QUAL’È LO SCOPO DELLA SENTENZA? sollevare   i   coniugi   dall’onere   di   trovare   un   accordo   quotidiano   sulla   gestione   della   famiglia   (chi prende   i   figli,   quando,   chi   paga,   cosa)   in   un   momento   in   cui,   per   il   fatto   delle   liti,   non   sono   più   in   grado   di farlo   e   consentire   loro   di   ritrovare   una   tranquillità   che   gli   permetta   di   meditare   serenamente   sul   da   farsi: riconciliarsi o divorziare. COSA SUCCEDE SE UNO DEI CONIUGI NON RISPETTA LA SENTENZA? (la seguente disciplina è applicabile anche al provvedimento che conclude una qualunque delle procedure di separazione consensuale, avendo tali provvedimenti la stessa efficacia di una sentenza emessa nel giudizio di separazione giudiziale) Se non rispetta la disciplina dei rapporti personali , su istanza del coniuge non inadempiente:   il giudice civile può : (art.lo 709 ter c.p.c.)     1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4)   condannare   il   genitore   inadempiente   al   pagamento   di   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. il giudice penale può : 1)    condannare    il    coniuge    inadempiente    per    il    reato    previsto    dall’art.lo    388    codice    penale    cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile. 2)    condannare    il    coniuge    inadempiente    per    il    reato    previsto    dall’art.lo    570    codice    penale    cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare. Se non rispetta la disciplina dei rapporti patrimoniali  su istanza del coniuge non inadempiente: il giudice civile può 1)   procedere   esecutivamente   contro   il   debitore   inadempiente   che   risponde   dei   suoi   debiti   con   tutti   i suoi   beni   presenti   e   futuri   (art.lo   2740   c.c.),   cioè   pignorare   i   beni   del   coniuge   che   non   paga   gli   assegni, venderli   alle   aste   pubbliche   e   consegnare   il   ricavato   nella   misura   del   credito   al   coniuge   creditore   (e ovviamente il residuo all’altro). 2)   Se   il   coniuge   debitore   è   stipendiato,   disporre   la   distrazione   alla   fonte   dello   stipendio    e   cioè ordinare   al   datore   di   lavoro   del   coniuge   obbligato   al   pagamento   e   inadempiente   di   versare   direttamente all’avente   diritto   una   parte   dello   stipendio   decisa   nella   misura   dal   giudice   (che   in   questa   materia   non   è limitata al quinto) e ovviamente il residuo all’altro coniuge suo dipendente.  il giudice penale può : 1)    condannare    il    coniuge    inadempiente    per    il    reato    previsto    dall’art.lo    388    codice    penale    cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile. 2)    condannare    il    coniuge    inadempiente    per    il    reato    previsto    dall’art.lo    570    codice    penale    cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare. IL GIUDICE PUÒ DECIDERE DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ DI BENI DI UN CONIUGE CONTRO LA SUA VOLONTÀ A FAVORE DELL’.ALTRO PER EQUILIBRARE I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE? No.   I   poteri   di   imperio   del   giudice,   a   lui   assicurati   dalla   legge   per   regolare   i   rapporti   patrimoniali   dei separati, contemplano solo la possibilità di disporre: 1 . gli assegni di mantenimento , 2 . la   condivisione   tra   i   coniugi   di   alcune   spese   della   prole   (es.   scolastiche,   mediche,   ricreative,   ludiche, in   una   misura   definita   generalmente   con   una   percentuale   e   delle   spese   straordinarie   sostenute   per la prole anch’esse in una misura espressa percentualmente). 3 . l’assegnazione della casa  ove sono maturate e persistono le abitudini della prole. Il   giudice   non    può   trasferire   la   proprietà   di   beni   di   un   coniuge   all’altro,   per   equilibrare   e   disciplinare i rapporti della famiglia nella separazione giudiziale. E’   invece   possibile,   ed   anzi   favorito   dalla   legge   con   esenzioni   fiscali,   il   trasferimento   della   proprietà di    beni    tra    i    coniugi     in    base    ad    un    loro    accordo    spontaneo    nella    diversa    procedura    di    separazione consensuale per comporre i rapporti patrimoniali relativi alla separazione stessa. POSSO CHIEDERE IO LA SEPARAZIONE DI MIA FIGLIA DAL PROPRIO MARITO PERCHÉ MI SEMBRA VESSATA DALLO STESSO? No. Solo i coniugi possono chiedere la propria separazione personale. art.lo 150 comma 3 c.c.   QUANDO POSSO DIVORZIARE SE MI SEPARO CON QUESTA PROCEDURA? Occorre   aspettare   almeno   un   anno   dall’udienza   presidenziale   anche   se   la   sentenza   che   dispone   la separazione   è   già   passata   in   giudicato.   (La   sentenza   che   dispone   la   separazione,   passa   in   giudicato    dopo 30   giorni   se   notificata   a   controparte   o   dopo   6   mesi   se   non   viene   notificata   e   sempre   che   non   venga impugnata). Come   abbiamo   visto   nei   precedenti   capitoli   invece   se   la   separazione   è   conseguita   con   procedure consensuali occorre aspettare solo 6 mesi per poter divorziare. POSSO CHIEDERE UN AUMENTO DEGLI ASSEGNI O DI  MODIFICARE IL REGIME DI AFFIDO STABILITO NELLA SENTENZA? Si.    In    qualunque    tempo    è    possibile    modificare    le    disposizioni    contenute    nella        sentenza    di separazione   giudiziale   concernenti   il   coniuge   (art.156   c.c.   ultimo   comma)    o   quelle   concernenti   i   figli   (art.   337 Quinquies   c.c.)    (con   ricorso   in   tribunale   -art.lo   710   c.p.c.- )   se   dopo   l’emissione   della   stessa   (e   dunque   dopo   la conclusione   della   causa)   avvengono   modificazioni   nei   rapporti   personali   o   patrimoniali   a   carico   di   uno   o entrambe i coniugi. Vedi amplius Qui
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