INDICE DEL CAPITOLO
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
PARTE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
ENTRAMBE
LE
PARTI
-
LA
SEPARAZIONE
DI
FATTO
-
LA
SEPARAZIONE
BREVE
-
LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
-
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE”
_____________________________________
COS’È LA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
La
separazione
con
negoziazione
assistita
è
una
delle
nuove
procedure
di
separazione
consensuale
introdotte
dalla
Legge
n.
162/2014
che
consente
ai
coniugi
di
conseguire
lo
status
di
separati
senza andare in Tribunale e in breve tempo
.
Come
tutte
le
procedure
di
separazione
essa
mira,
inter
alia
,
ad
impedire
il
prosieguo
e
il
degenerare
delle
liti
che
fossero
sorte
durante
il
coniugio,
mediante
la
realizzazione
di
una
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
(determinando
ad
es.
chi
paga,
cosa,
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
successiva
alla
separazione,
di
tipo
giuridicamente
cogente
(cioè
che
i
coniugi
sono
obbligati
a
rispettare
sotto
pena
di
severe
sanzioni
),
allo
scopo
di
sollevare
la
coppia
dalla
necessità
di
trovare
quotidianamente
un
intesa
su
tali
rapporti
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non
sono
più
in
grado
di
farlo.
Una
volta
realizzata
detta
disciplina
cogente
infatti,
ad
ognuno
dei
coniugi
basterà
pretenderne
il
rispetto,
se
necessario
con
azione
giudiziale,
per
evitare
liti
e
discussioni.
Poiché
la
procedura
di
separazione
con
negoziazione
assista
è
una
delle
procedure
di
separazione
di
tipo
consensuale
,
sia
la
decisione
di
separarsi,
sia
la
detta
disciplina
cogente
dei
rapporti
della
coppia
successivi
alla
separazione
è
necessario
che
siano
definite
con
il
consenso
di
entrambi
i
coniugi,
sulla
base
pertanto
di
un
accordo
,
non
essendo
consentito,
in
questa
procedura,
che
un
giudice
possa
stabilire
il
fatto
della
separazione
e
dettare
la
disciplina
cogente
dei
rapporti
della coppia d’imperio al posto dei coniugi che non si sono accordati.
La
procedura
è
disegnata
per
tentare
di
raggiungere
tale
necessario
accordo
sul
fatto
della
separazione
e
sulla
detta
disciplina
mediante
negoziazioni
condotte
con
l’assistenza
degli
avvocati,
da cui il nome della procedura: separazione con
“negoziazione assistita”
.
Se
l’accordo,
nonostante
le
negoziazioni
condotte
da
professionisti
esperti,
non
matura,
la
separazione consensuale con negoziazione assistita non è procedibile.
E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER SEPARARSI CON LA PROCEDURA DI
SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
No,
come
detto,
la
procedura
di
separazione
con
negoziazione
assistita
consente
alla
coppia
di
evitare
di
andare
in
tribunale,
(come
è
invece
necessario,
almeno
una
volta,
per
incontrare
personalmente
il
Presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
consensuale
disciplinata
dal
Codice
Civile).
L’accordo
deve
essere
depositato
presso
la
Procura
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
(in
un
ufficio
che
si
trova
per
l’appunto
in
tribunale)
ma
tale
adempimento
è
eseguito
dagli
avvocati,
pertanto
la
coppia
che
sceglie
tale
procedura
per
separarsi
consensualmente
non
dovrà mai mettere piede in tribunale, dovrà solo recarsi presso lo studio del proprio avvocato.
QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA ?
La
legge
sulla
separazione
con
negoziazione
assistita,
nella
sua
formulazione
originaria,
prevedeva
il
divieto
di
accedere
a
tale
procedura
nel
caso
della
presenza
di
figli
minorenni.
Nella
formulazione
filale
della
norma
è
stata
invece
prevista
la
possibilità
di
fruire
di
questa
procedura
anche se la coppia ha figli minori, ovvero maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Dunque qualunque coppia di coniugi che intende separasi può accedere a questa procedura.
SE VOGLIO INIZIARE SUBITO UNA PROCEDURA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN TRIBUNALE
PERCHÉ RITENGO CHE NON RIUSCIRÒ AD ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE, DEVO
COMUNQUE PRIMA ESPERIRE UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CON LA PROCEDURA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
No.
In
materia
di
separazione
dei
coniugi
la
legge
non
prevede
l’esperimento
obbligatorio
preliminare
della
negoziazione
assistita
a
pena
di
improcedibilità
della
domanda
in
tribunale.
Le
parti
infatti
possono
anche
adire
immediatamente
il
Tribunale
se
non
pensano
che
la
procedura
di
negoziazione
assistita
possa
essere
utile:
si
pensi
al
caso
in
cui
i
coniugi
sono
in
completo
disaccordo
sia
sulla
misura
degli
assegni,
sia
sull’affidamento
della
prole,
sia
sull’assegnazione
della
casa
coniugale:
è
evidente
che
non
hanno
interesse
a
perdere
tempo
e
soldi
in
negoziazioni
che
realisticamente rimarrebbero infruttuose.
(Per
altre
materie
invece
la
legge
prevede
l’obbligatorietà
dell’esecuzione
preliminare
del
tentativo
di
conciliazione
eseguito
con
la
negoziazione
assistita.
In
questo
modo
la
Pubblica
Amministrazione
ottiene
di
ridurre
il
carico
di
lavoro
dei
tribunali
evitando
di
impegnare
i
giudici
ad
elaborare
quelle
controversie
che
le
parti
stesse
riescono
a
dirimere
con
la
negoziazione
assistita.
In
queste
materie
solo
il
preliminare
esperimento
della
procedura
di
negoziazione
assistita,
anche
se
conclusa
con
un
mancato
accordo,
certificato
dagli
avvocati,
consente
di
introdurre
un
giudizio
in
Tribunale,
essendo
improcedibile,
in
mancanza
di
esso,
qualunque
domanda giudiziale).
POSSO ESEGUIRE LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PERSONALMENTE, SENZA
ANDARE DA UN AVVOCATO?
No,
come
detto,
questa
procedura
di
separazione
consensuale
viene
realizzata
con
negoziazioni eseguite con l’assistenza necessaria degli avvocati.
E’ POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE
ASSISTITA CON UN SOLO AVVOCATO PER ENTRAMBI I CONIUGI?
No,
per
questa
procedura
di
separazione
consensuale
è
prescritta
dalla
legge
l’assistenza
necessaria di un avvocato per ognuno dei due coniugi.
(Art.lo 6 punto 1 Legge n. 162/14)
.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
E’
necessario
rivolgersi
ad
un
avvocato,
non
essendo
previsto
che
la
coppia
possa
da
sola
eseguire
tale
procedura,
ed
occorre
la
presenza
obbligatoria,
stabilita
dalla
legge,
di
un
avvocato
per
parte, cioè uno per la moglie e uno per il marito.
Leggi l’art.lo 6 della Legge 10 novembre 2014 n. 162.
Dopo
aver
firmato
un
documento
con
cui
incaricate
il
vostro
legale
di
procedere
alla
separazione
consensuale
con
negoziazione
assistita,
egli
scrive
una
lettera
al
vostro
coniuge
con
l’invito
a
stipulare
la
convenzione
di
negoziazione,
cioè
un
contratto
che
disciplina
il
modo
di
condurre
le
negoziazioni
(dove
incontrarsi,
quando,
quante
volte,
etc)
e
il
tempo
delle
negoziazioni,
obbligando
le
parti
ad
incontrarsi
e
discutere
in
modo
da
tentare
di
raggiungere
un
accordo
sul
fatto
di
separarsi
e
sulla
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
successivi
alla
separazione.
Come
detto,
trattandosi
di
una
procedura
di
separazione
consensuale,
tale
accordo
è
necessario
per
suo
il
perfezionamento.
E SE L’ALTRO CONIUGE INVITATO A STIPULARE LA CONVENZIONE NON RISPONDE
NEMMENO ALL’INVITO?
La
legge
(articolo
4
L.162/2014)
stabilisce
che
“
la
mancata
risposta
(all’invito)
entro
trenta
giorni
o
il
suo
rifiuto
,
(a
stipulare
la
convenzione)
può
essere
valutato
dal
giudice
al
fine
delle
spese
di
un
eventuale
successivo
giudizio
in
tribunale
e
di
quanto
previsto
dagli
articoli
96
(lite
temeraria)
e
642,
primo comma, del codice di procedura civile”
.
Se
l’altro
coniuge
ignora
l’invito,
il
coniuge
che
ha
scritto
la
lettera
è
costretto
ad
iniziare,
se
vuole separarsi, un
giudizio contenzioso in tribunale
.
In
questo
giudizio
contenzioso
il
coniuge
che
non
ha
risposto
o
non
ha
accettato
di
aderire
e
stipulare
la
convenzione,
può
essere
per
questo
motivo
condannato
dal
giudice
a
pagare
le
spese
di
lite
sostenute
dal
coniuge
che
aveva
scritto
la
lettera
di
invito
inutilmente
e
può
essere
anche
condannato
a
pagare
un
ulteriore
somma
per
lite
temeraria
(art.lo
96
c.p.c).
Questa
previsione
di
legge
ha
l’effetto
di
indurre
il
coniuge
che
riceve
la
lettera
di
invito
a
rispondere
ed
aderire
alla
convenzione proposta.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE INVITATO A STIPULARE LA CONVENZIONE RISPONDE
ALL’INVITO E STIPULA LA CONVENZIONE?
Una
volta
stipulata
la
convenzione
cioè
un
contratto
che
ha
per
oggetto
i
modi
di
condurre
le
negoziazioni
e
i
tempi
di
queste,
le
parti
eseguono
tali
negoziazioni
per
il
tramite
dei
loro
legali
di
fiducia od insieme ad essi.
Lo
scopo
delle
negoziazioni
è
il
raggiungimento
di
un
accordo
sulla
disciplina
dei
rapporti
personali e patrimoniali della coppia successivi alla separazione.
Tale
accordo
è
l’elemento
fondamentale,
necessario
al
perfezionamento
della
procedura
di
separazione consensuale.
La
disciplina
frutto
dell’accordo
è
infatti
per
legge
cogente,
cioè
deve
essere
rispettata,
sotto
pena
di
severe
sanzioni
.
Tale
disciplina
serve
a
sollevare
i
coniugi
dalla
necessità
di
far
sorgere
quotidianamente
un
accordo
sulla
gestione
della
famiglia
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non
sono
più
in
grado
di
farlo.
Ai
coniugi
sarà
infatti
sufficiente
pretendere
il
rispetto
della
disciplina oggetto dell’accordo per non dover più discutere e litigare sul da farsi quotidiano.
Evidentemente le negoziazioni potranno produrre due esiti:
A) l’accordo non si raggiunge,
B) l’accordo si raggiunge
____________________
A)
Se
i
coniugi
non
si
accordano
,
il
fatto
del
mancato
accordo
viene
certificato
dagli
avvocati.
Detta
attestazione
dei
difensori
prova
che
la
negoziazione
assistita
è
stata
eseguita,
seppur
infruttuosamente
e
ciò
consente
alla
parte
convenuta
di
evitare
le
sanzioni
previste
dalla
legge,
descritte nel paragrafo precedente.
Poiché
-a
causa
del
mancato
accordo-
la
procedura
di
separazione
con
negoziazione
assistita
è
stata
infruttuosa,
le
parti,
se
vogliono
separarsi,
potranno
esperire
la
procedura
di
separazione
giudiziale
che prescinde da un accordo dei coniugi.
B)
Se
i
coniugi
si
accordano
,
l’accordo
stesso
viene
sottoscritto
da
entrambi
i
coniugi
e
depositato
dagli
avvocati
nell’Ufficio
della
Procura
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
per
ottenere
il
“nulla
osta”
(nel
caso
di
assenza
di
figli
minorenni)
o
“l’autorizzazione”
(in
caso
di
presenza
di
figli
minorenni)
alla
trascrizione
della
separazione
presso
l’anagrafe
che
conserva
il
registro
dell’atto
di
matrimonio.
Ottenuto
il
“nullaosta”
o
“l’autorizzazione”
i
legali
che
hanno
assistito
la
coppia
nelle
negoziazioni
hanno
l’obbligo
di
chiedere,
entro
10
giorni,
(termine
che
decorre
secondo
l’interpretazione
di
alcuni
Tribunali
dal
ritiro
del
provvedimento,
secondo
altri
dall’emissione
dello
stesso)
la
trascrizione
del
“nullaosta”
o
“l’autorizzazione”,
unitamente
all’accordo
contenente
le
firme certificate, all’Ufficio dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Tale
trascrizione
perfeziona
e
completa
la
procedura
di
separazione
consensuale
con
negoziazione assistita.
La
trascrizione
nei
registri
anagrafici
della
separazione
a
seguito
di
negoziazione
assistita
produce
gli
stessi
effetti
di
una
sentenza
emessa
dal
tribunale
(a
seguito
di
procedura
di
separazione
giudiziale)
o
del
decreto
di
omologa
emesso
dal
tribunale
(a
seguito
di
procedura
di
separazione consensuale).
QUANTO DURA L’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE?
Il
tempo
della
negoziazione
non
è
rimesso
del
tutto
alla
volontà
delle
parti
ma
è
stabilito
dalla
legge
nei
suoi
limiti
minimi
e
massimi.
Esso
deve
essere
non
inferiore
ad
un
mese
e
non
superiore
a
3
mesi
,
termine
quest’ultimo
che
è
consentito
prorogare
per
ulteriori
30
giorni
se
le
parti
si
accodano in tal senso.
RAGGIUNTO L’ACCORDO C’È LA CERTEZZA DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
PROCEDURA?
In
presenza
di
figli
no.
Il
motivo
per
cui
la
procedura
prevede
che
il
testo
dell’accodo
debba
essere
trasmesso
al
Procuratore
della
Repubblica
è
nel
fatto
che
questi
deve
verificare
la
corrispondenza
del
contenuto
dell’accordo
all’interesse
della
prole.
Se
ritiene
che
questa
corrispondenza
manca
“trasmette
l’accordo,
entro
5
giorni,
al
presidente
del
tribunale,
che
fissa,
entro
i
successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”
.
Dunque
c’è
la
possibilità
che
se
il
Procuratore
del
Repubblica
ritiene
ad
es.
che
gli
assegni
previsti
per
il
mantenimento
della
prole
siano
troppo
bassi,
non
autorizzi
la
trascrizione
e
trasmetta
invece gli atti al Presidente del Tribunale.
In assenza di figli invece il nulla osta viene sempre emesso.
COSA SUCCEDE SE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA RITIENE GLI ACCORDI NON
IDONEI ALLA CURA DELL’INTERESSE DELLA PROLE E TRASMETTE GLI ATTI AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
Il
presidente
del
Tribunale,
convocati
e
sentiti
i
coniugi,
che
possono
modificare
il
contenuto
dell’accordo,
decide
se
autorizzare
la
trascrizione
dell’accordo
dei
coniugi
presso
l’anagrafe
(atto
che
perfeziona
e
conclude
la
procedura)
o
rifiutare
tale
autorizzazione
(impedendo
il
perfezionarsi
della
procedura)
lasciando
i
coniugi
non
separati,
i
quali
doveranno
cominciare
da
capo
una
nuova
procedura di separazione se vogliono separarsi.
UNA VOLTA CONVOCATI I CONIUGI, PUÒ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, AL POSTO LORO,
STABILIRE LA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE IN MODO CHE GLI INTERESSI DELLA PROLE
SIANO ADEGUATAMENTE CURATI?
No.
L’accordo,
espresso
nell’ambito
di
un
procedura
di
tipo
consensuale,
in
quanto
tale,
non
può
essere
modificato
da
terzi
senza
perdere
la
propria
natura.
Pertanto
nemmeno
il
Presiedente
lo
può modificare.
Se
il
Presidente
ritiene
il
contenuto
dell’accordo
dei
coniugi
in
idoneo
alla
cura
degli
interessi
dei
figli,
può
solo
rifiutare
l’autorizzazione
alla
trascrizione
dell’accordo,
impedendo
il
perfezionarsi
della procedura ma non modificarne d’imperio il contenuto, per il motivo detto.
QUANTO TEMPO DEVO ASPETTARE PER POTERE DIVORZIARE DOPO LA SEPARAZIONE
OTTENUTA CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA ?
6
mesi
dalla
data
dell’
accordo
di
separazione
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione assistita.
(art.lo n. 3 comma 2 punto 2 lettera “b” L. 898/70)
.
QUINDI QUANTO TEMPO OCCORRE COMPLESSIVAMENTE PER SEPARARSI CON LA
PROCEDURA DI SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
La
durata
delle
negoziazioni,
per
legge,
(art.lo
2
punto
2
L.162/2014)
non
può
essere
inferiore
ad
1
mese.
Molti
giuristi
osservano
che
non
ha
senso
se
l’accordo
sorge
in
una
settimana,
fare
aspettare
la
coppia
per
altre
3
settimane
prima
di
poterlo
depositare
presso
l’Ufficio
del
Procuratore
della
Repubblica
presso
il
Tribunale,
allo
scopo
di
ottenere
l’autorizzazione/nullaosta
(vedi
paragrafi
precedenti).
La
logica
di
questa
scelta
del
legislatore
è
quella
di
costringere
i
coniugi
ad
una
meditata
formulazione
della
disciplina
frutto
dell’accordo
ed
evitare
i
probabili
errori
che
deriverebbero
da
una
negoziazione affrettata.
(Su
internet
si
leggono
annunci
che
promettono
di
completare
la
procedura
di
separazione
con
negoziazione
assistita
in
tempi
inferiori
a
quelli
minimi
previsti
dalla
legge.
E’
immaginabile,
che
se
l’accordo
sorge
dopo
una
settimana
o
già
sussiste
prima
dell’inizio
delle
negoziazioni
perché
la
coppia
lo
ha
già
elaborato
e
definito,
si
possa
essere
tentati
di
“risolvere
il
problema”
del
tempo
minimo
delle
negoziazioni
stabilito
dalla
legge
in
1
mese,
con
l’indicazione
nella
convenzione,
che
è
un
atto
tra
privati,
di
una
data
di
inizio
delle
negoziazioni
più
risalente
rispetto
a
quella
reale,
in
modo
che
risulti
già passato 1 mese. Tale soluzione però non è consentita dalla legge).
L’ufficio
del
Procuratore
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
impiega
a
Roma
circa
7
giorni
ad
emettere l’autorizzazione/nullaosta.
l’Ufficio
del
Registro
degli
Atti
di
Matrimonio
a
Roma
impiega
circa
1
mese
per
effettuare
la
trascrizione.
quindi il tempo minimo indispensabile per separarsi con tale procedura a Roma è:
1 mese
(durata minima per legge delle negoziazioni)
+
1 settimana
(per ottenere l’autorizzazione/nullaosta
alla trascrizione dell’accordo)
+
1 mese
(per la trascrizione effettiva dell’accordo
da parte dell’Ufficio del Registro degli Atti di
Matrimonio).
=
__________________________________________
2 mesi ed una settimana
.
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