Art. 12-bis.
1.
Il
coniuge
nei
cui
confronti
sia
stata
pronunciata
sentenza
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ha
diritto,
se
non
passato
a
nuove
nozze
e
in
quanto
sia
titolare
di
assegno
ai
sensi
dell'articolo
5,
ad
una
percentuale
dell'
indennità
di
fine
rapporto
percepita
dall'altro
coniuge
all'atto
della
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
anche
se
l'indennità
viene
a
maturare
dopo
la
sentenza.
2.
Tale
percentuale
e'
pari
al
quaranta
per
cento
dell'indennità
totale
riferibile
agli
anni
in
cui
il
rapporto
di
lavoro
e'
coinciso
con il matrimonio.
Art. 12-ter.
1.
In
caso
di
genitori
rispetto
ai
quali
sia
stata
pronunciata
sentenza
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
la
pensione
di
reversibilità
spettante
ad
essi
per
la
morte
di
un
figlio
deceduto
per
fatti
di
servizio
e'
attribuita
automaticamente
dall'ente
erogante
in
parti
uguali a ciascun genitore.
2.
Alla
morte
di
uno
dei
genitori,
la
quota
parte
di
pensione
si
consolida
automaticamente in favore dell'altro.
dello
stato
civile
del
comune
in
cui
il
matrimonio
fu
trascritto,
per
le
annotazioni
e
le
ulteriori
incombenze
di
cui
al
regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Lo
scioglimento
e
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
pronunciati
nei
casi
rispettivamente
previsti
dagli
articoli
1
e
2
della
presente
legge,
hanno
efficacia,
a
tutti
gli
effetti
civili,
dal
giorno
dell'annotazione
della sentenza.
Art.
11.
(abrogato
dalla
L.
6
marzo
1987,
N.
74)
Art. 12.
1.
Le
disposizioni
del
codice
civile
in
tema
di
riconoscimento
del
figlio
(nato
fuori
del
matrimonio)
si
applicano,
per
quanto
di
ragione,
anche
nel
caso
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio.
La
presente
legge,
munita
del
sigillo
dello
Stato,
sara'
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
della
Repubblica
italiana.
E'
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello Stato.
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898
LEGGE 6 marzo 1987, n.74
3.
Analogamente
si
provvede,
in
presenza
della
predetta
sentenza,
per
la
pensione
di
reversibilità
spettante
al
genitore
del
dante
causa
secondo
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
83
e
87
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
29
dicembre
1973,
n.
1092).
Art. 12-quater.
Per
le
cause
relative
ai
diritti
di
obbligazione
di
cui
alla
presente
legge
e'
competente
anche
il
giudice
del
luogo
in
cui
deve
essere
eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 12-quinquies.
Allo
straniero,
coniuge
di
cittadina
italiana,
la
legge
nazionale
del
quale
non
disciplina
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
si
applicano
le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 12-sexies.
1.
Al
coniuge
che
si
sottrae
all'obbligo
di
corresponsione
dell'assegno
dovuto
a
norma
degli
articoli
5
e
6
della
presente
legge
si
applicano
le
pene
previste
dall'articolo
570
del codice penale).
Legge 6 marzo 1987, n. 74
art.li 1-18 omissis
Art. 19
1.
Tutti
gli
att
i,
i
documenti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
procedimento
di
scioglimento
del
matrimonio
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
nonché
ai
procedimenti
anche
esecutivi
e
cautelari
diretti
ad
ottenere
la
corresponsione
o
la
revisione
degli
assegni
di
cui
agli
articoli
5
e
6
della
legge
1º
dicembre
1970,
n.
898,
sono
esenti
dall'imposta
di
bollo,
di
registro
e
da
ogni
altra
tassa.
(la
Corte
di
Cassazione,
con
sentenza
n.
11458
del
2005,
ha
precisato
che
“la
norma
speciale
contenuta
nell'art.
19
L.
6
marzo
1987,
n.
74
(…)
dev'essere
interpretata
nel
senso
che
l'esenzione
"dall'imposta
di
bollo,
di
registro
e
da
ogni
altra
tassa"
di
"tutti
gli
atti,
documenti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
procedimento
di
scioglimento
del
matrimonio
o
di
cessazione
degli
effetti
del
matrimonio"
si
estende
"a
tutti
gli
atti,
i
documenti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
procedimento
di
separazione
personale
dei coniugi)",
(la
Corte
di
Cassazione
con
sentenza
n.
2347/
2001,
ha
ritenuto
esteso
alla
separazione
l’esenzione
fiscale
prevista
per
gli
atti
del
divorzio
anche
con
riferimento
al
trasferimento
di
proprietà
immobiliari
verso
i
figli
se
sono
volte
alla
composizione
dei
rapporti
patrimoniali
della
famiglia
nella
separazione
e
nel
divorzio