trascrizione del matrimonio.
Art. 3.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio puo' essere domandato
da uno dei coniugi:
1)
quando,
dopo
la
celebrazione
del
matrimonio,
l'altro
coniuge
e'
stato
condannato,
con
sentenza
passata
in
giudicato,
anche
per
fatti
commessi
in
precedenza:
a)
all'ergastolo
ovvero
ad
una
pena
superiore
ad anni
quindici,
anche
con
più'
sentenze,
per
uno
o
più'
delitti
non
colposi,
esclusi
i
reati
politici
e
quelli
commessi
per
motivi
di
particolare
valore morale e sociale;
b)
a
qualsiasi
pena
detentiva
per
il
delitto
di
cui
all'articolo
564
del
codice
penale
e
per
uno
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
519,
521,
523
e
524
del
codice
penale,
ovvero
per
induzione,
costrizione,
sfruttamento
o
favoreggiamento della prostituzione;
c)
a
qualsiasi
pena
per
omicidio
volontario
di
un
figlio
ovvero
per
tentato
omicidio
a
danno
del coniuge o di un figlio;
d)
a
qualsiasi
pena
detentiva,
con
due
o
più
condanne,
per
i
delitti
di
cui
all'articolo
582,
quando
ricorra
la
circostanza
aggravante
di
PRINCIPALE NORMATIVA IN TEMA DI
DIVORZIO
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio.
Testo aggiornato alla Legge 6 maggio 2015,
n. 55 (in G.U. 11/05/2015, n.107).
Art. 1.
Il
giudice
pronuncia
lo
scioglimento
del
matrimonio
contratto
a
norma
del
codice
civile,
quando,
esperito
inutilmente
il
tentativo
di
conciliazione
di
cui
al
successivo
articolo
4,
accerta
che
la
comunione
spirituale
e
materiale
tra
i
coniugi
non
puo'
essere
mantenuta
o
ricostituita
per
l'esistenza
di
una
delle
cause
previste
dall'articolo 3.
Art. 2.
Nei
casi
in
cui
il
matrimonio
sia
stato
celebrato
con
rito
religioso
e
regolarmente
trascritto,
il
giudice,
quando,
esperito
inutilmente
il
tentativo
di
conciliazione
di
cui
al
successivo
art.
4,
accerta
che
la
comunione
spirituale
e
materiale
tra
i
coniugi
non
puo'
essere
mantenuta
o
ricostituita
per
l'esistenza
di
una
delle
cause
previste
dall'articolo
3,
pronuncia
la
cessazione
degli
effetti
civili
conseguenti
alla
cui
al
secondo
comma
dell'articolo
583,
e
agli
articoli
570,
572
e
643
del
codice
penale,
in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle
ipotesi
previste
alla
lettera
d)
il
giudice
competente
a
pronunciare
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
accerta,
anche
in
considerazione
del
comportamento
successivo
del
convenuto,
la
di
lui
inidoneità
a
mantenere
o
ricostituire la convivenza familiare.
Per
tutte
le
ipotesi
previste
nel
numero
1)
del
presente
articolo
la
domanda
non
e'
proponibile
dal
coniuge
che
sia
stato
condannato
per
concorso
nel
reato
ovvero
quando la convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a)
l'altro
coniuge
e'
stato
assolto
per
vizio
totale
di
mente
da
uno
dei
delitti
previsti
nelle
lettere
b)
e
c)
del
numero
1)
del
presente
articolo,
quando
il
giudice
competente
a
pronunciare
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
accerta
l'inidoneità'
del
convenuto
a
mantenere
o
ricostituire
la
convivenza familiare;
b)
e'
stata
pronunciata
con
sentenza
passata
in
giudicato
la
separazione
giudiziale
fra
i
coniugi,
ovvero
e'
stata
omologata
la
separazione
consensuale
ovvero
e'
intervenuta
separazione
di
fatto
quando
la
separazione
di
fatto
stessa
e'
iniziata
almeno
due anni prima del 18 dicembre 1970.
In
tutti
i
predetti
casi,
per
la
proposizione
della
domanda
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
le
separazioni
devono
essersi
protratte
ininterrottamente
da
almeno
dodici
mesi
da
ll'avvenuta
comparizione
dei
coniugi
innanzi
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale
e
da
sei
mesi
nel
caso
di
separazione
consensuale,
anche
quando
il
giudizio
contenzioso
si
sia
trasformato
in
consensuale),
ovvero
da
lla
data
certificata
nell'
accordo
di
separazione
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
un
avvocato
ovver
o
dalla
data
dell'atto
contenente
l'
accordo
di
separazione
c
oncluso
innanzi
all'
ufficiale
dello
stato
civile
.
L'eventuale
interruzione
della
separazione
deve
essere
eccepita
dalla
parte
convenuta;
nella
separazione
di
fatto
iniziatasi
ai
sensi
del
comma
precedente,
i
cinque
anni
decorrono
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898