INDICE DEI CAPITOLI
COS’È IL DIVORZIO CONTENZIOSO - LA FASE D’URGENZA - IL RECLAMO EX ARTICOLO N.708 C. P. C. LA
SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS - LA FASE ISTRUTTORIA - LA SENTENZA DEFINITIVA -
MODIFICA DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO
Il presente capitolo è focalizzato sulla procedura di divorzio contenzioso che è una procedura legale
con cui un coniuge può ottenere lo status di divorziato contro la volontà dell’altro . Per avere maggiori
informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità ti
suggeriamo di leggere i capitoli precedenti che trovi ----
COS’È IL DIVORZIO CONTENZIOSO?
Il
divorzio
contenzioso
,
spesso
chiamato
impropriamente
“divorzio
giudiziale”
,
è
una
procedura
che
consente
ad
un
coniuge,
contro
la
volontà
dell’altro,
di
sciogliere
il
vincolo
coniugale
sorto
con
il
matrimonio.
Poiché
divorziare
è
un
diritto
che
il
cittadino
può
esercitare
anche
contro
la
volontà
dell’altro
coniuge,
in
tutti
i
casi
in
cui
un
coniuge
vuole
divorziare
ma
l’altro
non
vuole,
oppure
manca
l’accordo
sulla
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successiva
al
divorzio,
(ad
es.
il
coniuge
meno
abbiente
vuole
un
assegno
divorzile
maggiore
rispetto
a
quello
che
l’altro
vuole
dare
o
si
contendono
entrambi
l’affidamento
esclusivo
della
prole),
quello
dei
coniugi
che
vuole
divorziare
può
utilizzare
questa
procedura
per
sciogliere
il
vincolo
coniugale
e
ottenere
dal
giudice
d’imperio
una
sentenza
che
disponga,
oltre
allo
scioglimento
del
matrimonio,
come
detto,
indipendentemente
dalla
volontà
dell’altro
coniuge,
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia successiva al divorzio che è stato impossibile convenire con l’altro coniuge.
QUANDO E’ POSSIBILE INTRODURRE UNA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO?
In
tutti
i
casi
previsti
dagli
art.li
1,
3
-
L.898/70
e
fondamentalmente
per
le
coppie
separate
dal
almeno
6
mesi
consensualmente,
o
almeno
12
giudizialmente,
quando
il
giudice
accerta
che
la
comunione
spirituale
e
materiale
tra
i
coniugi
non
può
essere
mantenuta
o
ricostituita,
raccogliendo
semplicemente
le
dichiarazioni delle parti in tal senso.
QUANTE PROCEDURE SONO PREVISTE PER OTTENERE IL DIVORZIO SE MANCA L’ACCORDO CON
L’ALTRO CONIUGE?
A
differenza
delle
procedure
consensuali
di
divorzio
che
sono
3,
è
prevista
solo
una
procedura
di
divorzio
per
il
caso
in
cui
manchi
il
consenso
dell’altro
coniuge
sullo
scioglimento
del
vincolo
coniugale,
o
manchi
l’accodo
su
una
specifica
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
dopo
il
divorzio.
Tale
procedura
è
chiamata
divorzio contenzioso.
E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER ESEGUIRE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO?
Si.
I
coniugi,
almeno
in
un
occasione,
quella
dell’udienza
presidenziale
(cioè
tenuta
dal
presidente
del
tribunale che è un giudice) devono recarsi
personalmente
in Tribunale.
Se
non
si
presenta
il
ricorrente
(cioè
colui
che,
con
ricorso,
ha
iniziato
la
procedura
di
divorzio),
il
giudizio
si
estingue,
cioè
cessa
immediatamente,
(salvo
che
l’altro
coniuge
convenuto
si
costituisca
in
giudizio per il tramite di un avvocato depositando le proprie difese e chieda invece di proseguirlo).
Se
invece
non
si
presenta
il
convenuto
(cioè
il
coniuge
chiamato
in
tribunale
da
chi
ha
chiesto
il
divorzio),
il
giudizio
prosegue
senza
di
lui,
sia
che
egli
sia
“contumace”
(cioè
non
ha
incaricato
un
avvocato
e
non
ha
assunto
la
qualità
di
parte
nel
giudizio),
sia
che
egli
sia
semplicemente
“assente”
(cioè
ha
incaricato
un
avvocato,
ha
assunto
il
ruolo
di
parte
nel
giudizio,
ma
non
si
è
presentato
poi
all’udienza
fissata
dal
giudice
in
tribunale)
(art.lo
4
punto
7
l.
898/70)
.
Il
giudizio
si
conclude
con
una
sentenza
che
il
convenuto
contumace o assente è obbligato a rispettare.
POSSO FARE IL DIVORZIO CONTENZIOSO DA SOLA SENZA (PAGARE) UN DIFENSORE?
No. In questa procedura è necessario farsi assistere da un avvocato. (Art. 82 c.p.c.).
IO E MIO MARITO POSSIAMO EFFETTUARE, PER RISPARMIARE, LA PROCEDURA DI DIVORZIO
CONTENZIOSO CON UN SOLO AVVOCATO?
No.
In
questa
procedura
la
legge
prevede
che
ognuno
dei
coniugi
sia
difeso
da
un
proprio
(differente)
avvocato. Ne serve cioè uno per il marito e uno per la moglie. (Art. 82 c.p.c.).
COME SI INIZIA LA PROCEDURA DI DIVORZIO CONTENZIOSO?
Essendo
obbligatoria
la
presenza
di
(almeno)
un
diverso
difensore
per
ciascuna
parte,
per
iniziare
la
procedura
di
divorzio
contenzioso
è
necessario
che
uno
dei
due
coniugi
si
rechi
dal
proprio
avvocato
e
conferisca a lui specifico mandato.
L’avvocato
scriverà
una
lettera
all’altro
coniuge,
comunicandogli
il
fatto
che
il
proprio
assistito
intende
divorziare.
Detta
comunicazione
del
difensore
conterrà
l’invito
a
mettersi
in
contatto
con
lui
(personalmente
o
per
il
tramite
di
un
legale
di
sua
fiducia),
per
verificare
la
possibilità
di
addivenire
ad
un
accordo
che
consenta
l’utilizzo
di
una
procedura
consensuale
di
divorzio.
La
lettera
conterrà
anche
l’avviso
che,
in
difetto,
entro
un
termine
specificato,
si
procederà
ad
incardinare
la
procedura
di
divorzio
contenzioso.
Questa
lettera
non
è
prevista
dalla
legge
come
obbligatoria,
ma
è
richiesta
dal
codice
deontologico
forense
che
stabilisce
che
gli
avvocati
sono
tenuti
a
risolvere
le
liti
nel
modo
più
rapido
ed
economico
possibile.
Pertanto
anche
l’avvocato
che
riceve
mandato
per
incardinare
un
giudizio
contenzioso
è
tenuto
a
tentare
una
negoziazione
informale
con
l’altra
parte
per
verificare
se
è
possibile
far
sorgere
un
accordo
sul
fatto
del
divorzio
e
sulla
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
degli
ex
coniugi
dopo
il
divorzio,
che consenta alla coppia di accedere alle più rapide ed economiche procedure consensuali di divorzio.
(Tra
queste
le
più
economiche
sono
la
procedura
di
divorzio
in
comune
(limitata
all’ipotesi
che
la
coppia
di
divorziandi
non
abbia
figli
minorenni
o
maggiorenni
ancora
non
economicamente
indipendenti)
nella
quale
non
è
necessaria
la
presenza
di
un
difensore
e
quella
di
divorzio
a
domanda
congiunta
,
perché
in
detta
procedura
di
natura
consensuale
un
solo
difensore
può
assistere
entrambi
i
coniugi.
Naturalmente,
se
i
coniugi
preferiscono
possono
avere
ognuno
un
proprio
legale
anche
in
questa
procedura.
La
più
rapida
è
invece quella di
divorzio con negoziazione assistita
).
Se
non
è
possibile
trovare
un
accordo,
il
legale
incaricato
inizierà
il
giudizio
contenzioso
redigendo
un
atto
detto
ricorso
e
depositandolo
in
tribunale.
Il
ricorso
contiene
la
descrizione
della
situazione
di
fatto
della
coppia,
dei
motivi
della
decisione
di
divorziare,
la
ricostruzione
della
condizione
di
diritto
confortata
da
prove
di
tipo
documentale
che
vengono
allegate
al
ricorso
e
l’indicazione
di
una
specifica
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
al
divorzio
(chi
paga,
cosa,
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
etc.,
che
si
chiede
al
giudice
di
rendere
obbligatoria
per
la
coppia
recependola
nella
sentenza.
La
disciplina
che
si
chiede
di
recepire
nella
sentenza
è
detta
“domanda”
(in
quanto
è
ciò
che
si
domanda
al
giudice
di
disporre)
o
(in
latino)
“petitum”
con significato equivalente.
Il
giudice,
a
cui
la
causa
è
attribuita,
fissa
con
decreto
la
data
di
un’udienza,
detta
prima
udienza
di
comparizione
delle
parti
in
cui
i
coniugi
dovranno
comparire
dinnanzi
a
lui.
Quindi
ordina
all’avvocato
che
ha
depositato
il
ricorso
di
notificare
(cioè
di
inviare
in
copia
tramite
l’Ufficiale
Giudiziario)
all’altro
coniuge,
il ricorso e il detto decreto che contiene la data dell’udienza di comparizione delle parti.
Questa
operazione
è
necessaria
perché
la
Carta
Costituzionale
stabilisce
che
non
è
possibile
emettere
alcuna
sentenza
nei
confronti
di
un
cittadino
che
non
sia
stato
chiamato
in
giudizio
e
pertanto
non
abbia
potuto in esso difendersi.
Il
coniuge
che
ha
ricevuto
la
notifica
del
ricorso
e
del
decreto
di
fissazione
dell’udienza,
detto
“convenuto”
(cioè
chiamato
dall’altro
in
giudizio)
se
non
lo
ha
ancora
fatto,
dovrà
conferire
mandato
ad
un
proprio
avvocato
perché
lo
difenda
nella
procedura
di
divorzio
contenzioso,
nella
quale,
come
detto,
occorre
un diverso avvocato per ciascun coniuge.
Egli
consegnerà
al
proprio
avvocato
il
ricorso
e
il
decreto
ricevuti
in
copia.
Il
legale
redigerà
un
atto
che
si
chiama
comparsa
di
costituzione
e
lo
depositerà
in
tribunale
(nello
stesso
fascicolo
che
contiene
il
ricorso).
La
comparsa
di
costituzione
contiene
gli
stessi
elementi
del
ricorso,
cioè
la
rappresentazione
dei
fatti
e
la
ricostruzione
della
situazione
di
diritto
della
coppia
di
divorziandi,
oltre
al
petitum.
Ovviamente
il
contenuto sarà differente perché espressione del punto di vista dell’altro coniuge.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPONDE NEMMENO ALL’INVITO DEL MIO AVVOCATO A
METTERSI IN CONTATTO CON LUI?
La
procedura
di
divorzio
contenzioso
è
disegnata
per
consentire
ad
un
coniuge
di
divorziare
contro
la
volontà
dell’altro
e
quindi
per
poter
essere
eseguita
a
prescindere
da
qualunque
collaborazione
dell’altro
coniuge.
Pertanto
se
il
coniuge
convenuto
non
risponde,
l’avvocato
redigerà
il
ricorso
come
descritto
nel
paragrafo
precedente
e
inizierà
la
procedura
senza
eseguire
le
negoziazioni
volte
al
tentativo
di
incardinare
una procedura consensuale di divorzio.
Anche
nel
divorzio,
come
nella
separazione,
è
prevista
una
fase
iniziale
detta
“fase
d’urgenza”
all’esito
dalla
quale
il
giudice
emette
un
provvedimento
cogente
ma
provvisorio
sulla
base
della
c.d.
“cognizione
sommaria”
cioè
dei
soli
dati
risultanti
dai
documenti
allegati
al
ricorso
e
alla
comparsa
di
costituzione.
Solo
dopo
comincia
la
c.d.
“fase
istruttoria”
in
occasione
della
quale
verranno
acquisite
prove
ulteriori
che
consentiranno al giudice di emettere una sentenza ponderata alla fine della procedura.
Nel
divorzio
il
termine
“fase
d’urgenza”
appare
improprio
perché,
se
nella
separazione
giudiziale
la
fase
d’urgenza
è
voluta
dalla
necessità
di
dividere
i
due
coniugi
che
litigano
nello
stesso
appartamento,
nel
divorzio
i
coniugi
sono
già
separati
e
quindi
divisi
da
tempo
e
non
c’è
un’urgenza
oggettiva
di
emettere
un
provvedimento
prima
dell’istruttoria.
Per
questo
motivo,
in
genere,
i
giudici,
salvo
il
caso
di
modificazioni
importanti
dei
rapporti
della
coppia
intervenute
medio
tempore,
confermano
nell’ordinanza
provvisoria
la
disciplina dei rapporti della coppia stabilita in occasione della separazione.
Il
giudice
nella
prima
udienza
di
comparizione
delle
parti
in
lite
detta
anche
“udienza
presidenziale”
perché
tenuta
dal
presidente
del
tribunale
o
da
un
suo
delegato,
leggerà
il
ricorso
di
un
coniuge
e
la
comparsa
di
costituzione
dell’altro
e
deciderà
se
accogliere
il
petitum
di
una
parte,
quello
dell’altra
o
anche,
difformemente
da
entrambe
le
domande,
di
disporre
una
disciplina
differente
dai
due
petitum,
che
ritiene
essere
di
giustizia
e
che
i
coniugi
sono
obbligati
ad
osservare,
sotto
la
pena
delle
stesse
sanzioni
previste
nel
caso di mancato rispetto della sentenza definitiva.
Detta
disciplina
obbligatoria
è
contenuta
in
un
atto
redatto
dal
giudice
detto
“ordinanza
presidenziale”
perché
emessa
dal
presidente
del
tribunale
(o
da
un
suo
delegato)
o
anche
“ordinanza
provvisoria”
perché
destinata
a
disciplinare
solo
provvisoriamente
i
rapporti
della
coppia
durante
il
giudizio e ad essere sostituita dalla sentenza.
L’emissione
dell’ordinanza
provvisoria
conclude
questa
prima
fase
che
si
chiama
fase
d’urgenza
,
similmente alla prima fase della procedura di
separazione giudiziale
.
Dopo
la
fase
d’urgenza,
inizia
la
fase
istruttoria
durante
la
quale
verranno
acquisiti
i
dati
(ad
es.
se
è
conteso
l’affidamento
della
prole
vengono
acquisite
prove
testimoniali
tese
a
dimostrare
chi
dei
due
coniugi
è
meritevole
o
immeritevole
dell’affidamento;
se
è
contesa
la
misura
degli
assegni,
vengono
acquisite
prove
che
dimostrano
che
il
coniuge
obbligato
alla
corresponsione
degli
assegni
guadagna
di
più
o
di
meno
rispetto
alle
risultanze
della
fase
di
urgenza
etc.)
che
non
è
stato
possibile
acquisire
nella
fase
di
urgenza
per
motivi
di
tempo.
Tali
dati
completi
ed
esaustivi
consentiranno
al
giudice
di
emettere
una
sentenza
finale, ponderata, che conclude il giudizio di divorzio contenzioso, sostituendosi all’ordinanza provvisoria.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON SI PRESENTA IN TRIBUNALE?
Come
detto,
questa
procedura
prescinde
dalla
necessità
di
qualunque
collaborazione
da
parte
dell’altro
coniuge.
Pertanto
se
questi
non
conferisce
mandato
ad
un
legale,
il
giudizio
si
svolge
in
sua
contumacia.
In
tale
ambito
il
giudice,
leggendo
solo
le
difese
della
parte
ricorrente
(il
coniuge
che
ha
cominciato
la
procedura
con
ricorso)
giacché
la
parte
convenuta
in
questa
ipotesi
manca,
emetterà
sia
l’ordinanza
presidenziale
sia
la
sentenza
che
conclude
il
giudizio
che
il
coniuge
contumace
(cioè
che
non
si
è
costituito
in
giudizio
con
un
avvocato)
sarà
tenuto
a
rispettare
sotto
pena
di
severe
sanzioni
.
(L’ordinanza
presidenziale,
in
caso
di
mancato
rispetto
della
disciplina
in
essa
contenuta,
è
infatti
equiparata
alla
sentenza nella normativa sanzionatoria).
COSA CONTIENE L’ORDINANZA PRESIDENZIALE?
L’ordinanza
presidenziale
contiene
una
disciplina
dettagliata
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
della
coppia
che
i
coniugi
sono
obbligati
a
rispettare.
(Es.
se
devono
essere
pagati
assegni
e
di
quale
entità)
dal
coniuge
più
abbiente
per
concorrere
al
mantenimento
della
famiglia,
a
chi
sono
affidati
i
figli,
il
tempo
che passeranno con un genitore e con l’altro, a chi è assegnata la casa coniugale etc.).
I
diritti
dei
coniugi
sono
disponibili,
mentre
quelli
della
prole
sono
in
disponibili.
Pertanto
il
giudice,
con
riferimento
ai
coniugi
,
può
decidere
una
disciplina
differente
da
entrambe
le
domande
degli
stessi
ma
entro
i
limiti
delle
loro
domande.
Ad
es.
se
un
coniuge
chiede
che
gli
sia
riconosciuto
un
assegno
divorzile
pari
a
10
e
l’altro
chiede
di
essere
obbligato
a
versargli
5,
il
giudice
può
disporre
un
assegno
tra
5
e
10,
quindi
non
solo
5
o
10
ma
anche
6,7,8
o
9,
dunque
differente
da
entrambi
i
petitum
(5
e
10),
ma
non
un
assegno
pari
ad
11
o
4
che
esuberi
i
limiti
dei
petitum
delle
parti.
Con
riferimento
alla
prole
invece,
il
giudice
decide
senza
alcun
limite,
sulla
sola
base
della
ricchezza
delle
parti
come
provata
documentalmente.
Ad
es.
se
un
coniuge
chiede
di
ricevere
un
assegno
di
mantenimento
per
i
figli
pari
a
10
e
l’altro
offre
di
pagare
5
il
giudice
può
disporre
anche
un
assegno
pari
a
20
se
le
risorse
delle
parti
indicano
quella
come
misura
di
giustizia
per
perequare
le
disponibilità
degli
ex
coniugi
e
consentire
il
mantenimento
della prole in modo adeguato alle capacità economiche dei genitori.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPETTA IL DECRETO PROVVISORIO EMESSO DAL
TRIBUNALE?
Essendo
il
decreto
provvisorio,
o
l’ordinanza
della
Corte
di
Appello
che
lo
riforma
(vedi
paragrafo
successivo)
dei
titoli
esecutivi,
sono
esperibili
gli
stessi
rimedi
che
l’ordinamento
ha
previsto
per
ottenere
il
rispetto della
sentenza finale
.
SE L’ORDINANZA PROVVISORIA DISPONE UNA DISCIPLINA CHE CONSIDERO LESIVA DEI MIEI
INTERESSI O DI QUELLI DELLA PROLE LO POSSO IMPUGNARE?
Si,
in
Corte
di
Appello
è
possibile
impugnare
con
reclamo
l’ordinanza
provvisoria
entro
10
giorni
dalla
notifica
della
stessa
che
una
parte
dovesse
fare
all’altra
o
entro
6
mesi
dall’emissione
della
detta
ordinanza
se nessuna della parti ne esegue la notifica.
Tale possibilità è stabilita dall’art. 4 della L. n. 54 del 2006.
Detta
norma
rende
applicabile
anche
al
divorzio
l’articolo
708
c.p.c.
presente
nella
disciplina
della
separazione
che
prevede
la
reclamabilità
in
Corte
di
Appello
dell’ordinanza
presidenziale.
L’art.
4
della
L.
n.
54
del
2006
recita:
“Le
disposizioni
della
presente
legge
(che
include
l’
art.lo
708
c.p.c.
ultimo
comma
)
si
applicano
anche
in
caso
di
scioglimento,
di
cessazione
degli
effetti
civili
o
di
nullità
del
matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
La
decisione
della
Corte
di
Appello
viene
emessa
anch’essa
con
ordinanza
e
si
sostituisce
a
quella
del
presidente del tribunale.
Poi il giudizio prosegue in tribunale
.
SE IMPUGNO L’ORDINANZA PRESIDENZIALE IN CORTE DI APPELLO, PER CONVINCERE I GIUDICI DELLE
MIE RAGIONI, POSSO RAPPRESENTARE FATTI E PROVE NUOVE CHE HO DIMENTICATO DI ESPORRE AL
GIUDICE DEL TRIBUNALE?
No,
perché
un
principio
generale
dell’ordinamento
italiano
è
la
facoltà
del
cittadino
di
chiedere
un
riesame
dei
provvedimenti
emessi
dagli
organi
giurisdizionali
allo
scopo
di
metterlo
al
riparo
dalle
conseguenze
di
un
errore
giudiziario.
Se
si
rappresentassero
fatti
nuovi
in
Corte
di
Appello
per
la
prima
volta,
la
decisione
su
quei
nuovi
fatti
non
sarebbe
impugnabile
dalla
parte
che
la
considerasse
erronea
(non
esiste
una
Corte
di
Appello
della
Corte
di
Appello,
la
Corte
di
Cassazione
infatti
non
riesamina
il
merito
delle cause) e pertanto verrebbe leso il diritto del cittadino a chiedere un riesame dei provvedimenti emessi.
Per
questo
motivo
non
è
ammessa
la
rappresentazione
di
fatti
nuovi
nei
giudizi
di
impugnazione
che
possono
solo
riesaminare
e
correggere
gli
eventuali
errori
commessi
dai
giudici
di
primo
grado
ma
non
possono
giudicare
e
statuire
per
la
prima
volta
su
materia
che
contiene
dati
inediti,
non
presenti
nel
giudizio
di
primo
grado.
Pertanto
è
necessario
porre
molta
attenzione
nella
redazione
dell’atto
introduttivo
e
nell’allegazione
delle
prove
contestuali
ad
esso
perché
se
nel
reclamo
in
Corte
di
Appello
si
potrà
argomentare
ulteriormente
le
proprie
ragioni,
per
quanto
sopra,
non
potranno
essere
indicati
fatti
nuovi
o
nuove prove.
CONVIENE IMPUGNARE L’ORDINANZA PROVVISORIA OPPURE NO, PER RISPARMIARE, GIACCHE’
ESSENDO PROVVISORIA, VERRÀ COMUNQUE SOSTITUITO DALLA SENTENZA?
Se
vi
sono
errori
gravi
conviene
impugnarlo
subito
in
Corte
di
Appello
perché
è
vero
che
tale
decisione
è
comunque
destinata
ad
essere
sostituita
dalla
sentenza
emessa
alla
fine
della
causa
all’esito
dell’istruttoria,
ma
l’’istruttoria
potrebbe
durare
anche
anni
durante
i
quali
i
coniugi
sarebbero
tenuti
a
rispettare
tale
ordinanza
subendo
le
conseguenze
pregiudizievoli
di
eventuali
errori
che
non
venissero
corretti immediatamente dalla Corte di Appello.
QUANDO MI POSSO RISPOSARE?
Gli
ex
coniugi
non
possono
risposarsi
se
non
conseguono
lo
status
di
divorziati.
(Se
si
risposassero
senza
aver
conseguito
lo
status
di
divorziati
commetterebbero
il
reato
di
bigamia
giacché
durante
la
separazione sono ancora coniugati).
Poiché
l’istruttoria
della
procedura
di
divorzio,
che
comincia
dopo
la
fase
di
urgenza
e
si
conclude
con
la
sentenza
definitiva,
può
durare
anche
anni,
se
lo
status
di
divorziati
fosse
disposto
nella
sentenza
definitiva,
la
coppia
che
volesse
risposarsi
dovrebbe
attendere
l’emissione
di
tale
sentenza
per
un
tempo
molto lungo.
Per
evitare
questo
inconveniente
il
legislatore
ha
stabilito
che
il
tribunale
emetta
durante
la
causa
e
non
alla
fine
di
essa,
quindi
mesi
o
anni
prima
della
sentenza
definitiva
che
conclude
la
procedura,
una
sentenza
c.d.
“parziale
sullo
status”
,
o
“non
definitiva
sullo
status”
che
dispone
il
solo
fatto
dello
scioglimento del vincolo coniugale e null’altro, consentendo ai coniugi che lo volessero di risposarsi.
COS’È LA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS?
La
sentenza
detta
“
sentenza
parziale
sullo
status”
o
(più
impropriamente)
“
sentenza
non
definitiva
sullo
status”
è
una
sentenza
emessa
in
corso
di
causa
che
stabilisce
solo
che
gli
ex
coniugi
sono
divorziati
(art.lo 4 punto 12 L 898770)
.
La
sentenza
è
detta
“parziale”
perché
non
definisce
l’intero
contenzioso
ma
solo
il
fatto
del
divorzio:
lo
status
di
divorziati
della
coppia,
oppure
è
detta
anche
“
non
definitiva”
perché
ad
essa
seguirà
la
sentenza
finale, definitiva, che regola la restante materia oggetto del contendere.
Il
motivo
per
cui
il
tribunale
è
in
grado
di
emettere
detta
sentenza
parziale
sullo
status
prima
della
conclusione
dell’istruttoria
è
nel
fatto
che
non
deve
ascoltare
testimoni
o
fare
perizie.
In
assenza
di
contestazioni,
se
nessuno
dei
coniugi
sostiene
che
vi
sia
stata
riconciliazione
medio
tempore,
al
tribunale
è
sufficiente
verificare
che
la
coppia
si
è
separata
da
6
mesi
consensualmente
o
da
un
anno
giudizialmente
per
poter
sentenziare
(solo)
lo
status
di
divorziati
degli
ex
coniugi.
Questa
verifica
il
Tribunale
la
esegue
semplicemente
esaminando
la
copia
autentica
del
provvedimento
che
definisce
la
separazione
che
contiene
la
data
in
cui
è
stato
emesso.
Detta
copia
autentica
deve
essere
depositata
e
inserita
nel
fascicolo
della
causa,
a
pena
di
improcedibilità,
al
momento
della
proposizione
della
domanda
di
divorzio
ed
è
pertanto
nella immediata disponibilità del giudice fin dall’inizio della causa.
La
causa,
come
detto,
dopo
l’emissione
della
sentenza
parziale
sullo
status,
prosegue
con
l’esecuzione
dell’istruttoria
per
la
determinazione
ponderata
della
disciplina
dei
rapporti
degli
ex
coniugi
(stabilire
la
misura
degli
assegni
se
dovuti,
l’assegnazione
della
casa
coniugale,
le
condizioni
di
affido
della
prole
se
presente etc.) che verrà disposta con la sentenza finale che conclude il giudizio.
QUANDO VIENE EMESSA LA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS DI DIVORZIATO/A?
La
legge
sul
divorzio
prevede
che
il
tribunale,
alla
conclusione
della
fase
d’urgenza,
emetta
la
sentenza
parziale sullo status
.
La fase di urgenza si conclude con l’udienza presidenziale.
L’udienza
presidenziale
deve
essere
fissata
entro
90
giorni
dal
deposito
del
ricorso
(art.lo
n.
4
punto
5
L.
898/70)
cioè
dell’atto
introduttivo
della
procedura.
Pertanto,
in
teoria,
la
sentenza
parziale
sullo
status
si
potrebbe
ottenere,
unitamente
all’ordinanza
provvisoria,
all’incirca
entro
la
settimana
successiva
allo
scadere
di
tale
termine
o
anche
prima
se
l’udienza
presidenziale
viene
fissata
in
un
tempo
anteriore
al
limite
dei
90
giorni
dalla
proposizione
della
domanda
di
divorzio
stabilito
dalla
legge.
Tuttavia
attualmente
i
tribunali
fissano
l’udienza
presidenziale
anche
a
distanza
di
5-8
mesi
dal
deposito
del
ricorso,
pertanto
anche il tempo dell’emissione della sentenza parziale sullo status risente di tale ritardo.
DOPO LA FASE DI URGENZA, CONCLUSA CON L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA PRESIDENZIALE, COSA
SUCCEDE?
Dopo
la
fase
di
urgenza
inizia
la
fase
istruttoria
durante
la
quale
vengono
acquisiti
i
dati
(le
prove
dei
fatti
rappresentati
dalle
parti
nei
loro
atti
e
posti
a
fondamento
del
petitum
)
che
consentiranno
al
giudice
di
emettere
una
sentenza
ponderata.
In
questa
fase
è
possibile
ad
esempio
chiedere
di
acquisire
prove
testimoniali
per
dimostrare
che
uno
dei
coniugi
trascura
i
figli
ed
è
immeritevole
dell’affidamento,
o
una
perizia
del
CTU
(Consulente
Tecnico
di
Ufficio)
per
verificare
le
condizioni
psicologiche
dei
coniugi
per
determinare
le
condizioni
di
affido
della
prole.
E’
possibile
chiedere
indagini
della
Polizia
Tributaria
a
carico
di
un
coniuge
imprenditore
per
verificare
gli
effettivi
redditi
allo
scopo
di
determinare
la
misura
degli
assegni di mantenimento, etc..
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE RIMASTO CONTUMACE SI COSTITUISCE IN TRIBUNALE DURANTE
LA FASE ISTRUTTORIA?
Il
coniuge
che
sia
stato
contumace
all’inizio
della
procedura
può
costituirsi
in
qualunque
momento
successivo,
ma
non
può
produrre
gli
atti
difensivi
per
i
quali,
nel
momento
in
cui
si
costituisce,
sono
già
scaduti
i
termini
stabiliti
dal
giudice
per
il
deposito.
Ad
es.
se
ha
un
documento
che
prova
una
circostanza
© Copyright Studio Legale Cunico - tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell’autore. Il presente sito è sottoposto a monitoraggio antiplagio.
Verrà perseguito ai sensi di Legge chi espone copia anche parziale non autorizzata.