180
e
183,
commi
primo,
secondo,
quarto,
quinto,
sesto
e
settimo,
del
codice
di
procedura
civile.
Si
applica
altresì
l'articolo
184 del medesimo codice.
12.
Nel
caso
in
cui
il
processo
debba
continuare
per
la
determinazione
dell'assegno,
il
tribunale
emette
sentenza
non
definitiva
relativa
allo
scioglimento
o
alla
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio.
Avverso
tale
sentenza
e'
ammesso
solo
appello
immediato.
Appena
formatosi
il
giudicato,
si
applica
la
previsione di cui all'articolo 10.
13.
Quando
vi
sia
stata
la
sentenza
non
definitiva,
il
tribunale,
emettendo
la
sentenza
che
dispone
l'obbligo
della
somministrazione
dell'assegno,
può
disporre
che
tale
obbligo
produca
effetti
fin
dal momento della domanda
.
14.
Per
la
parte
relativa
ai
provvedimenti
di
natura
economica
la
sentenza
di
primo
grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16.
La
domanda
congiunta
dei
coniugi
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
che
indichi
anche
compiutamente
le
condizioni
inerenti
alla
prole
e
ai
rapporti
economici,
e'
proposta
con
ricorso
al
tribunale
in
camera
di
consiglio.
Il
tribunale,
sentiti
i
coniugi,
istruttore
.
Si
applica
l'articolo
189
delle
disposizioni
di
attuazione
del
codice
di
procedura civile.
9.
Tra
la
data
dell'ordinanza,
ovvero
tra
la
data
entro
cui
la
stessa
deve
essere
notificata
al
convenuto
non
comparso,
e
quella
dell'udienza
di
comparizione
e
trattazione
devono
intercorrere
i
termini
di
cui
all'articolo
163-bis
del
codice
di
procedura
civile ridotti a meta'.
10.
Con
l'ordinanza
di
cui
al
comma
8,
il
presidente
assegna
altresì
termine
al
ricorrente
per
il
deposito
in
cancelleria
di
memoria
integrativa
,
che
deve
avere
il
contenuto
di
cui
all'articolo
163,terzo
comma,
numeri
2),
3),
4),
5)
e
6),
del
codice
di
procedura
civile
e
termine
al
convenuto
per
la
costituzione
in
giudizio
ai
sensi
degli
articoli
166
e
167,
primo
e
secondo
comma,
dello
stesso
codice
nonché
per
la
proposizione
delle
eccezioni
processuali
e
di
merito
che
non
siano
rilevabili
d'ufficio.
L'ordinanza
deve
contenere
l'avvertimento
al
convenuto
che
la
costituzione
oltre
il
suddetto
termine
implica
le
decadenze
di
cui
all'articolo
167
del
codice
di
procedura
civile
e
che
oltre
il
termine
stesso
non
potranno
più
essere
proposte
le
eccezioni
processuali
e
di merito non rilevabili d'ufficio.
11.
All'udienza
davanti
al
giudice
istruttore
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
verificata
l'esistenza
dei
presupposti
di
legge
e
valutata
la
rispondenza
delle
condizioni
all'interesse
dei
figli,
decide
con
sentenza.
Qualora
il
tribunale
ravvisi
che
le
condizioni
relative
ai
figli
sono
in
contrasto
con
gli
interessi
degli
stessi,
si
applica
la
procedura
di cui al comma 8.
Art. 5.
Il
tribunale
adito,
in
contraddittorio
delle
parti
e
con
l'intervento
obbligatorio
del
pubblico
ministero,
accertata
la
sussistenza
di
uno
dei
casi
di
cui
all'articolo
3,
pronuncia
con
sentenza
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ed
ordina
all'ufficiale
dello
stato
civile
del
luogo
ove
venne
trascritto
il
matrimonio
di
procedere
alla annotazione della sentenza.
La
donna
perde
il
cognome
che
aveva
aggiunto
al
proprio
a
seguito
del
matrimonio.
Il
tribunale,
con
la
sentenza
con
cui
pronuncia
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
può
autorizzare
la
donna
che
ne
faccia
richiesta
a
conservare
il
cognome
del
marito
aggiunto
al
proprio
quando
sussista
un
interesse suo o dei Figli meritevole di tutela.
La
decisione
di
cui
al
comma
precedente
può
essere
modificata
con
successiva
sentenza,
per
motivi
di
particolare
gravita',
su
istanza
di
una
delle
parti)).
La
sentenza
e'
impugnabile da ciascuna delle parti.
Con
la
sentenza
che
pronuncia
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
il
tribunale,
tenuto
conto
delle
1)
condizioni
dei
coniugi,
2)
delle
ragioni
della
decisione
,
3)
del
contributo
personale
ed
economico
dato
da
ciascuno
alla
conduzione
familiare
ed
alla
formazione
del
patrimonio
di
ciascuno
o
di
quello
comune,
4)
del
reddito
di
entrambi,
e
valutati
tutti
i
suddetti
elementi
anche
in
rapporto
alla
5)
durata
del
matrimonio
,
dispone
l'obbligo
per
un
coniug
e
di
somministrare
periodicamente
a
favore
dell'altro
un
assegno
quando
quest'ultimo
A)
non
ha
mezzi
adeguati
o
B)
comunque
non
può
procurarseli
per
ragioni
oggettive.
La
sentenza
deve
stabilire
anche
un
criterio
di
adeguamento
automatico
dell'assegno,
almeno
con
riferimento
agli
indici
di
svalutazione
monetaria.
Il
tribunale
può,
in
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898