QUAL’È LO SCOPO DELLA SENTENZA?
sollevare
i
coniugi
dall’onere
di
trovare
un
accordo
quotidiano
sulla
gestione
della
famiglia
(chi
prende
i
figli,
quando,
chi
paga,
cosa)
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non
sono
più
in
grado
di
farlo
e
consentire
loro
di
ritrovare
una
tranquillità
che
gli
permetta
di
meditare
serenamente
sul
da
farsi:
riconciliarsi o divorziare.
COSA SUCCEDE SE UNO DEI CONIUGI NON RISPETTA LA SENTENZA?
(la seguente disciplina è applicabile anche al provvedimento che conclude una qualunque delle procedure
di separazione consensuale, avendo tali provvedimenti la stessa efficacia di una sentenza emessa nel
giudizio di separazione giudiziale)
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
personali
, su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può
:
(art.lo 709 ter c.p.c.)
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4)
condannare
il
genitore
inadempiente
al
pagamento
di
una
sanzione
amministrativa
pecuniaria,
da
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
il giudice penale può
:
1)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
388
codice
penale
cioè
mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
570
codice
penale
cioè
violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
patrimoniali
su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può
:
1)
procedere
esecutivamente
contro
il
debitore
inadempiente
che
risponde
dei
suoi
debiti
con
tutti
i
suoi
beni
presenti
e
futuri
(art.lo
2740
c.c.),
cioè
pignorare
i
beni
del
coniuge
che
non
paga
gli
assegni,
venderli
alle
aste
pubbliche
e
consegnare
il
ricavato
nella
misura
del
credito
al
coniuge
creditore
(e
ovviamente il residuo all’altro).
2)
Se
il
coniuge
debitore
è
stipendiato,
disporre
la
distrazione
alla
fonte
dello
stipendio
e
cioè
ordinare
al
datore
di
lavoro
del
coniuge
obbligato
al
pagamento
e
inadempiente
di
versare
direttamente
all’avente
diritto
una
parte
dello
stipendio
decisa
nella
misura
dal
giudice
(che
in
questa
materia
non
è
limitata al quinto) e ovviamente il residuo all’altro coniuge suo dipendente.
il giudice penale può
:
1)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
388
codice
penale
cioè
mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
570
codice
penale
cioè
violazione degli obblighi di assistenza familiare.
IL GIUDICE PUÒ DECIDERE DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ DI BENI DI UN CONIUGE CONTRO LA SUA
VOLONTÀ A FAVORE DELL’.ALTRO PER EQUILIBRARE I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA
SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE?
No.
I
poteri
di
imperio
del
giudice,
a
lui
assicurati
dalla
legge
per
regolare
i
rapporti
patrimoniali
dei
separati, contemplano solo la possibilità di disporre:
1
.
gli
assegni di mantenimento
,
2
.
la
condivisione
tra
i
coniugi
di
alcune
spese
della
prole
(es.
scolastiche,
mediche,
ricreative,
ludiche,
in
una
misura
definita
generalmente
con
una
percentuale
e
delle
spese
straordinarie
sostenute
per
la prole anch’esse in una misura espressa percentualmente).
3
.
l’assegnazione della casa
ove sono maturate e persistono le abitudini della prole.
Il
giudice
non
può
trasferire
la
proprietà
di
beni
di
un
coniuge
all’altro,
per
equilibrare
e
disciplinare
i rapporti della famiglia nella separazione giudiziale.
E’
invece
possibile,
ed
anzi
favorito
dalla
legge
con
esenzioni
fiscali,
il
trasferimento
della
proprietà
di
beni
tra
i
coniugi
in
base
ad
un
loro
accordo
spontaneo
nella
diversa
procedura
di
separazione
consensuale per comporre i rapporti patrimoniali relativi alla separazione stessa.
POSSO CHIEDERE IO LA SEPARAZIONE DI MIA FIGLIA DAL PROPRIO MARITO PERCHÉ MI SEMBRA
VESSATA DALLO STESSO?
No. Solo i coniugi possono chiedere la propria separazione personale.
art.lo 150 comma 3 c.c.
QUANDO POSSO DIVORZIARE SE MI SEPARO CON QUESTA PROCEDURA?
Occorre
aspettare
almeno
un
anno
dall’udienza
presidenziale
anche
se
la
sentenza
che
dispone
la
separazione
è
già
passata
in
giudicato.
(La
sentenza
che
dispone
la
separazione,
passa
in
giudicato
dopo
30
giorni
se
notificata
a
controparte
o
dopo
6
mesi
se
non
viene
notificata
e
sempre
che
non
venga
impugnata).
Come
abbiamo
visto
nei
precedenti
capitoli
invece
se
la
separazione
è
conseguita
con
procedure
consensuali occorre aspettare solo 6 mesi per poter divorziare.
POSSO CHIEDERE UN AUMENTO DEGLI ASSEGNI O DI MODIFICARE IL REGIME DI AFFIDO STABILITO
NELLA SENTENZA?
Si.
In
qualunque
tempo
è
possibile
modificare
le
disposizioni
contenute
nella
sentenza
di
separazione
giudiziale
concernenti
il
coniuge
(art.156
c.c.
ultimo
comma)
o
quelle
concernenti
i
figli
(art.
337
Quinquies
c.c.)
(con
ricorso
in
tribunale
-art.lo
710
c.p.c.-
)
se
dopo
l’emissione
della
stessa
(e
dunque
dopo
la
conclusione
della
causa)
avvengono
modificazioni
nei
rapporti
personali
o
patrimoniali
a
carico
di
uno
o
entrambe i coniugi. Vedi amplius
Qui
.
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