l'ammontare   anche   per   notorietà,   salvo   che la    mancanza    di    quei    beni    sia    dovuta    a consumazione    per    uso    o    perimento    o    per altra causa non imputabile all'altro coniuge. Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi Il     prelevamento     autorizzato     dagli articoli      precedenti      non      può      farsi,      a pregiudizio    dei    terzi,    qualora    la    proprietà individuale    dei    beni    non    risulti    da    atto avente data certa. E'    fatto    salvo    al    coniuge    o    ai    suoi eredi    il    diritto    di    regresso    sui    beni    della comunione       spettanti       all'altro       coniuge nonchè sugli altri beni di lui. Art.li 198 - 209 abrogati Sezione IV - Della comunione convenzionale dei beni Art.  210 modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni I        coniugi        possono,        mediante convenzione   stipulata   a   norma   dell'articolo 162,   modificare   il   regime   della   comunione legale   dei   beni   purchè   i   patti   non   siano   in contrasto    con    le    disposizioni    dell'articolo 161.
I   beni   indicati   alle   lettere   c),   d)   ed   e) dell'articolo      179      non      possono      essere compresi nella comunione convenzionale. Non   sono   derogabili   le   norme   della comunione                    legale                    relative all'amministrazione         dei         beni         della comunione     e     all'uguaglianza     delle     quote limitatamente     ai     beni     che     formerebbero oggetto della comunione legale. Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio I    beni    della    comunione    rispondono    delle obbligazioni    contratte    da    uno    dei    coniugi prima     del     matrimonio     limitatamente     al valore    dei    beni    di    proprietà    del    coniuge stesso   prima   del   matrimonio   che,   in   base   a convenzione   stipulata   a   norma   dell'articolo 162,      sono      entrati      a      far      parte      della comunione dei beni. Art.li 212 214- Articolo abrogati Art. 215 Separazione dei beni I   coniugi   possono   convenire   che   ciascuno   di essi   conservi   la   titolarità   esclusiva   dei   beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 - Articolo abrogato Art.li 217 - 218 omissis Art. 219 Prova della proprietà dei beni Il     coniuge     può     provare     con     ogni mezzo    nei    confronti    dell'altro    la    proprietà esclusiva di un bene. I   beni   di   cui   nessuno   dei   coniugi   può dimostrare    la    proprietà    esclusiva    sono    di proprietà      indivisa      per      pari      quota      di entrambi i coniugi. Art.li 220 - 230 abrogati Articolo 230 Bis Impresa familiare Salvo      che      sia      configurabile      un diverso   rapporto,   il   familiare   che   presta   in modo   continuativo   la   sua   attività   di   lavoro nella    famiglia    o    nell'impresa    familiare    ha diritto       al       mantenimento       secondo       la condizione    patrimoniale    della    famiglia    e partecipa   agli   utili   dell'impresa   familiare   ed ai     beni     acquistati     con     essi     nonché     agli incrementi    dell'azienda,    anche    in    ordine
CODICE CIVILE
all'avviamento,       in       proporzione       alla quantità   e   alla   qualità   del   lavoro   prestato. Le   decisioni   concernenti   l'impiego   degli utili    e    degli    incrementi    nonché    quelle inerenti   alla   gestione   straordinaria,   agli indirizzi     produttivi     e     alla     cessazione dell'impresa          sono          adottate,          a maggioranza,         dai         familiari         che partecipano      alla      impresa      stessa.      I familiari   partecipanti   all'impresa   che   non hanno    la    piena    capacità    di    agire    sono rappresentati   nel   voto   da   chi   esercita   la potestà su di essi. Il        lavoro        della        donna        è considerato        equivalente        a        quello dell'uomo. Ai   fini   della   disposizione   di   cui   al primo   comma   si   intende   come   familiare il   coniuge,   i   parenti   entro   il   terzo   grado, gli    affini    entro    il    secondo;    per    impresa familiare      quella      cui      collaborano      il coniuge,   i   parenti   entro   il   terzo   grado,   gli affini entro il secondo.
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