scioglimento
o
per
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
per
la
separazione
personale
,
per
la
separazione
giudiziale
dei
beni,
per
mutamento
convenzionale
del
regime
patrimoniale,
per
il
fallimento
di
uno dei coniugi.
Nel
caso
di
separazione
personale,
la
comunione
tra
coniugi
si
scioglie
nel
momento
in
cui
il
presidente
del
tribunale
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati
,
ovvero
alla
data
di
sottoscrizione
del
processo
verbale
di
separazione
consensuale
dei
coniugi
dinanzi
al
presidente,
purché
omologato
.
L'ordinanza
con
la
quale
i
coniugi
sono
autorizzati
a
vivere
separati
è
comunicata
all'ufficiale
dello
stato
civile
ai
fini
dell'annotazione
dello
scioglimento
della comunione.
Nel
caso
di
azienda
di
cui
alla
lettera
d)
dell'articolo
177,
lo
scioglimento
della
comunione
può
essere
deciso,
per
accordo
dei
coniugi,
osservata
la
forma
prevista
dall'articolo 162.
Art. 192
Rimborsi e restituzioni
Ciascuno
dei
coniugi
è
tenuto
a
rimborsare
alla
comunione
le
somme
prelevate
dal
patrimonio
comune
per
fini
diversi
dall'adempimento
delle
obbligazioni
previste dall'articolo 186.
E'
tenuto
altresì
a
rimborsare
il
valore
dei
beni
di
cui
all'articolo
189,
a
meno
che,
trattandosi
di
atto
di
straordinaria
amministrazione
da
lui
compiuto,
dimostri
che
l'atto
stesso
sia
stato
vantaggioso
per
la
comunione
o
abbia
soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno
dei
coniugi
può
richiedere
la
restituzione
delle
somme
prelevate
dal
patrimonio
personale
ed
impiegate
in
spese
ed investimenti del patrimonio comune.
I
rimborsi
e
le
restituzioni
si
effettuano
al
momento
dello
scioglimento
della
comunione;
tuttavia
il
giudice
può
autorizzarli
in
un
momento
anteriore
se
l'interesse
della
famiglia
lo
esige
o
lo
consente.
Il
coniuge
che
risulta
creditore
può
chiedere
di
prelevare
beni
comuni
sino
a
concorrenza
del
proprio
credito.
In
caso
di
dissenso
si
applica
il
quarto
comma.
I
prelievi
si
effettuano
sul
denaro,
quindi
sui
mobili e infine sugli immobili.
Art. 193
Separazione giudiziale dei beni
La
separazione
giudiziale
dei
beni
può
essere
pronunziata
in
caso
di
interdizione
o
di
inabilitazione
di
uno
dei
coniugi
o
di
cattiva
amministrazione
della
comunione.
Può
altresì
essere
pronunziata
quando
il
disordine
degli
affari
di
uno
dei
coniugi
o
la
condotta
da
questi
tenuta
nell'amministrazione
dei
beni
mette
in
pericolo
gli
interessi
dell'altro
o
della
comunione
o
della
famiglia,
oppure
quando
uno
dei
coniugi
non
contribuisce
ai
bisogni
di
questa
in
misura
proporzionale
alle
proprie sostanze e capacità di lavoro.
La
separazione
può
essere
chiesta
da
uno
dei
coniugi
o
dal
suo
legale
rappresentante.
La
sentenza
che
pronunzia
la
separazione
retroagisce
al
giorno
in
cui
è
stata
proposta
la
domanda
ed
ha
lo
effetto
di
instaurare
il
regime
di
separazione
dei
beni
regolato
nella
sezione
V
del
presente
capo, salvi i diritti dei terzi.
La
sentenza
è
annotata
a
margine
dell'atto
di
matrimonio
e
sull'originale
delle
convenzioni matrimoniali.
Art. 194
Divisione dei beni della comunione
La
divisione
dei
beni
della
comunione
legale
si
effettua
ripartendo
in
parti uguali l'attivo e il passivo.
Il
giudice,
in
relazione
alle
necessità
della
prole
e
all'affidamento
di
essa,
può
costituire
a
favore
di
uno
dei
coniugi
l'usufrutto
su
una
parte
dei
beni
spettanti
all'altro coniuge.
Art. 195
Prelevamento dei beni mobili
Nella
divisione
i
coniugi
o
i
loro
eredi
hanno
diritto
di
prelevare
i
beni
mobili
che
appartenevano
ai
coniugi
stessi
prima
della
comunione
o
che
sono
ad
essi
pervenuti
durante
la
medesima
per
successione
o
donazione.
In
mancanza
di
prova
contraria
si
presume
che
i
beni
mobili
facciano
parte
della comunione.
Art. 196
Ripetizione del valore in caso di mancanza
delle cose da prelevare
Se
non
si
trovano
i
beni
mobili
che
il
coniuge
o
i
suoi
eredi
hanno
diritto
di
prelevare
a
norma
dell'articolo
precedente
essi
possono
ripeterne
il
valore
provandone
CODICE CIVILE