f)
i
beni
acquisiti
con
il
prezzo
del
trasferimento
dei
beni
personali
sopraelencati
o
col
loro
scambio,
purchè
ciò
sia
espressamente
dichiarato
all'atto
dell'acquisto.
L'acquisto
di
beni
immobili,
o
di
beni
mobili
elencati
nell'articolo
2683,
effettuato
dopo
il
matrimonio,
è
escluso
dalla
comunione,
ai
sensi
delle
lettere
c),
d)
ed
f)
del
precedente
comma,
quando
tale
esclusione
risulti
dall'atto
di
acquisto
se
di
esso
sia
stato
parte
anche l'altro coniuge.
Art. 180
Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione
dei
beni
della
comunione
e
la
rappresentanza
in
giudizio
per
gli
atti
ad
essa
relativi
spettano
disgiuntamente
ad
entrambi i coniugi.
Il
compimento
degli
atti
eccedenti
l'ordinaria
amministrazione,
nonché
la
stipula
dei
contratti
con
i
quali
si
concedono
o
si
acquistano
diritti
personali
di
godimento
e
la
rappresentanza
in
giudizio
per
le
relative
azioni
spettano
congiuntamente
ad
entrambi
i coniugi.
Art.li 181-185 omissis
Sezione III Della comunione legale
Art. 177
Oggetto della comunione
Costituiscono
oggetto
della
comunione
:
a)
gli
acquisti
compiuti
dai
due
coniugi
insieme
o
separatamente
durante
il
matrimonio,
ad
esclusione
di
quelli
relativi
ai
beni personali;
b)
i
frutti
dei
beni
propri
di
ciascuno
dei
coniugi,
percepiti
e
non
consumati
allo
scioglimento della comunione;
c)
i
proventi
dell'attività
separata
di
ciascuno
dei
coniugi
se,
allo
scioglimento
della
comunione,
non
siano stati
consumati;
d)
le
aziende
gestite
da
entrambi
i
coniugi
e
costituite dopo il matrimonio.
Qualora
si
tratti
di
aziende
appartenenti
ad
uno
dei
coniugi
anteriormente
al
matrimonio
ma
gestite
da
entrambi,
la
comunione
concerne
solo
gli
utili e gli incrementi.
Art. 178
Beni destinati all'esercizio di impresa
I
beni
destinati
all'esercizio
dell'impresa
di
uno
dei
coniugi
costituita
dopo
il
matrimonio
e
gli
incrementi
dell'impresa
costituita
anche
precedentemente
si
considerano
oggetto
della
comunione
solo
se
sussistono
al
momento dello scioglimento di questa.
Art. 179
Beni personali
Non
costituiscono
oggetto
della
comunione
e
sono
beni
personali
del
coniuge:
a)
i
beni
di
cui,
prima
del
matrimonio,
il
coniuge
era
proprietario
o
rispetto
ai
quali
era titolare di un diritto reale di godimento;
b)
i
beni
acquisiti
successivamente
al
matrimonio
per
effetto
di
donazione
o
successione,
quando
nell'atto
di
liberalità
o
nel
testamento
non
è
specificato
che
essi
sono attribuiti alla comunione;
c)
i
beni
di
uso
strettamente
personale
di
ciascun coniuge ed i loro accessori;
d)
i
beni
che
servono
all'esercizio
della
professione
del
coniuge,tranne
quelli
destinati
alla
conduzione
di
un'azienda
facente parte della comunione;
e)
i
beni
ottenuti
a
titolo
di
risarcimento
del
danno
nonché
la
pensione
attinente
alla
perdita
parziale
o
totale
della
capacità
lavorativa;
Art. 186
Obblighi gravanti sui beni della comunione
I beni della comunione rispondono:
a)
di
tutti
i
pesi
ed
oneri
gravanti
su
di
essi
al
momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c)
delle
spese
per
il
mantenimento
della
famiglia
e
per
l'istruzione
e
l'educazione
dei
figli
e
di
ogni
obbligazione
contratta
dai
coniugi,
anche
separatamente,
nell'interesse
della famiglia;
d)
di
ogni
obbligazione
contratta
congiuntamente dai coniugi.
Art.li 187- 190 omissis
Art. 191
Scioglimento della comunione
La
comunione
si
scioglie
per
la
dichiarazione
di
assenza
o
di
morte
presunta
di
uno
dei
coniugi,
per
l'annullamento,
per
lo
CODICE CIVILE