che
gli
consentirebbe
di
non
pagare
l’assegno
divorzile
(ad
es.
un
estratto
di
conto
corrente
bancario
che
prova
che
l’altro
coniuge
è
titolare
di
conti
correnti
con
giacenze
importanti
all’estero),
quel
documento
non
lo
può
più
produrre
se
si
costituisce
dopo
la
scadenza
del
termine
stabilito
dal
giudice,
durante
l’istruttoria,
per
la
produzione
di
documenti
probatori.
L’assegno
pertanto,
nell’esempio,
verrebbe
computato
sulla
base
dei
soli
documenti
legalmente
acquisiti
agli
atti,
quindi
in
assenza
dei
documenti
che
non
è
stato
possibile
produrre
per
il
motivo
appena
spiegato
e
ignorando
i
documenti
che
il
convenuto
provasse ad inserire in allegato ad atti successivi allo scadere del termine detto.
SE AVVENGONO FATTI NUOVI DURANTE L’ISTRUTTORIA, POSSO CHIEDERE DI MODIFICARE SUBITO
LA DISCIPLINA PROVVISORIA, SENZA ASPETTARE LA SENTENZA DEFINITIVA?
E’
sempre
possibile
chiedere
la
modifica
in
corso
di
causa
sia
dell’ordinanza
presidenziale,
sia
dell’ordinanza
della
Corte
di
Appello
che
l’avesse
modificata,
per
adeguare
subito,
senza
aspettare
la
sentenza
definitiva,
la
disciplina
provvisoria
dei
rapporti
della
coppia
a
nuova
circostanze
che
si
fossero
verificate
durante
l’istruttoria
stessa.
(Es.
se
un
coniuge
riceve
una
promozione
durante
il
tempo
dell’istruttoria
e
guadagna
di
più,
l’altro
può
chiedere
immediatamente
un
aumento
degli
assegni
di
mantenimento che riceve).
È
anche
possibile
chiedere
l’immediato
adeguamento
della
disciplina
provvisoria
alle
circostanze
risultanti
da
prove
legalmente
acquisite
durante
l’istruttoria.
(Ad.
es.
se
a
seguito
dell’audizione
di
testimoni,
tempestivamente
domandata,
emerge
che
il
coniuge
a
cui,
in
forza
del
decreto
provvisorio
sono
stati
affidati
i
figli,
in
realtà
li
trascura
o
li
maltratta,
l’altro
può
chiedere
una
modifica
in
corso
di
causa
del
regime
di
affido.
Tale
modifica
relativa
alla
prole
può
essere
disposta
dal
giudice
motu
proprio,
anche
in
assenza di una richiesta avanzata da una parte in corso di causa).
COS’È LA SENTENZA DEFINITIVA?
La
sentenza
definitiva
è
il
provvedimento
che
conclude
il
giudizio
di
divorzio
contenzioso.
Essa
contiene la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali che la coppia dovrà osservare dopo il divorzio.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPETTA LA SENTENZA DEFINITIVA EMESSA DAL
TRIBUNALE?
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
personali
, su istanza del coniuge non inadempiente:
il
giudice
civile
può
:
(
art.lo
709
ter
c.p.c.
a
cui
rinvia
l’art.
4
della
l.
n.
54
del
2006
che
recita
“Le
disposizioni
della
presente
legge
-che
in
include
il
nuovo
articolo
709
ter
c.p.c.
dettato
in
tema
di
separazione
coniugale-
si
applicano
anche
in
caso
di
scioglimento,
di
cessazione
degli
effetti
civili
o
di
nullità
del
matrimonio,
nonché
ai
procedimenti
relativi
ai
figli
di
genitori
non
coniugati”
rendendo
applicabile tale articolo 709 ter c.p.c., presente nella disciplina della separazione, anche al divorzio)
.
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4)
condannare
il
genitore
inadempiente
al
pagamento
di
una
sanzione
amministrativa
pecuniaria,
da
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
il giudice penale può
:
1)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
388
codice
penale
cioè
mancata
ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
570
codice
penale
cioè
violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
patrimoniali
su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può
:
1)
procedere
esecutivamente
contro
il
debitore
inadempiente
che
risponde
dei
suoi
debiti
con
tutti
i
suoi
beni
presenti
e
futuri
(art.lo
2740
c.c.),
cioè
pignorare
i
beni
del
coniuge
che
non
paga
gli
assegni,
venderli
alle
aste
pubbliche
e
consegnare
il
ricavato
nella
misura
del
credito
al
coniuge
creditore,
(e
ovviamente il residuo all’altro).
2)
Se
il
coniuge
debitore
è
stipendiato,
disporre
la
distrazione
alla
fonte
dello
stipendio
e
cioè
ordinare
al
datore
di
lavoro
del
coniuge
obbligato
al
pagamento
e
inadempiente
di
versare
direttamente
all’avente
diritto
una
parte
dello
stipendio
decisa
nella
misura
dal
giudice
(che
in
questa
materia
non
è
limitata
al
quinto) e ovviamente il residuo all’altro coniuge suo dipendente.
il giudice penale può
:
1)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
388
codice
penale
cioè
mancata
ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
570
codice
penale
cioè
violazione degli obblighi di assistenza familiare.
vi
è
inoltre
la
procedura
più
celere
per
ottenere
la
soddisfazione
del
credito
dell’assegno
divorzile
prevista specificamente dalla Legge sul divorzio.
SE RITENGO CHE LA SENTENZA DEFINITIVA EMESSA DAL TRIBUNALE LEDA INGIUSTAMENTE I
MIEI INTERESSI O QUELLI DELLA PROLE POSSO IMPUGNARLA?
Si,
è
possibile
impugnare
in
Corte
di
Appello
tale
sentenza.
I
giudici
della
Corte
di
Appello
hanno
il
potere
di
modificare
anche
integralmente
il
contenuto
della
sentenza
emessa
dai
giudici
di
primo
grado,
con
una
propria
sentenza
che
si
sostituisce
a
quella
emessa
dal
tribunale.
E’
possibile
farlo
entro
il
termine
perentorio
(cioè
un
termine
decorso
il
quale
non
è
più
possibile
compiere
un
attività
ad
esso
sottoposta)
di
30
giorni
se
la
sentenza
è
stata
notificata
da
controparte
(c.d.
termine
breve),
altrimenti
entro
il
termine
perentorio di 6 mesi. (c.d. termine lungo) se la sentenza non è stata notificata da controparte.
SE RITENGO CHE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO LEDA INGIUSTAMENTE I MIEI
INTERESSI O QUELLI DELLA PROLE POSSO IMPUGNARLA?
Si
è
possibile
impugnarla,
ma
solo
se
contiene
errori
logici
o
erronee
interpretazioni
della
legge,
presso
la
Corte
di
Cassazione.
La
Corte
di
Cassazione
però
non
può
riesaminare
il
merito
e
decidere
nuovamente
come
se
fosse
un
giudice
di
“terzo
grado”
emettendo
una
sentenza,
sulla
base
di
differenti
valutazioni
e
motivazioni,
che
modifica
quella
di
secondo
grado
sostituendosi
ad
essa.
La
Corte
di
Cassazione
può
solo
“cassare”
cioè
cancellare
una
sentenza
che
sia
affetta,
come
detto,
da
vizi
logici
contenuti
nella
motivazione
o
da
un
erronea
interpretazione
della
legge.
Solo
in
questo
caso,
dopo
che
ha
cassato
la
sentenza,
la
Corte
di
Cassazione
rinvierà
la
causa
ad
altro
giudice
di
pari
grado
a
quello
che
ha
pronunciato
la
sentenza
cassata.
Il giudice designato effettuerà un nuovo giudizio di merito e emetterà una nuova sentenza.
É POSSIBILE IMPUGNARE UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO? (CIOÈ GIÀ IMPUGNATA O NON
IMPUGNATA ENTRO I TERMINI PERENTORI DI IMPUGNAZIONE)
Una
sentenza
già
sottoposta
al
vaglio
della
Corte
di
Appello
o
della
Corte
di
Cassazione,
ovvero
non
impugnata
entro
i
termini
perentori
stabiliti
dalla
legge,
si
dice
che
“passa
in
giudicato”.
Il
passaggio
in
giudicato,
nelle
cause
ordinarie
rende
le
sentenze
immodificabili.
Le
procedure
speciali
di
separazione
e
di
divorzio
-a
differenza
delle
cause
ordinarie-
consentono
invece
di
riformare
anche
le
sentenze
passate
in
giudicato. Leggi amplius nel
capitolo dedicato
.
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