trentesimo
giorno
successivo
all'entrata
in
vigore
della
legge
di
conversione
del
decreto
medesimo.
2)
così
aggiornato
dalla
L.
6
maggio
2015,
n.
55
ha
disposto
(con
l'art.
3,
comma
1)
che
le
modifiche
disposte
al
presente
articolo
si
applicano
ai
procedimenti
in
corso
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
anche
nei
casi
in
cui
il
procedimento
di
separazione
che
ne
costituisce
il
presupposto
risulti
ancora
pendente
alla
medesima data.
Art. 4.
La
domanda
p
er
ottenere
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimoni
o
si
propone
al
tribunale
del
luogo
dell'ultima
residenza
comune
dei
coniugi
ovvero,
in
mancanza
,
del
luogo
in
cui
il
coniuge
convenuto
ha
residenza
o
domicilio
.
Qualora
il
coniuge
convenuto
sia
residente
all'estero
o
risulti
irreperibile,
la
domanda
si
propone
al
tribunale
del
luogo
di
residenza
o
di
domicilio
del
ricorrente
e,
se
anche
questi
e'
residente
all'estero,
a
qualunque
tribunale
della
Repubb
lica.
La
domanda
congiunta
può
essere
proposta
al
tribunale
del
luogo
di
residenza
o
di
domicilio
dell'uno
o
dell'altro
coniuge.
La
domanda
si
propone
con
ricorso,
che
deve
contenere
l'esposizione
dei
fatti
e
degli
elementi
di
diritto
sui
quali
la
domanda
di
scioglimento
del
matrimonio
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
dello
stesso
e'
dalla
cessazione
effettiva
della
convivenza.
(
vedi nota 1, 2 pag. seguente
)
c)
il
procedimento
penale
promosso
per
i
delitti
previsti
dalle
lettere
b)
e
c)
del
numero
1)
del
presente
articolo
si
e'
concluso
con
sentenza
di
non
doversi
procedere
per
estinzione
del
reato,
quando
il
giudice
competente
a
pronunciare
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ritiene
che
nei
fatti
commessi
sussistano
gli
elementi
costitutivi
e
le
condizioni
di
punibilità' dei delitti stessi;
d)
il
procedimento
penale
per
incesto
si
e'
concluso
con
sentenza
di
proscioglimento
o
di
assoluzione
che
dichiari
non
punibile
il
fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e)
l'altro
coniuge,
cittadino
straniero,
ha
ottenuto
all'estero
l'annullamento
o
lo
scioglimento
del
matrimonio
o
ha
contratto
all'estero
nuovo
matrimonio;f)
il
matrimonio
non e' stato consumato;
g)
e'
passata
in
giudicato
sentenza
di
rettificazione
di
attribuzione
di
sesso
a
norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
1)
così
aggiornato
dal
D.L.
12
settembre
2014,
n.
132,
convertito
con
modificazioni
dalla
L.
10
novembre
2014,
n.
162,
ha
disposto
(con
l'art.
12,
comma
7)
che
la
presente
modifica
si
applica
a
decorrere
dal
fondata.
La
Corte
Costituzionale,
con
sentenza
23
maggio
2008,
n.
169
ha
dichiarato
l'incostituzionalità
del
presente
comma,
limitatamente
alle
parole:
"del
luogo
dell'ultima
residenza
comune
dei
coniugi
ovvero, in mancanza"
3.
Del
ricorso
il
cancelliere
da'
comunicazione
all'ufficiale
dello
stato
civile
del
luogo
dove
il
matrimonio
fu
trascritto
per
l'annotazione in calce all'atto.
4.
Nel
ricorso
deve
essere
indicata
l'esistenza
di figli di entrambi i coniugi.
5.
Il
presidente
del
tribunale,
nei
cinque
giorni
successivi
al
deposito
in
cancelleria,
fissa
con
decreto
la
data
di
comparizione
dei
coniugi
davanti
a
se',
che
deve
avvenire
entro
novanta
giorni
dal
deposito
del
ricorso,
il
termine
per
la
notificazione
del
ricorso
e
del
decreto
ed
il
termine
entro
cui
il
coniuge
convenuto
può
depositare
memoria
difensiva
e
documenti.
Il
presidente
nomina
un
curatore
speciale
quando
il
convenuto
e'
malato di mente o legalmente incapace.
6.
Al
ricorso
e
alla
prima
memoria
difensiva
sono
allegate
le
ultime
dichiarazioni
dei
redditi rispettivamente presentate.
7.
I
coniugi
devono
comparire
davanti
al
presidente
del
tribunale
personalmente,
salvo
gravi
e
comprovati
motivi,
e
con
l'assistenza
di
un
difensore.
Se
il
ricorrente
non
si
presenta
o
rinuncia,
la
domanda
non
ha
effetto.
Se
non
si
presenta
il
coniuge
convenuto,
il
presidente
può
fissare
un
nuovo
giorno
per
la
comparizione,
ordinando
che
la
notificazione
del
ricorso
e
del
decreto
gli
sia
rinnovata.
All'udienza
di
comparizione,
il
presidente
deve
sentire
i
coniugi
prima
separatamente
poi
congiuntamente,
tentando
di
conciliarli.
Se
i
coniugi
si
conciliano,
il
presidente
fa
redigere processo verbale della conciliazione.
8.
Se
la
conciliazione
non
riesce,
il
presidente,
sentiti
i
coniugi
e
i
rispettivi
difensori
nonché,
(disposto
l'ascolto
del
figlio
minore
che
abbia
compiuto
gli
anni
dodici
e
anche
di
eta'
inferiore
ove
capace
di
discernimento),
da',
anche
d'ufficio,
con
ordinanza
i
provvedimenti
temporanei
e
urgenti
che
reputa
opportuni
nell'interesse
dei
coniugi
e
della
prole,
nomina
il
giudice
istruttore
e
fissa
l'udienza
di
comparizione
e
trattazione
dinanzi
a
questo.
Nello
stesso
modo
il
presidente
provvede,
se
il
coniuge
convenuto
non
compare,
sentito
il
ricorrente
e
il
suo
difensore.
L'ordinanza
del
presidente
può
essere
revocata
o
modificata
dal
giudice
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898