INDICE DEL CAPITOLO
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
PARTE
-
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
SU
ISTANZA
DI
ENTRAMBE
LE
PARTI
-
LA
SEPARAZIONE
DI
FATTO
-
LA
SEPARAZIONE
BREVE
-
LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
-
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE
”
_____________________________________
COS’È LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DETTA ANCHE
“SEPARAZIONE IN COMUNE”?
La
“procedura
di
separazione
davanti
all’Ufficiale
di
Stato
Civile”
o
più
comunemente
la
procedura
di
“separazione
in
Comune
”
è
una
delle
procedure
consensuali
di
separazione
introdotte
dalla
legge
n.162/2014,
che
consente
alla
coppia
di
separarsi
,
con
procedura
semplificata
e
rapida
da
svolgersi
presso
gli Uffici Comunali e non in Tribunale.
QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI AL SINDACO?
La
procedura
di
separazione
davanti
al
sindaco
(o
ad
un
suo
delegato)
nella
qualità
di
Ufficiale
dello
stato Civile è riservata all’ipotesi in cui la coppia di separandi:
1
.
si accordi spontaneamente sulla disciplina dei propri rapporti patrimoniali e personali,
2
.
non
abbia
figli
minorenni
o
ancora
a
carico
(cioè
che
seppur
maggiorenni,
non
hanno
ancora
raggiunto
la
autosufficienza
economica,
non
fruendo
di
adeguati
redditi
propri),
Leggi
l’art.lo
12
della
Legge
10
novembre 2014 n. 162
e
3
.
non preveda trasferimenti immobiliari a composizione dei propri rapporti patrimoniali.
(il
divieto
di
prevedere
un
assegno
divorzile
affermato
dal
TAR
in
un
primo
momento,
è
stato
poi
considerato
non sussistente dal Consiglio di Stato)
____________________________
A
.
la
Circolare
n.
6
del
24
aprile
2015
del
Ministero
dell’Interno,
aveva
interpretato
l’art.
12
della
legge
162/2014
nel
senso di consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno di mantenimento,
B
.
il
Tar
(Tribunale
Amministrativo
Regionale)
del
Lazio
con
sentenza
05
luglio
2016
n.
7813
aveva
dichiarato
illegittima
e
annullato
tale
circolare
stabilendo
invece
che
nella
procedura
di
“separazione
in
Comune”
non
poteva
essere
previsto
il
pagamento
di
un
assegno
di
mantenimento.
Affermava
infatti
il
Tar
che
l’espressione
«patti
di
trasferimento
patrimoniale»
vietati
della
legge,
è
un
espressione
onnicomprensiva
includente
anche
l’assegno
di
mantenimento.
C
.
Il
Consiglio
di
Stato
(Organo
Giudiziario
superiore
al
TAR)
con
sentenza
n.
4478
del
28/10/16
ha
stabilito
invece
che
è
possibile
prevedere
un
assegno
di
mantenimento
in
questa
procedura.
Secondo
il
Consiglio
di
Stato,
l’espressione
«patti
di
trasferimento
patrimoniale»
vietati
della
legge,
si
riferisce,
letteralmente,
agli
accordi
traslativi
della
proprietà
volti
a
regolare
l’assetto
dei
propri
rapporti
economici
mediante
il
trasferimento
di
proprietà
immobiliari,
mentre
l’assegno
periodico
di
mantenimento
rientra
più
propriamente
nelle
“condizioni
economiche”
e
non
nei
patti
di
trasferimento
patrimoniale.
Pertanto
può
essere
previsto
un
assegno
di
mantenimento
negli
accordi
consensuali
stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
____________________________
COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?
Che
non
è
utilizzabile
questa
procedura
di
separazione
in
Comune
e
pertanto
quello
dei
due
coniugi
che vuole separarsi dovrà iniziare una differente procedura di separazione
consensuale
o
giudiziale
.
SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTERCI SEPARARE UTILIZZANDO
QUESTA PROCEDURA?
1
.
sul fatto di separarsi
2
.
sulla disciplina dei rapporti personali
3
.
sulla disciplina dei rapporti patrimoniali
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?
Tutte
le
procedure
di
separazione
mirano
fondamentalmente
ad
impedire
il
prosieguo
delle
liti
degli
ex
coniugi
attraverso
la
realizzazione
di
una
disciplina
scritta
cogente
dei
rapporti
personali
(es.
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
e
patrimoniali
(es.
chi
paga,
cosa)
dei
coniugi
che
li
sollevi
dall’onere
di
dover
quotidianamente
trovare
un
accodo
su
tali
rapporti
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non sono più in grado di farlo.
Poiché
per
legge
i
patti
scritti
che
contengono
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
al
divorzio
devono
essere
rispettati
sotto
pena
di
severe
sanzioni
,
una
volta
stabiliti,
ad
entrambi
i
coniugi
basterà
pretendere
il
rispetto
di
quei
patti,
se
necessario
con
azione
giudiziale,
per
non
dover
più
litigare
sui rapporti da essi regolati.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI PERSONALI CHE CI CONSENTE DI SEPARARCI IN COMUNE?
In
questa
procedura
la
disciplina
dei
rapporti
personali
è
limitata
all’ipotesi
di
figli
maggiorenni
che
lavorano
e
hanno
adeguati
redditi
propri,
ma
che
continuano
a
convivere
con
i
genitori,
essendo
vietato
l’utilizzo
di
questa
procedura
di
separazione
alle
coppie
che
hanno
figli
minorenni
o
maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Per
il
fatto
della
raggiunta
maggiore
età,
non
deve
essere
stabilito
un
regime
di
affido
dei
figli
ma
solo
il
tempo
di
permanenza
degli
stessi
presso
i
coniugi
dopo
la
separazione,
specificando
quando
i
figli
staranno a casa di un genitore o dell’altro.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI SEPARARCI IN COMUNE?
É
possibile
prevedere
un
assegno
di
mantenimento
per
il
coniuge
più
debole
economicamente.
Tale
previsione non è giuridicamente obbligatoria.
Se
il
coniuge
economicamente
più
debole,
meritevole
di
un
assegno
di
mantenimento
(vedi
le
caratteristiche
e
i
presupposti
del
diritto
all’assegno
di
mantenimento
),
vuole
un
assegno
di
mantenimento
e
il
coniuge
più
abbiente
glielo
nega,
il
primo
può
ottenere
comunque
detto
assegno
d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di
separazione giudiziale
In
genere
per
trovare
un
accordo
sulla
misura
dell’assegno
di
mantenimento
è
consigliabile
fare
una
previsione
realistica
sull’assegno
che
si
potrebbe
ottenere
in
un
giudizio
di
separazione
giudiziale,
cioè
in
un
giudizio
nel
quale
è
il
giudice,
al
posto
dei
coniugi
che
non
si
accordano,
a
decidere
la
misura
dell’assegno.
Ciò
si
può
fare
rivolgendosi
ad
un
avvocato
o,
più
approssimativamente,
valutando
quanto
occorre
mensilmente
al
coniuge
più
debole
per
mantenere
il
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio. Su tale base determinate la misura dell’
assegno
.
Recentemente
una
sentenza
innovativa
della
Corte
di
Cassazione
Civile,
(
sez.I,
sentenza
10/05/2017
n°
11504
),
ha
stabilito
per
il
divorzio
(e
non
per
la
separazione)
criteri
più
stringenti
per
la
concessione dell’assegno divorzile
Nella
separazione
la
giurisprudenza
costante
afferma
invece
che
il
criterio
per
determinare
la
misura
dell’assegno
di
mantenimento
è
quello
dell’idoneità
dello
stesso
ad
assicurare
al
coniuge
economicamente
più
debole
la
possibilità
di
conservare,
dopo
la
separazione,
il
tenore
di
vita
goduto
in
costanza di matrimonio.
Una
volta
fatta
una
previsione
di
massima
sulla
misura
dell’assegno
di
mantenimento
che
potrebbe
essere
riconosciuto
in
un
giudizio
contenzioso
dal
giudice
al
coniuge
economicamente
più
debole,
la
coppia
può
decidere
di
evitare
le
lungaggini
e
i
costi
di
una
separazione
giudiziale
e
accordarsi
sulla
misura
dell’assegno
di
mantenimento
per
accedere
alla
celere
ed
economica
procedura
di
separazione
in
Comune.
Naturalmente,
non
è
previsto
dalla
legge
alcun
limite
alla
misura
dell’assegno:
la
coppia
è
libera
di
scegliere
una
misura
di
assegno
di
mantenimento
di
qualunque
entità.
Se
il
coniuge
economicamente
più
forte
è
d’accordo
nel
pagare
un
assegno
maggiore
rispetto
a
quello
che
garantisce
semplicemente
la
conservazione
del
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio,
la
coppia
può
prevedere
tale
assegno
generoso
nelle
proprie
pattuizioni,
non
è
vincolata
alla
misura
che
deriva
dal
calcolo
del
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio.
Simmetricamente,
se
il
coniuge
economicamente
più
debole
non
chiede
un
assegno
per
se,
è
possibile
in
questa
procedura
(alla
quale
possono
accedere
le
sole
coppie
che
non
hanno
figli
minorenni
o
economicamente
non
indipendenti)
prevedere
che
non
riceva
alcun
assegno.
Se
infatti
gli
assegni
per
il
mantenimento
dei
figli,
trattandosi
di
diritti
non
disponibili,
non
sono rinunciabili, l’assegno per il coniuge è un diritto disponibile e pertanto può essere rinunciato.
A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI?
E’ competente l’Ufficio Anagrafico del Comune di residenza di almeno uno dei coniugio o del
comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. A Roma è competente l’Anagrafe Centrale
di via Petroselli 50.
E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?
No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è prevista dalla legge come facoltativa. Si può
concludere validamente la procedura anche senza l’assistenza di un avvocato.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE?
I
coniugi
dovranno
presentare
personalmente
un
modulo
contenente
l’accordo
sottoscritto
da
entrambi
che
verrà
ricevuto
dall’Ufficiale
dello
Stato
civile
e
presentarsi
un
seconda
volta
davanti
all'Ufficiale
dello
Stato
Civile
non
prima
di
30
giorni
dal
primo
incontro,
per
confermare
le
dichiarazioni
dell'accordo.
L'accordo
approvato
e
registrato
ha
lo
stesso
effetto
e
tiene
luogo
dei
provvedimenti
giudiziali
che
concludono le procedure ordinarie di separazione.
(art.lo 6 punto 3 L.162/2014)
QUANTO COSTA SEPARARSI IN COMUNE?
16 €
QUANDO CONVIENE SEPARARSI IN COMUNE ?
É
consigliabile
fruire
di
questa
procedura
per
l’eccezionale
economicità,
tutte
le
volte
che
non
si
hanno
figli
minorenni
o
ancora
a
carico,
se
si
è
già
d’accordo
con
l’altro
coniuge
sulla
disciplina
dei
propri
rapporti
successivi
alla
separazione
e
non
si
vogliono
prevedere
trasferimenti
immobiliari
a
componimento dei rapporti patrimoniali (perché in questa procedura sono vietati).
Se
si
hanno
figli
maggiorenni
ormai
indipendenti
economicamente,
la
prova
di
questa
circostanza
deve essere offerta producendo il contratto di lavoro degli stessi.
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