INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
IL
DIVORZIO
-
DIFFERENZA
TRA
IL
DIVORZIO
E
LA
SEPARAZIONE
-
QUANDO
POSSO
DIVORZIARE
-
LIMITE
DI
EFFICACIA
DELLA
SENTENZA
DI
DIVORZIO
-
L’ASSEGNO
DIVORZILE
-
IL
PAGAMENTO
DELL’ASSEGNO
DIVORZILE
IN
UN
UNICA
SOLUZIONE
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
NEL
DIVORZIO
-
L’AFFIDAMENTO
DELLA
PROLE
NEL
DIVORZIO
-
L’ASSEGNAZIONE
DELLA
CASA
CONIUGALE
NEL
DIVORZIO
-
IL
DIRITTO
AD
UNA
QUOTA
DEL
TRATTAMENTO
DI
FINE
RAPPORTO
PERCEPITO
DALL’ALTRO
CONIUGE
-
IL
DIRITTO
ALLA
PENSIONE
DI
REVERSIBILITÀ
-
I
DIRITTI
SUCCESSORI
NEL
DIVORZIO
-
LA
MODIFICA
DELL’ASSEGNO
E
DELL’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
DOPO
LA
SENTENZA
DEFINITIVA DI DIVORZIO -
TASSE E AGEVOLAZIONI FISCALI NEL DIVORZIO
________________________________________________
DEVO PAGARE LE TASSE SULL’ASSEGNO DIVORZILE CHE RICEVO PER IL CONTRIBUTO AL MIO
MANTENIMENTO?
Si.
L’assegno
divorzile
per
concorrere
al
mantenimento
dell’ex
coniuge
è
considerato
un
reddito
del
“beneficiario”
(cioè
del
coniuge
che
riceve
detto
l’assegno)
dalla
legge
fiscale
e
pertanto
egli
è
tenuto a dichiarare tale reddito al fisco e a pagare le relative tasse su quel reddito.
La
cifra
ricevuta
a
titolo
di
assegno
divorzile
è
infatti
una
risorsa
che
il
coniuge
beneficiario
volge
alla
cura
dei
propri
personali
interessi
(a
differenza
degli
assegni
che
riceve
per
il
concorso
al
mantenimento dei figli) e pertanto rappresenta per lui un reddito.
Fa
eccezione
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
.
La
Commissione
Tributaria
del
Lazio
(sent.
n.
528/01/12
del
19.11.2012)
ha
stabilito
infatti
che
“l’assegno
divorzile
corrisposto
una
tantum
ha
natura
patrimoniale
e
risarcitoria;
pertanto,
da
un
lato,
non
costituisce,
per
il
coniuge
che
lo
riceve, reddito imponibile; dall’altro lato non è una spesa deducibile per colui che lo eroga”
.
SE PAGO UN ASSEGNO PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELL’ALTRO CONIUGE
POSSO SCARICARLO DALL’IMPONIBILE?
Si,
per
il
coniuge
che
paga
un
assegno
divorzile
all’altro
tale
corresponsione
rappresenta
una
spesa che la legge fiscale consente di detrarre dall’imponibile.
DEVO PAGARE LE TASSE SUGLI ASSEGNI CHE RICEVO PER IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA PROLE?
No.
Il
beneficiario
(colui
che
riceve
assegni
dal
coniuge
più
abbiente
per
il
contributo
al
mantenimento della prole) riceve sempre una somma netta, sulla quale non deve pagare alcuna tassa.
Egli è tenuto a volgere interamente tali somme alla soddisfazione delle esigenze della prole.
SE PAGO UN ASSEGNO ALL’ALTRO CONIUGE PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELLA
PROLE, POSSO SCARICARLO DALL’IMPONIBILE?
No.
Le
somme
ricevute
a
titolo
di
assegni
per
concorrere
al
mantenimento
dei
figli
versati
da
un
coniuge
all’altro
non
vengono,
per
ovvi
motivi,
considerati
come
un
reddito
del
beneficiario.
Ciò
perché
il
beneficiario
è
tenuto
a
volgere
tali
somme
interamente
alla
soddisfazione
delle
esigenze
della prole e non può usarle per se.
La
legge
fiscale
pertanto
stabilisce
che
le
tasse
su
tali
assegni
è
tenuto
a
pagarle
il
coniuge
“obbligato”
(cioè colui che paga all’altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli).
Tali
somme
infatti
rappresentano
per
il
coniuge
obbligato,
nel
momento
in
cui
le
percepisce
come
frutto
della
propria
attività
professionale,
un
guadagno
sottoposto
a
tassazione.
Tale
porzione
di
reddito
l’obbligato
è
poi
tenuto
a
volgere
alla
soddisfazione
dei
propri
obblighi
di
mantenimento
della
prole,
a
nulla
rilevando
il
fatto
che
sia
materialmente
l’altro
coniuge
ad
effettuare
i
pagamenti
necessari per la realizzazione di tale scopo, nei periodi di permanenza della prole presso di se.
CHI PAGA LE TASSE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
CHE COMPONGONO I RAPPORTI PATRIMONIALI NEL DIVORZIO?
Come
abbiamo
visto,
è
possibile
accordarsi
per
comporre
i
rapporti
patrimoniali
della
coppia
nella
separazione
e
nel
divorzio
mediante
il
trasferimento
di
proprietà
piene
o
di
quote
di
comproprietà
su
immobili.
l’art.lo
19
legge
6
marzo
1987
n.
74
stabilisce
che
Tutti
gli
atti
,
i
documenti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
procedimento
di
scioglimento
del
matrimonio
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio sono
esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa
.
É
pertanto
possibile
inserire
nelle
pattuizioni
che
regolano
i
rapporti
patrimoniali
nelle
procedure
consensuali
di
divorzio
il
trasferimento
di
proprietà
immobiliari
volto
alla
composizione
complessiva
di
tali rapporti per fruire della
completa detassazione
su detti trasferimenti.
Tale
soluzione
è
vietata
nel
divorzio
davanti
all’Ufficiale
di
Stato
Civile
ed
è
consentita
in
tutte
le
altre procedure di divorzio di tipo consensuale.
Non
è
possibile
chiedere
la
giudice
di
imporre
d’imperio,
nei
giudizi
di
divorzio
contenzioso
il
trasferimento
della
proprietà
di
un
immobile
contro
la
volontà
del
coniuge
proprietario
per
comporre
i
rapporti patrimoniali della coppia.
Riassumendo:
le
tasse
su
tali
trasferimenti
semplicemente
non
devono
esse
pagate,
ma
è
necessario
titolare
preventivamente
tali
trasferimenti
negli
atti
delle
procedure
consensuali
di
divorzio
come
“componimento
dei
rapporti
patrimoniali
della
coppia
nella
separazione”
altrimenti
il
notaio
che
eseguirà
tali
trasferimenti
non
potrà
invocare
l’applicazione
dell’
art.lo
19
legge
6
marzo
1987 n. 74
per ottenere lo sgravio.
CHI HA DIRITTO DI INCASSARE GLI ASSEGNI FAMILIARI?
Gli
assegni
familiari
spettano
al
100%
al
coniuge
affidatario
esclusivo
.
La
Legge
19
maggio
1975,
n.
151
art.
211
prevede
che
"il
coniuge
cui
i
figli
sono
affidati
ha
diritto
in
ogni
caso
a
percepire
gli
assegni
familiari
per
i
figli,
sia
che
ad
essi
abbia
diritto
per
un
suo
rapporto
di
lavoro,
sia
che
di
essi
sia
titolare l'altro coniuge"
(dunque se li percepisce l’altro coniuge li dovrà versare all’affidatario).
Nel
caso
di
affido
condiviso
invece
la
dottrina
prevalente
ritiene
che
gli
assegni
familiari
debbano
essere
redistribuiti
da
chi
li
percepisce,
proporzionalmente
ai
tempi
di
permanenza
della
prole
presso
i
due
genitori.
È
infatti
evidente
che
se,
per
il
fatto
della
legge
di
riforma
del
2006,
i
figli
devono
avere
un
“rapporto
equilibrato
e
continuativo
con
entrambe
i
genitori”
e
i
tempi
di
permanenza
presso
gli
stessi
sono
di
entità
simile,
conferire
il
100%
degli
assegni
familiari
al
genitore
che
tiene
con se i figli solo per il 50% del tempo provocherebbe uno sbilanciamento dei rapporti patrimoniali.
Tuttavia,
la
giurisprudenza
dominante
presuppone
che
il
giudice
nel
determinare
la
misura
degli
assegni
di
mantenimento
abbia
contemplato
la
corresponsione
al
100%
degli
assegni
familiari
al
coniuge
con
cui
i
figli
passano
la
maggior
parte
del
tempo,
sulla
base
della
normativa
preriforma.
Pertanto
in
assenza
di
una
differente
previsione
espressa
nel
provvedimento
del
Tribunale,
ancor
oggi
gli
assegni
familiari
sono
dovuti
nella
misura
del
100%
al
coniuge
collocatario
prevalente
anche
nel caso di affido condiviso e di tempi di permanenza della prole vicino al 50% con ciascun genitore.
L’INPS,
in
linea
con
la
giurisprudenza,
in
assenza
di
una
differente
previsione,
versa
l'intera
quota
degli
assegni
familiari
al
genitore
collocatario
prevalente,
che
individua
sulla
base
della
condivisione della residenza con i figli.
Pertanto,
il
genitore
non
collocatario
prevalente
che
incassa
gli
assegni
familiari
-in
assenza
di
disposizioni
contrarie
stabilite
dai
coniugi
nella
consensuale
o
dal
giudice
nella
procedura
giudiziale-
è
tenuto
a
corrisponderli
all'altro
genitore
in
aggiunta
all'assegno
di
mantenimento
e
a
prescindere
dal
suo
importo.
Trattenere
gli
assegni
familiari
contro
la
volontà
dell'altro
genitore
può
costituire infatti appropriazione indebita.
Per
quanto
sopra,
per
evitare
contestazioni,
è
preferibile
prevedere
espressamente,
nelle
pattuizioni
che
regolano
il
divorzio
di
rito
consensuale,
la
distribuzione
convenuta
degli
assegni
familiari
o
l’obbligo
di
conferimento
nella
loro
interezza
degli
stessi
al
coniuge
collocatario
prevalente,
facendo
reagire
tale
soluzione
sulla
misura
dell’assegno
di
mantenimento
e
dunque
regolandone
l’entità
contemplando
il
fatto
delle
maggiori
somme
delle
quali
gode
il
genitore
collocatario prevalente a titolo di assegno familiari.
Quanto
segue,
con
riferimento
alla
dichiarazione
dei
redditi
ed
alle
possibili
detrazioni
e
deduzioni
sono
informazioni
sommarie
ed
orientative,
non
occupandosi
lo
Studio
Legale
della
redazione
della
dichiarazione
dei
redditi, che è materia di specifica competenza professionale dei Dottori Commercialisti.
LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
le
detrazioni
per
familiari
a
carico
sono
delle
somme
che
il
contribuente
può
sottrarre
dalla
propria
imposta lorda se ha familiari a carico.
(800
€
se
percepisce
fino
a
15.000
€
di
reddito;
690
€
se
percepisce
tra
i
15.000
e
i
40.000
€
di
reddito; 690 € sulla sola parte eccedente i 40.000 € per i redditi superiori a tale limite).
Sono
“a
carico”
i
familiari
conviventi
che
guadagnano
meno
di
€
2.840,51
lordi,
ovvero
i
figli
e
il
coniuge
separato
che
si
trovino
nella
detta
condizione
anche
se
non
conviventi.
(Il
coniuge
divorziato
non può essere considerato familiare a carico).
La
detrazione
per
i
figli,
in
costanza
di
matrimonio,
compete
al
50%
a
ciascun
genitore
se
lavoratore.
In
caso
di
separazione
legale
o
di
scioglimento
o
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
la
detrazione
può
spettare:
o
nella
misura
del
50%
per
ciascuno
dei
genitori
o
nella
misura
del
100%
al
genitore
che
presenti
il
reddito
complessivo
di
ammontare
più
elevato,
se
i
coniugi
si
sono
accordati
prevedendo una di queste due soluzioni nell’atto di separazione o di divorzio di natura consensuale.
Se genitori non si sono accordati, le detrazioni spettano :
1
.
nella misura del 100% al genitore affidatario esclusivo della prole;
2
.
nella misura del 50% per ciascuno dei genitori affidatari in caso di affidamento condiviso;
Se
l’affidatario
o
il
coaffidatario
abbia
un
reddito
tale
da
non
consentirgli
di
usufruire
in
tutto
o
in
parte
della
detrazione
spettantegli
per
i
figli
a
carico,
la
detrazione
medesima
è
attribuita
per
intero
(100%)
all’altro
genitore,
il
quale
è
obbligato
a
riversare
al
primo
il
50%
della
detrazione
stessa,
in
caso
di
affido
condiviso
e
il
100%
in
caso
di
affido
esclusivo.
É
salvo
il
diverso
accordo
intervenuto
fra
i
genitori medesimi (Circolare n.34/E del 04 aprile 2008).
LE SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI
Le
detrazioni
per
le
spese
mediche,
di
istruzione,
assicurazioni,
ecc.
sostenute
nell’interesse
dei
figli
competono
al
genitore
di
cui
essi
risultano
a
carico
ai
fini
Irpef.
I
coniugi
possono
stabilire
di
far
dedurre le spese al genitore che le ha effettivamente sostenute.
© Copyright, Studio Legale Cunico. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell’autore. Il presente sito è sottoposto a monitoraggio antiplagio.
Verrà perseguito ai sensi di Legge chi mostra copia anche parziale non autorizzata.