3)
disporre
il
risarcimento
dei
danni,
a
carico
di
uno
dei
genitori,
nei
confronti
dell’altro;
4)
condannare
il
genitore
inadempiente
al
pagamento
di
una
sanzione
amministrativa
pecuniaria,
da
un
minimo
di
75
euro
a
un
massimo
di
5.000
euro
a
favore
della
Cassa
delle
ammende.
I
provvedimenti
assunti
dal
giudice
del
procedimento
sono
impugnabili
nei modi ordinari.
Art. 710
Modificabilità dei provvedimenti relativi alla
separazione dei coniugi
Le
parti
possono
sempre
chiedere,
con
le
forme
del
procedimento
in
camera
di
consiglio,
la
modificazione
dei
provvedimenti
riguardanti
i
coniugi
e
la
prole conseguenti la separazione.
Il
tribunale,
sentite
le
parti,
provvede
alla
eventuale
ammissione
di
mezzi
istruttori
e
può
delegare
per
l'assunzione
uno dei suoi componenti.
Ove
il
procedimento
non
possa
essere
immediatamente
definito,
il
tribunale
può
adottare
provvedimenti
provvisori
e
può
ulteriormente
modificarne
il
contenuto
nel
corso del procedimento.
Articolo
dichiarato
incostituzionale
sentenza
416/92
nella
parte
in
cui
non
termine
al
convenuto
per
la
costituzione
in
giudizio
ai
sensi
degli
articoli
166
e
167,
primo
e
secondo
comma,
nonché
per
la
proposizione
delle
eccezioni
processuali
e
di
merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza
deve
contenere
l'avvertimento
al
convenuto
che
la
costituzione
oltre
il
suddetto
termine
implica
le
decadenze
di
cui
all'articolo
167
e
che
oltre
il
termine
stesso
non
potranno
più
essere
proposte
le
eccezioni
processuali
e
di
merito non rilevabili d'ufficio.
I
provvedimenti
temporanei
ed
urgenti
assunti
dal
presidente
con
l'ordinanza
di
cui
al
terzo
comma
dell'articolo
708
possono
essere
revocati
o
modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis.
Udienza di comparizione e trattazione
davanti al giudice istruttore
All'udienza
davanti
al
giudice
istruttore
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
180
e
183,
commi
primo,
secondo,
e
dal
quarto
al
decimo.
Si
applica
altresì l'articolo 184.
Nel
caso
in
cui
il
processo
debba
continuare
per
la
richiesta
di
addebito,
per
l'affidamento
dei
figli
o
per
le
questioni
economiche,
il
tribunale
emette
sentenza
non definitiva relativa alla separazione.
Avverso
tale
sentenza
e'
ammesso
soltanto
appello
immediato
che
e'
deciso
in
camera di consiglio.
Art. 709-ter.
Soluzione
delle
controversie
e
provvedimenti
in
caso
di
inadempienze
o
violazioni
Per
la
soluzione
delle
controversie
insorte
tra
i
genitori
in
ordine
all'esercizio
della
responsabilità
genitoriale
o
delle
modalità
dell'affidamento
è
competente
il
giudice
del
procedimento
in
corso.
Per
i
procedimenti
di
cui
all'articolo
710
è
competente
il
tribunale
del
luogo
di
residenza del minore.
A
seguito
del
ricorso,
il
giudice
convoca
le
parti
e
adotta
i
provvedimenti
opportuni.
In
caso
di
gravi
inadempienze
o
di
atti
che
comunque
arrechino
pregiudizio
al
minore
od
ostacolino
il
corretto
svolgimento
delle
modalità
dell’affidamento,
può
modificare
i
provvedimenti
in
vigore
e
può,
anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2)
disporre
il
risarcimento
dei
danni,
a
carico
di
uno
dei
genitori,
nei
confronti
del
minore;
prevede
la
partecipazione
del
pubblico
ministero
per
la
modifica
dei
provvedimenti riguardanti la prole.
Art. 711. separazione consensuale
Nel
caso
di
separazione
consensuale
previsto
nell'articolo
158
del
codice
civile,
il
presidente,
su
ricorso
di
entrambi
i
coniugi,
deve
sentirli
nel
giorno
da
lui
stabilito
e
curare
di
conciliarli
nel
modo
indicato
nell'articolo 708.
Se
il
ricorso
e'
presentato
da
uno
solo
dei
coniugi,
si
applica
l'articolo
706
ultimo
comma.
Se
la
conciliazione
non
riesce,
si
da'
atto
nel
processo
verbale
del
consenso
dei
coniugi
alla
separazione
e
delle
condizioni
riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La
separazione
consensuale
acquista
efficacia
con
la
omologazione
del
tribunale,
il
quale
provvede
in
camera
di
consiglio
su
relazione del presidente.
Le
condizioni
della
separazione
consensuale
sono
modificabili
a
norma
dell'articolo precedente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE