INDICE DEL CAPITOLO
COSA
SONO
LE
PROCEDURE
DI
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
PARTE
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
ENTRAMBE
LE
PARTI
-
LA
SEPARAZIONE
DI
FATTO
-
LA
SEPARAZIONE
BREVE
-
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
-
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE”
_____________________________________
Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori
informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione
consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli
precedenti che trovi
COSA SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Le
procedure
di
separazione
consensuale
consistono
in
una
serie
ordinata
di
attività,
definite
dalla
legge,
eseguendo
le
quali
i
coniugi
possono
ottenere
lo
status
giuridico
di
separati
se
sono
entrambi
d’accordo
sul
fatto
di
separarsi
e
su
come
regolare
i
propri
rapporti
personali
e
patrimoniali
successivi
alla
separazione.
Per
poter
utilizzare
una
delle
procedure
descritte
nel
presente
capitolo,
l’accordo
dei
coniugi
sul
fatto
di
separarsi
e
sulla
disciplina
dei
rapporti
successivi
alla
separazione
è
indispensabile,
non
essendo
consentito,
per
definizione,
nella
separazione
di
tipo
consensuale,
(cioè
frutto
di
un
assenso
reciproco)
che
un
giudice
possa
disporre
la
separazione
e
stabilire
d’imperio
detta
disciplina,
su
richiesta
di
uno
dei
coniugi, contro la volontà dell’altro.
Alcune
procedure
di
separazione
consensuale
presuppongono
che
l’accordo
detto
sia
già
sorto
tra
i
coniugi,
altre
sono
disegnate
per
promuovere
il
raggiungimento
di
tale
accordo
per
il
tramite
di
negoziazioni eseguite con l’assistenza di avvocati
.
SE NON RIUSCIAMO A TROVARE UN ACCORDO, NÉ DA SOLI NÉ CON L’ASSISTENZA DEI NOSTRI
LEGALI COSA SUCCEDE?
Se
i
coniugi
non
si
accordano,
nessuna
procedura
di
separazione
consensuale
può
essere
eseguita
e
pertanto
il
coniuge
che
voglia
separarsi
dovrà
utilizzare
la
diversa
procedura
di
separazione
giudiziale
nella
quale
un
giudice
dispone
la
separazione
e
stabilisce
d’imperio
la
disciplina
dei
rapporti
dei
coniugi
successivi alla separazione, al posto dei coniugi che non si sono accordati.
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?
Tutte
le
procedure
di
separazione
mirano
fondamentalmente
ad
impedire
il
prosieguo
delle
liti
che
hanno indotto i coniugi a separarsi mediante:
1
.
la separazione fisica della coppia e
2
.
la
realizzazione
di
una
disciplina
scritta
cogente
dei
rapporti
personali
(es.
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
e
patrimoniali
(es.
chi
paga,
cosa)
dei
coniugi
che
li
sollevi
dall’onere
di
dover
quotidianamente
trovare
un
accodo
su
tali
rapporti
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non
sono più in grado di farlo.
Poiché
per
legge
i
patti
scritti,
che
contengono
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
alla
separazione
devono
essere
rispettati
sotto
pena
di
importanti
sanzioni
,
una
volta
stabiliti,
ad
entrambi
i
coniugi
basterà
pretendere
il
rispetto
di
quei
patti,
se
necessario
con
azione
giudiziale,
per
non
dover
più
litigare sui rapporti da essi regolati.
COSA DOBBIAMO DECIDERE INSIEME PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI?
Poiché
nelle
procedure
di
separazione
consensuale
è
la
coppia
che
decide
la
disciplina
dei
propri
rapporti
successivi
alla
separazione,
si
indica
qui
di
seguito
gli
elementi
essenziali
sui
quali
i
coniugi
devono trovare un accordo per accedere ad una qualunque delle procedure di separazione consensuale.
(La
separazione
consensuale
da
svolgersi
innanzi
all’Ufficiale
di
Stato
Civile
chiamata
in
gergo
“separazione
in
Comune”
non
è
procedibile
se
ci
sono
figli
ancora
non
economicamente
indipendenti,
pertanto
in
quella
è
necessario
definire
solo
quanto
indicato
nel
paragrafo
successivo,
cioè
solo
i
rapporti
patrimoniali).
Riguardo
all’
affidamento
della
prole
è
preferibile
prevedere
il
regime
di
affido
condiviso
perché
la
previsione
del
regime
di
affido
esclusivo
della
prole
ad
uno
dei
due
coniugi,
in
assenza
di
un
adeguata
giustificazione
che
provi
l’inidoneità
dell’altro
genitore
a
condividere
l’affido,
potrebbe
non
superare
il
vaglio
del
giudice
(del
collegio
nella
procedura
di
separazione
tribunalizia
o
quello
del
Procuratore
della
Repubblica
nella
procedura
di
separazione
con
negoziazione
assistita),
chiamato
a
verificare
l’idoneità
alla
cura degli interessi della prole, delle pattuizioni che i coniugi stessi hanno stabilito.
Ciò,
giacché
la
legge
di
riforma
del
2006
ha
espressamente
previsto
la
preferenza
per
l’
affido
di
tipo
condiviso
e
considerato
l’affido
esclusivo
come
soluzione
residuale
da
disporre,
come
detto,
solo
in
presenza di un caso di inidoneità provata di uno dei genitori all’affido condiviso.
Per
quanto
riguarda
il
tempo
che
la
prole
deve
passare
con
un
genitore
e
con
l’altro
,
questo
dovrebbe
essere
di
pari
entità
per
evitare
che
la
prole
formi
un
carattere
che
consista
della
clonazione
del
carattere
del
genitore
con
il
quale
dovesse
convivere
per
un
tempo
troppo
esteso.
E’
stato
osservato
infatti
che
la
prole
è
portata
ad
assorbire
e
ripetere
le
reazioni
ai
casi
della
vita
del
genitore
con
il
quale
prevalentemente
convive.
Per
evitare
questo
problema
la
legge
di
riforma
del
diritto
di
famiglia
ha
espressamente
previsto
il
diritto
della
prole
di
passare
un
tempo
equilibrato
e
continuativo
con
entrambi
i
genitori
considerando
evidentemente
preferibile
che
la
prole
formi
un
carattere
terzo
fondato
sull’osservazione
critica
delle
condotte di più persone.
Significativamente
la
legge
10
novembre
2014,
n.
162
art.lo
6
comma
3
che
disciplina
la
procedura
di
separazione
con
negoziazione
assistita
,
ha
reso
obbligatorio
che
gli
avocati
inseriscano
nella
convenzione
la
seguente
dizione:
“
gli
avvocati
hanno
informato
le
parti
dell'importanza
per
il
minore
di
trascorrere
tempi
adeguati con ciascuno dei genitori”
nell’accordo di separazione.
Non
deve
essere
prevista
la
disciplina
dell’affidamento
con
riferimento
alla
prole
maggiorenne
della
quale si dovrà indicare solo il genitore con il quale risiederà fino all’indipendenza economica.
COSA DOBBIAMO DECIDERE INSIEME PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI?
Se:
1
.
vi sono differenze tra le risorse complessive dei coniugi e/o
2
.
il
tempo
di
permanenza
della
prole
presso
di
loro
(stabilito
da
loro
stessi)
crea
una
sperequazione
tra
dette risorse,
le
pattuizioni
che
disciplinano
i
rapporti
patrimoniali
della
coppia
che
si
separa
consensualmente
devono
prevedere
necessariamente
l’obbligo
a
carico
del
coniuge
più
abbiente
di
pagare
un
assegno
per
concorrere al mantenimento della prole (salvi i rarissimi casi in cui la prole abbia adeguate risorse proprie).
Tale
contributo
deve
consistere
in
una
corresponsione
periodica:
il
c.d.
“
assegno
di
mantenimento
per
la
prole
”
.
Se
le
risorse
sono
invece
perequate
(ad.
es.
i
coniugi
prevedono
che
la
prole
passi
il
70%
del
tempo
con
il
genitore
che
ha
il
70%
delle
risorse
e
il
30
%
del
tempo
con
quello
che
ha
il
30%
delle
risorse),
può
non
essere previsto un assegno di mantenimento per i figli. Vedi amplius nel
capitolo dedicato
.
Se
i
figli
sono
minorenni
il
beneficiario
dell’assegno
(cioè
il
creditore
di
tale
prestazione)
non
è
immediatamente
il
minore
o
i
minori
ma
è
il
coniuge
coaffidatario
(se
è
previsto
l’affidamento
condiviso)
o
il
coniuge
affidatario
esclusivo
della
prole.
La
prole
è
la
beneficiaria
mediata
di
tale
corresponsione,
nel
senso
che
il
coniuge
che
riceve
gli
assegni
dall’altro
per
il
mantenimento
della
prole
deve
volgerli
a
tale
scopo e non può usarli in altro modo.
Se
i
figli
sono
maggiorenni,
è
possibile
prevedere
che
il
contributo
venga
versato
immediatamente
a
loro,
che
diventano
così
creditori
della
prestazione
del
versamento
dell’assegno
periodico.
Tale
soluzione
proposta
dai
coniugi
può
non
essere
accettata
dal
Giudice,
(
art.337
septies
c.c.
)
che
ha
l’obbligo
di
verificare
la
corrispondenza
delle
pattuizioni
dei
coniugi
all’interesse
della
prole,
anche
maggiorenne.
(Pensiamo
al
caso
di
un
figlio
maggiorenne
tossicodipendente.
Il
giudice
non
validerebbe
una
pattuizione
che
preveda
che venga versato immediatamente a lui l’assegno di mantenimento).
Se
i
figli
sono
più
di
uno
è
necessario
prevedere
un
assegno
periodico
specifico
per
ciascun
figlio,
non
essendo
possibile
prevedere
un
unico
assegno
cumulativo.
Ciò
in
quanto
gli
assegni
sono
soggetti
a
revisione
separata.
Cioè
quando
un
figlio
trova
un
lavoro
e
consegue
adeguati
redditi
propri,
il
coniuge
obbligato
a
corrispondere
un
assegno
per
il
suo
mantenimento
può
chiedere
giudizialmente
di
essere
sollevato
da
tale
obbligo,
ma
non
da
quello
di
corrispondere
gli
assegni
per
il
mantenimento
degli
altri
figli
non
ancora
economicamente
indipendenti.
Pertanto
ogni
assegno
deve
essere
specificamente
determinato
nel suo preciso ammontare per ognuno dei figli.
L’aggiornamento della misura degli assegni al costo della vita c.d. aggiornamento ISTAT è obbligatorio.
Non
è
possibile
prevedere
un
termine
finale
riguardo
alla
corresponsione
degli
assegni
di
mantenimento
della
prole:
es.
pagherò
gli
assegni
fino
al
compimento
dell’anno
18
mo
di
mio
figlio,
essendo
il
tempo
della
corresponsione
dell’assegno
per
il
mantenimento
dei
figli
un
diritto
indisponibile,
regolato
da
norme
imperative.
(Cioè
è
la
legge
stessa
a
stabilire
imperativamente
la
durata
del
tempo
nel
quale
devono
essere
pagati
gli
assegni
,
pertanto
detta
durata
non
può
essere
stabilita
dai
genitori
in
modo
differente).
A
differenza
dell’assegno
di
mantenimento
della
prole
,
è
possibile
ma
non
obbligatorio
prevedere
un
assegno
di
mantenimento
per
il
coniuge
più
debole
economicamente.
Vedi
amplius
nel
capitolo
ad
esso
dedicato.
Se
quest’ultimo
lo
vuole
e
il
coniuge
più
abbiente
glielo
nega,
il
coniuge
più
debole
economicamente
può
ottenere
comunque
un
assegno
per
il
proprio
mantenimento,
d’imperio,
dal
giudice,
promuovendo
la
differente procedura di
separazione giudiziale
.
POSSO PREVEDERE OLTRE AGLI ASSEGNI O AL POSTO DEGLI ASSEGNI ANCHE IL TRASFERIMENTO A
ME DI BENI DI PROPRIETÀ DELL’ALTRO CONIUGE PER COMPORRE I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA
FAMIGLIA ED EQUILIBRARNE LE RISORSE?
Si.
Nella
separazione
consensuale
,
dunque
se
i
coniugi
sono
d’accordo
,
possono
comporre
i
loro
rapporti
patrimoniali
anche
con
il
trasferimento
tra
di
loro
di
proprietà
di
immobili
o
altri
beni.
La
legge
anzi
favorisce
simili
composizioni
riducendo
le
tasse
su
quei
trasferimenti
di
proprietà
di
immobili
che
siano
titolati
dal
componimento
dei
rapporti
patrimoniali
della
coppia
nella
separazione
o
nel
divorzio.
leggi
l’art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74..
Nella
separazione
giudiziale
invece,
dunque
in
assenza
dell’accordo
dei
coniugi,
non
è
consentito
dalla
legge
che
il
giudice
possa
comporre
i
rapporti
patrimoniali
della
coppia
disponendo
d’imperio
il
trasferimento di proprietà immobiliari di un coniuge all’altro contro la volontà del coniuge proprietario.
COSA SUCCEDE SE UNO DEI CONIUGI NON RISPETTA LE PATTUIZIONI DELLA SEPARAZIONE
CONSENSUALE (O GIUDIZIALE) UNA VOLTA COMPLETATA LA PROCEDURA?
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
personali
, su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può
:
(art.lo 709 ter c.p.c.)
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4)
condannare
il
genitore
inadempiente
al
pagamento
di
una
sanzione
amministrativa
pecuniaria,
da
un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
il giudice penale può
:
1)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
388
codice
penale
cioè
mancata
ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
570
codice
penale
cioè
violazione
degli obblighi di assistenza familiare.
Se non rispetta la disciplina dei rapporti
patrimoniali
su istanza del coniuge non inadempiente:
il giudice civile può
:
1)
procedere
esecutivamente
contro
il
coniuge
obbligato
al
pagamento
degli
assegni
che
si
sia
reso
inadempiente
(che
risponde
dei
suoi
debiti
con
tutti
i
suoi
beni
presenti
e
futuri,
art.
2740
c.c.),
cioè
pignorare
i
beni
del
coniuge
che
non
paga
gli
assegni,
venderli
alle
aste
pubbliche
e
consegnare
il
ricavato,
nella
misura
del
credito,
al
coniuge
“beneficiario”
,
cioè
a
colui
che
ha
diritto
di
ricevere
gli
assegni
(e
ovviamente
il
residuo
del
prezzo conseguito dalla detta vendita all’altro).
2)
Se
il
coniuge
debitore
è
stipendiato,
disporre
la
distrazione
alla
fonte
dello
stipendio
e
cioè
ordinare
al
datore
di
lavoro
del
coniuge
obbligato
al
pagamento
degli
assegni
di
mantenimento
e
inadempiente
di
versare
direttamente
all’avente
diritto
(il
coniuge
beneficiario)
una
parte
dello
stipendio.
La
misura
dello
stipendio
che
può
essere
oggetto
di
distrazione
alla
fonte
è
decisa
dal
giudice
e
non
è
limitata
al
quinto
dello
stipendio
stesso.
il giudice penale può
:
1)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
388
codice
penale
cioè
mancata
ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2)
condannare
il
coniuge
inadempiente
per
il
reato
previsto
dall’art.lo
570
codice
penale
cioè
violazione
degli obblighi di assistenza familiare.
COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Oggi ci sono vari tipi di separazione consensuale. È prevista una procedura differente per ogni tipo.
In
via
generica,
per
la
separazione
di
fatto
è
necessario
solo
l’accordo
dei
coniugi,
mentre
per
tutti
gli
altri
tipi
di
separazione
consensuale
è
necessario
domandare
alla
Pubblica
Autorità
l’emissione
di
un
provvedimento
che
la
disponga.
Tutti
i
provvedimenti
emessi
dalla
Pubblica
Autorità
nell’ambito
delle
diverse
procedure,
pur
essendo
differenti
perché
emessi
da
diversi
istituti
(Tribunale,
Casa
Comunale
etc.)
hanno i medesimi effetti giuridici e procurano alla coppia lo
status legale di separati
.
QUALI SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Vi sono
due tipi generici
di separazione
personale
dei coniugi:
A.
la
separazione
consensuale
alla
quale
si
accede
se
c’è
l’accordo
di
entrambe
i
coniugi
sul
fatto
di
separarsi
e sulla disciplina dei propri rapporti successivi alla separazione e
B.
la
separazione
giudiziale
con
la
quale
un
solo
coniuge
esercita
il
diritto
di
separarsi
contro
la
volontà
dell’altro
e
un
giudice
detta
una
disciplina
cogente
dei
rapporti
della
coppia
al
posto
dei
coniugi
che
non
si
sono accordati.
__________________________________________________
la separazione
giudiziale
è di un solo tipo specifico.
1) la
separazione giudiziale
.
la separazione consensuale è di
5 tipi specifici
:
1)
la separazione di fatto
,
2)
la separazione su istanza di parte
,
3)
la separazione su istanza di entrambi i coniugi
,
4)
la separazione con la negoziazione assistita
,
5)
la separazione presso gli Uffici del Comune
_____________________________________
COS’È LA SEPARAZIONE DI FATTO?
La separazione di fatto consiste di un accordo dei coniugi nell’allontanarsi l’uno dall’altro.
E’
consentita
dalla
legge
e
permette
alla
coppia
di
separarsi
derogando
per
patto
all’obbligo
di
coabitazione
dei
coniugi
stabilito
dall’art.lo
143
c.c..
Non
è
necessario
comunicare
ad
alcun
Ufficio
Pubblico
tale accordo.
Leggi amplius
COS’È LA SEPARAZIONE CONSENSUALE SU ISTANZA DI PARTE?
è
una
procedura
che
si
svolge
in
tribunale
promossa
da
un
solo
coniuge
che
mira
a
far
conseguire
alla
coppia lo status giuridico della separazione legale coniugale.
COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI PARTE”?
la
separazione
consensuale
su
istanza
di
parte
si
esegue
in
Tribunale.
La
procedura
prevede
che
un
solo
coniuge
faccia
convocare
l’altro,
leggi
l’art.lo
711
comma
II
c.p.c.
dal
tribunale
(depositando
un
ricorso),
per
tentare
di
trovare
un
accodo
sulle
condizioni
di
separazione
con
l’aiuto
del
giudice.
Questo
istituto
è
scarsamente
usato
perché
se
la
coppia
non
è
riuscita
ad
accordarsi,
come
generalmente
avviene,
con
settimane
o
mesi
di
tentativi
è
improbabile
che
lo
faccia
in
15
minuti
pur
anco
fruendo
dei
consigli
del
giudice.
In
questa
procedura
infatti
il
giudice
non
ha
poteri
di
imperio.
Se
non
riesce
a
convincere
i
coniugi
a
sperimentare
la
soluzione
dallo
stesso
suggerita
egli
può
solo
dichiarare
infruttuoso
sia
il
tentativo
di
conciliazione,
(che
deve
fare
per
legge
preliminarmente),
sia
quello
volto
al
tentativo
di
trovare
un
accordo
sulle
condizioni
della
separazione
e
conseguentemente
dichiarare
estinto
il
procedimento
senza
poter
disporre
altro.
Il
coniuge
che
ha
tentato
infruttuosamente
questa
procedura,
se
vuole
separarsi,
dovrà
eseguirne un’altra.
COS’È LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI ENTRAMBE LE PARTI”?
La
separazione
legale
consensuale
su
istanza
di
entrambe
le
parti
è
la
più
classica
e
tradizionale
delle
procedure
di
separazione
consensuale.
Si
svolge
in
tribunale,
presuppone
l’esistenza
dell’accordo
dei
coniugi
sia
sul
fatto
della
separazione,
sia
sulla
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successiva
alla
separazione.
E’
un
atto
di
volontaria
giurisdizione
e
pertanto
il
giudice
non
può
modificare
d’imperio
gli
accordi
della
coppia
ma
solo
rifiutare
di
omologarli
(cioè
di
recepirli
in
un
provvedimento
del
tribunale
che
li rende obbligatori) se sono siffatti da non curare adeguatamente l’interesse della prole.
E’ POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA CON UN SOLO AVVOCATO PER ENTRAMBI I CONIUGI?
Si,
la
procedura
di
separazione
consensuale
può
essere
eseguita
in
tribunale
con
l’assistenza
di
un
solo
avvocato
per
entrambe
le
parti.
Ovviamente,
se
lo
preferiscono,
le
parti
possono
essere
assistite
ognuna
dal
proprio avvocato di fiducia.
COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI ENTRAMBE LE PARTI”?
Come
detto,
la
separazione
consensuale
su
istanza
di
entrambe
le
parti
presuppone
che
sia
sorto
tra
i
coniugi
un
accordo
spontaneo,
o
raggiunto
tramite
negoziazioni
informali
eseguite
dai
rispettivi
avvocati,
sul
fatto
della
separazione
e
sulla
disciplina
che
regolerà
i
loro
rapporti
personali
e
patrimoniali
successivamente alla separazione.
Si
fa
confluire
il
contenuto
dell’accordo
in
un
atto
che
si
chiama
ricorso
,
che
deve
essere
sottoscritto
da entrambi i coniugi e si deposita il ricorso in tribunale per iniziare la procedura di separazione.
Il
tribunale
fissa
una
data
nella
quale
i
coniugi
dovranno
comparire
personalmente
davanti
al
presidente
del
tribunale
(cioè
un
giudice)
o
ad
un
suo
delegato
(un
altro
giudice
che
è
stato
delegato
dal
presidente) in questa prima udienza detta
udienza presidenziale
.
Nell’udienza
presidenziale
il
giudice
eseguirà
il
c.d.
rituale
tentativo
di
conciliazione
per
indurre
la
coppia
a
riconciliarsi
nell’interesse
dei
figli
ed
abbandonare
la
procedura
si
separazione.
Se
il
giudice
non
riesce
a
riconciliare
la
coppia,
dà
atto,
nel
processo
verbale,
del
fatto
che
il
tentativo
di
conciliazione
non
ha
dato buon esito, (spesso detto rituale tentativo di conciliazione nella pratica viene omesso).
Quindi
l’accodo
sulla
disciplina
dei
rapporti
dei
coniugi
che
gli
stessi
si
sono
dati
e
che
hanno
scritto
nel
ricorso,
viene
copiato
nel
verbale
di
udienza
e
se
i
coniugi
confermano
dinnanzi
al
giudice
la
volontà
di
separarsi,
sottoscrivendo
il
verbale,
il
giudice
prende
atto
delle
condizioni
riguardanti
i
coniugi
stessi
e
la
prole,
e
riferisce
al
collegio
(cioè
a
tre
giudici
riuniti
per
decidere
la
causa)
perché
questo
proceda
all’omologazione della separazione consensuale.
Ove
il
collegio
ritenga
che
gli
interessi
della
prole
non
sono
adeguatamente
curati
dalle
pattuizioni
che
i
coniugi
si
sono
dati,
riconvoca
i
coniugi
e
indica
loro
le
modificazioni
che
occorrono
per
rendere
idonea
la
disciplina
alla
cura
degli
interessi
della
prole.
Se
i
coniugi
rifiutano
di
adeguarsi,
il
collegio
rifiuta
di
omologare
la
separazione,
lasciando
i
coniugi
nella
stessa
condizione
giuridica
nella
quale
si
sarebbero
trovarti se non avessero nemmeno iniziato la separazione.
(Art.lo 158 c.c.)
Ove
il
collegio
stesso
ritenga
che
gli
interessi
della
prole
sono
adeguatamente
curati
dalle
pattuizioni
che i coniugi si sono dati, emette il c.d.
decreto di omologa
.
L’emissione
del
decreto
di
omologa,
avviene
circa
dieci
giorni
dopo
l’udienza
presidenziale.
(Il
giudice
non
riferisce
al
collegio
-che
non
è
presente
nell’aula
dove
si
svolge
l’udienza
presidenziale-
immediatamente,
ma
in
circa
10
giorni).
Tale
decreto
di
omologa,
che
conclude
la
procedura
di
separazione
consensuale
in
tribunale,
omologa
la
separazione
alle
condizioni
di
cui
al
verbale
nel
quale
sono
confluite
le
dichiarazioni
dei
coniugi
che
provano
l’accordo
degli
stessi
sulla
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
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