corrispondere
anche
periodicamente
somme
di
danaro
all'obbligato,
che
una
parte
di
esse
venga
versata
direttamente
agli
aventi
diritto.
Qualora
sopravvengano
giustificati
motivi
il
giudice,
su
istanza
di
parte,
può
disporre
la
revoca
o
la
modifica
dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 156-bis
Cognome della moglie
Il
giudice
può
vietare
alla
moglie
l'uso
del
cognome
del
marito
quando
tale
uso
sia
a
lui
gravemente
pregiudizievole,
e
può
parimenti
autorizzare
la
moglie
a
non
usare
il
cognome
stesso,
qualora
dall'uso
possa
derivarle grave pregiudizio.
Art. 157
Cessazione degli effetti della separazione *
I
coniugi
possono
di
comune
accordo
far
cessare
gli
effetti
della
sentenza
di
separazione,
senza
che
sia
necessario
l'intervento
del
giudice,
con
una
espressa
dichiarazione
o
con
un
comportamento
non
equivoco
che
sia
incompatibile
con
lo
stato
di
separazione.
La
separazione
può
essere
pronunziata
nuovamente
soltanto
in
relazione
a
fatti
e
comportamenti
intervenuti
dopo la riconciliazione.
* (per la c.d. riconciliazione)
CAPO VI - Del regime patrimoniale della
famiglia
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 158
Separazione consensuale
La
separazione
per
il
solo
consenso
dei
coniugi
non
ha
effetto
senza
l'omologazione del giudice.
Quando
l'accordo
dei
coniugi
relativamente
all'affidamento
e
al
mantenimento
dei
figli
è
in
contrasto
con
l'interesse
di
questi
il
giudice
riconvoca
i
coniugi
indicando
ad
essi
le
modificazioni
da
adottare
nell'interesse
dei
figli
e,
in
caso
di
inidonea
soluzione,
può
rifiutare
allo
stato
l'omologazione.
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
sezione prima disposizioni generali
Art. 159
Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il
regime
patrimoniale
legale
della
famiglia,
in
mancanza
di
diversa
convenzione
stipulata
a
norma
dell'articolo
162,
è
costituito
dalla
comunione
dei
beni
regolata
dalla sezione III del presente capo.
Art. 160
Diritti inderogabili
Gli
sposi
non
possono
derogare
né
ai
diritti
né
ai
doveri
previsti
dalla
legge
per
effetto
del matrimonio.
Art. 161
Riferimento generico a leggi o agli usi
Gli
sposi
non
possono
pattuire
in
modo
generico
che
i
loro
rapporti
patrimoniali
siano
in
tutto
o
in
parte
regolati
da
leggi
alle
quali
non
sono
sottoposti
o
dagli
usi,
ma
devono
enunciare
in
modo
concreto
il
contenuto
dei
patti
con
i
quali
intendono
regolare questi loro rapporti.
Art. 162
Le convenzioni matrimoniali
Le
convenzioni
matrimoniali
debbono
essere
stipulate
per
atto
pubblico
sotto pena di nullità
.
La
scelta
del
regime
di
separazione
può
anche
essere
dichiarata
nell'
atto
di
celebrazione del matrimonio
.
Le
convenzioni
possono
essere
stipulate
in
ogni
tempo
,
ferme
restando
le
disposizioni
dell'articolo 194.
Le
convenzioni
matrimoniali
non
possono
essere
opposte
ai
terzi
quando
a
margine
dell'atto
di
matrimonio
non
risultano
annotati
la
data
del
contratto,
il
notaio
rogante
e
le
generalità
dei
contraenti,
ovvero
la scelta di cui al secondo comma.
Art.li 163-171 omissis
Artt.li 172 - 176 abrogati
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CODICE CIVILE