INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
IL
DIVORZIO
-
DIFFERENZA
TRA
IL
DIVORZIO
E
LA
SEPARAZIONE
-
QUANDO
POSSO
DIVORZIARE
-
LIMITE
DI
EFFICACIA
DELLA
SENTENZA
DI
DIVORZIO
-
L’ASSEGNO
DIVORZILE
-
IL
PAGAMENTO
DELL’ASSEGNO
DIVORZILE
IN
UN’
UNICA
SOLUZIONE
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
NEL
DIVORZIO
-
L’AFFIDAMENTO
DELLA
PROLE
NEL
DIVORZIO
-
L’ASSEGNAZIONE
DELLA
CASA
CONIUGALE
NEL
DIVORZIO
-
IL
DIRITTO
AD
UNA
QUOTA
DEL
TRATTAMENTO
DI
FINE
RAPPORTO
PERCEPITO
DALL’ALTRO
CONIUGE
-
IL
DIRITTO
ALLA
PENSIONE
DI
REVERSIBILITÀ
I
DIRITTI
SUCCESSORI
NEL
DIVORZIO
-
LA
MODIFICA
DELL’ASSEGNO
E
DELL’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
DOPO
LA
SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO
-
TASSE E AGEVOLAZIONI FISCALI NEL DIVORZIO
__________________________________________
SE DIVORZIO CONTINUERÒ A RICEVERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I MIEI FIGLI?
Con
il
divorzio
si
estingono
tutti
diritti
che
trovavano
fonte
nel
provvedimento
che
disponeva
e
disciplinava
la
separazione
(incluso
il
diritto
di
credito
relativo
all’
assegno
di
mantenimento
per
i
figli
) e sorgono i diritti di cui è fonte il diverso provvedimento che sancisce e disciplina il divorzio.
Come
abbiamo
visto
nel
capitolo
precedente,
la
disciplina
che
regola
l’assegno
divorzile
per
l’ex
coniuge
divorziato
è
differente
rispetto
a
quella
che
regola
l’
assegno
di
mantenimento
per
il
coniuge
separato.
Invece,
la
disciplina
che
regola
l’assegno
o
gli
assegni
(art.li
337ter
s.s.
c.c.)
per
il
mantenimento
della
prole
nel
divorzio
è
identica
a
quella
della
separazione.
I
doveri
dei
genitori
rispetto
ai
figli
infatti
discendono
dal
fatto
della
genitorialità,
indipendentemente
dal
matrimonio,
dalla
separazione
e
dal
divorzio che i genitori dovessero eseguire.
Nel
corpo
del
testo
delle
due
leggi,
quella
sulla
separazione
e
quella
sul
divorzio,
la
disciplina
sulla
determinazione
dell’assegno
di
mantenimento
dei
figli
non
è
nemmeno
presente.
Entrambe
le
leggi
infatti,
con
riferimento
a
detto
assegno,
contengono
solo
un
rinvio
(nel
divorzio
art.lo
6
L.
898/70
,
nella
separazione
art.lo
155
c.c.
),
agli
stessi
articoli
del
codice
civile
(art.li
337
ter
s.s.c.c.)
che
regolano
uniformemente
il
mantenimento
della
prole
in
caso
di
separazione,
divorzio,
annullamento
del
matrimonio, e figli nati fuori del matrimonio.
Il
fatto
che
la
normativa
è
identica,
non
significa
che
la
misura
degli
assegni
per
i
figli
stabilita
nella separazione venga ipso facto confermata.
Il
divorzio,
sia
consensuale
che
contenzioso
(detto
impropriamente
“giudiziale”)
è
il
risultato
di
una
procedura
durante
la
quale,
per
determinare
la
misura
dell’assegno
di
mantenimento
per
la
prole
dopo
il
divorzio,
si
svolge
un
nuovo
esame
,
rispetto
a
quello
eseguito
in
occasione
della
separazione,
delle
risorse
dei
coniugi
(che
potrebbero
essere
cambiate
rispetto
al
momento
della
separazione)
e
delle
condotte
dei
coniugi
nei
confronti
dei
figli
durante
la
separazione
(ad
es.
si
verifica
se
un
coniuge
ha
maltrattato
o
trascurato
i
figli
durante
il
tempo
di
permanenza
di
questi
presso
di
se).
Ciò
perché,
come
vedremo,
nel
divorzio,
i
tempi
di
permanenza
della
prole
presso
ciascuno
dei
genitori,
possono
essere
modificati
rispetto
a
quelli
stabiliti
nella
separazione
e
ciò
provoca
la
necessità
di
disporre
una
modificazione
della
misura
degli
assegni
di
mantenimento
dei
figli
in
modo
da
assicurare
agli
stessi
sufficienti risorse nei mutati tempi di permanenza presso i genitori.
Detto
riesame
serve
ad
emettere
una
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
degli
(ex)
coniugi aggiornata allo stato dei fatti sussistente al momento del divorzio.
Pertanto
la
conferma
degli
assegni
per
la
prole
o
la
loro
modificazione
derivano
da
questo
rinnovato
esame
delle
condizioni
personali
e
patrimoniali
dei
coniugi,
che,
come
detto,
possono
essere
cambiate rispetto al momento della separazione.
Ci sono 3 elementi che determinano la misura degli assegni di mantenimento della prole:
A) le risorse dei coniugi
B) i tempi di permanenza della prole presso i genitori successivamente al divorzio,
C) le esigenze dei figli.
Se
questi
3
elementi
sono
immutati
rispetto
al
momento
della
separazione,
il
giudice
del
divorzio
quasi
certamente
confermerà
l’assegno
per
il
mantenimento
della
prole
stabilito
nella
separazione
essendo lo stesso soggetto ad una identica regolamentazione.
Se
invece
nel
momento
del
divorzio,
rispetto
a
quello
della
separazione
si
verifica
una
modificazione
di
uno
o
più
dei
tre
elementi
indicati,
allora
gli
assegni
di
mantenimento
per
i
figli
possono cambiare di entità, aumentare, diminuire, ovvero possono anche non essere più dovuti.
In particolare con riferimento ai detti 3 elementi:
A)
qualora
l’obbligato
(cioè
il
genitore
che
paga
l’assegno)
rispetto
al
momento
della
separazione,
ha
avuto
un
aumento
dei
propri
redditi
o
in
generale
delle
proprie
risorse
(
ricchezza
potenziale
)
l’altro,
in
occasione
del
divorzio,
può
ottenere
un
aumento
degli
assegni
che
riceve
per
il
concorso
al
mantenimento dei figli.
Se
l’obbligato
ha
subito
una
diminuzione
delle
proprie
risorse,
in
occasione
del
divorzio
può
ottenere una diminuzione degli assegni che deve corrispondere.
Se
l’obbligato
ha
perso
il
lavoro
può
chiedere
di
essere
sollevato
del
tutto
dall’obbligo
di
pagare
assegni
di
mantenimento
per
la
prole,
se
ad
es.
l’altro
coniuge,
medio
tempore
ha
trovato
un
lavoro
e
si
trova, al momento del divorzio, ad avere più risorse del primo.
Se
entrambi
i
genitori
non
hanno
risorse
possono
essere
vincolati
gli
ascendenti
a
mantenere
i
nipoti. (art. 316 bis. c.c).
E’
evidente
che
se
il
divorzio
viene
eseguito
dalla
coppia
dopo
soli
6
mesi
dalla
separazione
(la
vigente
disciplina
lo
consente)
è
improbabile
che
si
sia
verificata
una
modificazione
importante
delle
risorse
dei
coniugi.
Questo
fenomeno
si
verificava
invece
più
spesso
quando,
sotto
la
vigenza
della
precedente disciplina del 1975, occorreva aspettare almeno 3 anni per divorziare dopo la separazione.
B)
Nel
divorzio,
i
tempi
di
permanenza
della
prole
presso
i
genitori
possono
essere
modificati
rispetto
alla
separazione,
dai
coniugi
stessi
sulla
base
di
un
loro
accordo
o
dal
giudice,
d’imperio,
in
un
giudizio contenzioso
.
Ciò
può
avvenire
anche
per
il
fatto
proprio
di
uno
(o
di
entrambi)
i
genitori.
Si
pensi
al
caso
che
durante
la
separazione
uno
dei
genitori
trascura
o
maltratta
la
prole.
In
occasione
del
divorzio
il
giudice
può
per
questo
motivo
disporre
una
modificazione
del
tempo
di
permanenza
dalla
prole
presso
di lui.
Se
vengono
modificati
i
tempi
di
permanenza
dei
figli
presso
i
genitori
rispetto
a
quelli
della
separazione
dovranno
essere
modificati
anche
gli
assegni,
allo
scopo
di
offrire
ad
entrambi
i
coniugi
la
possibilità di mantenere i figli nei periodi in cui sono presso di loro.
Se
viene
decisa
una
modificazione
dei
tempi
di
permanenza
dei
figli
presso
i
genitori
nel
senso
che
ad
es.
i
figli
stanno
per
il
70%
del
tempo
con
l’(ex)
coniuge
che
ha
il
70%
delle
risorse
e
il
30%
del
tempo
con
l’(ex)
coniuge
che
ha
il
30%
delle
risorse,
non
è
dovuto
alcun
assegno
da
parte
di
un
(ex)
coniuge
all’altro
per
il
mantenimento
della
prole,
perché
la
misura
delle
risorse
dei
genitori,
nell’esempio,
è
proporzionale
ai
tempi
di
permanenza
della
prole
presso
di
loro
e
pertanto
ognuno
dei
genitori
dispone
di
risorse
in
misura
adeguata
allo
scopo
di
soddisfare
le
esigenze
della
prole.
Questo
è
un
caso
limite
e
raro.
In
genere
i
figli
si
prevede
invece
che
abbiano
tempi
di
permanenza
maggiore
con
il
genitore
che
ha
più
tempo
da
dedicare
loro,
perché
non
lavora
(si
pensi
al
caso
della
madre
casalinga)
e
per
l’effetto
ha
meno
redditi
e
necessita
di
un
assegno
importante
per
poter
soddisfare
le
esigenze
dei figli nel maggiore tempo di permanenza degli stessi presso di se dopo il divorzio.
C)
Quando
i
figli
sono
piccoli
vanno
solo
portati
al
parco.
Quando
crescono
hanno
bisogno
di
pagare
la
discoteca,
comperare
il
motorino,
lo
smartphone,
pagare
il
gestore
telefonico
per
telefonare
al
fidanzatino/a etc.
I
figli
crescendo
vanno
incontro
ad
un
fisiologico
aumento
delle
proprie
esigenze
ed
è
previsto
dalla
legge
che
si
possa
ottenere
per
questo
motivo
un
aumento
della
misura
degli
assegni
percepiti
dal
coniuge
meno
abbiente
per
il
concorso
al
mantenimento
della
prole,
allo
scopo
di
adeguarli
alla
necessità di soddisfare dette maggiori esigenze.
Se
si
chiede
il
divorzio
6/12
mesi
dopo
la
separazione,
l’aumento
delle
esigenze
della
prole
è
un
dato
che
reagisce
in
misura
molto
moderata
o
non
reagisce
affatto
sul
componimento
dei
rapporti
patrimoniali
realizzato
con
gli
assegni
di
mantenimento
nella
separazione:
le
esigenze
della
prole
mutano
minimamente
in
6
mesi.
Se
invece
tra
la
separazione
e
il
divorzio
passano
molti
anni,
questo
dato deve essere preso in considerazione per l’aggiornamento della misura degli assegni.
SE DOVUTO, A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI NEL DIVORZIO?
Come
detto
nel
capitolo
precedente,
le
regole
che
disciplinano
il
diritto
per
il
coniuge
economicamente
più
debole
a
ricevere
un
assegno
dall’altro
per
concorrere
al
proprio
mantenimento,
(detto
assegno
si
chiama
“divorzile”
nel
divorzio
e
“di
mantenimento”
nella
separazione),
sono
differenti
nella separazione e nel divorzio.
L’assegno
divorzile
pertanto
può
essere
di
misura
diversa
rispetto
all’
assegno
di
mantenimento
della
separazione
,
a
causa
dell’applicazione
di
regole
differenti,
anche
se
le
condizioni
patrimoniali
dei
coniugi non sono mutate tra il momento della separazione e quello del divorzio.
Al
contrario,
le
regole
che
disciplinano
la
determinazione
degli
assegni
per
il
mantenimento
della
prole
sono
invece
identiche
nella
separazione
e
nel
divorzio,
pertanto
gli
assegni
determinati
nella
separazione
in
genere
vengono
confermati
nel
divorzio
se
non
sono
cambiati
i
presupposti
di
fatto che hanno portato alla loro quantificazione in occasione della separazione.
Per
la
descrizione
delle
modalità
di
determinazione
dell’ammontare
degli
assegni
per
il
mantenimento
della
prole
nel
divorzio,
si
rimanda
al
capitolo
sulla
determinazione
dell’ammontare
degli assegni per il mantenimento della prole nella separazione, soggetta alle stesse regole.
POSSO CHIEDERE UN AUMENTO O UNA DIMINUZIONE DELL’ENTITÀ DEGLI ASSEGNI PER IL
MANTENIMENTO DELLA PROLE IN OCCASIONE DEL DIVORZIO ANZICHÉ CON UNA PROCEDURA DI
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE?
Si,
come
sopra
detto,
in
occasione
del
divorzio
viene
effettuato
un
nuovo
esame
dello
stato
dei
fatti
e
delle
risorse
dei
coniugi
ed
è
possibile
chiedere
ed
ottenere
dal
giudice
che
sia
disposta,
con
la
sentenza
che
conclude
la
procedura,
una
modifica
dell’entità
degli
assegni
per
il
mantenimento
della
prole rispetto alla misura di questi stabilita nel provvedimento della separazione.
Tale
modificazione,
poiché
la
legge
che
definisce
la
misura
degli
assegni
per
i
figli
è
identica
nella
separazione
e
nel
divorzio,
come
spiegato
nel
paragrafo
precedente,
può
essere
ottenuta
se
sono
mutate,
tra
il
momento
della
separazione
e
quello
del
divorzio
,
le
condizioni
patrimoniali
dei
genitori.
(Es.
la
moglie
che
prima
era
casalinga
ora
lavora;
il
marito
ha
subito
una
riduzione
o
un
aumento
dei
redditi, i figli crescendo hanno visto aumentare le proprie esigenze).
La
modificazione
degli
assegni
mira
riequilibrare
con
una
nuova
determinazione
dell’entità
degli
stessi le mutate condizioni patrimoniali dei genitori tenuti al mantenimento della prole.
Detta
modificazione
oltre
che
essere
disposta
dal
giudice
può
essere
anche
disposta
dalle
parti
stesse in una procedura consensuale di divorzio.
Il
divorzio
però
fa
cessare
il
diritto
a
ricevere
l’assegno
di
mantenimento
per
(l’ex)
coniuge.
I
requisiti
per
poter
ottenere,
al
posto
di
esso,
un
assegno
divorzile
,
come
detto
nel
capitolo
precedente,
sono
più stringenti
.
Pertanto
qualora
il
coniuge
più
debole
economicamente
non
abbia
interesse
a
divorziare
e
non
è
possibile
trovare
un
accordo
con
l’altro
sulla
disciplina
dei
rapporti
successivi
al
divorzio,
è
preferibile
per
il
primo
introdurre
invece
una
procedura
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione
.
Ciò,
per
non
incorrere,
nell’ambito
di
un
giudizio
di
divorzio
contenzioso
,
nei
più
severi
rigori
della
normativa
sull’assegno
divorzile,
(cioè
quello
per
l’ex
coniuge
non
per
i
figli)
resi
oggi
ancor
più
stringenti
dal
recente
mutamento
dell’
orientamento
giurisprudenziale
della
Suprema
Corte
in
materia
di
assegno
divorzile
.
POSSO CHIEDERE DI ESSERE OBBLIGATO A PAGARE L’ASSEGNO PER CONCORRERE AL
MANTENIMENTO DI MIO FIGLIO, DIRETTAMENTE A MIO FIGLIO, ANZICHÉ ALL’ALTRO CONIUGE?
Finché
la
prole
è
minorenne
l’assegno
per
concorrere
al
mantenimento
della
stessa
va
pagato
all’altro coniuge, che è obbligato a volgerlo interamente alla cura degli interessi della prole.
Se
la
prole
è
maggiorenne
è
invece
possibile
chiedere
che
il
giudice
disponga
nel
divorzio
contenzioso
l’obbligo
di
pagarlo
immediatamente
alla
prole
stessa
(art.lo
337
septies
c.c.)
.
Tale
previsione può essere stabilita dalla coppia stessa nel divorzio consensuale.
Il
giudice,
in
ogni
caso,
può
respingere
tale
domanda,
sia
nel
divorzio
contenzioso
che
in
quello
consensuale
(ove
è
chiamato
a
verificare
l’idoneità
della
pattuizioni
stabilite
dai
coniugi
alla
cura
degli
interessi
della
prole),
stabilendo
che
l’assegno
debba
essere
pagato
al
coniuge
affidatario
anche
se
la
prole
è
ormai
maggiorenne.
L’art.lo
337
septies
c.c.
attribuisce
questo
potere
al
giudice
per
tutelare
la
prole
nel
caso
in
cui
il
pagamento
immediato
dell’assegno
ai
figli
non
sia
conforme
ai
loro
interessi.
(Pensiamo
al
caso
di
figli
che
fanno
uso
di
sostanze
stupefacenti,
circostanza
ricorrendo
la
quale
il
giudice
negherebbe
al
figlio
maggiorenne
il
diritto
di
ricevere
l’assegno
nelle
proprie
mani.
O
semplicemente al caso di una riscontrata scarsa maturità del diciottenne).
Se
il
giudizio
di
divorzio
finisce
prima
che
la
prole
compia
i
18
anni,
l’assegno
per
il
mantenimento
della
stessa
viene
disposto
a
favore
dell’altro
coniuge
che
diventa
creditore
di
detta
prestazione
a
carico
dell’obbligato
(colui
che
paga
l’assegno).
È
tuttavia
possibile
domandare
al
giudice,
al
raggiungimento
della
maggiore
età
della
prole,
con
una
successiva
procedura,
una
modifica
delle condizioni di divorzio che disponga il pagamento dell’assegno immediatamente ai figli.
SE L’OBBLIGATO NON PAGA L’ASSEGNO COSA SUCCEDE?
L’articolo 8, legge 898 del 1970
prevede dei rimedi nel caso che l’obbligato non paghi l’assegno.
1)
il
giudice
può'
imporre
all’obbligato
di
prestare
idonea
garanzia
reale
o
personale
se
esiste
il
pericolo
che
egli
possa
sottrarsi
all'adempimento
degli
obblighi
di
cui
agli
articoli
5
e
6
(pagamento
dell’assegno divorzile e di mantenimento per la prole).
2)
la
sentenza
di
divorzio
è
immediatamente
esecutiva
e
costituisce
titolo
per
iscrivere
una
ipoteca
giudiziale
(art.lo 2818 codice civile);
3)
in
caso
di
inadempimento
per
un
periodo
di
almeno
trenta
giorni,
il
coniuge
beneficiario,
dopo
la
costituzione
in
mora
dell’obbligato,
può'
notificare
il
provvedimento
in
cui
e'
stabilita
la
misura
dell'assegno
ai
terzi
tenuti
a
corrispondere
periodicamente
somme
di
denaro
al
coniuge
obbligato
(datore
di
lavoro,
ente
erogatore
della
pensione,
locatari
di
immobili
di
proprietà
dell’obbligato,
ecc.)
facendo
sorgere
con
questa
procedura
l’obbligo
in
capo
a
tali
soggetti
di
versargli
direttamente
le
somme
dovute,
ed
il
residuo
ovviamente
all’obbligato.
(Lo
Stato
e
gli
altri
enti
indicati
nell'articolo
1
del
testo
unico
delle
leggi
concernenti
il
sequestro,
il
pignoramento
e
la
cessione
degli
stipendi,
salari
e
pensioni
dei
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni,
approvato
con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
5
gennaio
1950,
n.
180,
nonché
gli
altri
enti
datori
di
lavoro
cui
sia
stato
notificato
il
provvedimento
in
cui
e'
stabilita
la
misura
dell'assegno
e
l'invito
a
pagare
direttamente
al
coniuge
cui
spetta
la
corresponsione
periodica,
non
possono
versare
a
quest'ultimo
oltre
la
meta'
delle
somme
dovute
al
coniuge
obbligato,
comprensive
anche
degli
assegni
e
degli
emolumenti
accessori);
4)
l’obbligato
che
si
sottrae
al
pagamento
può
inoltre
essere
perseguito
penalmente
ai
sensi
dell’articolo 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
5)
l’obbligato
che
si
sottrae
al
pagamento
può
inoltre
essere
perseguito
penalmente
ai
sensi
dell’articolo 388 del codice penale per mancata ottemperanza ad un sentenza del giudice civile .
6)
su
richiesta
dell'avente
diritto,
il
giudice
può'
disporre
il
sequestro
dei
beni
del
coniuge
obbligato
a
somministrare l'assegno
QUANDO SI PERDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI?
1
.
Quando
i
figli
si
procurano
adeguati
redditi
propri,
(es.
se
un
minorenne
si
mette
a
fare
il
cantante
rock
e
guadagna
100.000
€
al
mese:
non
deve
essere
mantenuto,
o,
anche
se
fa
altri
lavori
come
l’attore o altri impieghi compatibili con la minore età che gli procurino adeguati redditi propri).
2
.
Se
i
figli
sono
già
intestatari
di
proprietà
o
ricevono
in
eredità
proprietà
che
(messe
a
frutto
dai
genitori
che
sono
gli
amministratori
dei
beni
del
minore
fino
alla
maggiore
età)
gli
consentano
di
trarre da esse adeguati redditi propri.
3
.
Quando
sorgono
condizioni
oggettive
che
consentono
alla
prole
di
procurarsi
adeguati
redditi
propri,
indipendentemente
dal
fatto
che
li
abbiano
effettivamente
conseguiti
o
meno
(la
giurisprudenza
considera
che
tali
condizioni
sorgono
al
compimento
del
32
mo
anno
di
età).
La
legge
non
consente
ai
figli
di
scegliere
di
farsi
mantenere
dai
genitori
dopo
tale
età
e
il
genitore
che
è
tenuto
a
pagare
gli
assegni
può
pertanto
chiedere
ed
ottenere
di
essere
sollevato
da
tale
obbligo.
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