INDICE DEI CAPITOLI
LE
PROCEDURE
CONSENSUALI
DI
DIVORZIO
-
IL
DIVORZIO
A
DOMANDA
CONGIUNTA
-
IL
DIVORZIO
BREVE
IL
DIVORZIO
CON
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
-
IL
DIVORZIO
DAVANTI
AL
SINDACO
IN
FUNZIONE
DI
UFFICIALE
DELLO
STATO
CIVILE
_____________________________________________
Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure consensuali di divorzio. Per avere maggiori
informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche, funzioni e peculiarità ti
suggeriamo di leggere i capitoli precedenti che trovi
COS’È IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA?
Il
divorzio
a
domanda
congiunta
è
una
procedura
di
divorzio
che
si
svolge
in
tribunale
e
si
conclude
con
una
sentenza
emessa
da
un
collegio
di
giudici
che
dispone
il
divorzio
della
coppia
e
la
disciplina
cogente dei loro rapporti.
“A
domanda
congiunta”
significa
che
i
coniugi
in
questa
procedura
avanzano
entrambi
al
tribunale
una
sola
domanda
:
un
solo
petitum.
Cioè
chiedono
congiuntamente
al
tribunale
di
disporre
con
sentenza
e
rendere
obbligatoria
una
specifica
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
che
loro
stessi
hanno
convenuto.
E’
evidente
che
il
contenuto
di
tale
domanda
deve
essere
frutto
di
un
accordo
che
precede
la
proposizione
della domanda stessa.
Nel
divorzio
giudiziale
invece
i
coniugi,
che
non
si
sono
accordati,
avanzano
ognuno
una
domanda
incompatibile
con
quella
dell’altro
quindi
2
petitum
(es.
entrambi
chiedono
l’affido
esclusivo
per
se
dei
figli,
oppure
ad
es.
il
meno
abbiente
vuole
un
assegno
divorzile
pari
a
10
e
l’altro
vuole
pagare
5).
Delle
due
domande
incompatibili
è
il
giudice
a
decidere
quale
domanda
accogliere
in
tutto
o
in
parte
e
con
riferimento
alla
disciplina
dei
rapporti
patrimoniali
e
personali
relativi
ai
figli
il
giudice
decide
indipendentemente dalle domande della parti e dunque può decidere difformemente da entrambe le domande.
POSSIAMO ANDARE IN TRIBUNALE ED ESEGUIRE LA PROCEDURA DI DIVORZIO A DOMANDA
CONGIUNTA DA SOLI, SENZA IL MINISTERO DI UN AVVOCATO?
No.
La
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
prevede
la
presenza
necessaria
di
un
avvocato
art.
4
punto 7 l. 898/70
.
POSSIAMO INCARICARE UN SOLO AVVOCATO PER ENTRAMBI E CONTENERE I COSTI?
Si.
Questa
procedura
può
essere
eseguita
da
un
solo
avvocato
incaricato
da
entrambi
i
coniugi
art.
4
punto
7
l.
898/70
.
Naturalmente
se
i
coniugi
lo
preferiscono,
possono
scegliere
di
essere
assistiti
e
difesi
ognuno da un proprio legale.
IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA E’ ASSIMILABILE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE?
No. Nella separazione consensuale infatti i giudici possono solo decidere di:
1
.
perfezionare la procedura con l’omologazione
delle condizioni stabilite dai coniugi, o
2
.
rifiutare
l’omologazione
facendo
estinguere
il
procedimento
,
se
il
collegio
ritiene
che
la
disciplina
che
i
coniugi
si
sono
dati
non
è
idonea
a
curare
gli
interessi
della
prole.
Questa
ultima
soluzione
lascia
i
coniugi
nello
status
quo
ante
cioè
sposati
e
non
separati,
come
se
la
procedura
di
separazione
consensuale
non
fosse
stata
nemmeno
cominciata.
Pertanto,
nella
procedura
di
separazione
consensuale,
o
vengono
omologate
esattamente
le
condizioni
che
i
coniugi
si
sono
dati,
oppure
il
procedimento viene estinto senza alcun esito.
La
procedura
del
divorzio
a
domanda
congiunta
prevede
invece
che
se
il
giudice
ritiene
che
la
disciplina
che
i
coniugi
si
sono
dati
non
è
idonea
a
curare
l’interesse
della
prole,
il
giudice
stesso
attivi
(art.lo
4
ultimo
coma
L.
898/70)
la
diversa
procedura
di
divorzio
contenzioso
(art.lo
4
comma
8
L.
898/70)
all’esito
della
quale
il
tribunale
d’imperio,
al
posto
dei
coniugi,
detta
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successiva al divorzio che i coniugi saranno obbligati a rispettare.
In
sostanza
i
coniugi
nella
procedura
di
separazione
consensuale
non
corrono
alcun
rischio
di
trovarsi
obbligati
al
rispetto
di
una
disciplina
che
non
hanno
negoziato
e
deciso
essi
stessi.
Con
il
divorzio
a
domanda congiunta invece può avvenire proprio questo.
Da
qui
i
differenti
nomi
delle
procedure:
“consensuale”
significa
fondata
sul
consenso
e
pertanto
non
ammette
che
i
giudici
possano
decidere
al
posto
dei
coniugi
indipendentemente
dal
consenso
degli
stessi.
“A
domanda
congiunta”
significa
invece
solo
che
i
coniugi
domandano
insieme
di
recepire
nella
sentenza
la
stessa
disciplina
che
hanno
concordato,
ma
non
che
i
giudici
sono
vincolati
al
consenso
dei
coniugi
nel
determinare
il
contenuto
della
sentenza.
La
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
viene
considerata
una
procedura
consensuale
di
divorzio
ma
il
consenso
dei
coniugi,
in
questo
caso,
riverbera
suoi
effetti
solo sulla determinazione del contenuto della domanda.
QUANDO CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA?
1)
Con
la
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
è
possibile
prevedere,
sulla
base
di
un
accordo,
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
.
Se
tale
scelta
è
quella
ritenuta
dalla
coppia
più
idonea
alla
cura
dei
propri
interessi
individuali
,
allora
non
ci
sono
alternative
se
non
la
procedura di divorzio a domanda congiunta.
Infatti
non
è
possibile
ottenere
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione,
né
con
la
procedura
di
divorzio
contenzioso
nella
quale
è
vietato
al
giudice
disporre
una
simile
soluzione,
né
nell’ambito
di
una
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
perchè
il
punto
2
dell’art.lo
6
della
legge
162
del
2014
non
prevede
in
questa
procedura
la
valutazione
di
congruità
necessaria
ex.
art.lo
5
comma
6
L.
898/70
per
poter
perfezionare
la
procedura
di
divorzio
includendo
tale
soluzione.
Tale
soluzione
è
poi
espressamente
vietata
dall’art.lo
12
L.
162/2014
nella
procedura
di
divorzio
davanti
al
sindaco
.
2)
Tra
le
procedure
consensuali
di
divorzio,
la
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
è
suggeribile
se
vi
è
una
scarsa
probabilità
di
addivenire
ad
un
accordo.
Infatti
se
si
tenta
di
raggiungere
l’accordo
con
lunghe
negoziazioni
rituali
nella
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
e
vi
sono
scarse
possibilità
di
raggiungerlo
per
una
divergenza
grave
tra
le
posizioni
dei
due
coniugi,
si
rischia
di
dover
pagare
gli
avvocati
per
il
lavoro
di
negoziazione
rituale
(che
deve
durare
minimo
un
mese
art.lo
2
punto
2 lettera “a” Legge 162/2014
) inutilmente se l’accordo non sorge.
Con
la
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta,
le
negoziazioni
invece
sono
brevi
e
irrituali,
cosicché
se
si
rilava
rapidamente
che
è
impossibile
trovare
un
accordo
per
il
fatto
della
divergenza
grave
tra
le
posizioni
dei
coniugi
si
può
incardinare
immediatamente
una
procedura
di
divorzio
contenzioso
dove l’accordo dei coniugi non è necessario.
3)
E’
possibile
eseguire
una
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
con
un
solo
avvocato.
Pertanto
è
una
procedura
più
economica
.
Sono
invece
necessari
due
avvocati,
uno
per
coniuge,
per
la
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
e
per
la
procedura
di
divorzio
contenzioso.
Non
è
necessario
nemmeno
un
avvocato
per
la
procedura
di
divorzio
davanti
al
sindaco
ma
quest’ultima
è
una
procedura che ha un
accesso limitato
.
QUANDO NON CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA?
1)
Quando
si
vuole
controllare
il
risultato:
la
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta
non
consente
di
controllare
il
risultato.
Come
abbiamo
visto
sopra,
se
il
collegio
ritiene
che
la
disciplina
che
i
coniugi
si
sono
dati
sia
non
idonea
alla
cura
degli
interessi
dalla
prole,
promuove
ope
lagis
(art.lo
4
ultimo
coma
L.
898/70)
una
procedura
di
divorzio
contenzioso
(art.lo
4
comma
8
L.
898/70)
con
la
quale
il
tribunale
(e
non
i
coniugi)
decide
la
disciplina
dei
rapporti
sia
personali
che
patrimoniali
della
coppia
dopo
il
divorzio.
Pertanto
se
si
vuole
ottenere
una
specifica
disciplina
oppure
l’estinzione
della
procedura
ma
non
una
diversa
disciplina
decisa
dal
giudice,
allora
è
consigliabile
usare
la
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
.
2)
Quando
si
ha
fretta
di
divorziare:
infatti
a
dispetto
del
contenuto
dell’
(art.lo
4
punto
5
L.
898/70)
che
stabilisce
che
la
prima
udienza
deve
essere
fissata
entro
90
giorni
dal
deposito
della
domanda,
per
il
fatto
della
carenza
di
organico,
alcuni
tribunali
fissano
la
prima
udienza
a
distanza
di
6-9
mesi
dal
deposito
del
ricorso. Pertanto non è attualmente una procedura veloce.
COME SI FA IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA?
Come
sopra
detto,
“a
domanda
congiunta”
significa
che
i
coniugi
avanzano
entrambi
al
tribunale
una
sola
domanda
detta
petitum.
Cioè
chiedono
congiuntamente
al
tribunale
di
recepire
nella
sentenza
e
rendere
obbligatoria
una
specifica
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
che
la
stessa
ha
negoziato
e
convenuto.
Per
accordarsi
sul
petitum
i
coniugi
stessi
possono
discutere
semplicemente
tra
loro
e
trovare
un
accordo
su
detta
disciplina
e
poi
rivolgersi
ad
un
solo
avvocato,
oppure
uno
dei
due
darà
mandato
ad
un
proprio
avvocato.
Questi
scriverà
una
lettera
all’altro
coniuge
invitandolo
a
mettersi
in
contatto
con
lui,
personalmente
o
per
il
tramite
di
un
legale
di
sua
fiducia,
per
provare
a
negoziare
le
condizioni
di
una
domanda
congiunta
di
divorzio,
preavvertendolo
che
in
difetto
verrà
dato
corso
ad
una
procedura
di
divorzio giudiziale (procedura che non necessita della collaborazione del dell’altro coniuge).
Quindi
vengono
eseguite
le
trattative,
in
genere
tra
i
legali
dei
coniugi,
volte
a
tentare
un
accordo
che
eviti
alla
coppia
la
più
costosa
e
lunga
procedura
di
separazione
giudiziale
.
I
legali
infatti
possono
fare
una
previsione
piuttosto
precisa,
fondata
sulla
propria
esperienza
e
sulla
conoscenza
delle
leggi,
circa
il
risultato
che
la
coppia
conseguirebbe
se
incardinasse
una
procedura
di
separazione
giudiziale,
cioè
possono
fare
una
previsione
affidabile
circa
il
contenuto
della
sentenza
che
verrebbe
scritta
dal
giudice
al
posto
della
coppia
in
una
procedura
di
divorzio
contenzioso.
Quindi,
se
la
previsione
dei
due
legali
è
conforme,
si
redige
un
ricorso,
che
è
l’atto
introduttivo
della
procedura
di
divorzio
a
domanda
congiunta,
e
lo si deposita in tribunale.
Il tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presiedente
(art.lo 4 punto 5 L. 898/70)
Nell’appena
citato
articolo
si
legge
che
tale
udienza
viene
fissata
entro
5
giorni
dal
deposito
del
ricorso
e
che
l’udienza
deve
avvenire
entro
90
giorni.
In
realtà
in
molti
tribunali,
attualmente,
è
raro
che
tale
udienza
venga
fissata
prima
di
7-9
mesi.
Chi
ha
fretta
di
divorziare
e
ha
trovato
o
è
vicino
ad
un
accordo
sul
contenuto
della
disciplina
dei
propri
rapporti
dopo
il
divorzio,
potrà
giovarsi
della
nuova
procedura si divorzio con negoziazione assistita, molto più rapida.
Se
le
parti
confermano
la
volontà
di
divorziare
davanti
al
presidente
o
un
suo
delegato,
la
procedura
viene
presentata
dal
giudice
al
collegio
(cioè
a
3
giudici
riuniti)
che
decidono
se
le
pattuizioni
che
i
coniugi
si
sono
date
sono
idonee
alla
cura
degli
interessi
dei
figli.
In
caso
affermativo
viene
emessa
(in
genere
entro 10-20 giorni successivi all’udienza) una
sentenza di divorzio
che conclude la procedura.
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