pronunciato
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili,
permane
anche
nel
caso
di
passaggio
a
nuove
nozze
di
uno
o
di
entrambi i genitori.
2.
Il
Tribunale
che
pronuncia
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
applica,
riguardo
ai
figli
,
le
disposizioni
contenute
nel
capo
II,
del
titolo
IX,
del
libro
primo,
del
codice
civile.
3.;
4.;
5.;
abrogati
dal
d.l.g.s.
28
dicembre
2013 n. 154.
6.
L'abitazione
nella
casa
familiare
spetta
di
preferenza
al
genitore
cui
vengono
affidati
i
figli
o
con
il
quale
i
figli
convivono
oltre
la
maggiore
eta'.
In
ogni
caso
ai
fini
dell'
assegnazione
il
giudice
dovrà
valutare
le
condizioni
economiche
dei
coniugi
e
le
ragioni
della
decisione
e
favorire
il
coniuge
piu'
debole.
L'assegnazione,
in
quanto
trascritta,
e'
opponibile
al
terzo
acquirente
ai
sensi dell'articolo 1599 del codice civile.
7.
Il
tribunale
da'
inoltre
disposizioni
circa
l'amministrazione
dei
beni
dei
figli
e,
nell'ipotesi
in
cui
l'esercizio
della
((responsabilità
genitoriale))
sia
affidato
ad
entrambi
i
genitori,
circa
il
concorso
degli
stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8.;
9.;
10.;
11.;
12.;
abrogati
dal
d.l.g.s.
28
dicembre 2013 n. 154.
Art. 7.
Il
secondo
comma
dell'articolo
252
del
codice civile e' così modificato:
"I
figli
adulterini
possono
essere
riconosciuti
anche
dal
genitore
che,
al
tempo
del
concepimento,
era
unito
in
matrimonio,
qualora
il
matrimonio
sia
sciolto
per
effetto
della
morte
dell'altro
coniuge
ovvero
per
pronuncia
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
conseguenti
alla
trascrizione
del
matrimonio
celebrato
con
rito religioso".
Art. 8.
Il
tribunale
che
pronuncia
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
puo'
imporre
allo
obbligato
di
prestare
idonea
garanzia
reale
o
personale
se
esiste
il
pericolo
che
egli
possa
sottrarsi
all'adempimento
degli
obblighi
di
cui
agli
articoli 5 e 6.
La
sentenza
costituisce
titolo
per
l'iscrizione
dell'ipoteca
giudiziale
ai
sensi
dell'articolo
2818 del codice civile.
Il
coniuge
cui
spetta
la
corresponsione
periodica
dell'assegno,
dopo
la
costituzione
in
mora
a
mezzo
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento
del
coniuge
obbligato
e
inadempiente
per
un
periodo
di
almeno
trenta
giorni,
puo'
notificare
il
provvedimento
in
cui
e'
stabilita
la
misura
dell'assegno
ai
terzi
tenuti
a
corrispondere
periodicamente
somme
di
denaro
al
coniuge
obbligato
con
l'invito
a
versargli
direttamente
le
somme
dovute,
dandone
comunicazione al coniuge inadempiente.
Ove
il
terzo
cui
sia
stato
notificato
il
provvedimento
non
adempia,
il
coniuge
creditore
ha
azione
diretta
esecutiva
nei
suoi
confronti
per
il
pagamento
delle
somme
dovutegli
quale
assegno
di
mantenimento
ai
sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora
il
credito
del
coniuge
obbligato
nei
confronti
dei
suddetti
terzi
sia
stato
gia'
pignorato
al
momento
della
notificazione,
all'assegnazione
e
alla
ripartizione
delle
somme
fra
il
coniuge
cui
spetta
la
corresponsione
periodica
dell'assegno,
il
creditore
precedente
e
i
creditori
intervenuti
nell'esecuzione,
provvede
il
giudice
dell'esecuzione.
Lo
Stato
e
gli
altri
enti
indicati
nell'articolo
1
del
testo
unico
delle
leggi
concernenti
il
sequestro,
il
pignoramento
e
la
cessione
degli
stipendi,
salari
e
pensioni
dei
caso
di
palese
iniquità,
escludere
la
previsione con motivata decisione.
Su
accordo
delle
parti
la
corresponsione
può
avvenire
i
n
unica
soluzione
ove
questa
sia
ritenuta
equa
dal
tribunale.
In
tal
caso
non
può
essere
proposta
alcuna
successiva
domanda
di
contenuto
economico.
I
coniugi
devono
presentare
all'udienza
di
comparizione
avanti
al
presidente
del
tribunale
la
dichiarazione
personale
dei
redditi
e
ogni
documentazione
relativa
ai
loro
redditi
e
al
loro
patrimonio
personale
e
comune.
In
caso
di
contestazioni
il
tribunale
dispone
indagini
sui
redditi,
sui
patrimoni
e
sull'effettivo
tenore
di
vita,
valendosi,
se
del
caso, anche della polizia tributaria.
L'obbligo
di
corresponsione
dell'
assegno
cessa
se
il
coniuge,
al
quale
deve
essere
corrisposto, passa a
nuove nozze.
Il
coniuge,
al
quale
non
spetti
l'assistenza
sanitaria
per
nessun
altro
titolo,
conserva
il
diritto
nei
confronti
dell'ente
mutualistico
da
cui
sia
assistito
l'altro
coniuge.
Il
diritto
si
estingue se egli passa a nuove nozze.
Art. 6.
1.
L'obbligo,
ai
sensi
degli
articoli
(315-bis
e
316-bis)
del
codice
civile,
di
mantenere,
educare
ed
istruire
i
figli
nati
o
adottati
durante
il
matrimonio
di
cui
sia
stato
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898