INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
LA
SEPARAZIONE
DEI
CONIUGI
-
LA
CASA
FAMILIARE
-
IL
DIRITTO
DI
ASSEGNAZIONE
-
L’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
-
L’ASSEGNO
PER
IL
CONCORSO
AL
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
-
LA
SEPARAZIONE
CON
ADDEBITO
-
SEPARAZIONE
DEI
BENI
E
REGIME
PATRIMONIALE
DELLA
FAMIGLIA
-
RIMBORSI
E
RESTITUZIONI
-
DIRITTI
SUCCESSORI
NELLA
SEPARAZIONE
-
LA
RICONCILIAZIONE
-
LE
TASSE
E
LE
AGEVOLAZIONI
FISCALI
- MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CLICCA SUI LINK DELL’INDICE
CHE COSA È LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI?
La
separazione
è
lo
strumento
che
l’ordinamento
ha
messo
a
disposizione
dei
coniugi
per
risolvere
il
problema delle liti che dovessero sorgere durante il matrimonio.
Il matrimonio obbliga i coniugi alla “convivenza” (art.lo 143 c.c.).
Se
durante
il
matrimonio
“si
verificano
fatti
tali
da
rendere
intollerabile
la
prosecuzione
della
convivenza
o
da
recare
grave
pregiudizio
alla
educazione
della
prole”
(art.lo
151
c.c.),
tale
obbligo
di
convivenza
può
essere
rimosso con la separazione, che legittima i coniugi ad allontanarsi l’uno dall’altro.
Per
impedire il prosieguo delle liti, con la separazione legale dei coniugi viene disposta:
1
.
la
separazione
fisica
obbligatoria
dei
coniugi
mediante
l’allontanamento
coattivo
di
un
coniuge
dall’altro
(ciò
è
ordinato
dal
giudice
nella
separazione
giudiziale
o
viene,
obbligatoriamente,
previsto dalla parti stesse nella consensuale) e
2
.
la
realizzazione
di
una
disciplina
scritta
cogente
dei
rapporti
personali
(es.
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
e
patrimoniali
(es.
chi
paga,
cosa)
dei
coniugi
che
li
sollevi
dall’onere
di
dover
quotidianamente
trovare
un
accodo
su
tali
rapporti
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non
sono più in grado di farlo.
Poiché
per
legge
i
patti
scritti,
che
contengono
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
alla
separazione
(con
l’eccezione
di
quelli
che
disciplinano
la
separazione
di
fatto
)
devono
essere
rispettati
sotto
pena
di
severe
sanzioni
,
una
volta
stabiliti,
ad
entrambi
i
coniugi
basterà
pretendere
il
rispetto
di
quei patti, se necessario con azione giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
POSSO DIVORZIARE DIRETTAMENTE SENZA PRIMA SEPARARMI ?
Questo
è
possibile
solo
prendendo
la
residenza
in
uno
stato
estero
ove
la
legge
consente
il
divorzio
immediato
non
contemplando
la
preventiva
separazione
e
facendo
poi
delibare
in
Italia
la
sentenza
di
divorzio ottenuta presso il tribunale dello stato estero.
La
legge
italiana
infatti
non
consente
di
divorziare
senza
prima
aver
eseguito
la
separazione,
ma
ammette
la
delibazione
(cioè
il
recepimento
da
un
tribunale
Italiano)
della
sentenza
di
divorzio
emessa
da
un tribunale straniero.
Fino
al
2015
tale
pratica
era
usata
di
sovente,
perché
la
legge
italiana
prevedeva
che
la
coppia
dovesse,
dopo
essersi
separata,
rimanere
in
tale
condizione
per
almeno
3
anni,
prima
di
poter
divorziare,
per
cui
la
strategia sopra descritta consentiva di ottenere il divorzio in un tempo più breve.
Oggi
una
nuova
legge
italiana
ha
ridotto
il
termine
che
deve
decorrere
dopo
la
separazione
per
poter
ottenere
il
divorzio
a
soli
6
mesi
(se
la
separazione
è
stata
di
natura
consensuale
o
1
anno
se
la
separazione
è
stata
di
natura
giudiziale),
pertanto,
siccome
occorre
comunque
del
tempo
per
fare
delibare
le
sentenze
straniere
di
divorzio
in
Italia
(circa
9-12
mesi)
oggi
non
è
più
conveniente
eseguire
la
procedura
sopra
descritta allo scopo di ridurre i tempi per ottenere il divorzio.
PERCHÉ LA LEGGE ITALIANA PREVEDE LA SEPARAZIONE PRELIMINARE OBBLIGATORIA E NON
CONSENTE IL DIVORZIO IMMEDIATO?
Lo strumento della separazione è stato studiato dal legislatore per tentare di conservare il matrimonio.
Come
si
legge
nei
lavori
preparatori
della
riforma
del
diritto
di
famiglia,
è
interesse
della
prole
crescere
in
un
ambiente
familiare
sereno
ed
unito.
Il
legislatore,
con
la
separazione,
intende
pertanto
proteggere
la
prole
non
solo
dall’incidenza
delle
liti
dei
genitori
sull’educazione
della
prole,
ma,
se
possibile,
anche
dallo
scioglimento del vincolo coniugale dei genitori.
Per
tentare
di
conservare
il
matrimonio,
per
gli
scopi
detti,
l’ordinamento
vieta
ai
coniugi
di
sciogliere
il vincolo coniugale sull’onda di una lite estemporanea, immediatamente, con il divorzio.
Per
contro,
obbligare
i
coniugi
a
rimanere
uniti
in
un
momento
nel
quale
“si
verificano
fatti
tali
da
rendere
intollerabile
la
prosecuzione
della
convivenza”
potrebbe
fare
inasprire
le
liti
ed
aggravare
i
problemi
appena descritti.
La
soluzione
è
stata
rinvenuta
dal
legislatore
nell’obbligare
i
coniugi,
nell’ipotesi
sopra
descritta,
a
rimanere
sposati
ma
separati,
(i
separati
sono
infatti
ancora
marito
e
moglie)
per
un
periodo
di
tempo
prima
di
consentire
loro,
se
lo
desiderano,
di
sciogliere
il
vincolo
coniugale
con
il
divorzio
(i
divorziati
non
sono
più marito e moglie).
Durante
il
tempo
della
separazione
i
coniugi,
essendo
lontani
l’uno
dall’altra,
non
possono
continuare
le
liti
e
per
l’effetto
si
trovano
in
una
condizione
di
tranquillità
che
consente
loro
di
meditare
serenamente
sul
da
farsi
:
divorziare,
riconciliarsi,
o
(anche
rimanere
separati
per
meditare
sul
da
farsi
per
un
tempo
maggiore).
Lo
scopo
fondamentale
dell’istituto
della
separazione
è
dunque
duplice:
non
far
degenerare
le
liti
con
effetti
dannosi
a
carico
della
prole
e
indurre
la
coppia
in
una
condizione
di
tranquillità
perché
possa
meditare
serenamente,
in
modo
che
la
decisione
sull’eventuale
divorzio
sia
ponderata
e
non
derivi
da
una
lite
estemporanea,
giacché
questa
seconda
eventualità
incide
negativamente
sull’interesse
della
prole
a
crescere
in
un
ambiente
familiare
unito.
Con
lo
strumento
della
separazione
dunque
il
legislatore
protegge
la prole sia dalla liti, sia dall’ipotesi di una inutile e non ponderata dispersione della famiglia.
COME SI FA LA SEPARAZIONE?
Ci sono vari tipi di separazione. È prevista una procedura differente per ogni tipo di separazione.
In
via
generica,
per
la
separazione
di
fatto
è
necessario
solo
l’accordo
dei
coniugi,
mentre
per
tutti
gli
altri
tipi
di
separazione
è
necessario
domandare
alla
Pubblica
Autorità
l’emissione
di
un
provvedimento
che
la disponga.
Tutti
i
provvedimenti
emessi
dalla
Pubblica
Amministrazione
nell’ambito
delle
diverse
procedure,
pur
essendo
differenti
perché
emessi
da
diversi
Istituti
(Tribunale,
Casa
Comunale
etc.)
hanno
i
medesimi
effetti
giuridici.
Fondamentalmente
quando
i
coniugi
riescono,
anche
con
l’aiuto
dei
propri
legali,
a
negoziare
e
accordarsi
sulla
disciplina
dei
propri
rapporti
personali
e
patrimoniali
successivi
alla
separazione
(vedi
il
primo
paragrafo
del
presente
capitolo),
possono
accedere
ai
riti
di
separazione
consensuale.
Quando
non
ci
riescono,
uno
dei
due
può
iniziare
la
separazione
di
rito
giudiziale
ove
la
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successiva
alla
separazione
viene
decisa
da
un
giudice,
d’imperio,
al
posto
dei
coniugi
che
non
si
sono accordati.
QUALI SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE?
L’ordinamento prevede
due tipi generici
di separazione personale dei coniugi:
A)
la separazione consensuale
(che presuppone necessariamente l’
accordo
delle parti)
e
B)
la separazione giudiziale
(che prescinde dall’accordo dei coniugi)
la separazione consensuale è di
5 tipi specifici
:
1)
la separazione di fatto
2)
la separazione su istanza di parte
3)
la separazione su istanza di entrambi i coniugi
4)
la separazione con negoziazione assistita
5)
la separazione presso gli Uffici del Comune
la separazione giudiziale è di
1 tipo specifico
.
1)
la separazione giudiziale
QUALE È LA DIFFERENZA TRA LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO?
La
separazione
è
una
condizione
che
la
coppia
conosce
all’interno
del
proprio
matrimonio.
I
separati
sono
infatti
ancora
marito
e
moglie
e
non
possono
risposarsi
(se
lo
facessero
commetterebbero
il
reato
di
bigamia). Il divorzio invece scioglie il vincolo coniugale e consente alla coppia di risposarsi.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE?
nei rapporti personali
1
.
Si
può
divorziare
dopo
6
mesi
(se
la
separazione
è
eseguita
con
rito
consensuale)
o
1
anno
(se
eseguita
con procedura giudiziale).
2
.
l’obbligo
di
coabitazione
che
in
costanza
di
matrimonio
è
stabilito
dall’art.
143
c.c.
è
sospeso
per
la
durata della separazione.
3
.
è
sospeso
l’obbligo
di
fedeltà
(stabilito
dall’art.
143
c.c.)
per
la
durata
della
separazione
(cfr.
Cass.
n.
6566/97 e n. 9317/97).
4
.
non
si
presume
concepito
in
costanza
di
matrimonio
il
figlio
nato
dopo
il
decorso
di
300
giorni
dalla
comparsa dei coniugi innanzi al presidente nell’ambito di una procedura di separazione (art. 232 c.c.).
5
.
durante
la
separazione
il
matrimonio
si
conserva
e
la
coppia
può
decidere
in
qualunque
momento
di
far
cessare
la
separazione
con
la
riconciliazione
.
(i
separati
sono
ancora
marito
e
moglie
poiché
la
separazione
è
una
condizione
del
matrimonio,
che
si
verifica
cioè
durante
il
matrimonio,
I
divorziati
invece non sono più coniugi perché il matrimonio con il divorzio cessa).
6
.
vengono stabiliti in modo cogente i tempi di permanenza della prole presso i genitori separati.
7
.
viene prevista la disciplina cogente di
affidamento della prole
nei rapporti patrimoniali
8
.
muta
ope
legis
il
regime
patrimoniale
della
famiglia
da
quello
della
comunione
dei
beni
a
quello
della
separazione
dei
beni,
onde,
dopo
la
separazione,
se
un
coniuge
acquista
un
bene
ne
conseguirà
la
proprietà
al
100%
e
non
più
al
50%.
(Durante
il
regime
di
comunione
dei
beni
infatti
la
proprietà
di
un
acquisto eseguito da un coniuge singolarmente viene trasferita ope legis all’altro al 50%).
9
.
viene
assegnata la casa coniugale
1
0
.
sono
previsti,
con
provvedimento
che
ha
natura
di
titolo
esecutivo,
assegni
di
mantenimento
a
favore
del coniuge più debole economicamente a cui
non
sia stata addebitata la separazione.
1
1
.
sono
previsti,
con
provvedimento
che
ha
natura
di
titolo
esecutivo,
assegni
perequativi
per
il
mantenimento della prole
nei tempi di permanenza della stessa presso il coniuge più debole.
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