PRINCIPALI NORME PROCEDURALI
SULLA SEPARAZIONE
ITitolo II:
DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
FAMIGLIA E DI STATO DELLE
PERSONE
Capo I: DELLA SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706.
Forma della domanda
La
domanda
di
separazione
personale
si
propone
al
tribunale
del
luogo
dell'ultima
residenza
comune
dei
coniugi
ovvero,
in
mancanza,
del
luogo
in
cui
il
coniuge
convenuto
ha
residenza
o
domicilio,
con
ricorso
che
deve
contenere
l'esposizione
dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora
il
coniuge
convenuto
sia
residente
all'estero,
o
risulti
irreperibile,
la
domanda
si
propone
al
tribunale
del
luogo
di
residenza
o
di
domicilio
del
ricorrente,
e,
se
anche
questi
e'
residente
all'estero,
a
qualunque tribunale della Repubblica.
Il
presidente,
nei
cinque
giorni
successivi
al
deposito
in
cancelleria,
fissa
con
decreto
la
data
dell'udienza
di
comparizione
dei
coniugi
davanti
a
se',
che
deve
essere
tenuta
entro
novanta
giorni
dal
deposito
del
ricorso,
il
termine
per
la
notificazione
del
ricorso
e
del
decreto
ed
il
termine
entro
cui
il
coniuge
convenuto
può
depositare
memoria
difensiva
e
documenti.
Al
ricorso
e
alla
memoria
difensiva
sono
allegate
le
ultime
dichiarazioni
dei
redditi
presentate.
Nel
ricorso
deve
essere
indicata
l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Art. 707.
Comparizione personale delle parti
I
coniugi
debbono
comparire
personalmente
davanti
al
presidente
con
l'assistenza del difensore.
Se
il
ricorrente
non
si
presenta
o
rinuncia,
la
domanda
non
ha
effetto.
Se
non
si
presenta
il
coniuge
convenuto,
il
presidente
può
fissare
un
nuovo
giorno
per
la
comparizione,
ordinando
che
la
notificazione
del
ricorso
e
del
decreto
gli
sia
rinnovata.
Art. 708.
Tentativo di conciliazione e provvedimenti
del presidente
All'udienza
di
comparizione
il
presidente
deve
sentire
i
coniugi
prima
separatamente
e
poi
congiuntamente,
tentandone la conciliazione.
Se
i
coniugi
si
conciliano,
il
presidente
fa
redigere
il
processo
verbale
della conciliazione.
Se
la
conciliazione
non
riesce,
il
presidente,
anche
d'ufficio,
sentiti
i
coniugi
ed
i
rispettivi
difensori,
da'
con
ordinanza
i
provvedimenti
temporanei
e
urgenti
che
reputa
opportuni
nell'interesse
della
prole
e
dei
coniugi,
nomina
il
giudice
istruttore
e
fissa
udienza
di
comparizione
e
trattazione
davanti
a
questi.
Nello
stesso
modo
il
presidente
provvede,
se
il
coniuge
convenuto
non
compare,
sentiti
il
ricorrente
ed il suo difensore.
Contro
i
provvedimenti
di
cui
al
terzo
comma
si
può
proporre
reclamo
con
ricorso
alla
corte
d'appello
che
si
pronuncia
in
camera
di
consiglio.
Il
reclamo
deve
essere
proposto
nel
termine
perentorio
di
dieci
giorni
dalla
notificazione
del
provvedimento.
Art. 709.
Notificazione dell'ordinanza e fissazione
dell'udienza
L'ordinanza
con
la
quale
il
presidente
fissa
l'udienza
di
comparizione
davanti
al
giudice
istruttore
e'
notificata
a
cura
dell'attore
al
convenuto
non
comparso,
nel
termine
perentorio
stabilito
nell'ordinanza
stessa,
ed
e'
comunicata
al
pubblico
ministero.
Tra
la
data
dell'ordinanza,
ovvero
tra
la
data
entro
cui
la
stessa
deve
essere
notificata
al
convenuto
non
comparso,
e
quella
dell'udienza
di
comparizione
e
trattazione
devono
intercorrere
i
termini
di
cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con
l'ordinanza
il
presidente
assegna
altresì
termine
al
ricorrente
per
il
deposito
in
cancelleria
di
memoria
integrativa,
che
deve
avere
il
contenuto
di
cui
all'articolo
163,
terzo
comma,
numeri
2,
3,
4,
5
e
6,
e
CODICE DI PROCEDURA CIVILE