ministero,
può,
su
istanza
di
parte,
disporre
la
revisione
delle
disposizioni
concernenti
l'affidamento
dei
figli
e
di
quelle
relative
alla
misura
e
alle
modalità
dei
contributi
da
corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2.
In
caso
di
morte
dell'ex
coniuge
e
in
assenza
di
un
coniuge
superstite
avente
i
requisiti
per
la
pensione
di
reversibilità,
il
coniuge
rispetto
al
quale
e'
stata
pronunciata
sentenza
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ha
diritto,
se
non
passato
a
nuove
nozze
e
sempre
che
sia
titolare
di
assegno
ai
sensi
dell'articolo
5,
alla
pensione
di
reversibilità,
sempre
che
il
rapporto
da
cui
trae
origine
il
trattamento
pensionistico
sia
anteriore
alla
sentenza. (4)
3.
Qualora
esista
un
coniuge
superstite
avente
i
requisiti
per
la
pensione
di
reversibilità,
una
quota
della
pensione
e
degli
altri
assegni
a
questi
spettanti
e'
attribuita
dal
tribunale,
tenendo
conto
della
durata
del
rapporto,
al
coniuge
rispetto
al
quale
e'
stata
pronunciata
la
sentenza
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
e
che
sia
titolare
dell'assegno
di
cui
allo
articolo
5.
Se
in
tale
condizione
si
trovano
più
persone,
il
tribunale
provvede
a
ripartire
fra
tutti
la
pensione
e
gli
altri
assegni,
nonché
a
ripartire
tra
i
restanti
le
quote
attribuite
a
chi
sia
successivamente
morto
o
passato
a
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni,
approvato
con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
5
gennaio
1950,
n.
180,
nonché
gli
altri
enti
datori
di
lavoro
cui
sia
stato
notificato
il
provvedimento
in
cui
e'
stabilita
la
misura
dell'assegno
e
l'invito
a
pagare
direttamente
al
coniuge
cui
spetta
la
corresponsione
periodica,
non
possono
versare
a
quest'ultimo
oltre
la
meta'
delle
somme
dovute
al
coniuge
obbligato,
comprensive
anche
degli
assegni
e
degli
emolumenti accessori;
Per
assicurare
che
siano
soddisfatte
o
conservate
le
ragioni
del
creditore
in
ordine
all'adempimento
degli
obblighi
di
cui
agli
articoli
5
e
6,
su
richiesta
dell'avente
diritto,
il
giudice
può
disporre
il
sequestro
dei
beni
del
coniuge
obbligato
a
somministrare
l'assegno.
Le
somme
spettanti
al
coniuge
obbligato
alla
corresponsione
dell'assegno
di
cui
al
precedente
comma
sono
soggette
a
sequestro
e
pignoramento
fino
alla
concorrenza
della
meta'
per
il
soddisfacimento
dell'assegno
periodico
di
cui agli articoli 5 e 6).
Art. 9.
1.
Qualora
sopravvengano
giustificati
motivi
dopo
la
sentenza
che
pronuncia
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
il
tribunale,
in
camera
di
consiglio
e,
per
i
provvedimenti
relativi
ai
figli,
con
la
partecipazione
del
pubblico
nuove nozze. (4)
4.
Restano
fermi,
nei
limiti
stabiliti
dalla
legislazione
vigente,
i
diritti
spettanti
a
figli,
genitori
o
collaterali
in
merito
al
trattamento
di reversibilità.
5.
Alle
domande
giudiziali
dirette
al
conseguimento
della
pensione
di
reversibilità
o
di
parte
di
essa
deve
essere
allegato
un
atto
notorio,
ai
sensi
della
legge
4
gennaio
1968,
n.
15,
dal
quale
risultino
tutti
gli
aventi
diritto.
In
ogni
caso,
la
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
la
tutela,
nei
confronti
dei
beneficiari,
degli
aventi
diritto
pretermessi,
salva
comunque
l'applicabilità
delle
sanzioni
penali
per
le
dichiarazioni
mendaci.
4)
così
modificato
dalla
L.
28
dicembre
2005,
n.
263
che
ha
disposto
(con
l'art.
5)
che
“Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
2
e
3
dell'articolo
9
della
legge
1
dicembre
1970,
n.
898,
e
successive
modificazioni,
si
interpretano
nel
senso
che
per
titolarità
dell'assegno
ai
sensi
dell'articolo
5
deve
intendersi
l'avvenuto
riconoscimento
dell'assegno
medesimo
da
parte
del
tribunale
ai
sensi
del
predetto
articolo
5
della citata legge n. 898 del 1970”.
Art. 9-bis.
A
colui
al
quale
e'
stato
riconosciuto
il
diritto
alla
corresponsione
periodica
di
somme
di
denaro
a
norma
dell'articolo
5,
qualora
versi
in
stato
di
bisogno
,
il
tribunale,
dopo
il
decesso
dell'obbligato,
può
attribuire
un
assegno
periodico
a
carico
dell'eredita'
tenendo
conto
dell'importo
di
quelle
somme,
della
entità
del
bisogno,
dell'eventuale
pensione
di
reversibilità,
delle
sostanze
ereditarie,
del
numero
e
della
qualità
degli
eredi
e
delle
loro
condizioni
economiche.
L'assegno
non
spetta
se
gli
obblighi
patrimoniali
previsti
dall'articolo
5
sono
stati soddisfatti in unica soluzione.
Su
accordo
delle
parti
la
corresponsione
dell'assegno
può
avvenire
in
unica
soluzione.
Il
diritto
all'assegno
si
estingue
se
il
beneficiario
passa
a
nuove
nozze
o
viene
meno
il
suo
stato
di
bisogno.
Qualora
risorga
lo
stato
di
bisogno
l'assegno
può
essere
nuovamente attribuito.
Art. 10.
La
sentenza
che
pronuncia
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
quando
sia
passata
in
giudicato
,
deve
essere
trasmessa
in
copia
autentica,
a
cura
del
cancelliere
del
tribunale
o
della
Corte
che
l'ha
emessa,
all'
ufficiale
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898