COSA SONO I CONTRATTI DI CONVIVENZA?
I
contratti
di
convivenza
(legge
20
maggio
2016
n.
76)
sono
accordi
con
cui
una
coppia
che
vuole
convivere
ma
non
vuole
sposarsi
o
non
può
perché
composta
da
persone
appartenenti
allo
stesso
sesso,
disciplina i propri rapporti patrimoniali inerenti alla convivenza.
Tale
contratto
ha
effetti
obbligatori
tra
le
parti
e
può
essere
messo
in
esecuzione
coattiva
cioè,
nel
caso
in
cui
una
delle
parti
si
rende
inadempiente
agli
obblighi
che
trovano
fonte
nel
contratto
stesso,
l’altra
parte
può
chiedere
al
giudice
l’adempimento
coattivo
e
la
condanna
della
parte
inadempiente
anche
al
risarcimento
del danno.
QUALE DISCIPLINA POSSONO DETTARE I CONTRATTI DI CONVIVENZA?
È possibile ad es.:
1
.
disciplinare la misura della partecipazione della coppia alle spese comuni.
2
.
Prevedere
che
anche
se
gli
acquisti
vengono
eseguiti
autonomamente
da
un
solo
contraente,
ricadano
al
50
%
nella
sfera
patrimoniale
dell’altro,
in
modo
conforme
a
quanto
previsto
dal
regime
di
comunione
legale
per
le
coppie
sposate
.
In
questo
caso,
perché
la
pattuizione
abbia
efficacia
e
sia
opponibile
ai
terzi,
occorre
registrare
la
convivenza
all’anagrafe.
(Ordinariamente
gli
acquisti
di
una
coppia
di
conviventi
-
senza
un
contratto
di
convivenza
che
disponga
quanto
sopra-
ricadono
nella
sfera
patrimoniale
esclusiva
dell’acquirente quindi al 100% in capo a chi li esegue).
3
.
Prevedere
uno
ius
poenitendi,
cioè
una
facoltà
di
recesso
dal
contratto
gratuita
o
a
pagamento
-c.d.
multa
penitenziale-,
cioè
si
può
prevedere
che
quello
dei
due
partner
che
recede
dal
contratto
sia
obbligato
a
pagare
all’altro
una
somma
di
denaro.
(Ciò
in
questo
tipo
di
contratto
è
praticamente
indispensabile.
Il
comma
59
lett.
b
(vedi
di
seguito)
stabilisce
che
il
contratto
di
convivenza
può
essere
risolto
(cioè
può
essere
sciolto
i
vincolo
contrattuale)
con
recesso
unilaterale
(cioè
attraverso
una
decisione
di
risolvere
il
contratto
comunicata
unilateralmente.
La
norma
appare
di
natura
imperativa
e
dunque
non
derogabile
per
patto
tra
privati.
Orbene
secondo
le
regole
generali
un
contratto
è
tale
se
è
fonte
di
obbligazioni
(art.
1173
c.c.)
e
un
obbligazione
è
tale
perché
uno
dei
contraenti
non
può
sciogliere
unilateralmente
il
contratto
che
ne
è
fonte
(art.
1372
c.c.).
Non
sussisterebbe
infatti
nessun
obbligo
ad
osservare
un
contratto
se
il
vincolo
che
ne
deriva
potesse
essere
sciolto
ad
libitum
da
uno
dei
contraenti.
Invece,
in
deroga
alle
regole
generali
appena
descritte,
la
normativa
speciale
sui
contratti
di
convivenza
stabilisce
la
possibilità
per
un
contraente
di
risolvere
il
contratto
di
convivenza
in
base
alla
sua
mera
voluttà.
Per
non
frustrare
le
aspettative
dell’altro
contraente,
è
evidentemente
necessario
prevedere una robusta penale in caso di recesso).
4
.
Disciplinare
anche
conseguenze
di
natura
patrimoniale
rispetto
all’ipotesi
di
una
cessazione
della
convivenza
operata
da
uno
dei
contraenti,
allo
scopo
di
evitare
un
contenzioso
ad
es.
sulla
proprietà
e
divisione dei beni successivi alla separazione.
5
.
Prevedere
obblighi
di
assistenza
reciproca
in
caso
di
malattia
o
la
designazione
di
un
amministratore
di
sostegno.
I
contratti
di
convivenza
non
possono
avere
ad
oggetto
diritti
indisponibili
o
prestazioni
sessuali,
non
possono
essere
contrari
a
norme
imperative,
ad
es.
non
è
possibile
per
patto
tra
contraenti
privati
sollevare
uno
dei
due
dall’obbligo
di
mantenere
istruire
ed
educare
la
prole,
obbligo
che
è
disposto
da
norma
imperativa.
Tali
contratti
possono
essere
stipulati
(e
modificati
per
accordo
dei
contraenti)
presso
un
avvocato
ed
hanno
forza
di
legge
tra
le
parti.
È
prevista
la
forma
scritta
ad
substantiam
(cioè
la
forma
scritta
come
requisito
necessario
per
la
validità
del
contratto:
non
si
può
sostenere
la
sussistenza
di
un
contratto
verbale
da
provare
con
testimoni,
perché
sarebbe
necessariamente
nullo
per
mancanza
del
requisito
essenziale
della
forma scritta).
Si applicano a tali contratti le regole generali sui contratti previste nel quarto libro del codice civile.
La
nuova
legge
non
ha
reso
obbligatoria
la
stipula
di
un
contratto
di
convivenza,
pertanto
esattamente
come
prima
dell’entrata
in
vigore
della
legge,
non
è
obbligatorio
stipulare
tali
contatti
per
le
coppie
che
scelgono
di
convivere
senza
sposarsi.
Se
il
cittadino
sceglie
di
convivere
senza
stipulare
un
contratto
di
convivenza
,
la
disciplina
dei
propri
rapporti
resterà
affidata
alle
regole
generali
che
disciplinano
i
rapporti
civili e la filiazione.
E’ POSSIBILE REDIGERE UN CONTRATTO DI CONVIVENZA DA SOLI?
No.
Perché
abbiano
valore
e
siano
cogenti,
cioè
fonti
di
obbligazioni
al
cui
adempimento
una
parte
possa
costringere
l’altra
con
un
causa,
è
necessario
che
le
sottoscrizioni
siano
autenticate
da
un
notaio
o
da
un
avvocato.
(Gli
stessi
dovranno
attestare
che
il
contenuto
del
contratto
non
è
contrario
all’ordine
pubblico
o
norme imperative).
COSA STABILISCE LA NUOVA LEGGE SUI CONTRATTI DI CONVIVENZA?
La
legge
che
disciplina
i
contratti
di
convivenza
è
la
n.
76/2016
pubblicata
sulla
Gazzetta
Ufficiale
n.
118
del
21
maggio
2016
con
il
titolo
“Regolamentazione
delle
unioni
civili
dello
stesso
sesso
e
disciplina
delle
convivenze”
entrata
in
vigore
dal
5
giugno
2016,
che
qui
di
seguito
si
riporta
a
partire
dal
comma
50
dell’articolo 1 (gli altri non trattano dei contratti di convivenza):
_______________________________________________________________
Articolo 1
Commi 1 - 49 omissis
Comma 50
I
conviventi
di
fatto
possono
disciplinare
i
rapporti
patrimoniali
relativi
alla
loro
vita
in
comune
con
la
sottoscrizione di un contratto di convivenza.
(comma
36
presente
legge:
“Si
intendono
per
«conviventi
di
fatto»
due
persone
maggiorenni
unite
stabilmente
da
legami
affettivi
di
coppia
e
di
reciproca
assistenza
morale
e
materiale,
non
vincolate
da
rapporti
di
parentela,
affinita'
o
adozione,
da
matrimonio
o
da
un'unione
civile
).
Comma 51
Il
contratto
di
cui
al
comma
50,
le
sue
modifiche
e
la
sua
risoluzione
sono
redatti
in
forma
scritta,
a
pena
di
nullità,
con
atto
pubblico
o
scrittura
privata
con
sottoscrizione
autenticata
da
un
notaio
o
da
un
avvocato
che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Comma 52
Ai
fini
dell’opponibilità
ai
terzi,
il
professionista
che
ha
ricevuto
l’atto
in
forma
pubblica
o
che
ne
ha
autenticato
la
sottoscrizione
ai
sensi
del
comma
51
deve
provvedere
entro
i
successivi
dieci
giorni
a
trasmetterne
copia
al
comune
di
residenza
dei
conviventi
per
l’iscrizione
all’anagrafe
ai
sensi
degli
articoli
5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Comma 53
Il
contratto
di
cui
al
comma
50
reca
l’indicazione
dell’indirizzo
indicato
da
ciascuna
parte
al
quale
sono
effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto può contenere
:
a)
l’indicazione della
residenza
;
b)
le
modalità
di
contribuzione
alle
necessità
della
vita
in
comune,
in
relazione
alle
sostanze
di
ciascuno
e
alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c)
il
regime
patrimoniale
della
comunione
dei
beni
,
di
cui
alla
sezione
III
del
capo
VI
del
titolo
VI
del
libro primo del codice civile.
Comma 54
Il
regime
patrimoniale
scelto
nel
contratto
di
convivenza
può
essere
modificato
in
qualunque
momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
Comma 55
Il
trattamento
dei
dati
personali
contenuti
nelle
certificazioni
anagrafiche
deve
avvenire
conformemente
alla
normativa
prevista
dal
codice
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali,
di
cui
al
decreto
legislativo
30
giugno
2003,
n.
196,
garantendo
il
rispetto
della
dignità
degli
appartenenti
al
contratto
di
convivenza.
I
dati
personali
contenuti
nelle
certificazioni
anagrafiche
non
possono
costituire
elemento
di
discriminazione
a
carico delle parti del contratto di convivenza.
Comma 56
Il
contratto
di
convivenza
non
può
essere
sottoposto
a
termine
o
condizione
.
Nel
caso
in
cui
le
parti
inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Comma 57
Il
contratto
di
convivenza
è
affetto
da
nullità
insanabile
che
può
essere
fatta
valere
da
chiunque
vi
abbia interesse
se concluso
:
a)
in
presenza di un vincolo matrimoniale
, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b)
in
violazione del comma 36
;
(comma
36:
Ai
fini
delle
disposizioni
di
cui
ai
commi
da
37
a
67
si
intendono
per
«conviventi
di
fatto»
due
persone
maggiorenni
unite
stabilmente
da
legami
affettivi
di
coppia
e
di
reciproca
assistenza
morale
e
materiale,
non
vincolate
da
rapporti
di
parentela,
affinita'
o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile
).
c)
da
persona minore
di età;
d)
da
persona interdetta
giudizialmente;
e)
in caso di
condanna per il delitto
di cui all’articolo
88
del codice civile.
(Art.
88
c.c.:
“Non
possono
contrarre
matrimonio
tra
loro
le
persone
delle
quali
l'una
è
stata
condannata
per
omicidio
consumato
o
tentato sul coniuge dell'altra” <…> [117 c.c., 56, 575 ss. c.p.)
Comma 58
Gli
effetti
del
contratto
di
convivenza
restano
sospesi
in
pendenza
del
procedimento
di
interdizione
giudiziale
o
nel
caso
di
rinvio
a
giudizio
o
di
misura
cautelare
disposti
per
il
delitto
di
cui
all’articolo
88
del
codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Comma 59
Il contratto di convivenza
si risolve per
:
a)
accordo
delle parti;
b)
recesso unilaterale
;
c)
matrimonio
o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d)
morte
di uno dei contraenti.
Comma 60
La
risoluzione
del
contratto
di
convivenza
per
accordo
delle
parti
o
per
recesso
unilaterale
deve
essere
redatta
nelle
forme
di
cui
al
comma
51.
Qualora
il
contratto
di
convivenza
preveda,
a
norma
del
comma
53,
lettera
c),
il
regime
patrimoniale
della
comunione
dei
beni,
la
sua
risoluzione
determina
lo
scioglimento
della
comunione
medesima
e
si
applicano,
in
quanto
compatibili,
le
disposizioni
di
cui
alla
sezione
III
del
capo
VI
del
titolo
VI
del
libro
primo
del
codice
civile.
Resta
in
ogni
caso
ferma
la
competenza
del
notaio
per
gli
atti
di
trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
Comma 61
Nel
caso
di
recesso
unilaterale
da
un
contratto
di
convivenza
il
professionista
che
riceve
o
che
autentica
l’atto
è
tenuto,
oltre
che
agli
adempimenti
di
cui
al
comma
52,
a
notificarne
copia
all’altro
contraente
all’indirizzo
risultante
dal
contratto.
Nel
caso
in
cui
la
casa
familiare
sia
nella
disponibilità
esclusiva
del
recedente,
la
dichiarazione
di
recesso,
a
pena
di
nullità,
deve
contenere
il
termine,
non
inferiore
a
novanta
giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Comma 62
Nel
caso
di
cui
alla
lettera
c)
del
comma
59,
il
contraente
che
ha
contratto
matrimonio
o
unione
civile
deve
notificare
all’altro
contraente,
nonché
al
professionista
che
ha
ricevuto
o
autenticato
il
contratto
di
convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.
Comma 63
Nel
caso
di
cui
alla
lettera
d)
del
comma
59,
il
contraente
superstite
o
gli
eredi
del
contraente
deceduto
devono
notificare
al
professionista
che
ha
ricevuto
o
autenticato
il
contratto
di
convivenza
l’estratto
dell’atto
di
morte
affinché
provveda
ad
annotare
a
margine
del
contratto
di
convivenza
l’avvenuta
risoluzione
del
contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Comma 64
Dopo
l'articolo
30
della
legge
31
maggio
1995,
n.
218,
e'
inserito
il
seguente:
«Art.
30-bis
(Contratti
di
convivenza).
-
1.
Ai
contratti
di
convivenza
si
applica
la
legge
nazionale
comune
dei
contraenti.
Ai
contraenti
di
diversa
cittadinanza
si
applica
la
legge
del
luogo
in
cui
la
convivenza
e'
prevalentemente
localizzata.
2.
Sono
fatte
salve
le
norme
nazionali,
europee
ed
internazionali
che
regolano
il
caso
di
cittadinanza plurima».
Comma 65
In
caso
di
cessazione
della
convivenza
di
fatto
,
il
giudice
stabilisce
il
diritto
del
convivente
di
ricevere
dall'altro
convivente
e
gli
alimenti
qualora
versi
in
stato
di
bisogno
e
non
sia
in
grado
di
provvedere
al
proprio
mantenimento.
In
tali
casi,
gli
alimenti
sono
assegnati
per
un
periodo
proporzionale
alla
durata
della
convivenza
e
nella
misura
determinata
ai
sensi
dell'articolo
438,
secondo
comma,
del
codice
civile.
Ai
fini
della
determinazione
dell'ordine
degli
obbligati
ai
sensi
dell'articolo
433
del
codice
civile,
l'obbligo
alimentare
del
convivente
di
cui
al
presente
comma
e'
adempiuto
con
precedenza
sui fratelli e sorelle.
Omissis.
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