INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
IL
DIVORZIO
-
DIFFERENZA
TRA
IL
DIVORZIO
E
LA
SEPARAZIONE
-
QUANDO
POSSO
DIVORZIARE
-
LIMITE
DI
EFFICACIA
DELLA
SENTENZA
DI
DIVORZIO
-
L’ASSEGNO
DIVORZILE
-
IL
PAGAMENTO
DELL’ASSEGNO
DIVORZILE
IN
UN’UNICA
SOLUZIONE
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
NEL
DIVORZIO
-
L’AFFIDAMENTO
DELLA
PROLE
NEL
DIVORZIO
-
L’ASSEGNAZIONE
DELLA
CASA
CONIUGALE
NEL
DIVORZIO
-
IL
DIRITTO
AD
UNA
QUOTA
DEL
TRATTAMENTO
DI
FINE
RAPPORTO
PERCEPITO
DALL’ALTRO
CONIUGE
-
IL
DIRITTO
ALLA
PENSIONE
DI
REVERSIBILITÀ
-
I
DIRITTI
SUCCESSORI
NEL
DIVORZIO
-
LA
MODIFICA
DELL’ASSEGNO
E
DELL’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
DOPO
LA
SENTENZA
DEFINITIVA DI DIVORZIO
-
TASSE E AGEVOLAZIONI FISCALI NEL DIVORZIO
________________________________________________
COS’È IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE IN UN’UNICA SOLUZIONE (c.d. “ASSEGNO
DIVORZILE UNA TANTUM”)?
Come
abbiamo
visto
nel
capitolo
precedente,
se
in
una
coppia
di
divorziandi
vi
è
una
grave
differenza
di
risorse,
l’ex
coniuge
più
abbiente
è
tenuto
a
pagare
all’altro
un
assegno
divorzile
periodico
,
potenzialmente anche per tutta la vita.
Il
diritto
del
coniuge
economicamente
più
debole
a
ricevere
detto
assegno
periodico
deriva
dal
fatto
che
egli/ella
ha
profuso
le
proprie
risorse,
anche
con
lavoro
casalingo
equiparato
a
quello
professionale
dall’art.
143
c.c.,
nel
progetto
matrimoniale
maturando
nello
stesso
aspettative
di
benessere
economico
che
la
legge
tutela.
Detta
tutela
si
esprime
consentendo
non
solo
al
coniuge
più
debole
di
avere
un
assegno
divorzile
periodico
ma
anche
di
modificarlo
per
adeguarlo
ad
eventuali
mutazioni
dei
rapporti
patrimoniali degli ex coniugi in qualunque tempo dopo il divorzio.
Pertanto
se
il
coniuge
più
abbiente
fa
carriera
e
aumenta
i
propri
redditi
oppure
l’altro
aumenta
le
proprie
esigenze
(si
pensi
ad
es.
all’ipotesi
della
necessità
di
sostenere
le
spese
di
cure
mediche),
il
coniuge
economicamente
più
forte
può
vedersi
aumentare
dal
giudice
l’assegno
divorzile
periodico
che
paga
all’altro,
anche
dopo
anni
dalla
conclusione
della
procedura
di
divorzio,
all’esito
di
una
domanda
giudiziale di maggiorazione dell’assegno
periodico avanzata dal coniuge beneficiario dello stesso.
Per
contro,
il
coniuge
beneficiario
della
corresponsione
dell’assegno
periodico
può
perdere
il
diritto
a
tale
versamento
o
vederselo
ridurre
dal
giudice,
se
consegue
adeguati
redditi
propri
o
se
l’altro
diventa
impossibilitato
a
pagarlo
perché
ad
es.
ha
perso
il
lavoro
e
ciò
anche
dopo
anni
dalla
conclusione
della
procedura di divorzio.
Se
la
coppia
vi
ha
interesse,
l’art.
5
comma
6
della
legge
898/70
prevede
una
soluzione
all’alea
economica
alla
quale
sono
esposti
entrambe
in
coniugi
potenzialmente
per
tutta
la
vita.
La
coppia
di
divorziandi,
può
infatti
accordarsi
perché
al
posto
del
pagamento
dell’assegno
divorzile
periodico
il
coniuge
più
abbiente
conferisca
all’altro
un’importante
quantità
di
ricchezza
che
può
consistere
ad
es.
di
una
somma
di
denaro
o
della
proprietà
di
un
immobile
o
di
una
quota
di
comproprietà
su
immobili.
Questo
conferimento,
che
si
sostituisce
al
pagamento
di
un
assegno
divorzile
periodico,
è
chiamato
“pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione”
Leggi l’art. 5, L 898/70 comma sesto.
QUALI SONO GLI EFFETTI DEL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE IN UN UNICA SOLUZIONE?
La
legge
art.lo
5
coma
6,
L.898/70
stabilisce
che
il
coniuge
che
accetta
di
ricevere
tale
pagamento
non
potrà più avanzare rivendicazioni patrimoniali
nei confronti dell’altro coniuge.
“La
corresponsione
dell’assegno
divorzile
in
unica
soluzione
su
accordo
tra
le
parti,
soggetto
a
verifica
giudiziale,
esclude
la
sopravvivenza,
in
capo
al
coniuge
beneficiario,
di
qualsiasi
ulteriore
diritto,
a
contenuto
patrimoniale
o
meno,
nei
confronti
dell’altro
coniuge,
<…>
con
la
conseguenza
che
nessuna
ulteriore
prestazione
può
essere
richiesta
neppure
per
il
peggioramento
delle
condizioni
economiche dell’assegnatario” Cass. sezione VI, sentenza 12 giugno 2014, n. 13424.
La
logica
sottesa
a
tale
soluzione
è
quella
di
consentire
al
coniuge
più
abbiente
di
liberarsi
per
sempre
da
ogni
obbligo
solidaristico
nei
confronti
dell’ex
coniuge,
che
può
trovare
un
vantaggio
nel
diventare
proprietario
di
un
immobile
piuttosto
che
titolare
del
diritto
di
ricevere
periodicamente
una
somma dall’ex coniuge.
Se
il
coniuge
economicamente
più
debole
accetta
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un’unica
soluzione,
(detto
anche
assegno
“
una
tantum”
)
,
non
potrà
più
richiedere
in
un
qualunque
futuro
un
assegno
divorzile
periodico
,
né
se
aumentano
le
proprie
esigenze,
né
se
l’altro
coniuge
fa
carriera
e
si
arricchisce.
Inoltre
il/la
beneficiaria
che
ha
accettato
un
assegno
una
tantum,
non
potendo
più
ottenere
un
assegno
divorzile
periodico,
perde
il
diritto
alla
quota
di
spettanza
del
TFR
conseguito
dal
coniuge
più
abbiente
ed
anche
alla
pensione
di
reversibilità
dello
stesso,
che
sono
diritti
che
sorgono
solo
a
condizione di ricevere un assegno divorzile periodico.
CHI PUÒ PAGARE/AVERE UN ASSEGNO DIVORZILE “UNA TANTUM”
Qualunque
coppia
di
coniugi
sposati
e
separati
che
intenda
divorziare.
La
legge
non
fa
riferimento
ad
alcuna particolare categoria e non richiede alcun particolare requisito.
QUANDO POSSO AVERE UN ASSEGNO DIVORZILE “UNA TANTUM”?
1
.
Quando
sorga
un
accordo
tra
i
coniugi
su
tale
soluzione:
tale
soluzione
è
possibile
solo
se
sorge
un
accordo
tra
i
coniugi,
perché
non
è
consentito
che
il
giudice
la
disponga
d’imperio
contro
la
volontà di uno dei due o di entrambi per comporre i rapporti patrimoniali della coppia di divorziandi.
2
.
Solo
in
occasione
del
divorzio:
detta
soluzione
è
infatti
prevista
solo
dalla
legge
sul
divorzio
e
non
è
contemplata
dalla
legge
sulla
separazione,
pertanto,
la
coppia
di
divorziandi
la
può
disporre
solo
in
occasione dell’esecuzione della procedura di divorzio, non prima.
Secondo
alcuni
orientamenti
giurisprudenziali,
è
possibile
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
anche
dopo
il
divorzio,
introducendo
una
procedura
di
modifica
delle
condizioni
di
divorzio
.
Detta
seconda
possibilità
è
stata
riconosciuta
da
alcuni
tribunali
tra
cui
il
Tribunale di Firenze, sez. - sep. 25.01.1998).
Non
tutti
i
tribunali
la
ammettono.
Leggi
Qui
perché
vi
può
essere
una
divergenza
nelle
decisioni di diversi Tribunali sullo stesso istituto giuridico
.
3
.
Se
il
tribunale
lo
approva:
Il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
è
una
scelta
dei coniugi, che determinano, negoziandola tra loro, anche la misura dell’“assegno”.
Tuttavia
la
possibilità
di
rendere
giuridicamente
efficacie
questa
scelta
è
subordinata
all’approvazione del Tribunale.
Il
Tribunale
è
tenuto
a
valutare
la
congruità
di
tale
corresponsione
per
evitare
che
il
coniuge
più
debole
economicamente
sia
indotto
ad
accettare
dall’altro
una
somma
incongrua
per
risolvere
propri
problemi
economici
contingenti,
privandosi
per
sempre
della
possibilità
di
ricevere
un
assegno
divorzile periodico al quale avesse diritto.
Il
controllo
giurisdizionale
sulla
congruità
dell’assegno
una
tantum
è
posto
dalla
legge
a
tutela
del
coniuge
più
debole
economicamente.
Pertanto
il
Tribunale
potrà
non
approvare
un
assegno
una
tantum
di
entità
troppo
limitata,
mentre
approverà
sempre
un
assegno
una
tantum
di
grande
entità
anche se questa appare sovrabbondante.
Se
il
tribunale
non
approva
questa
soluzione,
(perché
ritiene
la
misura
dell’assegno
non
congrua),
esso
rifiuterà
di
accogliere
tale
domanda
e
pertanto
la
soluzione
dell’assegno
una
tantum
non
potrà
essere
utilizzata
degli
ex
coniugi
per
regolare
i
propri
rapporti
patrimoniali
successivi
al
divorzio.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DIVORZILE PAGATO IN UN UNICA SOLUZIONE?
La
misura
dell’assegno
divorzile
pagato
in
un’unica
soluzione
non
è
specificamente
definita
dalla
legge
art.lo 5 coma 6, L.898/70
.
La
logica
sottesa
al
pagamento
dell’assegno
divorzile
una
tantum
è
quella
di
mettere
l’ex
coniuge
che
lo
riceve
nella
condizione
di
mantenersi
in
modo
indipendente.
L’Esempio
più
tipico
di
detta
corresponsione
è
quello
di
un
trasferimento
al
coniuge
più
debole
economicamente
da
parte
dell’altro
della
proprietà
di
un
immobile
che
abbia
un
valore
tale
da
consentire
di
trarre
da
esso
frutti
civili
(cioè
canoni
di
locazione)
in
misura
paragonabile
all’assegno
divorzile
periodico
al
quale
il
coniuge
più
debole
economicamente abbia diritto in base alla legge.
Nella
prassi
il
Tribunale
approva
anche
assegni
una
tantum
consistenti
di
quote
di
comproprietà
che
da
se
sole
non
consentono
al
coniuge
beneficiario
di
tale
corresponsione
di
ritrarre
da
esse
risorse
uguali
a
quelle
di
un
assegno
divorzile
periodico
al
quale
ha
diritto,
ma
approva,
come
detto,
assegni
una
tantum
che
siano
anche
solo
paragonabili
a
tale
misura.
Ad
es.
è
stato
ritenuto
congruo
il
trasferimento
della
proprietà
di
un
box
auto
a
titolo
di
assegno
una
tantum
alla
moglie
beneficiaria
che
aveva
un
lavoro
scarsamente retribuito.
I
coniugi
sono
dunque
liberi
di
convenire
un
assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
di
qualunque
entità,
avendo
cura
di
non
prevederne
una
troppa
esigua,
per
evitare
che
la
stessa
non
superi
il
vaglio
del
giudice chiamato a verificarne la congruità. (Vedi paragrafo precedente punto 3).
COME DEVO FARE PER AVERE O PAGARE UN ASSEGNO DIVORZILE IN UN UNICA SOLUZIONE
1
.
Deve
essere
usata,
dalla
coppia
di
divorziandi,
la
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
,
non
essendo
idonea
nessuna
delle
altre
procedure
di
divorzio
a
consentire
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione.
(Nelle
nuove
procedure
di
divorzio
in
Comune
e
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
non
è
previsto
che
venga
eseguito
il
controllo
di
congruità
che
è
condizione
indispensabile
per
il
pagamento
dell’assegno
“una
tantum”,
mentre
nel
divorzio
giudiziale
la
legge
vieta al giudice di disporre la soluzione dell’“una tantum”).
2
.
È
necessario
indicare
alla
fine
della
procedura,
nelle
conclusioni
che
contengono
la
c.d.
domanda
giudiziale
(cioè
ciò
che
si
chiede
al
tribunale
di
statuire
nella
sentenza)
che
detta
corresponsione
viene
effettuata
a
titolo
di
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
dell’art.
5
L.
898/70
e
che
pertanto
il
coniuge
beneficiario
(colui
che
riceve
tale
corresponsione)
non
potrà
avanzare
alcuna
rivendicazione
o
richiesta
avente
contenuto
patrimoniale nei confronti dell’altro (ex) coniuge.
È
necessario
cioè
titolare
tale
corresponsione
in
modo
inequivoco,
come
“pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione”,
preferibilmente
citando
espressamente
la
legge,
perché
altrimenti,
in
assenza
di
una
specifica
titolazione,
detta
corresponsione
contenuta
nella
domanda,
potrebbe
essere
qualificata
come
una
semplice
“donazione”
volta
a
comporre
i
rapporti
patrimoniali
della
coppia
dopo
il
divorzio,
che
non
avrebbe
l’effetto
di
impedire
ulteriori
pretese
del
coniuge
beneficiario dopo il divorzio.
Se
tale
corresponsione
non
viene
correttamente
titolata,
il
coniuge
che
la
esegue
non
si
libera
di
qualunque
obbligo
patrimoniale
nei
confronti
dell’altro
e
pertanto
potrebbe
vedersi
domandare
dall’altro,
in
un
tempo
successivo,
anche
dopo
anni,
con
procedura
giudiziale,
un
assegno
divorzile
periodico.
QUANDO CONVIENE PAGARE UN ASSEGNO DIVORZILE IN UN UNICA SOLUZIONE PIUTTOSTO CHE
UN ASSEGNO PERIODICO?
1
.
Quando
l’obbligato
(il
coniuge
che
paga
l’assegno)
vuole
liberarsi
definitivamente
da
qualunque onere nei confronti dell’altro coniuge.
2
.
Quando
l’obbligato
prevede
di
fare
carriera
e
di
aumentare
in
modo
considerevole
i
propri
redditi:
l’assegno
divorzile
periodico
è
rapportato
anche
alle
aspettative
di
benessere
economico
nutrite
dall’altro
coniuge
durante
il
matrimonio.
Pertanto
quest’ultimo
potrà
domandare,
anche
dopo
la
conclusione
della
procedura
di
divorzio,
in
qualunque
tempo
,
un
adeguamento
del
proprio
assegno
divorzile
periodico
ai
nuovi
redditi
dell’ex
coniuge.
In
questo
caso,
il
coniuge
che
paga
un
assegno
divorzile
periodico,
potrebbe
vedersi
aumentare
tale
assegno
dal
giudice,
mentre
se
ha
pagato
l’assegno
in
un’unica
soluzione,
l’avanzamento
di
carriera
e
il
conseguente
aumento
dei
propri redditi, non lo espone a tale rischio.
Si
badi
che
il
rischio
di
vedersi
aumentare
l’assegno
divorzile
periodico
dopo
il
divorzio,
deriva,
come
detto,
dal
fatto
che
l’altro
coniuge
si
è
adoperato
nel
progetto
matrimoniale
ed
ha
maturato
aspettative
di
benessere
durante
il
matrimonio
che
la
legge
tutela.
Se
l’aumento
delle
risorse
del
coniuge
obbligato
non
derivano
da
un
avanzamento
di
carriera
ma
da
un
lavoro
diverso
o
da
un’iniziativa
imprenditoriale
diversa
,
cominciata
dopo
il
divorzio
,
detto
aumento
di
risorse
non
era
prevedibile
dal
coniuge
beneficiario
prima
del
divorzio
e
su
questo
aumento
pertanto
non
ha
potuto
maturare
alcuna
aspettativa.
Pertanto
il
fatto
che
l’obbligato
si
è
arricchito
con
attività
del
tutto
diversa
da
quella
che
svolgeva
prima
del
divorzio
non
consente
al
beneficiario
di
chiedere
un
aumento
dell’assegno
divorzile
periodico
rapportato
ai
redditi
che
derivano
da
detta
nuova
attività
non
prevedibile
al
momento
del
divorzio.
Il
caso
più
estremo
è
quello
di
arricchimento
del
coniuge
che
paga
l’assegno
derivante
da
una
vincita
al
totocalcio
-per
antonomasia
imprevedibile-
successiva
al divorzio.
QUANDO CONVIENE PAGARE UN ASSEGNO PERIODICO PIUTTOSTO CHE UN ASSEGNO DIVORZILE
IN UN UNICA SOLUZIONE?
1
.
Quando
il
coniuge
obbligato
(il
coniuge
che
paga
l’assegno)
ha
interesse
ad
un
risparmio
fiscale:
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
periodico
consente
all’obbligato
(colui
che
deve
versare
l’assegno)
di
detrarre
detta
corresponsione
dal
proprio
imponibile
assicurandosi
un
risparmio
fiscale,
mentre
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
non
consente
alcuna
detrazione:
la
Commissione
Tributaria
del
Lazio
-sent.
n.
528/01/12
del
19.11.2012-
ha
stabilito
infatti
che
“l’assegno
divorzile
corrisposto
una
tantum
ha
natura
patrimoniale
e
risarcitoria;
pertanto,
da
un
lato,
non
costituisce,
per
il
coniuge
che
lo
riceve,
reddito
imponibile;
dall’altro
lato
non
è
una
spesa
deducibile per colui che lo eroga”
.
2
.
Quando
il
beneficiario
(il
coniuge
che
riceve
l’assegno)
ha
intenzione
di
risposarsi
o
cominciare
una
convivenza
more
uxorio
(cioè
stabile
e
continuativa)
con
altra
persona:
le
nuove
nozze
e
la
convivenza
more
uxorio
di
un
coniuge
sollevano
l’altro
dall’obbligo
di
pagare
l’assegno
divorzile
periodico.
Nel
primo
caso,
le
nuove
nozze
del
coniuge
beneficiario
sollevano
ope
legis
l’altro
dall’obbligo
di
continuare
a
corrispondere
un
assegno
divorzile
periodico.
Nel
secondo
caso,
cioè
se
il
coniuge
beneficiario
inizia
una
convivenza
more
uxorio
con
altra
persona,
l’obbligato
che
vuole
interrompere
il
pagamento
dell’assegno
deve
prima
ottenere
dal
giudice
un
provvedimento
che
lo
sollevi
da
tale
obbligo
all’esito
di
un
procedimento
giudiziale,
nel
quale
dovrà
provare
il
fatto
della
convivenza more uxorio dell’altro coniuge.
3
.
Quando
il
beneficiario
sta
per
iniziare
un’attività
di
lavoro
che
si
prevede
redditizia:
se
il
beneficiario
inizia
una
attività
lavorativa
redditizia,
tale
da
consentirgli
di
conservare
autonomamente
il
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio,
l’obbligato
può
chiedere
e
ottenere
dal
giudice
che
sia
sollevato
dall’obbligo
di
pagare
l’assegno
divorzile
periodico.
Se
invece
ha già pagato l’assegno una tantum, non può recuperare tale corresponsione.
4
.
Quando
l’obbligato
prevede
di
perdere
il
lavoro
o
di
veder
ridotti
i
propri
redditi
.
Nel
primo
caso
può
chiedere
al
giudice
di
essere
sollevato
dall’obbligo
del
pagamento
dell’assegno
periodico,
nel
secondo
può
ottenere
una
riduzione
di
quello,
mentre
se
ha
conferito
una
quantità
di
ricchezza
importante
all’altro
coniuge
a
titolo
di
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione,
non
potrà recuperare tale ricchezza che rimarrà di proprietà dell’altro.
_________________________________________
QUANDO CONVIENE RICEVERE UN ASSEGNO DIVORZILE IN UN UNICA SOLUZIONE PIUTTOSTO
CHE UN ASSEGNO PERIODICO?
1
.
Quando
il
beneficiario
(il
coniuge
che
riceve
l’assegno)
intende
risposarsi.
Per
il
fatto
che
le
nuove
nozze
del
coniuge
beneficiario
(cioè
colui
che
riceve
l’assegno)
di
un
assegno
divorzile
periodico
fanno
cessare
il
suo
diritto
a
ricevere
tale
assegno
dall’ex
coniuge,
(vedi
sopra
su
questa
pagina)
se
detto
beneficiario
intende
risposarsi
è
evidentemente
preferibile
per
lui
ricevere
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione:
in
caso
di
nuove
nozze
l’assegno
pagato
in
un
unica
soluzione
(ad.
es.
con
il
conferimento
di
un
appartamento)
non
va
reso,
mentre
se
si
è
optato per l’assegno periodico, con le nuove nozze questa prestazione si perde.
2
.
Quando
il
beneficiario
ha
in
programma
di
cominciare
una
convivenza
more
uxorio
con
altra
persona
:
se
il
coniuge
beneficiario
ha
in
programma
di
cominciare
una
convivenza
more
uxorio
,
è
preferibile
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
perché
l’attuale
orientamento
della
giurisprudenza
ricollega
a
tale
condizione
la
perdita
del
diritto
a
ricevere
il
pagamento
di
un
assegno divorzile periodico.
3
.
Quando
l’obbligato
(il
coniuge
che
paga
l’assegno)
si
prevede
che
diventerà
disoccupato
o
in
crisi
economica:
perché
ad
es.
l’azienda
per
la
quale
lavora
è
in
crisi
e
prevede
dei
tagli
ai
posti
di
lavoro,
è
evidentemente
più
sicura
per
l’altro
la
soluzione
del
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione,
perché
la
perdita
o
la
riduzione
dei
redditi
dell’obbligato
consente
a
questi
di
chiedere
al
giudice,
in
qualunque
tempo,
a
modifica
delle
condizioni
di
divorzio
di
essere
sollevato
dall’obbligo
di
pagare
l’assegno
periodico,
o
la
riduzione
di
questo,
mentre
chi
ha
ricevuto
un
bene
economico
importante
a
titolo
di
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione,
se
l’altro
coniuge entra in crisi non lo deve rendere.
4
.
Quando
il
beneficiario
prevede
di
iniziare
un’attività
lavorativa
redditizia:
In
qualunque
momento
è
possibile
per
il
coniuge
obbligato
chiedere,
anche
contro
la
volontà
dell’altro,
la
modifica
delle
condizioni
di
divorzio
stabilite
dalla
sentenza
se,
successivamente
ad
essa,
si
sono
verificare
delle
modificazioni
dei
rapporti
patrimoniali
o
personali
degli
ex
coniugi
tali
da
rendere
la
disciplina
contenuta
nella
sentenza
non
più
idonea
a
regolare
correttamente
detti
rapporti
secondo
criteri
di
giustizia.
Il
beneficiario
dell’assegno
divorzile
periodico,
se
consegue
adeguati
redditi
propri,
potrebbe
perdere
tale
assegno,
ottenuto
quando
non
lavorava.
Se
invece
ha
scelto
di
ricevere
un
assegno
divorzile
“una
tantum”
anche
se
in
un
tempo
successivo
si
arricchisce
grazie
ad
un
attività
lavorativa, quanto ha ottenuto dall’altro coniuge non lo deve rendere.
5
.
Quando
l’altro
coniuge
offre
a
titolo
di
assegno
“una
tantum”
una
quantità
di
ricchezza
davvero
importante:
(ad
es.
un
appartamento
di
valore
dal
quale
ricavare,
locandolo,
un
buon
reddito stabile e sicuro).
QUANDO CONVIENE RICEVERE UN ASSEGNO PERIODICO PIUTTOSTO CHE UN ASSEGNO DIVORZILE
IN UN UNICA SOLUZIONE?
1
.
Quando
per
il
beneficiario
(il
coniuge
che
riceve
l’assegno)
non
sono
in
previsione
né
convivenze
more
uxorio,
né
nuove
nozze
e
il
coniuge
più
abbiente
offre
come
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
una
somma
di
entità
modesta
o
una
proprietà
di
scarso
valore, è preferibile l’assegno divorzile periodico che si riceverà potenzialmente per tutta la vita.
2
.
Quando
il
beneficiario
non
prevede
di
trovare
un
lavoro
o
di
iniziare
un’attività
redditizia
perché
in
caso
contrario
queste
circostanze
possono
escludere
il
diritto
già
acquisto
a
ricevere
un
assegno
divorzile
periodico,
legittimando
l’obbligato
a
domandare
la
modica
delle
condizioni
di
divorzio
.
3
.
Quando
l’entità
del
TFR
dell’altro
coniuge
è
importante:
l’assegno
divorzile
periodico
dà
diritto
al
coniuge
beneficiario
che
non
sia
passato
a
nuove
nozze
ad
una
quota
del
TFR
dell’altro
coniuge,
rapportata
alla
coincidenza
del
tempo
del
matrimonio
con
quello
del
rapporto
di
lavoro
che
ha
fruttato
il
TFR.
Il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
preclude
invece
questa
possibilità.
É
pertanto
consigliabile
fare
una
previsione
sulla
misura
del
TFR
che
il
coniuge
più
abbiente
dovesse
conseguire
dopo
il
divorzio
e
la
quota
spettante
all’altro
per
valutare
la
vantaggiosità o meno della soluzione di ricevere l’assegno divorzile in un unica soluzione.
4
.
Quando
l’entità
della
pensione
di
reversibilità
dell’altro
coniuge
è
importante:
mentre
l’assegno
divorzile
periodico
dà
diritto
al
coniuge
beneficiario
ad
una
quota
della
pensione
di
reversibilità
dell’altro,
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
preclude
questa
possibilità.
È
pertanto
consigliabile
valutare
la
misura
della
pensione
di
reversibilità
in
relazione
all’età
dell’altro
coniuge,
per
decidere
se
rinunciarvi
o
meno,
in
cambio
di
un
assegno
pagato
in
un
unica soluzione.
5
.
Quando
l’obbligato
offre
una
quantità
di
ricchezza
troppo
modesta
:
è
necessario
calcolare
i
“frutti
civili”
(cioè
i
canoni
di
locazione)
che
si
possono
trarre
dal
bene
offerto
a
titolo
di
pagamento
dell’assegno
divorzile
una
tantum
e
rapportarli
con
l’assegno
divorzile
periodico
al
quale
si
avrebbe
diritto.
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