UNIONI CIVILI LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016 COSA SONO LE UNIONI CIVILI?    Le “Unioni   civili”   sono   l’istituto   giuridico   che   consente   a   due   persone   maggiorenni   dello   stesso   sesso    che convivono stabilmente, di fondare, se lo vogliono, specifici diritti e obblighi reciproci. COME SI REALIZZA UN UNIONE CIVILE? Un'unione   civile   è   costituita   mediante   dichiarazione   della   coppia   di   fronte   all'ufficiale   Di   Stato   Civile   ed alla   presenza   di   due   testimoni.   L'ufficiale   di   stato   civile   provvede   alla   registrazione   degli   atti   di   unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell'archivio Dello Stato Civile. QUANDO NON SI PUÒ REALIZZARE UN UNIONE CIVILE? Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 1 . la   sussistenza,   per   una   delle   parti,   di   un   vincolo   matrimoniale   o   di   un’   (altra)   unione   civile   tra persone dello stesso sesso; 2 .  l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; 3 . la   sussistenza   tra   le   parti   dei   rapporti   (di   tipo   familiare:   es.   ascendenti-figli;   fratelli-sorelle   etc.)   di   cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile ; 4 . non   possono   altresì   contrarre   unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   lo   zio   e   il   nipote   e   la   zia   e   la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; 5 . la   condanna   definitiva   di   un   contraente   per   omicidio   consumato   o   tentato   nei   confronti   di   chi   sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. COSA SUCCEDE SE NONOSTANTE UNA CAUSA IMPEDITIVA VIENE CELEBRATA UN UNIONE CIVILE? Che l’Unione Civile celebrata è nulla. CHI PUÒ IMPUGNARE L’UNIONE CIVILE PER NULLITÀ A CAUSA DELLA CELEBRAZIONE DELLA STESSA IN PRESENZA DI UNA DELLE DETTE CAUSE IMPEDITIVE? Ciascuna   delle   parti   dell'unione   civile,   gli   ascendenti   prossimi,   il   pubblico   ministero   e   tutti   coloro   che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. COSA ATTESTA IL FATTO DELLA SUSSISTENZA DELL’UNIONE CIVILE? L'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   é   certificata   dal   relativo   documento   attestante   la   costituzione dell'Unione,   che   deve   contenere   i   dati   anagrafici   delle   parti,   l'indicazione   del   loro   regime   patrimoniale   e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. QUALE COGNOME? Mediante   dichiarazione   all'Ufficiale   di   Stato   Civile   le   parti   possono   stabilire   di   assumere,   per   la   durata dell'Unione   Civile   tra   persone   dello   stesso   sesso,   un   cognome   comune   scegliendolo   tra   i   loro   cognomi.   La parte    può    anteporre    o    posporre    al    cognome    comune    il    proprio    cognome,    se    diverso,    facendone dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile. QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI CHE DERIVANO DALLA CELEBRAZIONE DI UN UNIONE CIVILE? Con   la   costituzione   dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   le   parti   acquistano   reciprocamente   gli stessi   diritti   e   assumono   i   medesimi   doveri;   dall'unione   civile   deriva   l'obbligo   reciproco   all'assistenza morale   e   materiale   e   alla   coabitazione.   Entrambe   le   parti   sono   tenute,   ciascuna   in   relazione   alle   proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. QUALE REGIME PATRIMONIALE? Il    regime    patrimoniale    dell'unione    civile    tra    persone    dello    stesso    sesso,    in    mancanza    di    diversa convenzione    patrimoniale ,   è   costituito   dalla   comunione   dei   beni    e   dunque   tutti   gli   acquisti   effettuati anche   singolarmente   ed   esclusivamente   da   un   convivente,   dopo   la   celebrazione   dell’unione   civile   ricadono in comproprietà con l’altro convivente al 50%.  È    possibile    scegliere    una    diversa    convenzione    patrimoniale,    come    quella    della    separazione    dei    beni comunicando   tale   scelta   all’Ufficiale   dello   Stato   Civile   al   momento   della   celebrazione   dell’Unione   Civile. In   assenza   di   tale   comunicazione   il   regime   applicato   sarà   quello   appena   descritto   della   comunione   dei beni. Vedi amplius Qui.    È POSSIBILE DEROGARE ALLE REGOLE DESCRITTE O A PARTE DI ESSE AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DELL’UNIONE CIVILE? No.   Le   parti   non   possono   derogare   né   ai   diritti   né   ai   doveri   previsti   dalla   legge   per   effetto   dell'Unione Civile. VANTAGGI PATRIMONIALI 1 . In   caso   di   morte   del   prestatore   di   lavoro,   le   indennità    indicate   dagli   articoli   2118   e   2120   del   codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'Unione Civile. 2 . Le    parti    dell’Unione    Civile    hanno    gli    stessi    diritti    successori     delle    coppie    sposate.    Alle    parti dell'unione   civile   si   applicano   gli   articoli   del   codice   civile   relativi   all’indegnità   nel   succedere   (dal   n. 463   al   n.   466);   ai   diritti   dei   legittimari,   incluso   il   diritto   alla   reintegrazione   della   quota   di   legittima cioè   di   ottenere,   indipendentemente   dal   contenuto   di   un   eventuale   testamento,   quella   parte   del patrimonio   del   de   cuius   che   la   legge   riserva   necessariamente   a   determinate   categorie   di   parenti   (art.li dal   536   –   564);   si   applicano   gli   articoli   relativi   alle   successioni   legittime   (565   –   586);   quelle   relative alla collazione (737 – 751). 3 . Le   parti   unite   civilmente   hanno   gli   stessi   diritti   in   materia   di   pensione   di   reversibilità    delle   coppie sposate. 4 . Le    parti    unite    civilmente    hanno    diritto    all’ assistenza    morale    e    materiale     da    parte    dell’altro convivente. 5 . Se   hanno   scelto   la   comunione   dei   beni   conseguono   il   50%   della   proprietà   di   tutti   i   beni   acquistati dall’altro convivente successivamente alla celebrazione dell’unione civile.  Inoltre   art.   11   comma   20   LEGGE   20   maggio   2016,   n.   76:   “Al   solo   fine   di   assicurare   l'effettività   della tutela   dei   diritti   e   il   pieno   adempimento   degli   obblighi   derivanti   dall'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso, le   disposizioni   che   si   riferiscono   al   matrimonio   e   le   disposizioni   contenenti   le   parole   «coniuge»,   «coniugi»   o termini   equivalenti,   ovunque   ricorrono   nelle   leggi,   negli   atti   aventi   forza   di   legge,   nei   regolamenti   nonché   negli atti   amministrativi   e   nei   contratti   collettivi,   si   applicano   anche   ad   ognuna   delle   parti   dell'unione   civile   tra persone dello stesso sesso. Ad eccezione di deroghe espresse stabilite dalla legge” . È POSSIBILE, PER LE PARTI DELL’UNIONE CIVILE ADOTTARE MINORI? La   legge   non   consente   ad   uno   dei   due   partner   di   adottare   il   figlio   dell'altro,   essendo   stata   stralciata   la c.d. “stepchild adoption” dal testo definitivo approvato al senato. L'articolo   3   prevede   tuttavia   che   "resta   fermo   quanto   previsto   e   consentito   in   materia   di   adozioni   dalle norme    vigenti" .    Ciò    consente    al    Giudice    di    decidere    caso    per    caso,    in    continuità    con    l’evoluzione giurisprudenziale   che   ha   visto   il   riconoscimento   della   adattabilità   dei   minori   per   le   coppie    omosessuali   già dal 2014.   QUANDO SI SCIOGLIE L’UNIONE CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI? La   morte   o   la   dichiarazione   di   morte   presunta   di   una   delle   parti   dell'unione   civile   ne   determina   lo scioglimento. La   sentenza   di   rettificazione   di   attribuzione   di   sesso   determina   lo   scioglimento   dell'unione   civile   tra persone dello stesso sesso. QUANDO E COME LE PARTI POSSONO SCIOGLIERE VOLONTARIAMENTE L’UNIONE CIVILE? L'unione   civile   si   scioglie   quando   le   parti   hanno   manifestato   anche   disgiuntamente   la   volontà   di scioglimento dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. In   tale   caso   per   realizzare   giuridicamente   lo   scioglimento   dell’Unione   Civile   è   necessario   attendere tre   mesi   dalla   data   della   manifestazione   di   volontà   di   scioglimento   dell'Unione,   quindi   proporre   una domanda    in    Tribunale    iniziando    una    procedura    che    si    concluderà    con    una    sentenza    che    dispone    lo scioglimento dell’unione. Non   occorre   un   periodo   di   separazione   di   6   mesi   o   1   anno   come   per   le   coppie   sposate.   Dopo   3   mesi dalla rituale dichiarazione di volerla terminare si può sciogliere con procedura tribunalizia l’unione civile. SUSSISTE L’OBBLIGO DI FEDELTÀ, COME PER LE COPPIE SPOSATE? No.   A   differenza   delle   coppie   sposate   che   sono   tenute   alla   fedeltà   ex   art.lo   143   c.c.,   non   sussiste   un obbligo di fedeltà previsto per legge per le coppie che hanno contratto unione civile. QUANDO SI COSTITUISCE L’UNIONE CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI? Se   uno   dei   coniugi   (cioè   uno   dei   componenti   di   una   di   una   coppia   unita   in   matrimonio)   cambia   sesso e   alla   rettificazione   anagrafica   di   sesso,   i   coniugi   abbiano   manifestato   la   volontà   di   non   sciogliere   il matrimonio    o    di    non    cessarne    gli    effetti    civili    (se    sposati    con    matrimonio    concordatario),    consegue l'automatica instaurazione dell'Unione Civile tra le persone dette, diventate dello stesso sesso. _______________________________   Segue il testo della LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA . Promulga la seguente legge: Art. 1 La   presente   legge   istituisce   l'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   quale   specifica   formazione   sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. 2.   Due   persone   maggiorenni   dello   stesso   sesso   costituiscono   un'unione   civile   mediante   dichiarazione   di fronte all'ufficiale distato civile ed alla presenza di due testimoni. 3.   L'ufficiale   di   stato   civile   provvede   alla   registrazione   degli   atti   di   unione   civile   tra   persone   dello   stesso sesso nell'archivio dello stato civile. 4.    Sono    cause    impeditive    per    la    costituzione    dell'unione    civile    tra    persone    dello    stesso    sesso:    a)    la sussistenza,   per   una   delle   parti,   di   un   vincolo   matrimoniale   o   di   un'unione   civile   tra   persone   dello   stesso sesso;   b)   l'interdizione   di   una   delle   parti   per   infermità   di   mente;   se   l'istanza   d'interdizione   é   soltanto promossa,   il   pubblico   ministero   può   chiedere   che   si   sospenda   la   costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso il   procedimento   non      può   aver   luogo   finché   la   sentenza   che   ha   pronunziato   sull'istanza   non   sia   passata   in giudicato;   c)   la   sussistenza   tra   le   parti   dei   rapporti   di   cui   all'articolo   87,primo   comma,   del   codice   civile; non   possono   altresì   contrarre   unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   lo   zio   e   il   nipote   e   la   zia   e   la nipote;    si    applicano    le    disposizioni    di    cui    al    medesimo    articolo    87;    d)    la    condanna    definitiva    di    un contraente   per   omicidio   consumato   o   tentato   nei   confronti   di   chi   sia   coniugato   o   unito   civilmente   con l'altra   parte;   se   é   stato   disposto   soltanto   rinvio   a   giudizio   ovvero   sentenza   di   condanna   di   primo   o   secondo grado   ovvero   una   misura   cautelare   la   costituzione   dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   é sospesa sino a quando non é pronunziata sentenza di proscioglimento. 5.   La   sussistenza   di   una   delle   cause   impeditive   di   cui   al   comma   4   comporta   la   nullità   dell'unione   civile   tra persone   dello   stesso   sesso.   All'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   si   applicano   gli   articoli   65   e   68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 6.   L'unione   civile   costituita   in   violazione   di   una   delle   cause   impeditive   di   cui   al   comma   4,   ovvero   in violazione   dell'articolo   68   del   codice   civile,      può   essere   impugnata   da   ciascuna   delle   parti   dell'unione civile,   dagli   ascendenti   prossimi,   dal   pubblico   ministero   e   da   tutti   coloro   che   abbiano   per   impugnarla   un interesse   legittimo   e   attuale.   L'unione   civile   costituita   da   una   parte   durante   l'assenza   dell'altra   non      può essere impugnata finché dura l'assenza. 7.    L'unione    civile        può    essere    impugnata    dalla    parte    il    cui    consenso    é    stato    estorto    con    violenza    o determinato   da   timore   di   eccezionale   gravità   determinato   da   cause   esterne   alla   parte   stessa.   può   essere altresì   impugnata   dalla   parte   il   cui   consenso   é   stato   dato   per   effetto   di   errore   sull'identità   della   persona   o di    errore    essenziale    su        personali    dell'altra    parte.    L'azione    non        può    essere    proposta    se    vi    é    stata coabitazione   per   un   anno   dopo   che   écessata   la   violenza   o   le   cause   che   hanno   determinato   il   timore ovverosia   stato   scoperto   l'errore.   L'errore   sulle   qualità   personali   éessenziale   qualora,   tenute   presenti   le condizioni   dell'altra   parte,   si   accerti   che   la   stessa   non   avrebbe   prestato   il   suo   consenso   se   le   avesse esattamente   conosciute   e   l'errore   riguardi:   a)   l'esistenza   di   una   malattia   fisica   o   psichica,   tale   da   impedire lo   svolgimento   della   vita   comune;   b)   le   circostanze   di   cui   all'articolo   122,   terzo   comma,   numeri   2),3)   e   4), del codice civile. 8.   La   parte      può   in   qualunque   tempo   impugnare   il   matrimonio   o   l'unione   civile   dell'altra   parte.   Se   si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata. 9.    L'unione    civile    tra    persone    dello    stesso    sesso    é    certificata    dal    relativo    documento    attestante    la costituzione   dell'unione,   che   deve   contenere   i   dati   anagrafici   delle   parti,   l'indicazione   del   loro   regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafiche alla residenza dei testimoni. 10.   Mediante   dichiarazione   all'ufficiale   di   stato   civile   le   parti   possono   stabilire   di   assumere,   per   la   durata dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso,   un   cognome   comune   scegliendolo   tra   i   loro   cognomi.   La parte        può    anteporre    o    posporre    al    cognome    comune    il    proprio    cognome,    se    diverso,    facendone dichiarazione all'ufficiale distato civile. 11.   Con   la   costituzione   dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   le   parti   acquistano   gli   stessi   diritti e    assumono    i    medesimi    doveri;    dall'unione    civile    deriva    l'obbligo    reciproco    all'assistenza    morale    e materiale   e   alla   coabitazione.   Entrambe   le   parti   sono   tenute,   ciascuna   in   relazione   alle   proprie   sostanze   e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 12.   Le   parti   concordano   tra   loro   l'indirizzo   della   vita   familiare   e   fissano   la   residenza   comune;   a   ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 13.    Il    regime    patrimoniale    dell'unione    civile    tra    persone    dello    stesso    sesso,    in    mancanza    di    diversa convenzione      patrimoniale,      é      costituito      dalla      comunione      dei      beni.      In      materia      di      forma, modifica,simulazione   e   capacità   per   la   stipula   delle   convenzioni   patrimoniali   si   applicano   gli   articoli   162, 163,   164   e   166   del   codice   civile.   Le   parti   non   possono   derogare   né   ai   diritti   né   ai   doveri   previsti   dalla   legge per   effetto   dell'unione   civile.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui   alle   sezioni   II,   III,   IV, V   e VI   del   capo VI   del titolo VI del libro primo del codice civile. 14.   Quando   la   condotta   della   parte   dell'unione   civile   é   causa   di   grave   pregiudizio   all'integrità'   fisica   o morale   ovvero   alla   libertà   dell'altra   parte,   il   giudice,   su   istanza   di   parte,      può   adottare   con   decreto   uno   o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile. 15.    Nella    scelta    dell'amministratore    di    sostegno    il    giudice    tutelare    preferisce,    ove    possibile,    la    parte dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso.   L'interdizione   o   l'inabilitazione   possono   essere   promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale  può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 16.    La    violenza    é    causa    di    annullamento    del    contratto    anche    quando    il    male    minacciato    riguarda    la persona    o    i    beni    dell'altra    parte    dell'unione    civile    costituita    dal    contraente    o    da    un    discendente    o ascendente di lui. 17.   In   caso   di   morte   del   prestatore   di   lavoro,   le   indennità   indicate   dagli   articoli   2118   e   2120   del   codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. 18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile. 19.   All'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   si   applicano   le   disposizioni   di   cui   al   titolo   XIII   del   libro primo   del   codice   civile,   nonché   gli   articoli   116,   primo   comma,   146,   2647,   2653,   primo   comma,   numero   4),   e 2659 del codice civile. 20.   Al   solo   fine   di   assicurare   l'effettività   della   tutela   dei   diritti   e   il   pieno   adempimento   degli   obblighi derivanti   dall'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso,   le   disposizioni   che   si   riferiscono   al   matrimonio   e le   disposizioni   contenenti   le   parole«coniuge»,   «coniugi»   o   termini   equivalenti,   ovunque   ricorrono   nelle leggi,   negli   atti   aventi   forza   di   legge,   nei   regolamenti   nonché   negli   atti   amministrativi   e   nei   contratti collettivi,   si   applicano   anche   ad   ognuna   delle   parti   dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso.   La disposizione   di   cui   al   periodo   precedente   non   si   applica   alle   norme   del   codice   civile   non   richiamate espressamente   nella   presente   legge,   nonché   alle   disposizioni   di   cui   alla   legge   4   maggio   1983,   n.   184.   Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. 21.   Alle   parti   dell'unione   civile   tra   persone   dello   stesso   sesso   si   applicano   le   disposizioni   previste   dal   capo III   e   dal   capo   X   del   titolo   I,   dal   titolo   II   e   dal   capo   II   e   dal   capo   V-bis   del   titolo   IV   del   libro   secondo   del codice civile. 22.   La   morte   o   la   dichiarazione   di   morte   presunta   di   una   delle   parti   dell'unione   civile   ne   determina   lo scioglimento. 23.   L'unione   civile   si   scioglie   altresì   nei   casi   previsti   dall'articolo   3,   numero   1)   e   numero   2),   lettere   a),   c),   d) ed   e),della   legge   1°   dicembre   1970,   n.   898.   24.   L'unione   civile   si   scioglie,   inoltre,   quando   le   parti   hanno manifestato   anche   disgiuntamente   la   volontà   di   scioglimento   dinanzi   all'ufficiale   dello   stato   civile.   In   tale caso    la    domanda    di    scioglimento    dell'unione    civile    é    proposta    decorsi    tre    mesi    dalla    data    della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. 25.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   gli   articoli   4,   5,   primo   comma,   e   dal   quinto   all'undicesimo   comma, 8,   9,   9-bis,   10,   12-bis,12-ter,   12-quater,   12-quinquies   e   12-sexies   della   legge   1°   dicembre   1970,   n.   898, nonché   le   disposizioni   di   cui   al   Titolo   II   del   libro   quarto   del   codice   di   procedura   civile   ed   agli   articoli   6   e   12 del   decreto-legge   12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge   10   novembre   2014, n. 162. 26.   La   sentenza   di   rettificazione   di   attribuzione   di   sesso   determina   lo   scioglimento   dell'unione   civile   tra persone dello stesso sesso. 27.   Alla   rettificazione   anagrafica   di   sesso,   ove   i   coniugi   abbiano   manifestato   la   volontà   di   non   sciogliere   il matrimonio   o   di   non   cessarne   gli   effetti   civili,   consegue   l'automatica   instaurazione   dell'unione   civile   tra persone dello stesso sesso. 28.   Fatte   salve   le   disposizioni   di   cui   alla   presente   legge,   il   Governo   é   delegato   ad   adottare,   entro   sei   mesi dalla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente   legge,   uno   o   più   decreti   legislativi   in   materia   di   unione   civile tra   persone   dello   stesso   sesso   nel   rispetto   dei   seguenti   principi   e   criteri   direttivi:   a)   adeguamento   alle previsioni    della    presente    legge    delle    disposizioni    dell'ordinamento    dello    stato    civile    in    materia    di iscrizioni,     trascrizioni     e     annotazioni;     b)     modifica     e     riordino     delle     norme     in     materia     di     diritto internazionale    privato,    prevedendo    l'applicazione    della    disciplina    dell'unione    civile    tra    persone    dello stesso   sesso   regolata   dalle   leggi   italiane   alle   coppie   formate   da   persone   dello   stesso   sesso   che   abbiano contratto   all'estero   matrimonio,   unione   civile   o   altro   istituto   analogo;   c)   modificazioni   ed   integrazioni normative   per   il   necessario   coordinamento   con   la   presente   legge   delle   disposizioni   contenute   nelle   leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. 29.   I   decreti   legislativi   di   cui   al   comma   28   sono   adottati   su   proposta   del   Ministro   della   giustizia,   di concerto   con   il   Ministro   dell'interno,   il   Ministro   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   e   il   Ministro   degli   affari esteri e della cooperazione internazionale. 30.   Ciascuno   schema   di   decreto   legislativo   di   cui   al   comma   28,   a   seguito   della   deliberazione   del   Consiglio dei   ministri,   é   trasmesso   alla   Camera   dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   perché   su   di   esso   siano espressi,   entro   sessanta   giorni   dalla   trasmissione,   i   pareri   delle   Commissioni   parlamentari   competenti   per materia.   Decorso   tale   termine   il   decreto      può   essere   comunque   adottato,   anche   in   mancanza   dei   pareri. Qualora   il   termine   per   l'espressione   dei   pareri   parlamentari   scada   nei   trenta   giorni   che   precedono   la scadenza   del   termine   previsto   dal   comma   28,   quest’ultimo   termine   é   prorogato   di   tre   mesi.   Il   Governo, qualora   non   intenda   conformarsi   ai   pareri   parlamentari,   trasmette   nuovamente   i   testi   alle   Camere   con   le sue     osservazioni     e     con     eventuali     modificazioni,     corredate     dei     necessari     elementi     integrativi     di informazione   e   motivazione.   I   pareri   definitivi   delle   Commissioni   competenti   per   materia   sono   espressi entro   il   termine   di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova   trasmissione.   Decorso   tale   termine,   i   decreti   possono essere comunque adottati. 31.   Entro   due   anni   dalla   data   di   entrata   in   vigore   di   ciascun   decreto   legislativo   adottato   ai   sensi   del   comma 28,   il   Governo      può   adottare   disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto   medesimo,nel   rispetto   dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30. 32.   All'articolo   86   del   codice   civile,   dopo   le   parole:   «da   un   matrimonio»   sono   inserite   le   seguenti:   «o   da un'unione civile tra persone dello stesso sesso». 33.   All'articolo   124   del   codice   civile,   dopo   le   parole:   «impugnare   il   matrimonio»   sono   inserite   le   seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso». 34.    Con    decreto    del    Presidente    del    Consiglio    dei    ministri,    su    proposta    del    Ministro    dell'interno,    da emanare    entro    trenta    giorni    dalla    data    di    entrata    in    vigore    della    presente    legge,    sono    stabilite    le disposizioni   transitorie   necessarie   per   la   tenuta   dei   registri   nell'archivio   dello   stato   civile   nelle   more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 35.   Le   disposizioni   di   cui   ai   commi   da   1   a   34   acquistano   efficacia   a   decorrere   dalla   data   di   entrata   in   vigore della presente legge. Data a Roma, addi' 20 maggio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando     
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