corrispondere   anche   periodicamente   somme di   danaro   all'obbligato,   che   una   parte   di   esse venga      versata      direttamente      agli      aventi diritto. Qualora     sopravvengano     giustificati motivi    il    giudice,    su    istanza    di    parte,    può disporre      la      revoca      o      la      modifica      dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. Art. 156-bis Cognome della moglie Il   giudice   può   vietare   alla   moglie   l'uso del   cognome   del   marito   quando   tale   uso   sia   a lui      gravemente      pregiudizievole,      e      può parimenti   autorizzare   la   moglie   a   non   usare il    cognome    stesso,    qualora    dall'uso    possa derivarle grave pregiudizio. Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione * I   coniugi   possono   di   comune   accordo far     cessare     gli     effetti     della     sentenza     di separazione,      senza      che      sia      necessario l'intervento    del    giudice,    con    una    espressa dichiarazione   o    con   un   comportamento   non equivoco    che   sia   incompatibile   con   lo   stato   di separazione.
La          separazione          può          essere pronunziata        nuovamente        soltanto        in relazione   a   fatti   e   comportamenti   intervenuti dopo la riconciliazione. * (per la c.d. riconciliazione) CAPO VI - Del regime patrimoniale della famiglia Sezione I - Disposizioni generali Art. 158 Separazione consensuale La    separazione    per    il    solo    consenso dei       coniugi       non       ha       effetto       senza l'omologazione del giudice. Quando        l'accordo        dei        coniugi relativamente          all'affidamento          e          al mantenimento    dei    figli    è    in    contrasto     con   l'interesse     di    questi    il    giudice    riconvoca    i coniugi   indicando   ad   essi   le   modificazioni   da adottare   nell'interesse   dei   figli   e,   in   caso   di inidonea    soluzione,    può     rifiutare     allo     stato l'omologazione. CAPO VI Del regime patrimoniale della famiglia sezione prima disposizioni generali
HOME
Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi Il   regime   patrimoniale   legale   della   famiglia, in       mancanza       di       diversa       convenzione stipulata      a      norma      dell'articolo      162,      è costituito   dalla   comunione   dei   beni    regolata dalla sezione III del presente capo. Art. 160 Diritti inderogabili Gli   sposi   non   possono   derogare   né   ai   diritti né   ai   doveri   previsti   dalla   legge   per   effetto del matrimonio. Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi Gli    sposi    non    possono    pattuire    in modo       generico       che       i       loro       rapporti patrimoniali   siano   in   tutto   o   in   parte   regolati da   leggi   alle   quali   non   sono   sottoposti   o   dagli usi,   ma   devono   enunciare   in   modo   concreto il   contenuto   dei   patti   con   i   quali   intendono regolare questi loro rapporti. Art. 162
Le convenzioni matrimoniali Le           convenzioni           matrimoniali debbono    essere    stipulate    per    atto    pubblico sotto pena di nullità . La    scelta    del    regime    di    separazione può     anche      essere     dichiarata     nell' atto     di celebrazione del matrimonio . Le    convenzioni    possono    essere    stipulate    in ogni   tempo ,   ferme   restando   le   disposizioni dell'articolo 194. Le    convenzioni    matrimoniali    non    possono essere    opposte    ai    terzi    quando    a    margine dell'atto      di      matrimonio      non      risultano annotati     la     data     del     contratto,     il     notaio rogante   e   le   generalità   dei   contraenti,   ovvero la scelta di cui al secondo comma. Art.li 163-171 omissis Artt.li 172 - 176 abrogati ____________________
PAGINA SUCCESSIVA PAGINA PRECEDENTE
CODICE CIVILE
AVV. MICHELE CUNICO STUDIO LEGALE