
beni
purchè
i
patti
non
siano
in
contrasto
con
le
disposizioni
dell'articolo
161.
I
beni
indicati
alle
lettere
c),
d)
ed
e)
dell'articolo
179
non
possono
essere
compresi nella comunione convenzionale.
Non
sono
derogabili
le
norme
della
comunione
legale
relative
all'amministrazione
dei
beni
della
comunione
e
all'uguaglianza
delle
quote
limitatamente
ai
beni
che
formerebbero
oggetto della comunione legale.
Art. 211
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
matrimonio
I
beni
della
comunione
rispondono
delle
obbligazioni
contratte
da
uno
dei
coniugi
prima
del
matrimonio
limitatamente
al
valore
dei
beni
di
proprietà
del
coniuge
stesso
prima
del
matrimonio
che,
in
base
a
convenzione
stipulata
a
norma
dell'articolo
162,
sono
entrati
a
far
parte
della
comunione dei beni.
Art.li 212 214- Articolo abrogati
Art. 215
Separazione dei beni
I
coniugi
possono
convenire
che
ciascuno
di
essi
conservi
la
titolarità
esclusiva
dei
beni
acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 - Articolo abrogato
Art.li 217 - 218 omissis
Art. 219
Prova della proprietà dei beni
Il
coniuge
può
provare
con
ogni
mezzo
nei
confronti
dell'altro
la
proprietà
esclusiva di un bene.
I
beni
di
cui
nessuno
dei
coniugi
può
dimostrare
la
proprietà
esclusiva
sono
di
proprietà
indivisa
per
pari
quota
di
entrambi i coniugi.
Art.li 220 - 230 abrogati
Articolo 230 Bis
Impresa familiare
Salvo
che
sia
configurabile
un
diverso
rapporto,
il
familiare
che
presta
in
modo
continuativo
la
sua
attività
di
lavoro
nella
famiglia
o
nell'impresa
familiare
ha
diritto
al
mantenimento
secondo
la
condizione
patrimoniale
della
famiglia
e
partecipa
agli
utili
dell'impresa
familiare
ed
ai
beni
acquistati
con
essi
nonché
agli
incrementi
dell'azienda,
anche
in
ordine
CODICE CIVILE
all'avviamento,
in
proporzione
alla
quantità
e
alla
qualità
del
lavoro
prestato.
Le
decisioni
concernenti
l'impiego
degli
utili
e
degli
incrementi
nonché
quelle
inerenti
alla
gestione
straordinaria,
agli
indirizzi
produttivi
e
alla
cessazione
dell'impresa
sono
adottate,
a
maggioranza,
dai
familiari
che
partecipano
alla
impresa
stessa.
I
familiari
partecipanti
all'impresa
che
non
hanno
la
piena
capacità
di
agire
sono
rappresentati
nel
voto
da
chi
esercita
la
potestà su di essi.
Il
lavoro
della
donna
è
considerato
equivalente
a
quello
dell'uomo.
Ai
fini
della
disposizione
di
cui
al
primo
comma
si
intende
come
familiare
il
coniuge,
i
parenti
entro
il
terzo
grado,
gli
affini
entro
il
secondo;
per
impresa
familiare
quella
cui
collaborano
il
coniuge,
i
parenti
entro
il
terzo
grado,
gli
affini entro il secondo.