l'attribuzione
dell'esercizio
della
responsabilità
genitoriale
su
di
essi
e
delle
eventuali
disposizioni
relative
alla
misura
e
alla modalità del contributo.
Art. 337 Sexies
Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza.
Il
godimento
della
casa
familiare
è
attribuito
tenendo
prioritariamente
conto
dell'
interesse
dei
figli.
Dell'assegnazione
il
giudice
tiene
conto
nella
regolazione
dei
rapporti
economici
tra
i
genitori,
considerato
l'eventuale
titolo
di
proprietà.
Il
diritto
al
godimento
della
casa
familiare
viene
meno
nel
caso
che
l'assegnatario
non
abiti
o
cessi
di
abitare
stabilmente
nella
casa
familiare
o
conviva
more
uxorio
o
contragga
nuovo
matrimonio.
Il
provvedimento
di
assegnazione
e
quello
di
revoca
sono
trascrivibili
e
opponibili
a
terzi
ai
sensi
dell'articolo 2643.
In
presenza
di
figli
minori,
ciascuno
dei
genitori
è
obbligato
a
comunicare
all'altro,
entro
il
termine
perentorio
di
trenta
giorni,
l'avvenuto
cambiamento
di
residenza
o
di
domicilio.
La
mancata
comunicazione
obbliga
al
risarcimento
del
danno
eventualmente
verificatosi
a
carico
del
omologa
o
si
prende
atto
di
un
accordo
dei
genitori,
relativo
alle
condizioni
di
affidamento
dei
figli,
il
giudice
non
procede
all'ascolto
se
in
contrasto
con
l'interesse
del
minore o manifestamente superfluo.
Qualora
ne
ravvisi
l'opportunità,
il
giudice,
sentite
le
parti
e
ottenuto
il
loro
consenso,
può
rinviare
l'adozione
dei
provvedimenti
di
cui
all'articolo
337-ter
per
consentire
che
i
coniugi,
avvalendosi
di
esperti,
tentino
una
mediazione
per
raggiungere
un
accordo,
con
particolare
riferimento
alla
tutela
dell'interesse
morale
e
materiale dei figli.
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Articoli
inseriti
dal
D.Lgs.
28
dicembre 2013, n. n. 154
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Art.li 155-bis - 155-sexies abrogati
Art. 156
Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi
Il
giudice,
pronunziando
la
separazione,
stabilisce
a
vantaggio
del
coniuge
cui
non
sia
addebitabile
la
coniuge
o
dei
figli
per
la
difficoltà
di
reperire
il soggetto.
Art. 337 Septies
Disposizioni in favore dei figli
maggiorenni
Il
giudice,
valutate
le
circostanze,
può
disporre
in
favore
dei
figli
maggiorenni
non
indipendenti
economicamente
il
pagamento
di
un
assegno
periodico.
Tale
assegno
,
salvo
diversa
determinazione
del
giudice,
è
versato
direttamente all'avente diritto.
Ai
figli
maggiorenni
portatori
di
handicap
grave
si
applicano
integralmente
le
disposizioni
previste
in
favore
dei
figli
minori.
Art. 337 Octies
Poteri del giudice e ascolto del minore.
Prima
dell'emanazione,
anche
in
via
provvisoria,
dei
provvedimenti
di
cui
all'articolo
337-ter,
il
giudice
può
assumere,
ad
istanza
di
parte
o
d'ufficio,
mezzi
di
prova.
Il
giudice
dispone
,
inoltre,
l'ascolto
del
figlio
minore
che
abbia
compiuto
gli
anni
dodici
e
anche
di
età
inferiore
ove
capace
di
discernimento.
Nei
procedimenti
in
cui
si
separazione
il
diritto
di
ricevere
dall'altro
coniuge
quanto
è
necessario
al
suo
mantenimento,
qualora
egli
non
abbia
adeguati redditi propri.
L'entità
di
tale
somministrazione
è
determinata
in
relazione
alle
circostanze
e
ai
redditi dell'obbligato.
Resta
fermo
l'obbligo
di
prestare
gli
alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il
giudice
che
pronunzia
la
separazione
può
imporre
al
coniuge
di
prestare
idonea
garanzia
reale
o
personale
se
esiste
il
pericolo
che
egli
possa
sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai
precedenti commi e dall'articolo 155.
La
sentenza
costituisce
titolo
per
l'iscrizione
dell'ipoteca
giudiziale
ai
sensi
dell'articolo 2818.
In
caso
di
inadempienza
,
su
richiesta
dell'avente
diritto,
il
giudice
può
disporre
il
sequestro
di
parte
dei
beni
del
coniuge
obbligato
e
ordinare
ai
terzi,
tenuti
a
CODICE CIVILE