INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
LA
SEPARAZIONE
DEI
CONIUGI
-
LA
CASA
FAMILIARE
-
IL
DIRITTO
DI
ASSEGNAZIONE
-
L’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
-
L’ASSEGNO
PER
IL
CONCORSO
AL
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
-
SEPARAZIONE
CON
ADDEBITO
-
SEPARAZIONE
DEI
BENI
E
REGIME
PATRIMONIALE
DELLA
FAMIGLIA
-
RIMBORSI
E
RESTITUZIONI
-
DIRITTI
SUCCESSORI
NELLA
SEPARAZIONE
-
LA
RICONCILIAZIONE
-
LE
TASSE
E
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
-
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
POSSO CHIEDERE AL GIUDICE DI MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA?
Durante
la
separazione
consensuale
ordinaria
non
è
possibile
chiedere
al
giudice
di
modificare
le
condizioni
frutto
di
un
accordo
tra
i
coniugi,
contro
la
volontà
dell’altro
coniuge,
non
riconoscendo
la
legge al giudice il potere di effettuare modifiche d’imperio in detta procedura.
Se
i
coniugi
si
accordano,
possono
modificare
le
pattuizioni
fino
al
momento
in
cui
vengono
sottoposte al vaglio del giudice, quindi prima dell’udienza presidenziale.
Nella
procedura
di
separazione
consensuale
con
negoziazione
assistita
,
è
possibile
modificare
le
pattuizioni
fino
al
momento
del
deposito
delle
stesse
nell’Ufficio
del
Procuratore
della
Repubblica
presso
il Tribunale.
Durante
la
separazione
giudiziale
si
può
chiedere,
con
reclamo
immediato,
alla
Corte
di
Appello
di
modificare
le
condizioni
stabilite
nell’ordinanza
provvisoria,
che
sia
ritenuta
erronea,
emessa
dal
giudice
del
Tribunale
ove
la
procedura
è
in
svolgimento.
Se
le
doglianze
sono
meritevoli
di
accoglimento
la
Corte
di
Appello
sostituisce
con
una
propria
ordinanza
che
contiene
le
modifiche
quella
del
tribunale
ove
continuerà la fase istruttoria.
Durante
la
fase
istruttoria
è
possibile
chiedere
al
giudice
istruttore
del
Tribunale,
un
numero
illimitato
di
volte,
di
modificare
in
corso
di
causa
le
condizioni
di
separazione,
se
durante
la
procedura
si
verifichino
delle
modificazioni
nei
rapporti
della
coppia
personali
(es.
un
coniuge
si
mette
a
maltrattare
i
figli)
o
patrimoniali
(es.
un
coniuge
perde
il
lavoro
o
consegue
un
aumento
di
stipendio).
Vedi
amplius
nel
capitolo sulla
procedura giudiziale
. Sulle fasi della separazione giudiziale vedi
amplius Qui
POSSO DISATTENDERE O MODIFICARE DA SOLO LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE DOPO LA
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA, SE LE RITENGO INCONGRUE?
Lo
scopo
della
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
dei
coniugi
contenuta
nel
provvedimento
della
separazione
è
quello
dei
sollevare
la
coppia
dalla
necessità
di
trovare
un
accordo
quotidiano
sugli
stessi
rapporti,
nel
momento
in
cui
non
sono
più
in
grado
di
farlo
per
il
fatto
delle
liti
che
li
hanno
indotti
a
separarsi.
Una
volta
conclusa
la
procedura
di
separazione,
ciascun
coniuge
è
tenuto
a
rispettare
la
disciplina
stabilita,
sotto
pena
di
severe
sanzioni
,
in
modo
che
la
coppia
non
debba
più
discutere
su
di
essa.
Pertanto
non
è
possibile
disattendere
e
pertanto
modificare
unilateralmente
detta
disciplina contro la volontà dell’altro coniuge.
POSSO OTTENERE DAL TRIBUNALE UNA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE DOPO LA
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA, CONTRO LA VOLONTÀ DELL’ALTRO CONIUGE?
Si.
In
qualunque
tempo
è
possibile
modificare
le
disposizioni
contenute
nella
sentenza
di
separazione
giudiziale
o
nel
provvedimento
che
conclude
la
consensuale
concernenti
il
coniuge
(art.156
c.c.
ultimo
comma)
o
quelle
concernenti
i
figli
(art.
337
Quinquies
c.c.)
(con
ricorso
in
tribunale
-art.lo
710
c.p.c.-
)
se
dopo
la
conclusione
della
procedura
si
verificano
delle
modificazioni
dei
rapporti
patrimoniali
o
personali
della
famiglia.
Ciò
un
numero
illimitato
di
volte,
cioè
è
possibile
modificare,
se
insorgono
fatti
nuovi,
anche
qualunque
provvedimento
modificativo
del
precedente
per
adeguare
la
disciplina
dei
rapporti personali e patrimoniali della coppia agli eventi che caratterizzano l’evoluzione della vita.
E’
prassi
ordinaria,
per
esempio,
chiedere
un
aumento
degli
assegni
computati
quando
i
figli
erano
piccoli,
nel
momento
in
cui
gli
stessi
diventano
adolescenti.
Infatti,
prima
bastava
nutrirli
e
portarli
al
parco
per
soddisfare
le
loro
esigenze.
Quando
diventano
adolescenti
hanno
la
necessità
di
comperare
il
motorino,
il
telefonino,
pagare
la
discoteca,
il
pub
etc.
Per
contro,
in
genere,
i
genitori
col
passare
degli
anni
fanno
carriera
e
guadagnano
di
più,
onde
si
verifica
uno
sbilanciamento
dei
rapporti
patrimoniali,
nell’esempio, che il tribunale, su domanda, può riequilibrare.
Per
quanto
riguarda
la
possibilità
di
chiedere
un
aumento
dell’assegno
di
mantenimento
per
il
fatto
dell’aumento
del
reddito
dell’obbligato,
bisogna
distinguere
a
seconda
che
l’aumento
stesso
fosse
prevedibile
o
imprevedibile
e
a
seconda
che
l’assegno
del
quale
si
richiede
l’aumento
sia
quello
del
coniuge o dei figli.
L’aumento
dei
redditi
del
coniuge
più
abbiente
consente
di
chiedere
l’aumento
dell’assegno
di
mantenimento
dell’altro
coniuge
solo
se
era
prevedibile
prima
della
separazione
e
pertanto
faceva
parte
delle aspettative di benessere maturate dal coniuge meno abbiente durante il progetto matrimoniale.
In
genere
un
aumento
dei
redditi
a
seguito
di
una
promozione
durante
la
carriera
del
coniuge
che
lavora
è
prevedibile
e
rappresenta
un
aspettativa
dell’altro
coniuge,
pertanto
è
possibile
in
questo
caso
chiedere
un
aumento
dell’assegno
di
mantenimento.
Invece,
ad
es.
una
vincita
al
totocalcio
eseguita
dal
coniuge
che
paga
l’assegno
non
è
prevedibile,
non
faceva
parte
del
progetto
matrimoniale
e
pertanto
non
è
possibile
chiedere
un
aumento
dell’assegno
di
mantenimento
sulla
base
di
questa
circostanza,
essendo
la
vincita
una
circostanza
eterogenea
e
imprevedibile
che
non
rientra
nelle
aspettative
maturate
dal
coniuge
beneficiario
(cioè
che
riceve
l’assegno)
durante
i
progetto
matrimoniale.
E’
invece
sempre
possibile
chiedere
l’aumento
dell’assegno
di
mantenimento
dei
figli
all’aumentare
(significativo)
dei
redditi dell’obbligato, indipendentemente dalla prevedibilità della causa dell’incremento dei redditi.
POSSIAMO MODIFICARE CON UN ACCORDO, NOI CONIUGI, LE CONDIZIONE DI SEPARAZIONE DOPO
LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA?
I
coniugi,
con
un
accordo
sorto
tra
loro,
possono
derogare
alla
disciplina
dei
rapporti
personali
prevista
nel
provvedimento
della
separazione
modificando
i
tempi
di
permanenza
della
prole
presso
di
loro.
Cioè
se
ad.
es.
è
previsto
nel
provvedimento
che
i
figli
stiano
il
martedì
con
il
padre,
la
coppia
può
accordarsi
perché
invece
egli
li
tenga
il
mercoledì.
Detto
accordo
deve
però
sempre
rispettare
il
diritto
“della
prole
ad
avere
un
rapporto
equilibrato
e
continuativo
con
entrambe
i
genitori
”
stabilito
della
legge.
Cioè
i
coniugi
non
possono
convenire,
in
deroga
a
quanto
previsto
dal
provvedimento
della
separazione
che i figli stiano (quasi) solo con un genitore.
Non
possono
i
coniugi
derogare
alla
disciplina
sull’affido
stabilita
nel
provvedimento
di
separazione,
né
possono
derogare
alla
disciplina
dei
rapporti
patrimoniali
.
Cioè
non
possono
accordarsi
perché
l’obbligato
(colui
che
paga
gli
assegni
di
mantenimento)
versi
alla
beneficiaria
(colei
che
li
riceve)
assegni
di
importo
minore
rispetto
a
quello
stabilito
nella
separazione.
(È
ovviamente
possibile
versare
un
importo
maggiore
essendo
tale
maggiore
corresponsione
qualificata
come
donazione,
consentita
dalla
legge).
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