UNIONI CIVILI
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
(16G00082) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016
COSA SONO LE UNIONI CIVILI?
Le
“Unioni
civili”
sono
l’istituto
giuridico
che
consente
a
due
persone
maggiorenni
dello
stesso
sesso
che
convivono stabilmente, di fondare, se lo vogliono, specifici diritti e obblighi reciproci.
COME SI REALIZZA UN UNIONE CIVILE?
Un'unione
civile
è
costituita
mediante
dichiarazione
della
coppia
di
fronte
all'ufficiale
Di
Stato
Civile
ed
alla
presenza
di
due
testimoni.
L'ufficiale
di
stato
civile
provvede
alla
registrazione
degli
atti
di
unione
civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio Dello Stato Civile.
QUANDO NON SI PUÒ REALIZZARE UN UNIONE CIVILE?
Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
1
.
la
sussistenza,
per
una
delle
parti,
di
un
vincolo
matrimoniale
o
di
un’
(altra)
unione
civile
tra
persone dello stesso sesso;
2
.
l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
3
.
la
sussistenza
tra
le
parti
dei
rapporti
(di
tipo
familiare:
es.
ascendenti-figli;
fratelli-sorelle
etc.)
di
cui
all'articolo 87, primo comma, del codice civile ;
4
.
non
possono
altresì
contrarre
unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
lo
zio
e
il
nipote
e
la
zia
e
la
nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
5
.
la
condanna
definitiva
di
un
contraente
per
omicidio
consumato
o
tentato
nei
confronti
di
chi
sia
coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
COSA SUCCEDE SE NONOSTANTE UNA CAUSA IMPEDITIVA VIENE CELEBRATA UN UNIONE CIVILE?
Che l’Unione Civile celebrata è nulla.
CHI PUÒ IMPUGNARE L’UNIONE CIVILE PER NULLITÀ A CAUSA DELLA CELEBRAZIONE DELLA STESSA
IN PRESENZA DI UNA DELLE DETTE CAUSE IMPEDITIVE?
Ciascuna
delle
parti
dell'unione
civile,
gli
ascendenti
prossimi,
il
pubblico
ministero
e
tutti
coloro
che
abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.
COSA ATTESTA IL FATTO DELLA SUSSISTENZA DELL’UNIONE CIVILE?
L'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
é
certificata
dal
relativo
documento
attestante
la
costituzione
dell'Unione,
che
deve
contenere
i
dati
anagrafici
delle
parti,
l'indicazione
del
loro
regime
patrimoniale
e
della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
QUALE COGNOME?
Mediante
dichiarazione
all'Ufficiale
di
Stato
Civile
le
parti
possono
stabilire
di
assumere,
per
la
durata
dell'Unione
Civile
tra
persone
dello
stesso
sesso,
un
cognome
comune
scegliendolo
tra
i
loro
cognomi.
La
parte
può
anteporre
o
posporre
al
cognome
comune
il
proprio
cognome,
se
diverso,
facendone
dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile.
QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI CHE DERIVANO DALLA CELEBRAZIONE DI UN UNIONE CIVILE?
Con
la
costituzione
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
le
parti
acquistano
reciprocamente
gli
stessi
diritti
e
assumono
i
medesimi
doveri;
dall'unione
civile
deriva
l'obbligo
reciproco
all'assistenza
morale
e
materiale
e
alla
coabitazione.
Entrambe
le
parti
sono
tenute,
ciascuna
in
relazione
alle
proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
QUALE REGIME PATRIMONIALE?
Il
regime
patrimoniale
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso,
in
mancanza
di
diversa
convenzione
patrimoniale
,
è
costituito
dalla
comunione
dei
beni
e
dunque
tutti
gli
acquisti
effettuati
anche
singolarmente
ed
esclusivamente
da
un
convivente,
dopo
la
celebrazione
dell’unione
civile
ricadono
in comproprietà con l’altro convivente al 50%.
È
possibile
scegliere
una
diversa
convenzione
patrimoniale,
come
quella
della
separazione
dei
beni
comunicando
tale
scelta
all’Ufficiale
dello
Stato
Civile
al
momento
della
celebrazione
dell’Unione
Civile.
In
assenza
di
tale
comunicazione
il
regime
applicato
sarà
quello
appena
descritto
della
comunione
dei
beni.
Vedi amplius Qui.
È POSSIBILE DEROGARE ALLE REGOLE DESCRITTE O A PARTE DI ESSE AL MOMENTO DELLA
CELEBRAZIONE DELL’UNIONE CIVILE?
No.
Le
parti
non
possono
derogare
né
ai
diritti
né
ai
doveri
previsti
dalla
legge
per
effetto
dell'Unione
Civile.
VANTAGGI PATRIMONIALI
1
.
In
caso
di
morte
del
prestatore
di
lavoro,
le
indennità
indicate
dagli
articoli
2118
e
2120
del
codice
civile devono corrispondersi anche alla parte dell'Unione Civile.
2
.
Le
parti
dell’Unione
Civile
hanno
gli
stessi
diritti
successori
delle
coppie
sposate.
Alle
parti
dell'unione
civile
si
applicano
gli
articoli
del
codice
civile
relativi
all’indegnità
nel
succedere
(dal
n.
463
al
n.
466);
ai
diritti
dei
legittimari,
incluso
il
diritto
alla
reintegrazione
della
quota
di
legittima
cioè
di
ottenere,
indipendentemente
dal
contenuto
di
un
eventuale
testamento,
quella
parte
del
patrimonio
del
de
cuius
che
la
legge
riserva
necessariamente
a
determinate
categorie
di
parenti
(art.li
dal
536
–
564);
si
applicano
gli
articoli
relativi
alle
successioni
legittime
(565
–
586);
quelle
relative
alla collazione (737 – 751).
3
.
Le
parti
unite
civilmente
hanno
gli
stessi
diritti
in
materia
di
pensione
di
reversibilità
delle
coppie
sposate.
4
.
Le
parti
unite
civilmente
hanno
diritto
all’
assistenza
morale
e
materiale
da
parte
dell’altro
convivente.
5
.
Se
hanno
scelto
la
comunione
dei
beni
conseguono
il
50%
della
proprietà
di
tutti
i
beni
acquistati
dall’altro convivente successivamente alla celebrazione dell’unione civile.
Inoltre
art.
11
comma
20
LEGGE
20
maggio
2016,
n.
76:
“Al
solo
fine
di
assicurare
l'effettività
della
tutela
dei
diritti
e
il
pieno
adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso,
le
disposizioni
che
si
riferiscono
al
matrimonio
e
le
disposizioni
contenenti
le
parole
«coniuge»,
«coniugi»
o
termini
equivalenti,
ovunque
ricorrono
nelle
leggi,
negli
atti
aventi
forza
di
legge,
nei
regolamenti
nonché
negli
atti
amministrativi
e
nei
contratti
collettivi,
si
applicano
anche
ad
ognuna
delle
parti
dell'unione
civile
tra
persone dello stesso sesso. Ad eccezione di deroghe espresse stabilite dalla legge”
.
È POSSIBILE, PER LE PARTI DELL’UNIONE CIVILE ADOTTARE MINORI?
La
legge
non
consente
ad
uno
dei
due
partner
di
adottare
il
figlio
dell'altro,
essendo
stata
stralciata
la
c.d. “stepchild adoption” dal testo definitivo approvato al senato.
L'articolo
3
prevede
tuttavia
che
"resta
fermo
quanto
previsto
e
consentito
in
materia
di
adozioni
dalle
norme
vigenti"
.
Ciò
consente
al
Giudice
di
decidere
caso
per
caso,
in
continuità
con
l’evoluzione
giurisprudenziale
che
ha
visto
il
riconoscimento
della
adattabilità
dei
minori
per
le
coppie
omosessuali
già
dal 2014.
QUANDO SI SCIOGLIE L’UNIONE CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI?
La
morte
o
la
dichiarazione
di
morte
presunta
di
una
delle
parti
dell'unione
civile
ne
determina
lo
scioglimento.
La
sentenza
di
rettificazione
di
attribuzione
di
sesso
determina
lo
scioglimento
dell'unione
civile
tra
persone dello stesso sesso.
QUANDO E COME LE PARTI POSSONO SCIOGLIERE VOLONTARIAMENTE L’UNIONE CIVILE?
L'unione
civile
si
scioglie
quando
le
parti
hanno
manifestato
anche
disgiuntamente
la
volontà
di
scioglimento dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
In
tale
caso
per
realizzare
giuridicamente
lo
scioglimento
dell’Unione
Civile
è
necessario
attendere
tre
mesi
dalla
data
della
manifestazione
di
volontà
di
scioglimento
dell'Unione,
quindi
proporre
una
domanda
in
Tribunale
iniziando
una
procedura
che
si
concluderà
con
una
sentenza
che
dispone
lo
scioglimento dell’unione.
Non
occorre
un
periodo
di
separazione
di
6
mesi
o
1
anno
come
per
le
coppie
sposate.
Dopo
3
mesi
dalla rituale dichiarazione di volerla terminare si può sciogliere con procedura tribunalizia l’unione civile.
SUSSISTE L’OBBLIGO DI FEDELTÀ, COME PER LE COPPIE SPOSATE?
No.
A
differenza
delle
coppie
sposate
che
sono
tenute
alla
fedeltà
ex
art.lo
143
c.c.,
non
sussiste
un
obbligo di fedeltà previsto per legge per le coppie che hanno contratto unione civile.
QUANDO SI COSTITUISCE L’UNIONE CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI?
Se
uno
dei
coniugi
(cioè
uno
dei
componenti
di
una
di
una
coppia
unita
in
matrimonio)
cambia
sesso
e
alla
rettificazione
anagrafica
di
sesso,
i
coniugi
abbiano
manifestato
la
volontà
di
non
sciogliere
il
matrimonio
o
di
non
cessarne
gli
effetti
civili
(se
sposati
con
matrimonio
concordatario),
consegue
l'automatica instaurazione dell'Unione Civile tra le persone dette, diventate dello stesso sesso.
_______________________________
Segue il testo della LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .
Promulga la seguente legge:
Art. 1
La
presente
legge
istituisce
l'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
quale
specifica
formazione
sociale
ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
2.
Due
persone
maggiorenni
dello
stesso
sesso
costituiscono
un'unione
civile
mediante
dichiarazione
di
fronte all'ufficiale distato civile ed alla presenza di due testimoni.
3.
L'ufficiale
di
stato
civile
provvede
alla
registrazione
degli
atti
di
unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso nell'archivio dello stato civile.
4.
Sono
cause
impeditive
per
la
costituzione
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso:
a)
la
sussistenza,
per
una
delle
parti,
di
un
vincolo
matrimoniale
o
di
un'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso;
b)
l'interdizione
di
una
delle
parti
per
infermità
di
mente;
se
l'istanza
d'interdizione
é
soltanto
promossa,
il
pubblico
ministero
può
chiedere
che
si
sospenda
la
costituzione
dell'unione
civile;
in
tal
caso
il
procedimento
non
può
aver
luogo
finché
la
sentenza
che
ha
pronunziato
sull'istanza
non
sia
passata
in
giudicato;
c)
la
sussistenza
tra
le
parti
dei
rapporti
di
cui
all'articolo
87,primo
comma,
del
codice
civile;
non
possono
altresì
contrarre
unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
lo
zio
e
il
nipote
e
la
zia
e
la
nipote;
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
al
medesimo
articolo
87;
d)
la
condanna
definitiva
di
un
contraente
per
omicidio
consumato
o
tentato
nei
confronti
di
chi
sia
coniugato
o
unito
civilmente
con
l'altra
parte;
se
é
stato
disposto
soltanto
rinvio
a
giudizio
ovvero
sentenza
di
condanna
di
primo
o
secondo
grado
ovvero
una
misura
cautelare
la
costituzione
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
é
sospesa sino a quando non é pronunziata sentenza di proscioglimento.
5.
La
sussistenza
di
una
delle
cause
impeditive
di
cui
al
comma
4
comporta
la
nullità
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso.
All'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
si
applicano
gli
articoli
65
e
68,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6.
L'unione
civile
costituita
in
violazione
di
una
delle
cause
impeditive
di
cui
al
comma
4,
ovvero
in
violazione
dell'articolo
68
del
codice
civile,
può
essere
impugnata
da
ciascuna
delle
parti
dell'unione
civile,
dagli
ascendenti
prossimi,
dal
pubblico
ministero
e
da
tutti
coloro
che
abbiano
per
impugnarla
un
interesse
legittimo
e
attuale.
L'unione
civile
costituita
da
una
parte
durante
l'assenza
dell'altra
non
può
essere impugnata finché dura l'assenza.
7.
L'unione
civile
può
essere
impugnata
dalla
parte
il
cui
consenso
é
stato
estorto
con
violenza
o
determinato
da
timore
di
eccezionale
gravità
determinato
da
cause
esterne
alla
parte
stessa.
può
essere
altresì
impugnata
dalla
parte
il
cui
consenso
é
stato
dato
per
effetto
di
errore
sull'identità
della
persona
o
di
errore
essenziale
su
personali
dell'altra
parte.
L'azione
non
può
essere
proposta
se
vi
é
stata
coabitazione
per
un
anno
dopo
che
écessata
la
violenza
o
le
cause
che
hanno
determinato
il
timore
ovverosia
stato
scoperto
l'errore.
L'errore
sulle
qualità
personali
éessenziale
qualora,
tenute
presenti
le
condizioni
dell'altra
parte,
si
accerti
che
la
stessa
non
avrebbe
prestato
il
suo
consenso
se
le
avesse
esattamente
conosciute
e
l'errore
riguardi:
a)
l'esistenza
di
una
malattia
fisica
o
psichica,
tale
da
impedire
lo
svolgimento
della
vita
comune;
b)
le
circostanze
di
cui
all'articolo
122,
terzo
comma,
numeri
2),3)
e
4),
del codice civile.
8.
La
parte
può
in
qualunque
tempo
impugnare
il
matrimonio
o
l'unione
civile
dell'altra
parte.
Se
si
oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
9.
L'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
é
certificata
dal
relativo
documento
attestante
la
costituzione
dell'unione,
che
deve
contenere
i
dati
anagrafici
delle
parti,
l'indicazione
del
loro
regime
patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafiche alla residenza dei testimoni.
10.
Mediante
dichiarazione
all'ufficiale
di
stato
civile
le
parti
possono
stabilire
di
assumere,
per
la
durata
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso,
un
cognome
comune
scegliendolo
tra
i
loro
cognomi.
La
parte
può
anteporre
o
posporre
al
cognome
comune
il
proprio
cognome,
se
diverso,
facendone
dichiarazione all'ufficiale distato civile.
11.
Con
la
costituzione
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
le
parti
acquistano
gli
stessi
diritti
e
assumono
i
medesimi
doveri;
dall'unione
civile
deriva
l'obbligo
reciproco
all'assistenza
morale
e
materiale
e
alla
coabitazione.
Entrambe
le
parti
sono
tenute,
ciascuna
in
relazione
alle
proprie
sostanze
e
alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
12.
Le
parti
concordano
tra
loro
l'indirizzo
della
vita
familiare
e
fissano
la
residenza
comune;
a
ciascuna
delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13.
Il
regime
patrimoniale
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso,
in
mancanza
di
diversa
convenzione
patrimoniale,
é
costituito
dalla
comunione
dei
beni.
In
materia
di
forma,
modifica,simulazione
e
capacità
per
la
stipula
delle
convenzioni
patrimoniali
si
applicano
gli
articoli
162,
163,
164
e
166
del
codice
civile.
Le
parti
non
possono
derogare
né
ai
diritti
né
ai
doveri
previsti
dalla
legge
per
effetto
dell'unione
civile.
Si
applicano
le
disposizioni
di
cui
alle
sezioni
II,
III,
IV,
V
e
VI
del
capo
VI
del
titolo VI del libro primo del codice civile.
14.
Quando
la
condotta
della
parte
dell'unione
civile
é
causa
di
grave
pregiudizio
all'integrità'
fisica
o
morale
ovvero
alla
libertà
dell'altra
parte,
il
giudice,
su
istanza
di
parte,
può
adottare
con
decreto
uno
o
più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.
15.
Nella
scelta
dell'amministratore
di
sostegno
il
giudice
tutelare
preferisce,
ove
possibile,
la
parte
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso.
L'interdizione
o
l'inabilitazione
possono
essere
promosse
anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16.
La
violenza
é
causa
di
annullamento
del
contratto
anche
quando
il
male
minacciato
riguarda
la
persona
o
i
beni
dell'altra
parte
dell'unione
civile
costituita
dal
contraente
o
da
un
discendente
o
ascendente di lui.
17.
In
caso
di
morte
del
prestatore
di
lavoro,
le
indennità
indicate
dagli
articoli
2118
e
2120
del
codice
civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19.
All'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
al
titolo
XIII
del
libro
primo
del
codice
civile,
nonché
gli
articoli
116,
primo
comma,
146,
2647,
2653,
primo
comma,
numero
4),
e
2659 del codice civile.
20.
Al
solo
fine
di
assicurare
l'effettività
della
tutela
dei
diritti
e
il
pieno
adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso,
le
disposizioni
che
si
riferiscono
al
matrimonio
e
le
disposizioni
contenenti
le
parole«coniuge»,
«coniugi»
o
termini
equivalenti,
ovunque
ricorrono
nelle
leggi,
negli
atti
aventi
forza
di
legge,
nei
regolamenti
nonché
negli
atti
amministrativi
e
nei
contratti
collettivi,
si
applicano
anche
ad
ognuna
delle
parti
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso.
La
disposizione
di
cui
al
periodo
precedente
non
si
applica
alle
norme
del
codice
civile
non
richiamate
espressamente
nella
presente
legge,
nonché
alle
disposizioni
di
cui
alla
legge
4
maggio
1983,
n.
184.
Resta
fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
21.
Alle
parti
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
si
applicano
le
disposizioni
previste
dal
capo
III
e
dal
capo
X
del
titolo
I,
dal
titolo
II
e
dal
capo
II
e
dal
capo
V-bis
del
titolo
IV
del
libro
secondo
del
codice civile.
22.
La
morte
o
la
dichiarazione
di
morte
presunta
di
una
delle
parti
dell'unione
civile
ne
determina
lo
scioglimento.
23.
L'unione
civile
si
scioglie
altresì
nei
casi
previsti
dall'articolo
3,
numero
1)
e
numero
2),
lettere
a),
c),
d)
ed
e),della
legge
1°
dicembre
1970,
n.
898.
24.
L'unione
civile
si
scioglie,
inoltre,
quando
le
parti
hanno
manifestato
anche
disgiuntamente
la
volontà
di
scioglimento
dinanzi
all'ufficiale
dello
stato
civile.
In
tale
caso
la
domanda
di
scioglimento
dell'unione
civile
é
proposta
decorsi
tre
mesi
dalla
data
della
manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
25.
Si
applicano,
in
quanto
compatibili,
gli
articoli
4,
5,
primo
comma,
e
dal
quinto
all'undicesimo
comma,
8,
9,
9-bis,
10,
12-bis,12-ter,
12-quater,
12-quinquies
e
12-sexies
della
legge
1°
dicembre
1970,
n.
898,
nonché
le
disposizioni
di
cui
al
Titolo
II
del
libro
quarto
del
codice
di
procedura
civile
ed
agli
articoli
6
e
12
del
decreto-legge
12
settembre
2014,
n.
132,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
10
novembre
2014,
n. 162.
26.
La
sentenza
di
rettificazione
di
attribuzione
di
sesso
determina
lo
scioglimento
dell'unione
civile
tra
persone dello stesso sesso.
27.
Alla
rettificazione
anagrafica
di
sesso,
ove
i
coniugi
abbiano
manifestato
la
volontà
di
non
sciogliere
il
matrimonio
o
di
non
cessarne
gli
effetti
civili,
consegue
l'automatica
instaurazione
dell'unione
civile
tra
persone dello stesso sesso.
28.
Fatte
salve
le
disposizioni
di
cui
alla
presente
legge,
il
Governo
é
delegato
ad
adottare,
entro
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
uno
o
più
decreti
legislativi
in
materia
di
unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
nel
rispetto
dei
seguenti
principi
e
criteri
direttivi:
a)
adeguamento
alle
previsioni
della
presente
legge
delle
disposizioni
dell'ordinamento
dello
stato
civile
in
materia
di
iscrizioni,
trascrizioni
e
annotazioni;
b)
modifica
e
riordino
delle
norme
in
materia
di
diritto
internazionale
privato,
prevedendo
l'applicazione
della
disciplina
dell'unione
civile
tra
persone
dello
stesso
sesso
regolata
dalle
leggi
italiane
alle
coppie
formate
da
persone
dello
stesso
sesso
che
abbiano
contratto
all'estero
matrimonio,
unione
civile
o
altro
istituto
analogo;
c)
modificazioni
ed
integrazioni
normative
per
il
necessario
coordinamento
con
la
presente
legge
delle
disposizioni
contenute
nelle
leggi,
negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29.
I
decreti
legislativi
di
cui
al
comma
28
sono
adottati
su
proposta
del
Ministro
della
giustizia,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'interno,
il
Ministro
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali
e
il
Ministro
degli
affari
esteri e della cooperazione internazionale.
30.
Ciascuno
schema
di
decreto
legislativo
di
cui
al
comma
28,
a
seguito
della
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri,
é
trasmesso
alla
Camera
dei
deputati
e
al
Senato
della
Repubblica
perché
su
di
esso
siano
espressi,
entro
sessanta
giorni
dalla
trasmissione,
i
pareri
delle
Commissioni
parlamentari
competenti
per
materia.
Decorso
tale
termine
il
decreto
può
essere
comunque
adottato,
anche
in
mancanza
dei
pareri.
Qualora
il
termine
per
l'espressione
dei
pareri
parlamentari
scada
nei
trenta
giorni
che
precedono
la
scadenza
del
termine
previsto
dal
comma
28,
quest’ultimo
termine
é
prorogato
di
tre
mesi.
Il
Governo,
qualora
non
intenda
conformarsi
ai
pareri
parlamentari,
trasmette
nuovamente
i
testi
alle
Camere
con
le
sue
osservazioni
e
con
eventuali
modificazioni,
corredate
dei
necessari
elementi
integrativi
di
informazione
e
motivazione.
I
pareri
definitivi
delle
Commissioni
competenti
per
materia
sono
espressi
entro
il
termine
di
dieci
giorni
dalla
data
della
nuova
trasmissione.
Decorso
tale
termine,
i
decreti
possono
essere comunque adottati.
31.
Entro
due
anni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
di
ciascun
decreto
legislativo
adottato
ai
sensi
del
comma
28,
il
Governo
può
adottare
disposizioni
integrative
e
correttive
del
decreto
medesimo,nel
rispetto
dei
principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
32.
All'articolo
86
del
codice
civile,
dopo
le
parole:
«da
un
matrimonio»
sono
inserite
le
seguenti:
«o
da
un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
33.
All'articolo
124
del
codice
civile,
dopo
le
parole:
«impugnare
il
matrimonio»
sono
inserite
le
seguenti:
«o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34.
Con
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
su
proposta
del
Ministro
dell'interno,
da
emanare
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
sono
stabilite
le
disposizioni
transitorie
necessarie
per
la
tenuta
dei
registri
nell'archivio
dello
stato
civile
nelle
more
dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
da
1
a
34
acquistano
efficacia
a
decorrere
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della presente legge.
Data a Roma, addi' 20 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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