INDICE DEL CAPITOLO LA    SEPARAZIONE    CONSENSUALE         -        LA    SEPARAZIONE    CONSENSUALE    SU    ISTANZA    DI    PARTE         -        LA    SEPARAZIONE CONSENSUALE   SU   ISTANZA   DI   ENTRAMBE   LE   PARTI          -         LA   SEPARAZIONE   DI   FATTO             -            LA   SEPARAZIONE   BREVE          -         LA   SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA    -   LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE”              _____________________________________ COS’È LA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA? La    separazione    con    negoziazione    assistita    è    una    delle    nuove    procedure    di    separazione consensuale   introdotte   dalla   Legge      n.   162/2014    che   consente   ai   coniugi   di   conseguire   lo   status   di separati   senza andare in Tribunale e in breve tempo . Come   tutte   le   procedure   di   separazione   essa   mira,   inter   alia ,   ad   impedire   il   prosieguo   e   il degenerare    delle    liti    che    fossero    sorte    durante    il    coniugio,    mediante    la    realizzazione    di    una disciplina   dei   rapporti   della   coppia   (determinando   ad   es.   chi   paga,   cosa,   con   chi   stanno   i   figli, quando)    successiva    alla    separazione,    di    tipo    giuridicamente    cogente     (cioè    che    i    coniugi    sono obbligati   a   rispettare   sotto   pena   di   severe   sanzioni ),   allo   scopo   di   sollevare   la   coppia   dalla   necessità di   trovare   quotidianamente   un   intesa   su   tali   rapporti   in   un   momento   in   cui,   per   il   fatto   delle   liti, non   sono   più   in   grado   di   farlo.   Una   volta   realizzata   detta   disciplina   cogente   infatti,   ad   ognuno   dei coniugi    basterà    pretenderne    il    rispetto,    se    necessario    con    azione    giudiziale,    per    evitare    liti    e discussioni. Poiché    la    procedura    di    separazione    con    negoziazione    assista    è    una    delle    procedure    di separazione   di   tipo   consensuale ,   sia   la   decisione   di   separarsi,   sia   la   detta   disciplina   cogente   dei rapporti   della   coppia   successivi   alla   separazione   è   necessario   che   siano   definite   con   il   consenso   di entrambi   i   coniugi,   sulla   base   pertanto   di   un   accordo ,   non   essendo   consentito,   in   questa   procedura, che   un   giudice   possa   stabilire   il   fatto   della   separazione   e   dettare   la   disciplina   cogente   dei   rapporti della coppia d’imperio al posto dei coniugi che non si sono accordati. La   procedura   è   disegnata   per   tentare   di   raggiungere   tale   necessario   accordo    sul   fatto   della separazione   e   sulla   detta   disciplina   mediante   negoziazioni    condotte   con   l’assistenza    degli   avvocati, da cui il nome della procedura: separazione con “negoziazione assistita” . Se   l’accordo,   nonostante   le   negoziazioni   condotte   da   professionisti   esperti,   non   matura,   la separazione consensuale con negoziazione assistita non è procedibile. E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER SEPARARSI CON LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA? No,   come   detto,   la   procedura   di   separazione   con   negoziazione   assistita   consente   alla   coppia   di evitare    di    andare    in    tribunale,    (come    è    invece    necessario,    almeno    una    volta,    per    incontrare personalmente   il   Presidente   del   tribunale   nella   procedura   di   separazione   consensuale   disciplinata dal   Codice   Civile).   L’accordo   deve   essere   depositato   presso   la   Procura   della   Repubblica   presso   il Tribunale   (in   un   ufficio   che   si   trova   per   l’appunto   in   tribunale)   ma   tale   adempimento   è   eseguito dagli   avvocati,   pertanto   la   coppia   che   sceglie   tale   procedura   per   separarsi   consensualmente   non dovrà mai mettere piede in tribunale, dovrà solo recarsi presso lo studio del proprio avvocato. QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA ? La    legge    sulla    separazione    con    negoziazione    assistita,    nella    sua    formulazione    originaria, prevedeva   il   divieto   di   accedere   a   tale   procedura   nel   caso   della   presenza   di   figli   minorenni.   Nella formulazione   filale   della   norma   è   stata   invece   prevista   la   possibilità   di   fruire   di   questa   procedura anche se la coppia ha figli minori, ovvero maggiorenni economicamente non autosufficienti. Dunque qualunque coppia di coniugi che intende separasi può accedere a questa procedura. SE VOGLIO INIZIARE SUBITO UNA PROCEDURA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN TRIBUNALE PERCHÉ RITENGO CHE NON RIUSCIRÒ AD ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE, DEVO COMUNQUE PRIMA ESPERIRE UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CON LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA? No.   In   materia   di   separazione   dei   coniugi    la   legge   non   prevede   l’esperimento   obbligatorio preliminare   della   negoziazione   assistita   a   pena   di   improcedibilità   della   domanda   in   tribunale.   Le parti   infatti   possono   anche   adire   immediatamente   il   Tribunale   se   non   pensano   che   la   procedura   di negoziazione    assistita    possa    essere    utile:    si    pensi    al    caso    in    cui    i    coniugi    sono    in    completo disaccordo   sia   sulla   misura   degli   assegni,   sia   sull’affidamento   della   prole,   sia   sull’assegnazione   della casa   coniugale:   è   evidente   che   non   hanno   interesse   a   perdere   tempo   e   soldi   in   negoziazioni   che realisticamente rimarrebbero infruttuose.  (Per   altre   materie   invece   la   legge   prevede   l’obbligatorietà   dell’esecuzione   preliminare   del   tentativo   di conciliazione   eseguito   con   la   negoziazione   assistita.   In   questo   modo   la   Pubblica   Amministrazione   ottiene   di ridurre   il   carico   di   lavoro   dei   tribunali   evitando   di   impegnare   i   giudici   ad   elaborare   quelle   controversie   che   le parti   stesse   riescono   a   dirimere   con   la   negoziazione   assistita.   In   queste   materie   solo   il   preliminare   esperimento della   procedura   di   negoziazione   assistita,   anche   se   conclusa   con   un   mancato   accordo,   certificato   dagli   avvocati, consente    di    introdurre    un    giudizio    in    Tribunale,    essendo    improcedibile,    in    mancanza    di    esso,    qualunque domanda giudiziale). POSSO ESEGUIRE LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PERSONALMENTE, SENZA ANDARE DA UN AVVOCATO? No,     come     detto,     questa     procedura     di     separazione     consensuale     viene     realizzata     con negoziazioni eseguite con l’assistenza necessaria degli avvocati. E’ POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON UN SOLO AVVOCATO PER ENTRAMBI I CONIUGI? No,    per    questa    procedura    di    separazione    consensuale    è    prescritta    dalla    legge    l’assistenza necessaria di un avvocato per ognuno dei due coniugi. (Art.lo 6 punto 1 Legge n. 162/14) .   COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA? E’   necessario   rivolgersi   ad   un   avvocato,   non   essendo   previsto   che   la   coppia   possa   da   sola eseguire   tale   procedura,   ed   occorre   la   presenza   obbligatoria,   stabilita   dalla   legge,   di   un   avvocato   per parte, cioè uno per la moglie e uno per il marito. Leggi l’art.lo 6 della Legge 10 novembre 2014 n. 162. Dopo    aver    firmato    un    documento    con    cui    incaricate    il    vostro    legale    di    procedere    alla separazione   consensuale   con   negoziazione   assistita,   egli   scrive   una   lettera    al   vostro   coniuge   con l’invito   a   stipulare   la   convenzione    di   negoziazione,   cioè   un   contratto   che   disciplina   il   modo   di condurre   le   negoziazioni   (dove   incontrarsi,   quando,   quante   volte,   etc)   e   il   tempo   delle   negoziazioni, obbligando   le   parti   ad   incontrarsi   e   discutere   in   modo   da   tentare   di   raggiungere   un   accordo   sul   fatto di   separarsi   e   sulla   disciplina   dei   rapporti   personali   e   patrimoniali   successivi   alla   separazione.   Come detto,   trattandosi   di   una   procedura   di   separazione   consensuale,   tale   accordo   è   necessario   per   suo   il perfezionamento.  E SE L’ALTRO CONIUGE INVITATO A STIPULARE LA CONVENZIONE NON RISPONDE NEMMENO ALL’INVITO? La   legge      (articolo   4   L.162/2014)    stabilisce   che   la   mancata   risposta    (all’invito)    entro   trenta giorni   o   il   suo   rifiuto , (a   stipulare   la   convenzione)    può   essere   valutato   dal   giudice   al   fine   delle   spese   di un   eventuale   successivo   giudizio   in   tribunale   e   di   quanto   previsto   dagli   articoli   96      (lite   temeraria)    e   642, primo comma, del codice di procedura civile” . Se   l’altro   coniuge   ignora   l’invito,   il   coniuge   che   ha   scritto   la   lettera   è   costretto   ad   iniziare,   se vuole separarsi,  un giudizio contenzioso in tribunale . In   questo   giudizio   contenzioso   il   coniuge   che   non   ha   risposto   o   non   ha   accettato   di   aderire   e stipulare   la   convenzione,   può   essere   per   questo   motivo   condannato   dal   giudice   a   pagare   le   spese   di lite   sostenute   dal   coniuge   che   aveva   scritto   la   lettera   di   invito   inutilmente   e   può   essere   anche condannato   a   pagare   un   ulteriore   somma   per   lite   temeraria   (art.lo   96   c.p.c).   Questa   previsione   di legge   ha   l’effetto   di   indurre   il   coniuge   che   riceve   la   lettera   di   invito   a   rispondere   ed   aderire   alla convenzione proposta. COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE INVITATO A STIPULARE LA CONVENZIONE RISPONDE ALL’INVITO E STIPULA LA CONVENZIONE? Una   volta   stipulata   la   convenzione   cioè   un   contratto   che   ha   per   oggetto   i   modi   di   condurre   le negoziazioni   e   i   tempi   di   queste,   le   parti   eseguono   tali   negoziazioni   per   il   tramite   dei   loro   legali   di fiducia od insieme ad essi. Lo   scopo   delle   negoziazioni   è   il   raggiungimento   di   un   accordo   sulla   disciplina   dei   rapporti personali e patrimoniali della coppia successivi alla separazione. Tale   accordo   è   l’elemento   fondamentale,   necessario   al   perfezionamento   della   procedura   di separazione consensuale.  La   disciplina   frutto   dell’accordo   è   infatti   per   legge   cogente,   cioè   deve   essere   rispettata,   sotto pena   di   severe   sanzioni .   Tale   disciplina   serve   a   sollevare   i   coniugi   dalla   necessità   di   far   sorgere quotidianamente   un   accordo   sulla   gestione   della   famiglia   in   un   momento   in   cui,   per   il   fatto   delle liti,   non   sono   più   in   grado   di   farlo.   Ai   coniugi   sarà   infatti   sufficiente   pretendere   il   rispetto   della disciplina oggetto dell’accordo per non dover più discutere e litigare sul da farsi quotidiano. Evidentemente le negoziazioni potranno produrre due esiti: A) l’accordo non si raggiunge, B) l’accordo si raggiunge ____________________ A)   Se   i   coniugi   non   si   accordano ,   il   fatto   del   mancato   accordo   viene   certificato   dagli   avvocati. Detta    attestazione    dei    difensori    prova    che    la    negoziazione    assistita    è    stata    eseguita,    seppur infruttuosamente   e   ciò   consente   alla   parte   convenuta   di   evitare   le   sanzioni   previste   dalla   legge, descritte nel paragrafo precedente. Poiché   -a   causa   del   mancato   accordo-   la   procedura   di   separazione   con   negoziazione   assistita   è stata   infruttuosa,   le   parti,   se   vogliono   separarsi,   potranno   esperire   la   procedura   di   separazione giudiziale  che prescinde da un accordo dei coniugi.  B)    Se    i    coniugi    si    accordano ,    l’accordo    stesso    viene    sottoscritto    da    entrambi    i    coniugi    e depositato   dagli   avvocati   nell’Ufficio   della   Procura   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   per   ottenere il   “nulla   osta”    (nel   caso   di   assenza   di   figli   minorenni)   o   “l’autorizzazione”    (in   caso   di   presenza   di   figli minorenni)   alla   trascrizione   della   separazione   presso   l’anagrafe   che   conserva   il   registro   dell’atto   di matrimonio. Ottenuto    il    “nullaosta”     o    “l’autorizzazione”     i    legali    che    hanno    assistito    la    coppia    nelle negoziazioni     hanno     l’obbligo     di     chiedere,     entro     10     giorni,     (termine     che     decorre     secondo l’interpretazione   di   alcuni   Tribunali   dal   ritiro   del   provvedimento,   secondo   altri   dall’emissione   dello stesso)   la   trascrizione   del   “nullaosta”    o   “l’autorizzazione”,    unitamente   all’accordo   contenente   le firme certificate, all’Ufficio dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato. Tale    trascrizione    perfeziona    e    completa    la    procedura    di    separazione    consensuale    con negoziazione assistita. La   trascrizione   nei   registri   anagrafici   della   separazione   a   seguito   di   negoziazione   assistita produce    gli    stessi    effetti    di    una    sentenza    emessa    dal    tribunale     (a    seguito    di    procedura    di separazione   giudiziale)   o   del   decreto   di   omologa   emesso   dal   tribunale   (a   seguito   di   procedura   di separazione consensuale). QUANTO DURA L’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE?    Il   tempo   della   negoziazione   non    è   rimesso   del   tutto   alla   volontà   delle   parti   ma   è   stabilito   dalla legge   nei   suoi   limiti   minimi   e   massimi.   Esso   deve   essere   non   inferiore   ad   un   mese   e   non   superiore   a 3    mesi ,    termine    quest’ultimo    che    è    consentito    prorogare    per    ulteriori    30    giorni    se    le    parti    si accodano in tal senso. RAGGIUNTO L’ACCORDO C’È LA CERTEZZA DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA PROCEDURA? In   presenza   di   figli   no.   Il   motivo   per   cui   la   procedura   prevede   che   il   testo   dell’accodo   debba essere    trasmesso    al    Procuratore    della    Repubblica    è    nel    fatto    che    questi    deve    verificare    la corrispondenza     del     contenuto     dell’accordo     all’interesse     della     prole.     Se     ritiene     che     questa corrispondenza   manca   “trasmette   l’accordo,   entro   5   giorni,   al   presidente   del   tribunale,   che   fissa,   entro   i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo” . Dunque   c’è   la   possibilità   che   se   il   Procuratore   del   Repubblica   ritiene   ad   es.   che   gli   assegni previsti   per   il   mantenimento   della   prole   siano   troppo   bassi,   non   autorizzi   la   trascrizione   e   trasmetta invece gli atti al Presidente del Tribunale. In assenza di figli invece il nulla osta viene sempre emesso. COSA SUCCEDE SE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA RITIENE GLI ACCORDI NON IDONEI ALLA CURA DELL’INTERESSE DELLA PROLE E TRASMETTE GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Il   presidente   del   Tribunale,   convocati   e   sentiti   i   coniugi,   che   possono   modificare   il   contenuto dell’accordo,   decide   se   autorizzare   la   trascrizione   dell’accordo   dei   coniugi   presso   l’anagrafe   (atto che   perfeziona   e   conclude   la   procedura)   o   rifiutare   tale   autorizzazione   (impedendo   il   perfezionarsi della   procedura)   lasciando   i   coniugi   non   separati,   i   quali   doveranno   cominciare   da   capo   una   nuova procedura di separazione se vogliono separarsi. UNA VOLTA CONVOCATI I CONIUGI, PUÒ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, AL POSTO LORO, STABILIRE LA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE IN MODO CHE GLI INTERESSI DELLA PROLE SIANO ADEGUATAMENTE CURATI?   No.   L’accordo,   espresso   nell’ambito   di   un   procedura   di   tipo   consensuale,   in   quanto   tale,   non può   essere   modificato   da   terzi   senza   perdere   la   propria   natura.   Pertanto   nemmeno   il   Presiedente   lo può modificare. Se   il   Presidente   ritiene   il   contenuto   dell’accordo   dei   coniugi   in idoneo   alla   cura   degli   interessi dei   figli,   può   solo   rifiutare   l’autorizzazione   alla   trascrizione   dell’accordo,   impedendo   il   perfezionarsi della procedura ma non modificarne d’imperio il contenuto, per il motivo detto.   QUANTO TEMPO DEVO ASPETTARE PER POTERE DIVORZIARE DOPO LA SEPARAZIONE OTTENUTA CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA ? 6    mesi    dalla    data     dell’ accordo     di    separazione    raggiunto    a    seguito    di    convenzione    di negoziazione assistita. (art.lo n. 3 comma 2 punto 2 lettera “b” L. 898/70) . QUINDI QUANTO TEMPO OCCORRE COMPLESSIVAMENTE PER SEPARARSI CON LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA? La   durata   delle   negoziazioni,   per   legge,   (art.lo   2   punto   2   L.162/2014)    non   può   essere   inferiore   ad   1 mese.   Molti   giuristi   osservano   che   non   ha   senso   se   l’accordo   sorge   in   una   settimana,   fare   aspettare   la coppia    per    altre    3    settimane    prima    di    poterlo    depositare    presso    l’Ufficio    del    Procuratore    della Repubblica    presso    il    Tribunale,    allo    scopo    di    ottenere    l’autorizzazione/nullaosta    (vedi    paragrafi precedenti). La    logica    di    questa    scelta    del    legislatore    è    quella    di    costringere    i    coniugi    ad    una    meditata formulazione   della   disciplina   frutto   dell’accordo   ed   evitare   i   probabili   errori   che   deriverebbero   da   una negoziazione affrettata. (Su   internet   si   leggono   annunci   che   promettono   di   completare   la   procedura   di   separazione   con negoziazione   assistita   in   tempi   inferiori   a   quelli   minimi   previsti   dalla   legge.   E’   immaginabile,   che   se l’accordo    sorge   dopo   una   settimana   o   già   sussiste    prima   dell’inizio   delle   negoziazioni   perché   la   coppia lo   ha   già   elaborato   e   definito,   si   possa   essere   tentati   di   “risolvere   il   problema”   del   tempo   minimo   delle negoziazioni   stabilito   dalla   legge   in   1   mese,   con   l’indicazione   nella   convenzione,   che   è   un   atto   tra privati,    di   una   data   di   inizio   delle   negoziazioni   più   risalente   rispetto   a   quella   reale,   in   modo   che   risulti già passato 1 mese. Tale soluzione però non è consentita dalla legge).   L’ufficio   del   Procuratore   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   impiega   a   Roma   circa   7   giorni   ad emettere l’autorizzazione/nullaosta. l’Ufficio   del   Registro   degli   Atti   di   Matrimonio   a   Roma   impiega   circa   1   mese   per   effettuare   la trascrizione. quindi il tempo minimo indispensabile per separarsi con tale procedura a Roma è: 1 mese   (durata minima per legge delle negoziazioni)  + 1 settimana  (per ottenere l’autorizzazione/nullaosta    alla trascrizione dell’accordo) + 1 mese  (per la trascrizione effettiva dell’accordo da parte dell’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio).                  = __________________________________________ 2 mesi ed una settimana .
SU
 
prec. succ. LA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
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