INDICE DEL CAPITOLO
COSA
SONO
LE
PROCEDURE
DI
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
PARTE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
ENTRAMBE
LE
PARTI
-
LA
SEPARAZIONE
DI
FATTO
-
LA
SEPARAZIONE
BREVE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CON
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE “IN COMUNE”
_____________________________________
COS’È LA SEPARAZIONE DI FATTO?
La separazione di fatto consiste di un accordo dei coniugi nell’allontanarsi l’uno dall’altra.
Poiché
l’accordo
dei
coniugi
è
presupposto
indefettibile
della
separazione
di
fatto,
essa
è
annoverata tra le separazioni di tipo consensuale.
E’
consentita
dalla
legge
e
permette
alla
coppia
di
separarsi
derogando
per
patto
all’obbligo
di
coabitazione
dei
coniugi
in
costanza
di
matrimonio
stabilito
dall’
art.lo
143
c.c.
.
Non
è
necessario
comunicare ad alcun Ufficio Pubblico tale accordo.
COME SI FA LA SEPARAZIONE DI FATTO?
Tale
accordo
può
essere
anche
verbale
ma
suggerisco
di
redigere
una
scrittura
privata
sottoscritta
da
entrambi
i
coniugi
nella
quale
il
fatto
dell’accordo
sull’allontanamento
viene
inequivocabilmente
espresso.
Ciò
giacché
in
assenza
della
possibilità
di
dimostrare,
con
un
documento,
il
fatto
dell’accordo
sulla
separazione
e
sull’allontanamento
dalla
casa
coniugale,
il
coniuge
che
rimane
nella
casa
coniugale,
in
un
successivo
procedimento
giudiziale,
potrebbe
sostenere
che
l’altro
si
è
allontanato
senza
il
proprio
consenso
violando
l’obbligo
di
coabitazione
(
leggi
l’art.lo
143
c.c.
)
e
chiedere
per
questo
che
gli
sia
addebitata
la
separazione
leggi
l’art.
151
comma
2
c.c.
(che
comporta
la
perdita
del
diritto
a
ricevere
un
assegno
di
mantenimento
leggi
l’art.lo
156
c.c.
e
la
perdita dei diritti successori
leggi gli art.li 548 e 585 c.c.
.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE DI FATTO?
La
separazione
consensuale
di
fatto
consiste
solo
nell’accordo
dei
coniugi
di
allontanarsi
l’uno
dall’altra. Non è prevista alcuna procedura giurisdizionale per ottenere lo status di separato di fatto.
I
rapporti
personali
e
patrimoniali
continuano
ad
essere
regolati
dalla
legge
sul
matrimonio
(art.li
143
e
seguenti
c.c.)
.
Non
deve
essere
comunicato
ad
alcun
ufficio
la
circostanza
che
i
coniugi
hanno
deciso
di
separarsi
di
fatto.
La
separazione
di
fatto
non
fa
acquistare
alla
coppia
lo
status
giuridico
di
coniugi legalmente separati.
POSSO DIVORZIARE DOPO UNA SEPARAZIONE DI FATTO?
No,
la
separazione
di
fatto
non
fa
acquisire
lo
status
giuridico
della
separazione
legale
coniugale
e
pertanto
non
consente
di
divorziare,
qualunque
sia
la
durata
della
stessa.
Con
tutti
gli
altri
tipi
di
separazione è invece possibile successivamente divorziare.
IL REGIME PATRIMONIALE DELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI MUTA IN QUELLO DELLA
SEPARAZIONE DEI BENI CON LA SEPARAZIONE DI FATTO?
No,
come
detto,
la
separazione
di
fatto
non
fa
acquisire
lo
status
giuridico
della
separazione
legale
coniugale
e
pertanto
nessuno
degli
effetti
della
separazione
legale
coniugale
viene
prodotto
con la separazione di fatto.
Se
una
coppia
in
comunione
legale
dei
beni
esegue
la
separazione
personale
legale,
il
regime
patrimoniale
della
famiglia
muta
ope
legis
da
comunione
dei
beni
a
separazione
dei
beni
.
Invece
se
una
coppia
in
comunione
legale
dei
beni
si
separa
di
fatto,
rimarrà
in
tale
regime
giuridico.
Pertanto
gli
acquisti
effettuati
esclusivamente
da
un
coniuge
in
comunione
dei
beni
separato
di
fatto
ricadono
ope legis in comproprietà con l’altro al 50%.
CON L’ACCORDO SCRITTO SULLA SEPARAZIONE DI FATTO POSSO PREVEDERE L’OBBLIGO DI
PAGARE ASSEGNI DI MANTENIMENTO?
Si,
è
possibile
prevedere
che
un
coniuge
paghi
all’altro
degli
assegni
di
mantenimento
nella
separazione di fatto.
Anche
se
manca
un
accordo
sul
pagamento
di
specifici
assegni
infatti,
in
assenza
della
separazione
legale
e
in
presenza
della
sola
separazione
di
fatto,
il
coniuge
più
abbiente
è
comunque
tenuto
a
mantenere
l’altro
e
la
prole
in
ragione
delle
proprie
possibilità
ai
sensi
degli
art.li
143
e
147
c.c.
che
definiscono
gli
obblighi
nascenti
dal
fatto
del
matrimonio.
Pertanto
un
accordo
che
preveda
il
pagamento
di
determinati
assegni
nella
separazione
di
fatto
avrebbe
natura
di
una
regolamentazione
dettagliata
effettuata
dai
coniugi
delle
modalità
di
adempimento
degli
obblighi
derivanti
dal
fatto
del
matrimonio che trovano fonte nella legge.
Tuttavia,
se
l’obbligato
non
paga
gli
assegni
pattuiti,
l’altro
non
può
pretenderne
il
pagamento
sulla
base
del
documento
sottoscritto
che
contiene
le
pattuizioni
che
i
coniugi
si
sono
dati
per
regolare la propria separazione di fatto (vedi ultimo paragrafo).
Inoltre
tale
regolamentazione
non
può
sostituirsi
alla
legge
che,
in
tale
materia,
ha
natura
imperativa
e
non
è
derogabile
per
patto
tra
privati.
Pertanto
potrebbe
accadere
ad
es.
che
i
coniugi
stabiliscano,
nelle
pattuizioni
che
disciplinano
la
separazione
di
fatto,
assegni
di
mantenimento
per
la
prole
di
misura
non
adeguata
.
Questa
circostanza
espone
l’obbligato
(colui
che
deve
pagare
gli
assegni
per
concorrere
al
mantenimento
della
famiglia)
al
rischio
di
vedersi
contestato,
in
un
successivo giudizio, il reato di omissione agli obblighi di assistenza familiare.
L’assenso
dell’altro
coniuge
a
ricevere
una
misura
inadeguata
degli
assegni
di
mantenimento
infatti
non
ha
il
potere
di
derogare
alla
norma
imperativa
art.lo
143
c.c.
che
stabilisce
l’obbligo
di
mantenere
la
famiglia
“in
relazione
alle
proprie
sostanze
ed
alla
propria
capacità
di
lavoro”
.
Se
questo
obbligo
non
viene
rispettato,
per
mancanza
di
proporzione
tra
misura
degli
assegni
e
l’entità
delle
proprie
sostanze,
il
coniuge
più
abbiente
che
paga
assegni
inadeguati,
seppur
nella
misura
pattuita
con
l’altro
coniuge,
commette
il
reato
di
omissione
agli
obblighi
di
assistenza
familiare,
a
nulla
rilevando
la
conformità
di
quanto
pagato
alle
pattuizioni
scritte
con
cui
i
coniugi
hanno
regolato
la
propria separazione di fatto. (vedi amplius nell’ultimo paragrafo)
COSA DEVE CONTENERE L’ACCORDO SCRITTO SULLA SEPARAZIONE DI FATTO?
L’accordo
scritto
che
prova
il
consenso
della
coppia
alla
separazione
di
fatto
deve
prevedere
espressamente:
1
.
Il
consenso
di
entrambi
i
coniugi
all’allontanamento
di
uno
dei
due
dalla
casa
coniugale
per
evitare i problemi descritti nel secondo paragrafo del presente capitolo.
2
.
Stabilire,
per
l’effetto,
chi
dei
due
coniugi
rimane
nella
casa
coniugale
(cioè
quella
ove
si
è
prevalentemente incentrata la vita famigliare).
Se
è
probabile
che
dopo
la
separazione
di
fatto
venga
incardinata
una
procedura
legale
di
separazione
e
all’esito
di
detta
procedura
si
vuole
conseguire
l’assegnazione
della
casa
coniugale
,
è
consigliabile
rimanere
in
tale
casa,
stabilendo
questa
circostanza
nell’accordo
sulla
separazione di fatto, perché altrimenti la casa coniugale potrebbe diventare non assegnabile.
Con
l’assegnazione
della
casa
coniugale,
come
spiegato
nel
capitolo
a
tale
argomento
dedicato,
viene
costituito
il
diritto
alla
detenzione
gratuita
di
detta
casa
in
capo
al
coniuge
(c.d.
coniuge
collocatario
prevalente
)
con
il
quale
la
prole
passerà
un
tempo
maggiore
rispetto
all’altro,
indipendentemente
da
chi
dei
due
coniugi
sia
il
proprietario,
locatario
o
comodatario
della
casa
coniugale.
Ciò
la
legge
prevede
allo
scopo
di
evitare
alla
prole
il
trauma
di
dover
cambiare
casa
e
magari
scuola
e
quartiere
per
seguire
il
genitore
collocatario
prevalente
che
non
abbia
altro
titolo
per
rimanere
in
quella
casa
(non
essendo
ad
es.
né
proprietario,
né
comproprietario
né
locatario etc.).
Il
diritto
all’assegnazione
della
casa
familiare
al
coniuge
collocatario
prevalente
della
prole
è
fondato
sull’esigenza
di
assicurare
alla
prole
la
possibilità
di
conservare
le
abitudini
maturante
nell’ambiente
domestico
,
non
sull’esigenza
di
fornire
alla
prole
una
casa
ove
vivere.
Questa
seconda
esigenza
è
assicurata
dall’istituto
dell’assegno
di
mantenimento,
mentre
l’istituto
dell’assegnazione
della
casa
coniugale
è
disegnato
solo
per
conservare
le
abitudini
della
prole,
onde se queste abitudini non ci sono, la casa coniugale non è assegnabile.
Per
questo
motivo
per
il
coniuge
che
è
interessato
a
conseguire
l’assegnazione
della
casa
coniugale,
è
importante
che
nella
separazione
di
fatto
eviti
di
collocare
i
figli
in
una
casa
differente
rispetto
a
quella
coniugale,
altrimenti
quest’ultima
potrebbe
non
essere
più
assegnabile nel successivo giudizio di separazione legale della coppia.
(Un
esempio:
una
coppia
con
figli
la
cui
casa
coniugale
è
una
grande
casa
in
centro
di
proprietà
del
padre,
si
separa
di
fatto
prevedendo
che
i
figli
vivano
prevalentemente
con
la
madre
in
un
appartamento
all’uopo
affittato.
Se
la
madre,
in
una
successiva
procedura
legale
di
separazione,
volesse
conseguire
il
diritto
di
assegnazione
della
casa
coniugale
di
proprietà
del
marito,
potrebbe
vederselo
negato
dal
giudice
ove
il
marito
provasse
che
ormai
i
figli
hanno
radicato
le
proprie
abitudini
nel
diverso
appartamento
in
affitto
nel
quale
hanno
vissuto
durante
la
separazione di fatto).
4
.
Il
tempo di permanenza dei figli
presso ciascun genitore.
5
.
se
si
prevede
il
pagamento
di
assegni
di
mantenimento
in
una
misura
determinata,
questa
misura
deve
essere
adeguata
allo
scopo
di
consentire
la
conservazione
del
tenore
di
vita
goduto
durante
la
convivenza
matrimoniale,
anche
per
evitare
che
il
coniuge
più
forte
economicamente
incorra
nei
rischi
descritti
nel
paragrafo
precedente.
(Ciò
“nei
limiti
che
derivano
dal
fatto
della
separazione”
:
La
separazione
aumenta
le
spese
ma
non
i
redditi:
prima
era
sufficiente
un
appartamento
per
l’intera
famiglia,
mentre
dopo
la
separazione
ne
servono
due,
prima
bastava
una
linea
telefonica
poi
ne
servono
due;
un
allaccio
alla
rete
elettrica
poi
due
etc.,
pertanto
un
detrimento
del
tenore
di
vita
è
fisiologico.
Tuttavia
considerando
questi
limiti
occorre
perequare
le
residue
risorse
della
famiglia
e
determinare
la
misura
degli
assegni
in
modo
da
garantire
alla
stessa,
come
detto,
la
conservazione
del
tenore
di
vita
goduto
durante
la
convivenza
matrimoniale).
DIFFERENZA TRA LA SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE LEGALE E QUELLA DI FATTO
La
legge
prevede
6
tipi
di
separazione
personale
dei
coniugi:
5
di
natura
consensuale
e
una
di
tipo giudiziale
.
I
diversi
provvedimenti
che
concludono
le
procedure
di
separazione
legale
dei
coniugi
hanno
tutti
gli
stessi
effetti
giuridici
.
La
separazione
di
fatto
rappresenta
un’eccezione
perché
non
è
soggetta
a
procedura
codificata
e
perché
produce
effetti
giuridici
differenti
rispetto
alle
procedure
legali di separazione personale.
In particolare:
-
Il
provvedimento
che
contiene
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
emesso
all’esito
di
una
procedura legale di separazione
:
1
.
È
un
titolo
esecutivo
:
se
non
viene
spontaneamente
rispettato
può
essere
messo
immediatamente
in
esecuzione
,
cioè
può
essere
usato
per
introdurre
immediatamente
una
procedura
(c.d.
esecutiva)
che
consente
l’adempimento
coattivo
degli
obblighi
stabiliti
da
detto
provvedimento.
(Ad
es.
se
è
previsto
nel
provvedimento
che
tizio
debba
pagare
un
assegno
alla
moglie
e
non
lo
paga,
la
moglie
può
ottenere
dal
giudice
la
distrazione
alla
fonte
dello
stipendio
del
marito
o
la
vendita alle aste pubbliche
dei beni del marito per ottenere il pagamento.
2
.
Ha
l’effetto
di
limitare
giuridicamente
quanto
dovuto
dal
coniuge
più
forte
economicamente
all’altro
per
concorrere
al
mantenimento
di
quest’ultimo
e
dei
figli
della
coppia.
L’adempimento
agli
obblighi
che
trovano
fonte
in
detto
provvedimento
solleva
pertanto
il
coniuge
dal
rischio:
A)
che
gli
venga
contestato
il
reato
di
omissione
del
mantenimento
della
famiglia
e
B)
di
dover
corrispondere
un
somma
maggiore
rispetto
quella
determinata
nel
provvedimento
stesso
per
il
periodo da esso disciplinato.
3
.
consente
un
risparmio
fiscale
:
il
coniuge
legalmente
separato
che
versa
alla
moglie
un
assegno
può
scaricare
lo
stesso
dal
proprio
imponibile
e
pagare
le
tasse
solo
sul
residuo.
Inserendo
un
contratto
preliminare
di
compravendita
nel
documento
che
contiene
la
disciplina
dei
rapporti
patrimoniali
della
coppia
di
una
separazione
coniugale
legale,
è
possibile
stipulare
il
relativo
definitivo senza pagare le tasse di trasferimento della proprietà.
4
.
produce gli
altri effetti stabiliti dalla legge
.
-
L’accordo
scritto
che
contiene
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
nella
separazione
di
fatto
:
1
.
Non
è
titolo
esecutivo
:
il
coniuge
più
debole
economicamente,
che
dopo
l’accordo
sulla
separazione
di
fatto
si
vedesse
non
versare
gli
assegni
pattuiti
per
il
proprio
mantenimento
e
quello
dei
propri
figli,
non
potrebbe
usare
l’accordo
scritto
della
separazione
di
fatto
per
iniziare
immediatamente
un
procedimento
esecutivo
(cioè
una
procedura
legale
volta
all’ottenimento
del
pagamento
coattivo
di
quanto
pattuito)
perché
detto
scritto
non
è
un
titolo
esecutivo,
(cioè
non
è
un
documento
al
quale
la
legge
riconosce
l’idoneità
ad
introdurre
un
procedimento
esecutivo).
2
.
La
misura
dell’assegno
di
mantenimento
pattuito
dai
coniugi
nell’accordo
sulla
separazione
di
fatto
non
ha
l’effetto
di
limitare
giuridicamente
quanto
dovuto
dal
coniuge
più
forte
economicamente
al
più
debole
per
concorrere
al
mantenimento
di
quest’ultimo
o
dei
figli
della
coppia.
Ciò
perché
detta
misura
è
stabilita
dalla
legge
art.li
143
e
147
c.c.
e
i
patti
tra
i
privati
non
possono
derogare
a
detta
norma
imperativa.
Pertanto
anche
se
un
coniuge
adempisse
all’obbligo
di
pagare
l’assegno
nella
misura
pattuita
con
l’altro
sulla
base
di
un
accordo
scritto
di
separazione
di
fatto,
qualora
il
coniuge
beneficiario
della
corresponsione
ritenesse
l’assegno
non
congruo,
anche
in
un
tempo
successivo
alla
stipula
dell’accordo,
potrebbe
incardinare
un
giudizio ed ottenere ove la incongruità sia fondata:
A)
con
riferimento
all’assegno
per
il
concorso
al
proprio
mantenimento
,
una
determinazione
ex
novo
di
tale
assegno
effettuata
dal
giudice
in
base
alla
legge
e
ove
ne
ricorrano
i
presupposti,
una
maggiorazione dello stesso.
B)
con
riferimento
all’assegno
per
il
concorso
al
mantenimento
dei
figli
,
una
determinazione
ex
novo
eseguita
dal
giudice
della
misura
di
detto
assegno
e
anche
la
condanna
del
coniuge
che
ha
pagato
un
assegno
incongruo
al
pagamento
a
favore
dell’altro
della
differenza
per
il
pregresso,
senza
che
abbia
rilievo
la
determinazione
effettuata
dai
coniugi
nella
scrittura
che
contiene
le
pattuizioni che disciplinano la separazione di fatto.
C)
inoltre
se
la
misura
dell’assegno
oggetto
delle
pattuizioni
della
separazione
di
fatto
viene
giudicata
in
un
secondo
tempo
dal
tribunale
non
congrua,
colui
che
ha
pagato
detto
assegno
nel
rispetto
delle
pattuizioni
che
i
coniugi
stessi
si
sono
dati,
potrebbe
vedersi
contestare
il
reato
di
omissione
di
assistenza
familiare
(art.
570
c.p.),
per
non
aver
mantenuto
adeguatamente
la
famiglia.
Ciò
perché
a
differenza
dell’assegno
di
mantenimento
per
il
coniuge
più
debole
economicamente
che
può
essere
da
questi
validamente
rinunciato,
(trattandosi
di
un
diritto
disponibile),
l’obbligo
del
coniuge
più
forte
economicamente
di
pagare
un
assegno
all’altro
per
concorrere
al
mantenimento
dei
figli
è
un
c.d.
diritto
in
disponibile,
cioè
un
diritto
che
i
coniugi
non
possono
limitare
e
al
quale
non
possono
rinunciare
o
derogare
essendo
un
diritto
posto
dalla Legge a tutela della prole.
Il
puntuale
pagamento,
da
parte
del
coniuge
obbligato,
dell’assegno
previsto
dai
coniugi
stessi
in
un
accordo
scritto
sulla
separazione
di
fatto
è
pertanto
inidoneo
a
sollevare
il
coniuge
più
abbiente
dai
rigori
con
cui
la
legge
assicura
la
tutela
della
prole,
non
potendo
i
coniugi
derogare
validamente
per
patto
ad
una
norma
imperativa
che
stabilisce
diritti
indisponibili.
Ciò
lascia
pertanto
esposto,
come
sopra
detto,
il
coniuge
più
abbiente,
per
i
motivi
sopra
indicati,
al
rischio
di
dover
pagare
una
maggior
somma
-all’esito
di
azione
giudiziale-
anche
per
il
pregresso
e
di
vedersi
contestato
il
reato
di
omissione
all’assistenza
familiare,
se
l’assegno
per
concorrere
al
mantenimento
della
prole
che
i
coniugi
hanno
convenuto
nella
separazione
di
fatto
è
di
misura
manifestamente
inferiore
a
quella
che
assolve
gli
obblighi
di
mantenimento
della
famiglia
“in
relazione
alle
proprie
sostanze
e
alla
propria
capacità
di
lavoro
professionale
o
casalingo”
come
stabilito dalla legge
(art.li 143, 147, 148 c.c.)
.
(Questo
rischio
non
corre
colui
che
invece,
come
detto,
adempie
gli
obblighi
stabiliti
da
un
provvedimento
emesso
all’esito
del
controllo
giurisdizionale
nell’ambito
di
una
procedura
di
separazione
legale,
consensuale
o
giudiziale
che
sia.
Ciò
perché
la
misura
degli
assegni
determinata
da
un
giudice
nella
procedura
di
separazione
giudiziale
o
verificata
da
un
giudice
nella
separazione
consensuale
o
“autorizzata”
da
un
giudice
nella
separazione
con
negoziazione
assistita
è
considerata
dalla
legge
intrinsecamente
“di
giustizia”
e
mai
violativa
degli
obblighi
inderogabili di mantenimento).
3
.
non
consente
un
risparmio
fiscale
perché
il
coniuge
più
abbiente
separato
di
fatto
non
può
scomputare quando paga all’altro dal proprio imponibile.
4
.
non
produce
alcuno
degli
altri
effetti
stabiliti
dalla
legge
per
la
separazione
personale
legale
dei
coniugi.
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